AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.174
Data decisione, Autorità:
14.08.1996, ICCA
Incarto n..
11.95.00174
Lugano
14 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella cause ordinarie n.
__________ e __________ (passo necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona,
promosse con petizione 3 settembre 1990 e 12 marzo 1991 da
__________, __________
__________, __________
__________ __________ nata
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________, ____________________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta
l’appellazione 16 settembre 1993 di __________ e __________ __________
__________ contro la sentenza emessa l’11 agosto 1993 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona;
-
Se deve essere accolta
l’appellazione adesiva 26 ottobre 1993 di __________ __________, __________
__________, __________ __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle spese
e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ e
__________ erano comproprietari, in ragione di 2/3 rispettivamente di 1/3,
della particella n. __________ RFD __________. In seguito al decesso di
__________ __________ la sua quota è stata trapassata a __________ __________,
__________ __________, __________ __________ __________ e __________
__________. __________ __________ è proprietario della particella n. __________
RFD __________. I due fondi sono adiacenti e vi sorge un unico complesso
edificato, composto di due stalle (sub. A) e due corti contigue (sub. b).
__________ è proprietario della particella n. __________ RFD e comproprietario,
con la moglie __________, della particella n. __________. Entrambi questi fondi
confinano con le particelle __________ e __________ e hanno uno sbocco sulla
strada cantonale, per il tramite di una stradina in terra battuta e
parzialmente coperta d’erba.
B. Con petizione 3 settembre
1990 __________, __________, __________, __________ e __________ hanno
convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo
l’iscrizione di un passo necessario con ogni veicolo a carico del fondo n.
__________ RFD di __________ e in favore dei fondi n. __________ e __________
dello stesso comune. Gli attori hanno in seguito introdotto il 12 marzo 1991
una petizione nei confronti di __________ e __________, domandando l’iscrizione
della servitù di passo necessario anche a carico del fondo n. __________ RFD di
__________. Essi avevano infatti erroneamente ritenuto che il muro costruito
sul fondo n. __________ delimitava il confine con la particella n. __________ e
che il passo richiesto attraversava solo quest’ultima particella, mentre in
realtà la servitù richiesta concerneva entrambi i fondi. A sostegno della loro
richiesta, gli attori si sono avvalsi, oltre che dell’assenza di un
collegamento delle loro proprietà con la strada cantonale, anche del fatto che
il passaggio è sempre stato da loro utilizzato in modo regolare fino al momento
in cui si sono resi conto di non beneficiare della servitù, in occasione della
nuova misurazione catastale. Gli attori hanno inoltre rilevato che il passaggio
richiesto non comporta alcun inconveniente per i convenuti, essendo i fondi già
gravati da altre servitù, e per tale motivo non hanno offerto alcuna indennità
e hanno chiesto di porre a carico dei convenuti gli oneri processuali, stante
la loro immotivata resistenza alla concessione del passo.
C. Nelle
loro risposte 3 ottobre 1990 e 18 aprile 1991 __________ e __________ si sono
opposti alle petizioni. Essi hanno contestato la necessità di una servitù con ogni
veicolo, sproporzionata rispetto all’utilità del passo, il cui obiettivo è di
permettere l’accesso a due stalle utilizzate per scopi agricoli, per di più neppure
in modo intenso. I convenuti hanno osservato inoltre che la situazione relativa
al passaggio lungo il tracciato richiesto non è mai stata pacifica, ma è stata
tollerata a titolo precario e hanno addotto che un diritto di passo carrabile
li danneggerebbe in modo sensibile poiché ostacolerebbe la riunione dei loro
fondi, sui quali sarebbe possibile edificare un complesso abitativo più grande.
In replica gli attori
hanno precisato che un accesso pedonale non è sufficiente. I convenuti non
hanno duplicato. All’udienza preliminare del 16 marzo 1991 il Pretore ha
ordinato la congiunzione delle cause per l’istruttoria e il giudizio. Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio al
dibattimento finale del 25 maggio 1993. Nel memoriale dell’11 maggio 1993 gli
attori hanno confermato le domande di petizione mentre i convenuti hanno
presentato nel loro memoriale del 18 maggio 1993 una domanda subordinata,
chiedendo nel caso in cui fosse concesso il diritto di passo necessario
un’indennità di almeno fr. 89’850.–.
D. Con sentenza 11
agosto 1993, il Pretore ha accolto parzialmente le petizioni e ha accordato un
diritto di passo necessario con veicoli a motore da iscrivere a favore delle
particelle n. __________ e __________ RFD di __________ e a carico delle
particelle n. __________ e __________ dello stesso Comune, ha fissato in fr.
16’800.– l’indennità da versare in solido a __________ e __________ __________
__________, per tenere conto sia della perdita della possibilità di posteggio
sia della concessione del diritto di passo inteso come diritto in uso comune
della corte a cavallo fra le particelle n. __________ e n. __________ RFD di
__________. Le spese e la tassa di giustizia sono state poste a carico delle
parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________ ed
__________ sono insorti con un appello del 16 settembre 1993, con cui chiedono,
in riforma del giudizio impugnato, la reiezione della petizione, subordinatamente
l’aumento dell’indennità loro riconosciuta a fr. 89’850.–.
F. Con osservazioni e
appello adesivo 26 ottobre 1993 gli attori postulano la reiezione dell’appello
e chiedono di essere liberati dal versamento di indennità.
I convenuti, con le
osservazioni 22 novembre 1993, chiedono la reiezione dell’appello adesivo.
G. La giudice
delegata della Camera ha proceduto d’ufficio alla completazione della perizia
giudiziaria (art. 88 lett. a, 322 CPC) facendo allestire nuove planimetrie. Le
parti hanno avuto occasione di esprimersi sul complemento di istruttoria.
Considerato
in diritto:
I. Sull’appello
principale
-
Giusta l’art. 694
cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad
una strada pubblica può esigere che i vicini gli consentano il passaggio
necessario dietro piena indennità. I presupposti dell’istituto del passo necessario
sono essenzialmente tre: la necessità oggettiva di un accesso alla strada pubblica
del fondo, l’esistenza di un fondo il cui aggravio appare possibile con il
minor danno valutato proporzionalmente ai bisogni del fondo dominante e il
versamento di una piena indennità per il danno patrimoniale subito dal
proprietario del fondo gravato (art. 694 CC).
-
Il Pretore ha
accordato un diritto di passo necessario con ogni veicolo a carico dei fondi n.
__________ e __________ RFD di __________ e in favore delle particelle n.
__________ e __________, mediante pagamento di un’indennità di fr. 16’800.–.
Egli ha in sostanza ritenuto che i fondi n. __________ e __________ devono
poter beneficiare di un adeguato raccordo con la strada pubblica, sia per
l’utilizzazione razionale a scopi agricoli cui sono ora adibiti, sia in vista
di una eventuale trasformazione a scopo abitativo, di principio consentita dal
piano regolatore comunale nel nucleo; ha in seguito determinato l’indennità da
versare ai proprietari gravati tenendo conto del pregiudizio derivante dall’uso
comune della corte su cui si esercita il passo, già gravata da diritti di passo
pedonale, e dalla perdita di un posteggio sulla superficie gravata, seguendo le
indicazioni della perizia giudiziaria.
Gli appellanti
contestano le conclusioni cui è giunto il primo giudice, rilevando che per
l’uso agricolo attuale è sufficiente l’accesso pedonale e non si giustifica un
diritto di passo con ogni veicolo, la breve distanza fra le stalle e la strada
pubblica potendo essere agevolmente percorsa senza veicoli. A loro avviso la
concessione del passo necessario non è giustificata neppure dall’eventuale
modifica di destinazione, peraltro neppure resa verosimile dagli attori.
- Nella fattispecie
è pacifico che le particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________
non hanno un accesso alla strada pubblica. Gli appellanti sostengono che un
accesso pedonale è sufficiente e che non è necessario un passo veicolare per i
bisogni attuali dei fondi. L’argomentazione non può essere condivisa. La concessione
del passo necessario presuppone che il proprietario del fondo si trovi in uno
stato di necessità: se cioè manca o è gravemente intralciato il congiungimento
con la strada pubblica, necessario secondo i bisogni del fondo (Rep. 1989 141, consid.
1; Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 2a ed., Berna 1994, n. 1863a). La
domanda di passo necessario può essere fatta valere non solo in completa
assenza di un accesso alla pubblica via, ma anche quando quello esistente si
riveli insufficiente a una razionale utilizzazione del fondo secondo la sua
destinazione e i suoi bisogni economici (Meier-Hayoz,
Commentario Bernese, art. 694, n 2, p. 46 e 49). In simile contesto non deve
essere considerata solo l’utilizzazione attuale, ma ogni tipo di uso che possa
corrispondere a un’avvertita esigenza economica connessa al fondo stesso (Meier- Hayoz, op. cit., n. 40 ad art. 694 CC).
Dagli atti risulta che
negli anni precedenti l’introduzione della causa i fondi degli attori sono
stati utilizzati per scopi agricoli in modo quasi regolare e che l’accesso alle
stalle avveniva con i mezzi agricoli. Il teste __________ ha dichiarato di aver
tenuto bestiame nelle stalle dal 1984 al 1989 e di averlo in seguito portato
altrove poiché non gli era più stato permesso di accedere alle stalle con mezzi
agricoli, ciò che gli impediva per esempio di portare il fieno e asportare il
letame (verbale del 21 novembre 1991). Anche i testi __________, __________,
__________ e __________ hanno riferito che l’uso agricolo delle stalle imponeva
di far capo a mezzi meccanici (quali i trattori) per il carico e lo scarico
(foraggio e letame). D’altra parte una razionale utilizzazione di una
stalla-fienile o di un altro stabile destinato a scopi agricoli può essere
ottenuta, ai nostri giorni, solo mediante un accesso carrabile (Liver, Commentario Zurighese, art 737, n.34; Rep. 1981
341). A ciò si aggiunga che le particelle si trovano nel nucleo di __________ e
che in principio quando si tratta di un fondo edificato, un passaggio non è
sufficiente se non è accessibile da veicoli a motore (Steinauer,
loc. cit. e giurisprudenza ivi citata).
L’appello si rivela
quindi infondato su questo punto, dovendosi ammettere che i fondi n. __________
e __________ RFD di __________ devono poter beneficiare di un accesso veicolare
alla strada pubblica.
- Per quel che
concerne il tracciato del passo, gli appellanti rimproverano al primo giudice
di aver rifiutato a torto la soluzione alternativa da loro proposta e di aver
scelto un tracciato che comporta un aggravio insopportabile per i fondi
gravati, poiché ostacolerebbe la possibilità di riunire in futuro le particelle
n. __________ e __________.
Per determinare il
tracciato del passo necessario, il giudice deve gravare innanzitutto il fondo
che, a seguito di mutamenti, ha privato i proprietari del fondo vicino della
possibilità di accesso alla pubblica via, del quale fruivano in virtù di una
servitù o di un diritto obbligatorio prima che si verificassero modifiche,
quali frazionamenti, alienazioni di uno o più fondi di uno stesso proprietario,
cancellazioni di servitù di passo a seguito di realizzazione forzata dei fondi,
spostamenti del tracciato stradale ecc. (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 30 e 31 ad art. 694 CC). Ciò non è tuttavia il caso nella
fattispecie. Dall’istruttoria risulta che in precedenza il transito sulla
particella n. __________ RFD di __________ avveniva per compiacenza dei
proprietari, ma non in virtù di un diritto. Ne consegue che lo stato anteriore
dei rapporti di proprietà e della viabilità non giustifica l’aggravio di un
fondo piuttosto che di un altro (Steinauer, op. cit.
n. 1865a).
Un passo necessario
deve gravare i fondi “ contro i quali il passaggio è di minor danno” (art. 694
cpv. 2 CC). Contrariamente a quanto sembrano sostenere gli attori, il passo
necessario non deve quindi essere il più breve, il più comodo, il meno costoso
da realizzare o il più favorevole per i beneficiari (Meier-Hayoz, op. cit., n. 32 ad art. 694; Steinauer, op. cit., n. 1865a), ma quello
che provoca il minor danno al proprietario gravato (Rep. 1981 pag. 137; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Zürcher Kommentar,
1977, n. 10 e 12 ad art. 694 CC; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 60 ad art. 694 CC e giurisprudenza ivi citata). In concreto risulta
che vi sono due possibilità di accesso alla strada pubblica: la prima – che
corrisponde a quella postulata con la presente causa dagli attori – attraversa
i fondi n. __________ e n. __________ RFD di __________ e passa su un tratto
carrozzabile attraverso la corte dei convenuti, mentre la seconda prevede il
passaggio attraverso le particelle __________, __________ e __________ dello
stesso Comune, quest’ultima proprietà di __________ __________. Il costo di
realizzazione dell’accesso alternativo è stato valutato dal perito in fr.
21’750.–. Il Pretore, alla luce delle tavole processuali, ha considerato che l’attraversamento
dei fondi dei convenuti rappresenta il tracciato più corto e l’accesso più
naturale, tenuto conto dello stato dei luoghi e della rete viaria e degli
accessi al nucleo tradizionale di __________, scartando l’alternativa proposta
dai convenuti a causa dei costi di realizzazione, della necessità della creazione
di nuove aperture e del tracciato anomalo con il piano viario del comune di
__________. Egli non ha tuttavia spiegato in che consiste concretamente
l’asserita incompatibilità viaria. Le parti hanno precisato, in occasione del
complemento istruttorio eseguito in appello, che l’accesso alternativo non
sarebbe in contrasto con divieti di circolazione o sensi unici, di modo che il
piano viario di __________ non risulta essere d’ostacolo concreto al tracciato
alternativo.
Il Pretore non si è
espresso sul requisito del passaggio di minor danno, esplicitamente fatto
valere dai convenuti, limitandosi a constatare che il tracciato alternativo era
il più costoso. Tale circostanza, come si è visto, non è in realtà decisiva. Si
è pertanto reso necessario un complemento di perizia, al fine di accertare
quale sarebbe l’impatto del tracciato alternativo sui proprietari interessati e
determinare così quale sarebbe il tracciato meno dannoso per i proprietari da
gravare.
-
Il perito ha
completato il referto agli atti producendo nuove planimetrie, su cui le parti
hanno avuto occasione di esprimersi. In conclusione, egli rileva che il
passaggio alternativo attraverso le particelle n. __________ e __________
richiederebbe una superficie complessiva di circa 320 m2, quasi
tutta edificabile (complemento di perizia 31 ottobre 1995, verbale di
delucidazione orale di perizia del 27 marzo 1996, planimetria 1:500 del 29
marzo 1996), il cui valore pieno può essere valutato a fr. 200.–/ m2,
pari a quello stimato per i fondi dei convenuti. A detta dell’esperto in entrambe
le soluzioni la concessione del passo non provocherebbe svalutazioni o inconvenienti
ai proprietari gravati, salvo quello di mettere a disposizione la superficie necessaria
alla servitù. In tali circostanze, considerato che il passo accordato dal
Pretore a carico dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ richiede
una superficie di 64 m2, si deve concludere che la soluzione
alternativa propugnata dagli appellanti non è quella di minor danno per i
proprietari gravati, richiedendo un maggior uso di terreno edificabile. La
richiesta del passo sui fondi dei convenuti non è, quindi, solo la meno costosa
per gli attori, ma è anche quella che comporta il minor danno per i proprietari
gravati.
-
Nella
determinazione del passo necessario si deve aver riguardo agli interessi delle
due parti (art. 694 cpv. 3 CC). Gli inconvenienti creati al fondo gravato
dall’onere di servitù non devono essere superiori ai vantaggi ottenuti dal
proprietario del fondo dominante (Meier-Hayoz, op. cit.,
art 694 n. 32). L’accesso necessario deve essere negato allorché il pregiudizio
cui viene esposto il proprietario del fondo gravato del diritto, supera il vantaggio
di chi lo pretende (Rep. 1974 334). In concreto a carico della particella n.
__________ RFD di __________ esiste già un onere di passo a favore delle
particelle n. __________ e n. __________ (cfr. perizia p. 2) e a detta del
perito l’unico inconveniente che il diritto di passo comporterebbe ai
convenuti, oltre all’indisponibilità della superficie gravata, è la perdita
della possibilità di posteggio sulla particella n. __________. Per contro, il
vantaggio che procura agli attori il passaggio sui fondi n. __________ e n.
__________ risponde al rilevante ed essenziale interesse dei proprietari a una
razionale utilizzazione economica del fondo.
-
Gli appellanti
criticano il tracciato del passo indicato nella planimetria 15 dicembre 1992,
allegata alla sentenza pretorile, sostenendo che esso grava tutta la superficie
dei fondi n. __________ e __________ e supera la larghezza di 2,4 m menzionata
dal Pretore nella motivazione della sentenza. Essi ritengono che la superficie
delle corti (subalterno b) dei fondi n. __________ e __________ RFD di
__________ deve essere tenuta in considerazione, ciò che conduce a liberare
dall’onere di passo necessario gran parte della superficie gravata dal Pretore.
L’argomentazione è pertinente.
Il passo necessario,
per la sua natura di restrizione legale della proprietà, deve essere esercitato
con il massimo riserbo e deve incidere sul fondo altrui solo nella misura
indispensabile alla formazione dell’accesso (Simonius/Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. 1, Basilea 1995, § 13 n. 83 pag.
450). In concreto, quindi, il tracciato del passo deve tenere conto anche della
superficie delle corti di proprietà degli attori (subalterno b delle particelle
n. __________ e __________) e deve avere un raggio di curvatura di 3 m, pari a
quello esistente all’imbocco della strada cantonale, invece dei 5 m previsti
dalla planimetria 15 dicembre 1992. Ne deriva che la servitù in esame deve
gravare 38 m2 (planimetria 29 marzo 1996) e non 64 m2
(planimetria 15 dicembre 1992), dovendo seguire il tracciato di minor danno ai
fondi degli appellanti. In tale misura l’appello deve essere accolto.
- Gli appellanti
hanno chiesto, in via subordinata, il riconoscimento di un’indennità di fr.
89’850.–. Essi ritengono insufficiente quella di fr. 16’800.– stabilita dal
Pretore e ribadiscono che la concessione del passo necessario pregiudica le
possibilità edificatorie delle particelle n. __________ e __________ RFD di
__________, per la perdita di superficie edificabile residua che sarebbe
possibile ottenere riunendo i due fondi. Per tale pregiudizio gli appellanti
chiedono l’importo di fr. 26’250.–, mentre valutano in fr. 46’800.– il
deprezzamento dei fondi causato dall’onere di passo sulla corte. Nella
determinazione della piena indennità entra in considerazione lo svantaggio
oggettivo che deriva all’obbligato dalla concessione del diritto di passo necessario.
La piena indennità compensa il danno subito dal proprietario del fondo gravato
al momento della costituzione della servitù (Steinauer,
op. cit. n.1868a; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 78). A questo proposito il perito ha precisato che le norme del
piano regolatore vigente nel comune di __________ non consentirebbero la
costruzione di un unico complesso immobiliare nella situazione attuale,
contraddistinta dall’esistenza di due particelle, ma potrebbero permetterlo se
i fondi n. __________ e __________ fossero riuniti in un’unica particella
(perizia giugno 1992, risposta a domanda n. 3 pag. 5-6, delucidazione orale della
perizia del 30 settembre 1993 pag. 14 a 17). Non risulta che gli appellanti
abbiano concrete intenzioni in tal senso né che sia attuale la possibilità di
una qualche riattazione dei loro immobili. La riunione dei fondi e una maggiore
edificazione sono tuttavia di principio possibili in ogni momento già nel
regime del vigente Piano regolatore comunale, come esplicitamente ammesso dal
perito. Ne consegue che la concessione del passo necessario impedisce già sin
d’ora il prevedibile miglior uso dei terreni e configura un ulteriore pregiudizio
subito dai convenuti (DTF 121 II 436 consid. 8a), che deve essere integralmente
risarcito dagli attori. La configurazione particolare dei fondi, posti nel
nucleo tradizionale del paese, e le loro ridotte dimensioni (106 m2
per la particella n. 214 e 338 m2 per la n. 215) rendono infatti
probabile un miglior sfruttamento edilizio. Il perito ha indicato che in caso
di riunione dei fondi vi sarebbe una perdita di superficie edificabile di circa
30 m2 , su tre piani, per un totale quindi di 90 m2 (delucidazione
orale della perizia, pag. 18 risposta a domanda 3c). Egli ha determinato in fr.
26’250.– l’indennità per tale inconveniente (edificazione su tre piani),
precisando che in tale ipotesi era esclusa ogni altra prestazione. Non vi è
motivo per scostarsi da tale valutazione tecnica e nulla induce a dubitare
dell’attendibilità della perizia su tale punto. Contrariamente a quanto preteso
dagli appellanti, per contro, le diverse voci di indennità evocate dal perito
non possono essere sommate, quella destinata a compensare la minore edificabilità
del fondo essendo esaustiva. L’appello deve quindi essere solo limitatamente
all’importo di fr. 26’250.–.
II. Sull’appello adesivo
- Gli attori
contestano l’obbligo di corrispondere una qualsiasi indennità, adducendo che i
fondi gravati non subiscono alcuna svalutazione, che l’indennità per il mancato
uso come posteggio non si giustifica poiché il tracciato del passo concede la
facoltà di posteggiare un veicolo di piccole o medie dimensioni, e infine che
l’indennità per uso comune del passaggio è iniqua, dovendo gli attori pagare
più per la concessione di una servitù che per l’acquisto del terreno.
Il fatto che il perito
non abbia ravvisato una svalutazione dei fondi gravati ancora non significa che
non sia dovuta alcuna indennità. Nel calcolo del minor valore egli ha
esplicitamente menzionato la perdita della possibilità di posteggiare un
veicolo a lato del subalterno B della particella n. __________, valutata in fr.
4000.–. Come rilevato a giusta ragione dal perito, i fondi in esame si trovano
nel nucleo tradizionale del Comune e in tale situazione la perdita della
comodità di un posteggio praticamente davanti alla propria porta di casa assume
un indubbio valore, anche se a 50 m di distanza si trova un posteggio pubblico
gratuito. L’impossibilità di posteggiare è stata confermata dal perito anche
dopo l’allestimento della planimetria 30 ottobre 1995 (complemento di perizia
31 ottobre 1995), che riduce notevolmente la superficie gravata dal passo. Non
si può quindi seriamente negare che tale inconveniente esista. L’indennità di fr.
4000.– è stata determinata con prudente apprezzamento, sulla base di un canone
di locazione ipotetico di fr. 20.– mensili, e appare adeguata alle circostanze
della fattispecie, in particolare all’ubicazione dei fondi, posti in un Comune
rurale.
Né può essere seguita
l’altra argomentazione degli attori, secondo la quale l’indennità per la
superficie gravata, determinata in fr. 200.–/m2 dal Pretore sarebbe
eccessiva. È ben vero che tale importo corrisponde al valore venale commerciale
del fondo (perizia del giugno 1992, risposta alla domanda 4, confermata nel complemento
di perizia dell’ottobre 1995) e che quindi per la concessione del passo i
beneficiari si trovano a dover pagare l’importo che sarebbe necessario per acquistare
la proprietà del fondo. Tale conseguenza è però insita nel sistema stesso del
passo necessario, tanto che il Tribunale federale ha deciso nella
giurisprudenza più aggiornata, relativa a un passo necessario che gravava un
accesso esistente, come in concreto, che il beneficiario della servitù deve
partecipare pagando il valore venale della superficie che pretende di gravare
(DTF 120 II 122). L’indennità va quindi calcolata sulla base del valore venale
occupato dal passo.
Ma vi è di più. In
parziale accoglimento dell’appello principale la superficie gravata dalla
servitù è stata ridotta a 38 m2 ed è stata riconosciuta ai convenuti
un’indennità di fr. 26’250.– per tenere conto della riduzione delle possibilità
edificatorie. Tale importo comprende, a detta del perito, ogni altra indennità.
L’appello adesivo si avvera quindi, come che sia, infondato in ogni suo punto e
deve essere respinto.
III. Sulle spese
- Il Pretore ha
suddiviso la tassa di giustizia di fr. 1’200.– e le spese di fr. 1’700.– fra le
parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Egli ha in
sostanza ritenuto che entrambe le parti erano parzialmente soccombenti nelle
loro domande di giudizio, gli attori avendo negato fin dall’inizio il principio
di ogni indennità e i convenuti avendo chiesto un’indennità esorbitante. Gli
appellanti principali chiedono che gli oneri processuali siano posti a carico
degli attori, richiamandosi alle particolarità della procedura relativa al
diritto di passo necessario. A loro volta gli appellanti adesivi chiedono che
le spese di causa siano poste interamente a carico dei convenuti, la cui
opposizione al passo necessario sarebbe abusiva e ingiustificata. Giurisprudenza
e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito del riconoscimento di
diritti necessari occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie
ai principi validi nel diritto espropriativo, la concessione di tali diritti
avendo effetti paragonabili a un’espropriazione (Meier–Hayoz, Commentario bernese, art. 694 CC n. 69; Steinauer, Les droits réels, II , n.1868 d, p. 153; JdT
1960 168; DTF 85 II 402). Di principio, quindi, l’attore sopporta le tasse e
spese giudiziarie, così come le ripetibili alla parte convenuta, anche in caso
di accoglimento della sua azione (Caroni, Der Notweg,
Berna 1969, pag. 115), salvo eccezioni. In concreto ricorre appunto una di
queste eccezioni, dal momento che i convenuti hanno preteso un’indennità
esorbitante. A giusta ragione quindi il Pretore ha derogato al principio dianzi
evocato e ha ripartito a metà fra le parti gli oneri processuali.
In questa sede gli
appellanti principali ottengono causa vinta sulla riduzione del tracciato del
passo e in parte anche sulla determinazione dell’indennità a loro dovuta, che è
stata praticamente raddoppiata rispetto a quanto riconosciuto dal Pretore. Viste
le particolarità della fattispecie, si giustifica di ripartire gli oneri processuali
dell’appello principale in ragione di 1/3 a carico degli appellanti e di 2/3 a
carico degli appellati, con l’obbligo per questi ultimi di versare alla
controparte un’indennità per ripetibili ridotte di appello. Gli attori
sopportano invece tutti gli oneri dell’appello adesivo, infondato, e rifondono
agli appellanti un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1 È costituita una servitù di passo con ogni veicolo a favore delle
particelle n. __________e n. __________ RFP di __________ gravante le particelle
n. __________e __________ RFD di __________.
1.2 La
servitù di passo sarà esercitata su una superficie di 38 m2 e una larghezza
di 2,4 m, partendo dalla strada pubblica particella n. __________ RFD di
__________, con raggio di curvatura di 3 m, come indicato dalla planimetria 29
marzo 1996 (zona tratteggiata) che costituisce parte integrante della sentenza.
1.5 __________
__________, __________ __________, __________ __________ __________, __________
__________ e __________ __________ verseranno in solido a __________ e
__________ __________ __________, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato
della sentenza, la somma di fr. 26’250.– a titolo di piena indennità.
II. Gli oneri processuali
del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.00
b)
spese fr. 150.00
c)
spese peritali fr. 1962.20
fr. 2712.20
da
anticipare dagli appellanti, sono posti a loro carico, in solido, per 1/3 e per
2/3 a carico degli appellati, sempre in solido. __________ __________,
__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________
e __________ __________ verseranno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà,
un’indennità di fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello adesivo è
respinto.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono
posti a carico di __________ __________, __________ __________, __________
__________ __________, __________ __________ e __________ __________, in
solido. Essi rifonderanno a __________ e __________ __________, sempre con
vincolo di solidarietà, un’indennità di fr. 400.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________;
–
Ufficio dei registri, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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