AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.182
Data decisione, Autorità: 16.04.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00182
Lugano 16 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza 23 settembre 1994 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ ha interposto appello il 4 aprile 1995 contro un decreto cautelare del 24 marzo 1995 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;
constatato che __________ ha a sua volta interposto appello adesivo il 4 maggio 1995 contro il medesimo decreto cautelare;
ricordato che le parti sono state convocate il 28 settembre 1995 dalla Camera per il dibattimento orale, essendo in discussione il contributo alimentare dovuto al figlio minore __________ (1992) e le modalità di esercizio del diritto di visita sullo stesso;
preso atto che il dibattimento finale si è tenuto il 13 dicembre 1995, dopo la chiusura dell’istruttoria complementare;
constatato che entrambe le parti hanno aderito alla proposta transattiva formulata dal Pretore in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 14 marzo 1996 e che perfezionato l’accordo, hanno comunicato l’11 aprile 1996 alla Camera di ritirare i rispettivi gravami;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie le parti hanno concordato che le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate, mentre le ripetibili sono compensate;
stabilito che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia), nella cui fissazione, in concreto, si tiene conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso, ma anche del fatto che la Camera aveva nel frattempo proceduto d’ufficio ad accertamenti;
ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante adesiva può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sulla base dei dati accertati dal Pretore, che quello della possibilità di esito favorevole, tanto più che l’oggetto della vertenza era il contributo alimentare e il diritto di visita del figlio minorenne, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
L’appello principale e l’appello adesivo sono stralciati dai ruoli per desistenza.
Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
è ammessa la beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 20.–
fr. 120.–
sono a carico dell’appellante adesiva, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate.
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster