AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.192
Data decisione, Autorità:
03.02.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00192
Lugano
3 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Zali (in sostituzione della
presidente
Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 26 settembre 1988 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta
l’appellazione del 26 aprile 1995 presentata da __________ __________
__________ contro la sentenza emessa il 4 aprile 1995 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
-
Se dev’essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 gennaio 1991
l’allora Pretore della giurisdizione di Lugano-Città ha pronunciato la
separazione per tempo indeterminato fra __________ __________ (1944) e
__________ __________ nata __________ (1949). Le figlie __________ (1967) e
__________ (1969) sono state affidate alla madre. __________ __________ è stato
tenuto a versare, tra l’altro, un contributo alimentare di fr. 300.– mensili
per la moglie.
B. __________ __________
ha promosso il 26 settembre 1988 azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, rifiutando alla moglie qualsiasi contributo.
__________ __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha
postulato un contributo alimentare di fr. 900.– mensili indicizzati, oltre a un
imprecisato importo in liquidazione del regime dei beni.
C. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo. Nel suo esposto
del 31 gennaio 1995 __________ __________ ha ribadito la domanda di divorzio,
senza oneri contributivi a suo carico. __________ __________ __________ ha
confermato la propria adesione al divorzio, ma ha aumentato a fr. 1’500.–
mensili indicizzati il contributo alimentare richiesto, rivendicando inoltre la
metà della spettanza del marito verso la cassa pensione. Il dibattimento finale
ha avuto luogo il 16 febbraio 1995.
D. Statuendo il 4 aprile
1995, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha obbligato __________
__________ a stanziare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr.
1’100.– mensili fino al 31 dicembre 1995 e di fr. 700.– dopo di allora, vita natural
durante. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1’700.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza
citata __________ __________ __________ ha presentato un appello il 26 aprile
1995 in cui chiede che, previo conferimento dell’assistenza giudiziaria, il
giudizio del Pretore sia riformato nel senso di riconoscerle la pensione alimentare
di fr. 1’100.– vita natural durante. Essa postula inoltre una diversa ripartizione
delle spese processuali e la rifusione di un’indennità per ripetibili ridotte.
Nelle sue osservazioni del 22 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere
l’appello e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio
fra le parti non è oggetto di appello ed è passata in giudicato. Litigiosa è la
riduzione, dal 1° gennaio 1996, della pensione alimentare per la moglie da fr.
1’100.– a
fr. 700.– mensili. Il
Pretore, pur accertando l’invalidità della convenuta al 70%, non ha ritenuto
verosimile un ulteriore peggioramento del suo stato di salute e l’ha giudicata
in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua, in modo da
guadagnare almeno fr. 400.– mensili dal 1° gennaio 1996. L’appellante contesta
tale conclusione, sostenendo che il suo stato di salute è viepiù peggiorato dal
1992, tanto ch’essa non è più in grado di esercitare alcuna attività
lavorativa.
- Il diritto
dell’appellante di percepire una rendita d’indigenza giusta l’art.152 CC non è
contestato. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge
beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il
semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/ Tercier/Werro, Le mariage
et divorce, 4a edizione, pag. 152
n. 760 segg.). L’ammontare
della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non
solo di diritto. Secondo la giurisprudenza relativa all’art. 151 CC la rendita
è limitata nel tempo quando il pregiudizio risultante dal divorzio appare
temporaneo; in tal caso la rendita è assicurata per la durata del presumibile
reinserimento professionale del coniuge beneficiario, avuto riguardo allo stato
di salute di costui, alla durata del matrimonio, all’età delle parti, alla
situazione economica in genere e alla possibilità per il beneficiario di ritrovare
un’attività lucrativa a tempo pieno o parziale (DTF 114 II 11). Tali principi
sono applicabili per analogia alla pensione d’indigenza secondo l’art. 152 CC,
anche se nel limitare la rendita nel tempo il giudice deve fare prova di
riserbo, tenuto conto delle motivazione di ordine sociale poste alla base della
norma, volta ad impedire che il coniuge beneficiario cada nell’indigenza (DTF
114 II 11).
- L’appellante si
duole del fatto che il primo giudice ha negato un peggioramento del suo stato
di salute e le ha imputato una capacità lucrativa di almeno fr. 400.– mensili,
invitandola ad annunciarsi alla cassa disoccupazione o a frequentare corsi che
le permettano di accedere a una professione un po’ più qualificata, in modo da
mettere a frutto la sua residua idoneità lavorativa. A parere dell’appellante,
una prospettiva del genere è del tutto inconsistente.
