AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.185
Data decisione, Autorità: 18.08.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00185
Lugano, 18 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Zali (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell’11 gennaio 1995 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________. __________, __________ __________. __________ __________,
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
in cui è stata autorizzata a intervenire accessoriamente il 9 febbraio 1996 la
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 14 aprile 1995 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 6 aprile 1995 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
Se dev’essere accolto l’appello del 18 aprile 1995 presentato da __________, dal __________. __________ e da __________ contro lo stesso decreto;
Se dev’essere accolto l’appello del 18 aprile 1995 presentato dalla __________ contro il decreto medesimo;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il __________ 1992 è deceduto a __________ (__________) __________, cittadino italiano nato a __________ il __________ 1923, già domiciliato a __________, celibe, figlio unico di __________ __________ (1894-1960) e di __________ __________ (1900), tuttora residente a __________. __________, dichiarandosi figlia naturale del defunto, ha promosso il 9 luglio 1993 davanti al Tribunale di __________ un procedimento inteso a far dichiarare ammissibile l’azione di paternità (art. 247 del Codice civile italiano). La richiesta è stata accolta con sentenza del 23 febbraio 1994, confermata dalla Corte di appello di __________ il 10 giugno 1994. Un ricorso introdotto il 24 ottobre 1994 da __________ alla suprema Corte di cassazione risulta tuttora pendente. Il 15 novembre 1994 __________ ha introdotto al Tribunale di __________ una petizione di eredità (art. 533 segg. del Codice civile italiano). La causa segue attualmente il suo corso.
B. L’11 gennaio 1995 __________ ha postulato dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il blocco presso la __________ a __________ di tutti gli averi nella disponibilità economica di __________, del __________. __________ (commercialista del defunto) e di __________ (amica del defunto) in quanto di tali beni fosse “titolare, avente diritto economico o comunque disponente” il defunto __________; con l’istanza essi hanno chiesto inoltre che la __________ fosse tenuta a comunicare “l’esatta denominazione e composizione di tutti i beni” oggetto del blocco. Statuendo il 12 gennaio 1995 senza contraddittorio, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l’istanza in luogo e vece del Pretore, decretando il blocco dei citati averi bancari, ma senza imporre alla banca obblighi di informazione. __________, il __________. __________ __________ e __________ hanno instato il 20 gennaio 1995 per la revoca del blocco, previo contraddittorio. __________ __________ ha sollecitato a sua volta, il 23 gennaio 1995, l’accoglimento integrale della sua istanza. Il giorno stesso la __________ ha chiesto di poter intervenire accessoriamente nella lite a sostegno dei convenuti. La richiesta è stata accolta dal Segretario assessore con decreto del 9 febbraio 1995.
C. Esperito il contraddittorio alle udienze del 6 e 9 febbraio 1995, il Segretario assessore ha giudicato sul procedimento cautelare il 6 aprile 1995, confermando in sostanza quanto già deciso senza contraddittorio. Le spese processuali sono state poste nella misura di fr. 2000.– a carico dell’istante e di fr. 4000.– a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all’istante fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
D. Contro il decreto cautelare __________ ha presentato un appello del 14 aprile 1995 in cui chiede che la sua istanza cautelare dell’11 gennaio 1995 sia accolta per intero e che il giudizio del Segretario assessore sia riformato di conseguenza. __________, il __________. __________ e __________ hanno impugnato a loro volta il decreto cautelare con un appello del 18 aprile 1995 in cui concludono per l’annullamento del blocco, subordinatamente per una limitazione del provvedimento “agli averi nella titolarità diretta dei convenuti e provenienti dalla successione fu __________ ”; sempre in subordine essi chiedono che l’istante sia tenuta a depositare una somma di complessivi fr. 75 000.– a titolo di cauzione processuale. __________, interveniente in lite, ha appellato anch’ essa il 18 aprile 1995 per ottenere che, in riforma del decreto querelato, l’istanza di __________ __________ sia respinta.
Nelle sue osservazioni del 22 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere sia l’appello dei convenuti sia quello dell’ interveniente accessoria. I convenuti postulano per parte loro, con osservazioni dello stesso 22 maggio 1995, il rigetto dell’ap-pello interposto da __________ __________ e l’accoglimento di quello presentato dall’interveniente accessoria. Quest’ultima ha concluso il 22 maggio 1995 per la reiezione dell’appello introdotto da __________ __________ e ha offerto svariati mezzi di prova destinati a provare – in caso di dubbio – la tempestività del suo proprio appello.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello dell’istante
A un esame meramente sommario come quello che contraddistingue l’adozione di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC), non si intravedono motivi per scostarsi dall’opinione del primo giudice. I convenuti e l’interveniente rilevano con pertinenza che nel caso di investimenti a termine o di operazioni fiduciarie – ipotesi cui si riferisce l’istante nell’appello – il cliente acquisisce il diritto, una volta giunto a scadenza il negozio giuridico, di ottenere il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Nella misura in cui fossero stati affidati alla banca capitali provenienti dalla successione fu __________ __________, i relativi crediti sarebbero già compresi come tali, quindi, nel provvedimento decretato dal Segretario assessore (“tutti gli averi, som-me, titoli, crediti, pagamenti in uscita, beni di ogni tipo”). Se si pensa inoltre che una misura cautelare non deve gravare beni (ancora) inesistenti né eccedere quanto necessario per conservare una situazione di fatto o tutelare interessi giuridici minacciati, non sono dati a divedere ragioni che giustificherebbero il prospettato blocco di “pagamenti in arrivo”. Su questo punto l’appello si rivela sprovvisto di consistenza.
A prescindere dalla circostanza che la banca dichiara di non essere tecnicamente in grado di bloccare conti di estranei su cui i convenuti potrebbero disporre solo per procura (osservazioni all’appello, pag. 4), nella fattispecie incombeva all’istante rendere concretamente verosimile il proprio assunto. ll giudice delle misure cautelari non può bloccare relazioni bancarie intestate a estranei sulla sola scorta di sospetti generici. Anche a fini meramente cautelari, senza essere troppo esigenti, occorre pur sempre far capo a indizi tangibili. Si aggiunga che nel caso specifico il Segretario assessore ha già bloccato non solo i conti intestati ai convenuti, ma anche quelli di cui i convenuti dispongono come “aventi diritto economico”. Per immobilizzare relazioni bancarie di cui i titolari non sono nemmeno persone “aventi diritto economico”– a supporre che ciò sia possibile – sarebbe stato necessario qualche elemento concreto, atto quanto meno a individuare i titolari dei conti. Nel caso in esame l’istante non è stata in grado di recare alcun dato né sui terzi titolari né tanto meno sull’esistenza di tali conti né sul modo in cui eventuali beni appartenuti al defunto sarebbero pervenuti a estranei. Anche su questo punto non vi è ragione dunque di modificare il decreto del Segretario assessore.
Il parere dell’appellante non può essere condiviso e a nulla vale il richiamo a Rep. 1979 pag. 82, ove per altro una simile misura è stata respinta. Intanto l’appellante medesima riconosce che le informazioni richieste alla banca non servono per conservare i beni colpiti dal blocco, bensì a suffragare la petizione di eredità promossa davanti al tribunale italiano. In secondo luogo, ammesso e non concesso che la banca possa essere tenuta a fornire informazioni del genere nel quadro di misure cautelari (in senso negativo: Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3ª edizione, pag. 203 nota 249; Pfister-Liechti, Mesures provisionnelles et droit des successions, in: Journée 1995 de droit bancaire et financier, Berna 1995, pag. 115 nota 15), l’appellante dimentica di non essere ancora stata dichiarata né figlia né erede del defunto. Certo, un’azione giudiziaria è pendente in Italia, ma allo stato attuale delle cose non vi è alcun motivo per cui l’inte-ressata giunga a conoscenza sin d’ora (con verosimile scapito per i convenuti) di informazioni che potrebbero anche non riguardarla. Del resto lo scopo di un blocco bancario è cautelativo, non indagatorio. L’appellante non può chiedere un provvedimento cautelare per procacciarsi elementi utili ad agire giudizialmente verso terzi, scopo da lei medesima dichiarato (memo-riale, pag. 17). Anche a tale proposito il gravame si appalesa perciò manifestamente destituito di consistenza.
II. Sull’appello dei convenuti
Il Segretario assessore ha ritenuto sufficientemente verosimile l’affermazione che il defunto era titolare di un’importante relazione bancaria presso l’istituto citato poiché l’istante medesima aveva dichiarato di esserne giunta a conoscenza da terzi e poiché la designazione dell’istituto era precisa, a esclusione di qualsiasi altra. Quanto all’attestato prodotto dai convenuti (doc. 3), esso non era idoneo a certificare l’inesistenza di attivi di cui i convenuti potessero disporre come beneficiari economici (de-creto, pag. 4 in alto). Ora, la competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a emanare provvedimenti d’urgenza per conservare e mantenere beni patrimoniali lasciati in Svizzera da un ereditando straniero con ultimo domicilio all’estero (art. 89 LDIP) è già stata accertata da questa Camera in un caso di principio che riguardava, appunto, un blocco di averi bancari (sentenza del 4 settembre 1995 nella causa H. contro H., consid. 1). Nella fattispecie gli appellanti non contestano la norma di competenza come tale: sostengono che, non essendo stata resa verosimile l’esistenza di beni patrimoniali in Svizzera, non era data nemmeno la competenza per territorio del giudice adito. Ne segue che la controversia non è tanto un problema di competenza (di forma), quanto di verosimiglianza (di merito).
Nell’istanza cautelare l’interessata aveva effettivamente addotto di essere venuta a sapere da terzi che il defunto “era titolare o comunque avente diritto economico di un’importante relazione presso la __________ di __________ ” e che dopo la morte di __________ __________ la di lui madre, “accompagnata dal sempre presente dott. __________ __________, è venuta a Lugano” (pag. 7). I convenuti asseverano che “mancano elementi oggettivi all’affermazione” e che quindi la controparte non ha reso verosimile l’esistenza di beni patrimoniali a Lugano (appello, pag. 4), ma non mettono in dubbio né l’una né l’altra delle allegazioni avversarie. Anzi, il contenuto ermetico dell’attestato bancario da loro prodotto (doc. 3) desta seri interrogativi e la circostanza che – contrariamente a quanto essi pretendono (appello, pag. 4 in alto) – l’istante sia stata in grado di indicare senza esitazione una banca precisa (sulle 65, solo a Lugano) fa apparire l’assunto tutt’altro che inattendibile. Si aggiunga che nell’appello i convenuti neppure negano che il defunto avesse “un’importante relazione” con la citata banca di Lugano e del resto non sarebbe dato di capire per quale ragione essi medesimi e la banca si oppongano strenuamente al blocco se, comunque sia, a Lugano non esistessero valori di cui il defunto “sia stato o figuri tuttora titolare o avente diritto economico” (decreto impugnato, dispositivo n. 1). In proposito la doglianza dei ricorrenti è destinata all’insuccesso.
a) L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata – come rileva il primo giudice – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile per altro dei danni provocati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica ancora, tuttavia, l’ado-zione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che – sia come sia – la misura richiesta si limiti all’indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
b) Nella fattispecie è palese che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare all’istante un notevole pregiudizio già per il fatto che la causa di merito pendente a __________ rischia di essere lunga e laboriosa, ciò che permetterebbe ai convenuti di alienare o di occultare nell’intervallo l’uno o l’altro bene della successione. Gli appellanti insistono nel far valere che il giudice designato del Tribunale di __________ ha respinto un sequestro giudiziario di portata analoga al blocco ordinato dal Segretario assessore (doc. H21), ma disconoscono che tale rigetto – per altro solo parziale – non è avvenuto per difetto di notevole pregiudizio. Che i convenuti poi abbiano già disposto di beni immobiliari appartenuti al defunto è stato addotto dalla richiedente con dovizia di particolari (istanza, pag. 5), solo genericamente contestati, e ciò potrebbe avvenire in ogni momento anche per altri valori della successione nella loro disponibilità. Il pericolo di notevole pregiudizio si riconduce appunto al rischio, per l’istante, di non poter più essere reintegrata nella situazione odierna ove uscisse vittoriosa dall’azione di merito.
c) La necessità di procedere con urgenza potrebbe apparire dubbia se ci si riferisse alla sola azione di paternità, la cui procedura di ammissibilità (art. 274 del Codice civile italiano) risale al 9 luglio 1993. Il fatto è che a quel momento l’istante non avrebbe ancora avuto credenziali degne di protezione per postulare misure provvisionali a tutela delle sue pretese ereditarie. Ottenuto il giudizio della Corte di appello di __________, ma – soprattutto – intentata la petizione di eredità (15 novembre 1994: doc. F), diveniva verosimile l’imminente rischio che i convenuti disponessero di beni successori in qualunque momento. L’istanza cautelare, dell’11 gennaio 1995, non può quindi ritenersi tardiva e invano i convenuti evocano la circostanza che l’istante abbia atteso anni prima di adire vie legali. Fino al momento di agire in giudizio – anzi, fino al momento in cui le sue pretese ereditarie non apparissero provviste di qualche verosimiglianza – l’istante non poteva valersi di alcun interesse legittimo all’emanazione di provvedimenti cautelari. Non sussisteva perciò alcuna urgenza.
d) Sulla parvenza di buon esito insita nell’azione di merito il giudizio è più arduo anche perché la causa non è retta dal diritto svizzero. Sull’ammissibilità dell’azione di paternità, in ogni modo, l’istante ha avuto causa vinta sia davanti al Tribunale civile di __________ sia davanti alla Corte di appello. Sulla petizione di eredità è delicato esprimere valutazioni, ma – a un esame di mera verosimiglianza – la causa non appare sfornita di buon diritto se appena si pensa che il giudice designato del Tribunale di __________ ha autorizzato l’istante, il 27 ottobre 1994, “a procedere al sequestro giudiziario sui titoli e depositi bancari intestati ad __________ __________ ” (doc. H21). Non si può dire di conseguenza – quanto meno allo stadio attuale della procedura – che l’azione di merito sia sprovvista di possibilità di successo.
e) Il principio della proporzionalità non è messo in forse, ma richiede una precisazione. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, in effetti, che nel caso in cui un erede postuli – a tutela delle sue pretese successorie – il blocco di conti bancari ancora intestati al defunto, non sarebbe giustificato porre alla richiesta cautelare esigenze troppo severe in materia di verosimiglianza, potendosi legittimamente supporre che i beni litigiosi rientrino nell’asse ereditario (sentenza citata del 4 settembre 1995 nella causa H. contro H., consid. 4). Mag-gior cautela si impone nel decretare il blocco di conti intesta-ti a singoli eredi, il provvedimento potendo colpire solo beni nel verosimile compendio della successione; in siffatte evenienze, disponendo di dati concreti, il giudice delle misure cautelari determina egli medesimo l’ammontare del blocco in base alla verosimile appartenenza degli importi all’asse ere-ditario. Nella fattispecie l’istante ha reso verosimile che il defunto aveva “un’importante relazione” con la menzionata banca di Lugano, donde la legittimità del blocco. Nel rispetto del principio della proporzionalità non è il caso tuttavia – almeno per ora – di imporre alla banca obblighi di informazione (sopra, consid. 3); non si può quindi rimproverare all’ istante di non essere stata in grado di recare dati precisi sulla designazione e sull’ammontare dei singoli conti. Nelle condizioni descritte non rimane che invitare la banca medesima – come ha fatto il Segretario assessore – a bloccare cautelarmente quanto le risulta essere appartenuto all’eredi-tando, suo cliente. Tale misura tutela sia le aspettative della presunta erede sia la riservatezza sui dati personali dei titolari dei conti.
Gli appellanti censurano la portata del blocco nella misura in cui grava non solo relazioni bancarie loro intestate, ma anche relazioni bancarie di cui essi sono “aventi diritto economico”, e ciò non solo in quanto il defunto fosse intestatario dei beni, ma anche in quanto egli ne fosse o ne fosse stato “avente diritto economico” (decreto impugnato, dispositivo n. 1). A detta dei convenuti determinante è la realtà giuridica, non quella economica, tanto più che i formali titolari dei conti non sono stati né resi verosimili né interpellati (appello, pag. 9 a 11). Sulla questione della verosimiglianza giovi richiamare quanto appena esposto, nel senso che non si può – da un lato – esonerare la banca dal dare ragguagli e – dall’altro – rimproverare l’istante per non essere stata in grado di addurre maggiori precisazioni. Ciò significherebbe per altro essere più rigorosi in sede cautelare che nel quadro di un’azione di merito, ove l’istituto di credito non può più – di regola – prevalersi del segreto bancario (Rep. 1991 pag. 478, 1984 pag. 383). Quanto alla “proprietà giuridica” delle relazioni bancarie, l’opinione dei convenuti non è affatto pertinente poiché nell’asse ereditario rientra l’universalità dei beni del defunto, non solo i beni a lui formalmente intestati (Ferid/ Firsching/Lichtenberger, Internationales Erbrecht, 4ª edizione, vol. III, Italia, pag. 17 nota 29).
A parere degli appellanti non vi sarebbe correlazione tra l’ogget-to dell’azione di merito pendente in Italia e l’istanza cautelare poiché nella petizione di eredità l’interessata non fa alcun riferimento a beni in Svizzera, limitandosi a chiedere la restituzione dei beni successori posseduti dagli eredi apparenti o da terzi in Italia (appello, pag. 11 seg.). La tesi è infondata. Nell’atto di citazione del 15 novembre 1994 (doc. F) l’attrice precisava che “la domanda (...) investe in questa sede tutto l’asse ereditario di __________ __________, così come rappresentato all’apertura della successione, attualmente posseduto dalla signora __________, oltre i beni ceduti ai terzi oggi convenuti, compresi i beni mobili che nel corso del giudizio dovessero risultare esser stati ceduti ai terzi convenuti a titolo gratuito ovvero senza alcun titolo” (pag. 18 in basso). La conclusione tende infatti a far “condannare la signora __________ a restituire all’attrice tutti i beni del compendio ereditario __________ siccome risulteranno quantificati ed identificati nel corso del presente giudizio” (pag. 20). Mal si comprende perché gli eventuali beni rinvenuti in Svizzera dovrebbero essere esclusi.
Da ultimo gli appellanti rinnovano la loro richiesta di garanzia “ex art. 381 CPC” (recte: 380 CPC), respinta dal Segretario assessore perché relativa a “un eventuale danno morale le cui cause dipendono essenzialmente dalle procedure promosse in Italia e non dal provvedimento cautelare ordinato in Svizzera” (decreto impugnato, pag. 8 in alto). Al riguardo l’opinione del primo giudice non può evidentemente essere condivisa. Nella misura in cui la presunta erede ottiene il blocco di beni, pur provenienti dal patrimonio del defunto, su cui i convenuti potrebbero legittimamente disporre ove l’azione di merito fosse infondata, il danno sarebbe riconducibile al blocco, non all’azione di merito (che di per sé potrebbe essere promossa anche senza l’adozione di misure provvisionali). L’istante sostiene nelle osservazioni all’appello che in concreto nessun danno è prospettabile poiché tutti i convenuti negano – pur genericamente – di avere beni presso la banca, ma l’obiezione è speciosa già per il fatto che se nessun bene fosse colpito dal blocco non sarebbe dato di capire per quale ragione l’istante insisterebbe nel postulare la misura provvisionale. In realtà anche su questo punto il decreto impugnato merita conferma, quantunque per motivi diversi da quelli enunciati nella decisione.
L’art. 380 CPC stabilisce che il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, subordinare l’ordine o la conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da prestare entro un termine perentorio (cpv. 1). Se la garanzia non è prestata entro il termine assegnato, i provvedimenti cautelari decadono (cpv. 2). La parte che insta per la fornitura di garanzie deve addurre nondimeno elementi di valutazione che permettano di apprezzare il verosimile pregiudizio riconducibile al congelamento dei fondi (Pfister-Liechti, op. cit., pag. 115 a metà). In concreto gli appellanti non hanno allegato nessun dato oggettivo: in un primo tempo, davanti al Segretario assessore, essi hanno postulato una garanzia di fr. 500 000.– a favore del __________. __________ __________,
una di fr. 250 000.– a favore di __________ __________ e un’altra di
fr. 250 000.– a favore di __________ (riassunto scritto annesso al verbale del 9 febbraio 1995, pag. 9); al dibattimento finale del 23 febbraio 1995 essi hanno ridotto le loro richieste a un decimo (riassunto scritto, pag. 9). Sulla scorta di quali basi essi abbiano stimato il presumibile danno rimane un’ incognita. Anzi, nella misura in cui alludono alla rifusione di spese e ripetibili, essi trascurano che l’istituto applicabile non è quello della garanzia (art. 380 CPC), bensì quello della cauzione processuale (art. 153 CPC). Anche a tale proposito mancherebbe però qualunque parametro non solo per una valutazione delle spese, ma anche delle ripetibili giusta l’art. 9 TOA (art. 150 CPC). Ne discende per finire che la richiesta, insufficientemente motivata, non può trovare accoglimento.
III. Sull’appello dell’interveniente accessoria
Ha un interesse giuridico proprio, che giustifica un intervento ac-cessorio nella causa pendente fra (presunti) coeredi, la banca dove si trovano i conti litigiosi, sempre che la causa verta sul far ordine alla banca di fornire informazioni circa il titolare dei conti e la destinazione dei beni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 49–51). In concreto l’appello dell’istante, inteso a ottenere appunto che la banca fosse tenuta a dare informazioni sui beni colpiti dal blocco, è già stato respinto (sopra, consid. 3). V’è da domandarsi pertanto se l’interveniente accessoria abbia tuttora un interesse giuridico proprio a impugnare la decisione del Segretario assessore. Oltre a ciò, occorrerebbe indagare sulla tempestività dell’appello (il timbro postale non corrisponde, secondo l’interveniente, al giorno dell’impostazio-ne). Entrambe le questioni possono rimanere irrisolte, dal momento che il gravame si rivela – come si vedrà in appresso – destituito di buon esito.
Dopo alcune premesse d’ordine generale, irrilevanti nella misura in cui non contengono puntuali censure al decreto impugnato, l’interveniente critica il Segretario assessore per avere ritenuto verosimile che attivi o averi del defunto si trovino presso la banca (appello, punto 1). L’argomento è già stato trattato dianzi negli stessi termini (consid. 4). Si rinvia quindi al riguardo.
La seconda doglianza attiene alla nozione di “avente diritto economico”, anch’essa vagliata in precedenza (consid. 6). L’inter-veniente soggiunge che tale nozione è poco chiara, che per di più “in base al principio della specialità (...) è esclusa l’utilizza-zione dei dati raccolti da una banca sugli ‘aventi diritto economici’ al di fuori dell’ambito penale” e che la conferma di un decreto come quello impugnato avrebbe “incalcolabili conseguenze per tutta la piazza finanziaria svizzera” (appello, punti 2.1 a 2.4). Oltre che esagerata, l’argomentazione è fuori luogo.
È vero che il concetto di “avente diritto economico” contenuto nella Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche, del 1° luglio 1992 (decreto impugnato, pag. 6), può apparire impreciso già per il fatto che non trova riscontro in alcuna figura di diritto reale o di diritto delle obbligazioni. Se non che, come am-mette la stessa interveniente, tale concetto era già contemplato dalla prima Convenzione relativa all’obbligo di diligenza, del 1977, ed stato ripreso nel 1990 dall’art. 305bis cpv. 1 CP (“aven-te economicamente diritto”). La sua accezione, del resto, è chiara: con esso si intende chi – al di là dei semplici poteri di disposizione apparenti e formali – è il vero proprietario di valori patrimoniali, ovvero chi ha l’effettivo dominio su beni depositati presso una banca, indipendentemente dal modo in cui egli giuridicamente ne dispone (rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni e così via). Lo scopo è quello di evitare che il proprietario effettivo dei beni abusi del dualismo esistente tra realtà giuridica e realtà economica, e ciò facendo capo alla copertura di una banca (Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud, op. cit., pag. 270 seg. e pag. 291).
In concreto non si tratta di utilizzare a fini civili informazioni raccolte dalla banca per evitare il riciclaggio di denaro (doc. 4 dell’ interveniente), né di risalire al proprietario economico di fondi intestati a terzi né, men che meno, di scoprire l’identità di chicchessia. Si tratta soltanto a bloccare valori patrimoniali provenienti dal compendio ereditario fu __________ che si trovino su relazioni bancarie di cui i convenuti hanno l’effettivo dominio, indipendentemente dalla questione di sapere a chi siano intestate tali relazioni. L’interveniente non pretende che ciò le sia impossibile. Se si ammette, anzi, che in caso di blocco cautelare decretato dal giudice civile una banca non può essere tenuta a fornire informazioni sui beni immobilizzati (sopra, consid. 3), onde l’impossibilità anche di un’eventuale domanda di edizione, non è dato a divedere in quale altro modo l’istante potrebbe legittimamente chiedere la tutela delle sue pretese ereditarie. Alla banca si chiede solo di congelare gli averi di cui il defunto era titolare personalmente, sotto designazione convenzionale o numerica, o di cui l’istituto doveva sapere (grazie al formulario A in uso presso le banche) che il defunto era l’avente diritto economico. Il problema di sapere se la banca potrà essere tenuta, nella procedura di merito, a indicare su quali relazioni si trovino tali beni e quale sia la loro entità è un problema che trascende l’attuale oggetto della controversia.
IV. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. 1. L’appello di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 3000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3050.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ai conve- nuti fr. 3000.– complessivi per ripetibili di appello.
II. 1. L’appello di __________, del __________. __________ __________ e di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 3000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3050.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonde- ranno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarie- tà, fr. 3000.– per ripetibili di appello.
III. 1. L’appello della __________ è respinto e il decreto im- pugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 3000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3050.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili
IV. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– __________, sede di __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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