AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.184
Data decisione, Autorità: 17.10.1997, ICCA
Incarto n.. 11.95.00184
Lugano 17 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 febbraio 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 10 aprile 1995 da __________ contro il decreto cautelare emesso il 30 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 27 febbraio 1995 __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, la ex moglie __________ per ottenere la modifica della sentenza di divorzio emanata il 12 ottobre 1992, nel senso di ottenere l’affidamento del figlio minorenne __________ (1989), riservato alla madre un diritto di visita, e di essere liberato da ogni contributo in favore del figlio;
che con la petizione l’attore ha chiesto che fosse fatto divieto in via provvisionale alla convenuta di partire per il __________ con il bambino e che quest’ultimo gli fosse affidato;
che egli ha ribadito le domande cautelari all’udienza del 27 febbraio 1995, mentre la convenuta vi si è opposta;
che con decreto cautelare del 28 febbraio 1995 il Pretore ha fatto ordine alla convenuta di non lasciare il territorio elvetico con il figlio __________, di depositare in Pretura il passaporto o la carta d’identità del bambino e di produrre entro 15 giorni tutta una serie di documenti relativi alla sistemazione della famiglia in Cile;
che, conclusa l’istruttoria cautelare, il dibattimento finale si è tenuto il 20 marzo 1995, le parti ribadendo le rispettive domande di giudizio;
che, statuendo sulla cautelare, il Pretore ha emesso il 30 marzo 1995 un decreto con il quale ha revocato il divieto imposto alla convenuta il 28 febbraio 1995, ha accertato il diritto della madre di trasferirsi all’estero con il figlio e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese per 2/3 a carico dell’istante e per 1/3 a carico della convenuta, assegnando a quest’ultima un’indennità di fr. 500.– per ripetibili;
che __________ è insorto contro tale decreto con un appello del 10 aprile 1995 in cui chiede – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – che a __________ sia fatto provvisoriamente ordine di non lasciare il territorio svizzero con __________ e di depositare in Pretura i documenti d’identità del bambino, subordinatamente di rientrare in Svizzera con il figlio qualora fosse già partita;
che con decreto emanato senza contraddittorio il 14 aprile 1995 la presidente di questa Camera ha fatto ordine all’appellata di non lasciare la Svizzera con il figlio e nel contempo ha convocato le parti alla discussione del 9 maggio 1995;
che all’udienza del 9 maggio 1995 l’appellante, preso atto dell’avvenuta partenza di __________ e del figlio per il __________, ha rinunciato a chiederne il rientro in via cautelare;
che nel corso dell’istruttoria l’appellante ha postulato, il 31 ottobre 1995, la sospensione della procedura di appello in vista di trattative per la composizione amichevole della vertenza;
che la procedura di appello è stata sospesa con ordinanza del 2 novembre 1995, mentre la procedura di merito pendente davanti al Pretore è proseguita fino all’emanazione della sentenza, avvenuta l’8 settembre 19997 (inc. __________);
che su richiesta della presidente le parti si sono date atto che l’appello è divenuto privo di oggetto;
che le parti, interpellate sulla ripartizione degli oneri processuali, non hanno dato risposta concorde;
Considerando
in diritto: che per ammissione delle parti l’appello 10 aprile 1995 è divenuto privo di oggetto, sia per la nuova situazione del figlio, sia per il proseguimento della causa di merito, conclusasi l’8 settembre 1997 con sentenza passata in giudicato;
che il giudice, udite le parti, stralcia la causa dai ruoli se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC);
che in siffatti casi si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l’art. 72 della procedura civile federale (Rep. 1994 381, 1992 292, 1990 284);
che in virtù di tale norma il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”, ossia valutando sommariamente quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l’appello;
che nel caso concreto l’appello tendeva a impedire provvisoriamente la partenza della convenuta e del figlio dalla Svizzera nell’attesa di ottenere informazioni dettagliate sulla situazione logistica in __________;
che da un sommario esame del nutrito incarto risulta che la convenuta aveva fornito al Pretore, in ossequio all’ordine impartitole il 28 febbraio 1995, tutte le informazioni che le erano state richieste;
che a detta dell’appellante tali informazioni dovevano essere ulteriormente precisate e approfondite per verificare se la partenza in Cile non fosse contraria all’interesse del figlio minorenne;
che sulla scorta dei dati a disposizione del Pretore al momento dell’emanazione del decreto litigioso non vi erano indizi che potessero suscitare ragionevoli dubbi sull’adeguatezza della situazione logistica nel nuovo domicilio della convenuta;
che le investigazioni auspicate dall’appellante vertevano essenzialmente non tanto sulla situazione della famiglia in __________, quanto sulla situazione fiscale e finanziaria del secondo marito della convenuta negli ultimi 10 anni (appello, pag. 6), sulle conseguenze del suo precedente divorzio con riferimento ai figli (che per altro non hanno mai vissuto nella stessa economica domestica di __________) e sull’eventuale esistenza di precedenti penali (produzione del certificato di buona condotta e dell’estratto del casellario giudiziario);
che tale documentazione non era pertinente per valutare se il trasferimento della famiglia __________ fosse in contrasto con il bene di __________, riferendosi a fatti lontani, mentre le diffuse contestazioni di dettaglio dell’appellante sui documenti trasmessi al Pretore non sono fondate;
che infatti i documenti richiesti dal Pretore su esplicita domanda dell’istante, tempestivamente prodotti dalla convenuta, attestavano l’esistenza di un alloggio decoroso per una famiglia di quattro persone e di opportunità lavorative dignitose per il marito della convenuta;
che l’istruttoria condotta nella procedura di merito (inc. __________) ha confermato la veridicità di tali informazioni, ed è anzi emerso che in __________ la famiglia in cui vive __________ si trova in una situazione assai migliore, quanto meno dal profilo materiale, di quella che aveva in Ticino;
che quindi l’appello sarebbe stato verosimilmente respinto anche se fossero stati prodotti tutti i documenti richiesti dall’appellante, poiché i dubbi di quest’ultimo sul benessere del bambino non hanno trovato alcun riscontro concreto;
che viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di tasse e spese, mentre l’appellata ha diritto di vedersi attribuire un’adeguata indennità per ripetibili di appello, esplicitamente rivendicata il 18 settembre 1997;
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L’appello è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese. __________ rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster