AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.181
Data decisione, Autorità:
22.11.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00181
Lugano
22 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ (azione di separazione e riconvenzione di
divorzio) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell’8 febbraio 1990 da
__________,
nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione presentata il 29 marzo 1995 da __________ contro la
sentenza emessa l’8 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da
__________ contestualmente all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1945) e
__________ (1949), cittadina indonesiana, si sono sposati a __________ il
__________ 1985. Dalla loro unione non sono nati figli. La moglie ha un figlio,
__________ (1967), nato dal suo precedente matrimonio. I coniugi vivono
separati dal febbraio del 1990, quando la moglie ha lasciato l’abitazione
coniugale di __________ e si è trasferita a __________.
__________ è impiegato
presso le __________ della città di __________ (___);
la moglie, già cantante e danzatrice di balli folcloristici indonesiani, lavora
a tempo parziale dal 1986 per il negozio di prodotti alimentari __________ a
__________.
B. Il 4 aprile 1989
__________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 giugno seguente.
Il 23 ottobre 1989 __________ ha presentato un’istanza di provvedimenti cautelari
per ottenere un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili. Con decreto del 23
marzo 1990 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha
fissato, in luogo e vece del Pretore, il contributo alimentare provvisionale in
fr. 900.– mensili. Un appello interposto da __________ contro tale decisione è
stato respinto da questa Camera il 31 dicembre 1991 (I CCA
/).
C. Con petizione dell’8
febbraio 1990 __________ ha postulato la pronuncia della separazione per tempo
indeterminato, un contributo alimentare mensile di fr. 1000.– e l’attribuzione
di determinati oggetti in proprietà. Quest’ultima rivendicazione è stata risolta
già nell’ambito della procedura provvisionale (inc.
n. /,
verbale del 9 febbraio 1990). Nella sua risposta del 26 aprile 1990 __________
si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato egli stesso
il divorzio, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 300.– mensili
fino al termine dell’apprendistato (in ogni modo non oltre i 25 anni) del
figlio. La moglie si è opposta alla riconvenzione, chiedendo subordinatamente
che, qualora la domanda di divorzio fosse stata accolta, il marito fosse tenuto
a versarle un contributo di fr. 1000.– mensili e un’indennità di fr. 50 000.–
per la perdita di aspettative ereditarie e pensionistiche, riservata la
modifica di quest’ultimo importo a dipendenza delle risultanze istruttorie.
D. Esperita
l’istruttoria, entrambe le parti hanno prodotto un memoriale conclusivo. Nel
suo allegato del 28 ottobre 1994 __________ ha ribadito la propria domanda di
separazione e ha aumentato a fr. 1200.– mensili il contributo alimentare
richiesto. Con riferimento alla riconvenzione, essa ha portato a
fr. 150 000.– l’importo
per la perdita delle aspettative ereditarie e pensionistiche giusta l’art. 151
cpv. 2 CC; subordinatamente ha chiesto il versamento di fr. 1200.– mensili
sulla base dell’art. 152 CC. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 3 novembre
1994.
E. Statuendo l’8 marzo
1995, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha obbligato il marito
a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 700.– mensili
sino al 31 marzo 1997, ridotti successivamente a fr. 250.– vita natural durante.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ è
stata posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
F. Insorta contro la sentenza
predetta con un appello del 29 marzo 1995, __________ chiede che, riformato il
giudizio del Pretore, l’azione di divorzio sia respinta e quella di separazione
accolta. Subordinatamente, nell’ipotesi in cui fosse pronunciato il divorzio,
essa postula un contributo indicizzato di fr.1200.– mensili a norma dell’art.
151 CC e un’indennità di fr. 150 000.– per perdita di aspettative
pensionistiche ed ereditarie; in via ancora più subordinata essa chiede che le
sia riconosciuta una rendita d’indigenza di fr. 1200.– mensili indicizzati
(art. 152 CC). Contestualmente all’appello essa ha chiesto di essere ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni del
28 aprile 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare
la sentenza impugnata.
G. Il 12 giugno 1995
l’appellante ha reso noto a questa Camera di avere ricevuto disdetta dal
contratto di lavoro per il 30 giugno 1995.
Considerando
in diritto: 1. I documenti presentati per
la prima volta in appello non sono ricevibili, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vietando di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede. Né questa
Camera è abilitata ad acquisire nuovi documenti d’ufficio (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 9 ad art. 322 CPC), se non a norma
dell’art. 420 CPC, sempre che tali documenti però attestino fatti esistenti al
momento del giudizio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., nota 1 e 11 ad art. 420 CPC). In caso contrario, per vero, le parti
si vedrebbero sottrarre un grado di giurisdizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 9 ad art. 420 CPC). In concreto
la disdetta dal contratto di lavoro è una circostanza successiva all’emanazione
della sentenza impugnata. Non può quindi essere considerata ai fini del giudizio.
-
Il Pretore,
accertata l’esistenza di un grave e irrimediabile dissidio fra le parti,
ha escluso una colpa preponderante del marito nella disunione e ha pronunciato
il divorzio in virtù dell’art. 142 cpv. 1 CC, respingendo l’azione di separazione
promossa dalla moglie, divenuta priva d’oggetto. L’appellante censura tale conclusione
e postula nuovamente la separazione per tempo indeterminato, addebitando al
marito l’intera responsabilità nel fallimento dell’unione coniugale. Essa
sostiene – in sintesi – che già poco dopo la celebrazione del matrimonio il
coniuge avrebbe cominciato a mostrare segni d’intolleranza, ad assentarsi con
frequenza da casa, a insultarla, a picchiarla, per poi giungere infine a
cacciarla.
-
Secondo l’art. 142
CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali
siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente
esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale (cpv. 1); se tale stato
dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato
soltanto dall’altro (cpv. 2). Per colpa preponderante si intende un
comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di
dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge
cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/
Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n. 622 pag. 124; si veda
anche Hinderling/Steck, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
È indubbio che nella
fattispecie le relazioni coniugali sono profondamente turbate, tant’è che
l’appellante stessa ha postulato la separazione. Litigiosa è la responsabilità
nella disunione.
Mentre la moglie ritiene
che tale responsabilità debba essere attribuita interamente al marito, il
Pretore ha ritenuto che il grave dissidio esistente fra i coniugi è dovuto a
fattori oggettivi da “ri-cercare in primis in due caratteri e concezioni
di vita poco compatibili, che hanno ingenerato litigi sempre più frequenti fino
a divenire insopportabili” (sentenza, pag. 3). Ora, per assurgere a fattore
oggettivo di disunione l’incompatibilità di carattere deve essere tale da
precludere ogni seria possibilità di intesa tra i coniugi. L’incompatibilità da
sola ancora non basta a giustificare un profondo dissidio, giacché i coniugi
devono far prova entrambi di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio
per comporre i dissidi; se le divergenze sono dovute a un fatto di carattere,
ogni coniuge deve devono fare il possibile per moderarsi, adattarsi all’altro e
non acuire i dissapori (DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 240; Bühler/Spühler, op. cit., nota 54 ad
art. 142 CC). Non intraprendere sforzi sufficienti significa venire meno ai
doveri del matrimonio. Naturalmente la situazione va giudicata di caso in caso:
trattandosi di coniugi non più giovani, per esempio, un eventuale comportamento
colpevole è da apprezzare meno restrittivamente poiché essi hanno – per comune
esperienza – minore capacità di adattamento (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 55 ad art. 142 CC).
-
In concreto
l’istruttoria non ha fornito molti ragguagli e non ha consentito di appurare la
veridicità dei rimproveri che i coniugi si sono vicendevolmente rivolti. Per
quanto riguarda l’appellante, in particolare, giova premettere che quasi tutti
i testimoni si sono limitati a riportare – come ha rilevato il Pretore – quanto
essa medesima aveva loro riferito, ciò che rende simili deposizioni di scarso
credito (Cocchi/Trezzini, op.
cit., nota 1 ad 236 CPC). L’appellante sostiene in primo luogo di essere stata
trascurata dal marito, spesso assente la sera e durante i fine settimana perché
dedito alla caccia. Tutto quanto risulta dagli atti però è che in famiglia si
verificavano frequenti litigi, anche per motivi futili (deposizioni __________
e __________) e che la moglie si lamentava di un “mutato comportamento” del
marito (deposizione __________ __________ e __________), ma non è dato di
sapere a quali atteggiamenti si riferissero tali doglianze, salvo in un caso
(dove – sembra – la moglie sia stata percossa: deposizione __________). È vero
che, secondo il figlio dell’appellante, il convenuto si assentava spesso da
casa, tuttavia si ignora il motivo di tali assenze: non si sa, in specie, se
fossero dovute alla passione per la caccia o alla volontà di evitare le
quotidiane discussioni con la moglie (deposizione __________). Passione che,
del resto, nemmeno potrebbe definirsi colposa. Pare infatti che, dopo il
matrimonio, il marito abbia praticamente abbandonato ogni attività fuori del
mondo lavorativo o strettamente familiare, nel senso che egli viveva del
dualismo casa-lavoro. Ritenendo tale situazione pregiudizievole per la sua
salute psicofisica, già tendente alla depressione, il suo medico si era
adoperato per indirizzarlo verso una diversificazione dell’attività giornaliera
(deposizione dott. __________). Non si può quindi ragionevolmente sostenere che
il marito non abbia tentato, perlomeno nei primi anni di matrimonio, di
adattare il proprio modo di vita alle esigenze della moglie. Del resto i
periodi della caccia sono notoriamente limitati durante l’anno e non consta
che, al di fuori di tali periodi, il marito si sia mai disimpegnato dalla famiglia.