a) Al
momento in cui ha statuito il Pretore, la convenuta aveva 46 anni e il matrimonio
durava da 28. Non è contestato che l’appellante sia priva di formazione professionale
e dal fascicolo del processo non risulta che abbia esercitato un’attività
lucrativa durante il matrimonio. Consta soltanto che nel 1986 essa lavorava per
lo __________, come ausiliaria addetta alle pulizie, e che alla fine del 1994
l’incarico non le è più stato rinnovato (doc. 32). Dagli atti si evince altresì
che essa ha lavorato, sempre come donna delle pulizie a ore, per il Comune di
__________ e per il Consorzio __________ __________ di __________, dal quale è
stata licenziata per ragioni di salute il 31 dicembre 1993 (doc. 19). Negli
ultimi anni l’appellante guadagnava fr. 17.70 l’ora alle dipendenze dello
__________ (doc. 18) e nei mesi di gennaio e febbraio 1994 ha percepito (dallo
__________) fr. 3’704.10 complessivi. Presso il Comune di __________ la
retribuzione ammontava a fr. 18,73 orari e presso il Consorzio della __________
__________ a fr. 18.94 (lettera 3 ottobre 1994 prodotta da __________
__________). Dal mese di febbraio 1994 la convenuta è poi stata giudicata totalmente
inabile al lavoro (doc. 15) e l’assicurazione malattia le ha versato, da
febbraio a luglio 1994, fr. 5’092.30 complessivi (richiamo CM __________).
b) Per
quanto riguarda lo stato di salute, emerge dagli atti che l’appellante è
affetta da una discopatia lombare e che nel 1985 e nel 1986 essa ha sofferto
anche lombalgie acute (deposizione dott. __________, del 16 luglio 1989;
perizia dott. __________, dell’8 gennaio 1992). I medici le hanno riscontrato
inoltre una periartrite alla spalla destra, cui si aggiunge la sussistenza di
stati depressivi. Sentito nel 1989, il dott. __________ ha avuto modo di
riferire che la paziente, salvo nei momenti di crisi acute, poteva esercitare
nondimeno la sua attività. Nel 1992 il dott. __________ ha valutato al 60%
l’incapacità lavorativa dell’appellante (come donna delle pulizie) provocata
dalla grave discopatia e ha escluso miglioramenti. Infine. Il dott. __________,
ribadita nel 1994 l’esistenza di una grave discopatia lombare con problemi alla
colonna cervicale, oltre ai noti stati depressivi, ha definito la paziente
inabile al lavoro al 100% (deposizione del 3 ottobre 1994; doc. 20). Con
decisione del 6 dicembre 1994 l’Assicurazione invalidità ha riconosciuto
l’appellante invalida nella misura del 50% dal 1° gennaio 1993 e nella misura
del 70% dal 1° gennaio 1994 (richiamo atti AI).
c) Ora, è
vero che in teoria all’appellante rimane una capacità lucrativa residua del
30%, ma nella fattispecie non bisogna dimenticare che essa riscuote già una
rendita intera AI, come se fosse invalida al 100% (art. 28 cpv. 1 LAI). Pretendere
nelle circostanze concrete ch’essa lavori ancora al 30% non sarebbe equo. Come
si è visto, al momento in cui ha statuito il Pretore la convenuta aveva 46 anni
e il matrimonio durava da 28. L’appellante è priva inoltre di formazione professionale
e non risulta aver mai lavorato a tempo pieno. Infine va considerato che la
congiuntura attuale rende ancora più difficile – se non impossibile – trovare
un impiego al 30% (foss’anche come donna delle pulizie) nel caso di una persona
invalida, il mercato del lavoro disponendo già di forze sovrabbondanti e di
migliore rendimento. In siffatte condizioni, tenuto conto del fatto che – come
si vedrà in appresso – al marito rimane garantito il proprio fabbisogno minimo,
appare equo riconoscere alla convenuta una pensione alimentare senza limiti di
tempo.
