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Numero d'incarto:
11.1995.182
Data decisione, Autorità:
16.04.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00182
Lugano
16 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (misure provvisionali in
causa di divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza 23 settembre 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ ha interposto appello il 4 aprile 1995
contro un decreto cautelare del 24 marzo 1995 con cui il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-Nord ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi
durante la causa di stato;
constatato che __________ ha a sua volta interposto appello adesivo
il 4 maggio 1995 contro il medesimo decreto cautelare;
ricordato che le parti sono state convocate il 28 settembre 1995
dalla Camera per il dibattimento orale, essendo in discussione il contributo
alimentare dovuto al figlio minore __________ (1992) e le modalità di esercizio
del diritto di visita sullo stesso;
preso atto che il dibattimento finale si è tenuto il 13 dicembre
1995, dopo la chiusura dell’istruttoria complementare;
constatato che entrambe le parti hanno aderito alla proposta transattiva
formulata dal Pretore in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 14
marzo 1996 e che perfezionato l’accordo, hanno comunicato l’11 aprile 1996 alla
Camera di ritirare i rispettivi gravami;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep.
1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta,
in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di
rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie le parti hanno concordato che
le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate, mentre le ripetibili sono
compensate;
stabilito che la fine del processo senza sentenza comporta una
moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia), nella cui
fissazione, in concreto, si tiene conto della buona volontà dimostrata dalle
parti nel risolvere il loro contenzioso, ma anche del fatto che la Camera aveva
nel frattempo proceduto d’ufficio ad accertamenti;
ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta
dall’appellante adesiva può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto
sia il requisito dell’indigenza, sulla base dei dati accertati dal Pretore, che
quello della possibilità di esito favorevole, tanto più che l’oggetto della
vertenza era il contributo alimentare e il diritto di visita del figlio
minorenne, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120
II 229);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
-
L’appello
principale e l’appello adesivo sono stralciati dai ruoli per desistenza.
-
Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
-
è ammessa la beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________.
- Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 20.–
fr. 120.–
sono a carico
dell’appellante adesiva, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
a carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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