-
Dall’istruttoria si
evince, per contro, che durante l’anno precedente l’introduzione della causa i
rapporti coniugali si sono progressivamente deteriorati fino a culminare in
discussioni quotidiane e nell’abitudine del marito di rincasare tardi
(deposizione __________). La tensione fra i coniugi ha raggiunto l’apice il 23
febbraio 1989 quando, in occasione di un ennesimo litigio, il marito ha
schiaffeggiato la moglie, che impugnava una pistola. Tale episodio è ammesso –
nella sostanza – da entrambi i coniugi. L’appellante lascia intendere che
questo non sarebbe stato l’unico episodio violento, ma null’altro emerge dagli
atti. Al contrario: i testimoni hanno riferito di essere venuti a conoscenza di
un solo un episodio di violenza (deposizioni __________, __________ e
__________). L’asserita indole violenta dell’appellato è stata smentita, per
altro, dalla deposizione della prima moglie, la quale ha definito l’appellato
“un tipo tranquillo, fin troppo”, che si è sempre comportato correttamente e
civilmente, anche quando la loro unione era già in crisi a causa di una sua
relazione con un altro uomo (testimonianza __________ __________ __________).
Il medico curante del marito ha inoltre riferito che questi tende a rivolgere
eventuali atteggiamenti aggressivi più verso sé stesso che verso gli altri
(deposizione dott. __________). Persino il figlio dell’appellante, che ha
vissuto con i coniugi dal dicembre 1987 al maggio 1989, ha ricordato numerose e
animate discussioni, ma nessuna scena di violenza, salvo quella già citata.
Tutti i testimoni, per finire, hanno riferito unicamente di quanto accaduto il
23 febbraio 1989. Si rammenti che il marito ha introdotto l’istanza per il tentativo
di conciliazione il 4 aprile seguente. L’episodio sopra descritto si configura
quindi come il punto estremo del livello di tensione ed esasperazione raggiunto
dai coniugi. Il fatto che ognuno di essi abbia chiesto poi l’aiuto e il
sostegno di un medico dimostra come entrambe le parti abbiano profondamente
sofferto il naufragio coniugale (deposizioni dott. __________ e __________).
Certo, il marito ha
ecceduto quando, alla fine di febbraio 1989, durante un ricovero in clinica
della moglie, ha tentato di indurre il di lei figlio a locare un appartamento
e, vista fallire questa sua iniziativa, ha cambiato la serratura della porta di
casa, costringendo la moglie ad attendere quotidianamente il suo rientro dal
lavoro in casa di parenti e amici (deposizione __________ __________,
__________ __________). Tuttavia simile comportamento, seppur riprovevole, non
può essere ritenuto la causa del dissidio coniugale; è, se mai, una delle sue
più evidenti conseguenze.
- Nell’appello, come
già in sede di conclusioni, la moglie tenta di fondare la colpa del marito
sull’art. 138 CC, che concede a un coniuge il diritto di domandare il divorzio
quando l’altro ha insidiato alla sua vita, lo ha gravemente maltrattato o gli
ha recato un’offesa grave nell’onore. L’argomento cade nel vuoto già per il
fatto che dall’istruttoria non è emerso alcun elemento a sostegno di siffatta
tesi. Le affermazioni contenute nei memoriali e riprese nell’appello (pag. 7)
sono senz’altro infelici (oltre che inutilmente polemiche), ma non configurano
ancora una grave ingiuria nell’accezione dell’art. 138 CC (Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit.,
pag. 116 n. 572).
In definitiva,
quindi, l’istruttoria non permette di ravvisare una colpa preponderante del
marito e a ragione il Pretore ha respinto l’opposizione della moglie, pronunciando
il divorzio. L’appello è, su questo punto, sprovvisto di buon fondamento.
- Il Pretore ha
fissato il contributo a favore della moglie giusta l’art. 152 CC in fr. 700.–
mensili fino al 31 marzo 1997, ridotti successivamente a fr. 250.– vita natural
durante. L’appellante, che ritiene il marito colpevole, postula la concessione
di un contributo mensile di fr. 1200.– indicizzati (art. 151 cpv. 1 CC) e di
un’indennità di fr. 150’000.– per perdita di aspettative pensionistiche ed ereditarie
(art. 151 cpv. 2 CC).
a) L’art.
151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati
i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge
colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno
determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del
coniuge innocente, gli può essere inoltre aggiudicata un’indennità pecuniaria a
titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti
dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio
un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché
non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata
alle di lui condizioni economiche.
b) L’obbligo
di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone –
come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente
essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273
con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa
influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare
dell’indennizzo (Bühler/Spühler,
op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è
determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
alto).
c) In
concreto si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa
preponderante. Tutt’al più gli può essere imputata una colpa, ma a prescindere
dalla questione di sapere se ciò sia il caso, questa non può definirsi causale.
È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare
per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri
fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia
contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 273 con rinvii). La causalità non è comunque data se la colpa
non ha avuto effetti sull’unione coniugale, ad esempio se essa è stata commessa
quando l’unione coniugale era già distrutta (DTF 98 II 339). Nella fattispecie
si è già rilevato che il marito, come la moglie, ha inizialmente tentato di salvare
l’unione coniugale. Solo nel periodo immediatamente prima della separazione il
suo comportamento è divenuto scorretto, tuttavia esso non appare tanto una
causa della disunione, quanto una manifestazione del profondo disagio insidiatosi
fra i coniugi. Non soccorrono dunque le premesse per applicare l’art. 151 CC.
- Il diritto
dell’appellante, coniuge innocente, di percepire una rendita d’indigenza giusta
l’art. 152 CC non è contestato. Tale pensione garantisce non il tenore di vita
che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1
CC) bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo
esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298
con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 152, n. 760 e segg.). L’ammontare della pensione mensile va
determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto.
a) L’appellante
critica l’ammontare del suo fabbisogno calcolato dal Pretore. Ora, il fabbisogno
minimo va determinato – come detto – sulla scorta del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti, in
particolare i premi delle cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF
114 II 394 consid. 4b; Perrin, La
méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 429). In concreto dev’essere
rettificato in fr. 255.– il premio mensile della cassa malati riconosciuto dal
Pretore, riconducibile a un chiaro errore di scritturazione (doc. Q).
b) L’appellante
chiede che nel suo fabbisogno si inserisca l’abbonamento mensile dell’Azienda
comunale trasporti di Lugano (fr. 40.–). La spesa, ragionevole, ha
giustificazioni professionali (tragitto casa-lavoro) e può essere riconosciuta
(era già stata riconosciuta dal Segretario assessore, per altro, in via
cautelare con decreto del 23 marzo 1990, pag. 4). Non può essere considerato
invece l’importo di fr. 220.– per radio, TV e telefono, già compresi nel minimo
vitale (si veda la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo in: Rep. 1993 pag. 265).
c) L’appellante
chiede inoltre che venga incluso nel calcolo del suo fabbisogno minimo il
contributo mensile di fr. 200.– che essa versa al figlio. A prescindere dal
fatto però che il dovere di assistenza di un patrigno è sussidiario rispetto a
quello del padre biologico (DTF 120 II 287 consid. 2b), l’appellante nemmeno
dimostra di essere tenuta a contribuire per legge al mantenimento del figlio
maggiorenne. Mal si comprende perché dovrebbe esservi tenuto l’appellato. Oltre
a ciò, il figlio maggiorenne sembra aver intrapreso una nuova formazione (dopo
aver conseguito il diploma di __________, egli ha iniziato a frequentare la
Scuola di __________ a __________), che non dà diritto all’applicazione
dell’art. 277 cpv. 2 CC (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, Berna 1994, nota 20.24 seg.; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern
nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Recht-sprechung, in:
ZBJV 1996 436 segg.). La pretesa dell’appel-lante deve perciò essere respinta.
d) L’appellante
contesta l’importo di fr. 120.– ammesso dal Pretore a titolo di spese varie e
imposte, rilevando che già le sole imposte ammontano a circa fr. 200.– mensili.
Esaminando la documentazione prodotta (doc. V e Z), la censura si rivela
fondata. Appare adeguato pertanto aumentare tale importo a fr. 200.– mensili.
Per quanto concerne i debiti, a prescindere dalla circostanza che tali spese
non sembrano riferirsi all’ unione coniugale, l’appellante non chiede nulla in
proposito (cfr. tabelle del fabbisogno, pag. 11), ragione per cui non occorre
esaminare oltre la questione.
e) Il
fabbisogno della moglie risulta pertanto il seguente:
fr.
1025.–– minimo vitale
fr.
672.50 locazione
fr.
255.–– cassa malati
fr. 40.— spese
di trasferta
fr.
200.–– imposte
fr. 2192.50
Aggiungendo
il 20%, si ottiene un fabbisogno complessivo di fr. 2631.–.
- Sulla scorta della
documentazione agli atti il Pretore ha imputato all’appellante un reddito di
fr. 1550.– mensili fino al marzo 1997, aumentato successivamente a fr. 2000.–.
A suo avviso l’appel-lante non sfrutta interamente, oggi, la sua potenzialità
lucrativa, di modo che appare legittimo imporle un’attività a tempo pieno entro
il mese di aprile 1997. L’appellante contesta il reddito potenziale valutato
dal primo giudice e sostiene che non le può essere richiesta, data la carente
formazione professionale, l’età e le condizioni di salute, un’attività
lavorativa superiore a quella attuale, all’80%, che le procura un guadagno
mensile di fr. 1500.–.
a) Secondo
giurisprudenza, il coniuge che non ha esercitato un’attività lucrativa durante
il matrimonio non può, di regola, essere costretto a intraprendere un’attività
rimunerata se, al momento della pronuncia del divorzio, ha raggiunto l’età di
45 anni (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 116/1994 pag. 91). Nella fattispecie
l’appellante aveva bensì, al momento in cui ha statuito il Pretore, 46 anni, ma
ciò anche perché il processo era durato cinque anni. A quel momento inoltre
essa lavorava già all’80% per il negozio __________ di __________. Se non può
esserle imposta quindi – come ritiene il Pretore – un’attività integrativa di altro
genere, si può nondimeno pretendere ch’essa estenda al 100% l’attività già
svolta e che guadagni così attorno ai fr. 1940.– mensili. Certo, essa ha una
scarsa formazione professionale, ma ciò non le impediva di guadagnare, già nel
1990, fr. 1893.– mensili presso il medesimo datore di lavoro (decreto cautelare
del 23 marzo 1990, già citato). Le sue condizioni di salute non risultano
precarie al punto da impedirle oggi tale sforzo (doc. BB). La congiuntura
attuale impone nondimeno di dilazionare il termine fissato dal Pretore (31
marzo 1997) al 31 dicembre 1997, in modo che l’appellante possa avere il tempo
di adeguarsi.
b) Rimarrebbe
da determinare il fabbisogno minimo – aumentato a sua volta del 20% – che
l’appellato ha il diritto di conservare per sé (DTF 118 II 97 consid. 4b.aa; Geiser, ZBJV 129/1993, pag. 353). Ma a
parte il fatto che nessun dato recente si evince dagli atti, l’esame della
questione appare superfluo. Nelle sue osservazioni all’appello il marito non pretende
infatti che con un reddito mensile di fr. 5000.– netti (sentenza impugnata,
pag. 6 in basso) egli non sia in grado di erogare fr. 1080.– mensili all’
appellante fino al 31 dicembre 1997 e fr. 700.– in seguito. Resta ovviamente
riservata la facoltà, per l’appellato, di postulare la riduzione della rendita
qualora risultassero adempiute le condizioni dell’art. 153 cpv. 2 CC.
- L’esito dell’appello
comporta la parziale modifica della decisione impugnata; tuttavia ciò non
implica una modifica della ripartizione delle spese e ripetibili di prima sede;
la moglie, infatti, risulta soccombente in merito alla domanda di separazione,
mentre il marito si vede respingere la sua offerta relativa al contributo alimentare.
Gli oneri processuali di
questa sede seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CC), come in
prima sede. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
formulata dall’appellante può essere accolta, visto il parziale esito favorevole
del gravame e lo stato d’indigenza in cui essa versa (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue :
- __________ è tenuto a versare a
__________, entro il 5 di ogni mese, la seguente rendita di indigenza:
– fr. 1080.– mensili fino al 31
dicembre 1997;
– fr. 700.– mensili in seguito,
vita natural durante.
La rendita sarà adeguata annualmente
all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 31 marzo 1996, in
base all’indice del marzo 1995.
Per il resto la sentenza
impugnata rimane invariata.
II. __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________.
III. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1550.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e, per __________, a carico
dello Stato. Le ripetibili sono compensate.
IV. Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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