-
Il Pretore ha
accertato che l’appellante beneficia di una rendita AI di fr. 1’147.– mensili,
a fronte di un minimo esistenziale di fr. 2’065.– mensili. Tenuto conto di
quanto esposto dianzi (consid. 2), quest’ultima somma dev’essere aumentata del
20%, ragione per cui il fabbisogno minimo dell’appellante ammonta a fr. 2’478.–
mensili, ciò che comporta un ammanco mensile di fr. 1’331.–. Ritenuto che
l’appellante rivendica unicamente l’importo di fr. 1’100.– mensili, l’appello
può essere accolto solo in tale misura.
-
Rimane da esaminare
se il marito sia in grado di versare un simile ammontare. Questa Camera ha già
avuto modo di stabilire in effetti che – per principio – il coniuge obbligato a
versare contributi d’indigenza (art. 152 CC) non può essere ridotto a vivere
egli medesimo nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale. La “grave
ristrettezza” che dà diritto a una prestazione alimentare, in altri termini,
non vale solo per il coniuge creditore, ma anche per il debitore (sentenza del
9 maggio 1996 in re B. contro B., consid. 5c). Nella fattispecie il marito
percepisce mensilmente fr. 5’841.– e ha un minimo esistenziale di fr. 3’373.–.
Anche aumentando tale fabbisogno del 20% (fr.4’047.–) egli rimane in grado di
erogare fr. 1’110.– all’appellante. Resta ovviamente riservata la facoltà, per
l’appellato, di postulare una riduzione della rendita qualora risultassero
adempiute le condizioni dell’art. 153 cpv. 2 CC.
-
L’appellante si
duole infine del fatto che il Pretore ha parificato il grado di soccombenza e
ha suddiviso per metà gli oneri processuali, compensando le ripetibili. Essa
ritiene che il marito sia maggiormente soccombente e postula una diversa
ripartizione delle spese processuali, con l’obbligo per l’attore di rifonderle
un imprecisato importo per ripetibili. Ora, come il Tribunale federale ha già
avuto modo di decidere, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la
modifica di una sentenza sulle prestazioni di un coniuge divorziato, si può
prescindere per equità da un riparto strettamente aritmetico degli oneri
processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale
principio può essere applicato per analogia nel caso concreto (nello stesso
senso: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G., consid. 10). In concreto,
pur tenendo conto dell’esito dell’appello, il riparto a metà delle spese e ripetibili
di prima sede resiste alla critica, di modo che l’appello, su questo punto, è
destinato all’in-successo.
-
Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sul contributo alimentare, ma
esce perdente sulla ripartizione degli oneri di prima sede. Deve quindi
sopportare un terzo degli oneri processuali, mentre la rimanenza è posta a
carico dell’appellato, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Tenuto calcolo della
situazione economica dell’appellante e del fatto che l’appello non appariva
totalmente sprovvisto di buon esito, si giustifica di concedere all’interessata
il beneficio dell’assisten-za giudiziaria. La patrocinatrice dell’appellante
dedurrà dalla propria nota l’ammontare delle ripetibili incassate
dall’appellato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare __________
__________ __________ anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare di fr. 1’100.– mensili vita natural durante.
La rendita sarà adeguata annualmente all’indice
nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1996, in base
all’indice del mese di aprile 1995.
-
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
50.–
fr.
750.–
sono
posti per 1/3 a carico di __________ __________ __________ (e per essa a carico
dello Stato) e per 2/3 a carico di __________ __________, il quale rifonderà alla
controparte l’importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster