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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.195
Data decisione, Autorità: 13.03.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00195
Lugano 13 marzo 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __/ (contestazione dell'inventario successorio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 marzo 1993 da
__________, __________ e
__________ -__________, __________ (patrocinate dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 maggio 1995 presentata da __________ __________ e __________ __________ -__________ contro la sentenza emanata il 20 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1990 è deceduta a __________ __________ __________. Uniche eredi sono le figlie __________, __________ in __________ e . Il 25 luglio 1990 __________ __________ e __________ __________ - hanno presentato un’azione di divisione. Il 12 ottobre 1991 il Pretore del Distretto di Riviera ha ordinato la divisione, incaricando il notaio __________ __________ di procedere all’inventario e alla divisione dell’eredità.
B. Dopo la chiusura dell’inventario, il 4 marzo 1993 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno convenuto la sorella __________ davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere che nell’in-ventario della successione fossero iscritti un credito di fr. 228’480.– corrispondente al valore di un diritto di abitazione concesso dalla madre alla convenuta sulla particella n. __________RFP di __________, un altro credito di fr. 50’000.– per i prelevamenti effettuati dalla sorella su due libretti di risparmio intestati alla madre e il saldo di due libretti di risparmio aperti da quest’ultima presso la Banca __________ di __________. Nella sua risposta del 21 dicembre 1993 __________ __________ si è opposta alla petizione.
C. Nel corso della procedura il Pretore del Distretto di Riviera si è astenuto dal giudicare la causa e ha trasmesso l’incarto al Pretore del Distretto di Bellinzona. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive conclusioni. Nel loro memoriale del 30 marzo 1995 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno rinunciato a postulare l’inserimento nell’inventario del saldo dei due libretti di risparmio al portatore, precisando in fr. 167’000.– il valore del diritto di abitazione e in fr. 50’254.– quello dei prelevamenti dai libretti di risparmio della madre. __________ __________, dal canto suo, ha ribadito la sua opposizione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 30 marzo 1995.
D. Statuendo il 20 aprile 1995, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato l’iscrizione nell’inventario della successione fu __________ __________ di un credito di fr. 31’904.– nei confronti della coerede __________ __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono state poste per 1/8 a carico della convenuta e per 7/8 a carico delle attrici, tenute a versare alla sorella fr. 8’000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza pretorile __________ __________ e __________ __________ sono insorte con un appello del 2 maggio 1995 nel quale chiedono l’iscrizione nell’inventario di un credito di fr. 167’000.– corrispondente al valore del noto diritto di abitazione concesso dalla madre alla figlia. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Controversa rimane unicamente, nella fattispecie, la questione di sapere se nell’inventario della successione debba figurare il credito di fr. 167’000.– corrispondente al valore del diritto di abitazione concesso da __________ __________ alla figlia __________ sulla particella n. __________RFP di __________. Il Pretore, dopo aver escluso che la concessione di tale diritto sia avvenuta a titolo oneroso, ha respinto la pretesa delle attrici ritenendo che la madre aveva dispensato questa liberalità dall’obbligo di collazione. Le appellanti contestano siffatta conclusione sostenendo che l’atto di costituzione del diritto di abitazione è silente in merito alla dispensa della collazione e che la testimonianza del notaio rogante non permette di sovvertire la presunzione dell’art. 626 cpv. 2 CC.
Per l’art. 626 cpv. 1 CC gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha dato loro per atto tra vivi in acconto della loro quota. È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che questi ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Le disposizioni sulla collazione (ordine e dispensa) sono disposizioni a causa di morte, ma non soggiacciono alle medesime condizioni di forma (DTF 118 II 286 consid. 3). La giurisprudenza esige nondimeno che una dispensa ai sensi dell’art. 626 cpv. 2 CC, pur non essendo vincolata a forma alcuna, sia espressa (DTF 69 II 73 consid. 2, 68 II 78). Per ritenersi espressa essa deve trovare riscontro in una manifestazione della volontà del defunto, palesata sia verbalmente (con parole o scritti) sia mediante segni (DTF 68 II 82; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, nota 45 ad art. 626 CC). Se la dispensa della collazione è esclusa per atti concludenti, ciò non significa ancora che non siano richieste rigorose esigenze di forma e di chiarezza. La dottrina su questo punto è invero divisa: alcuni autori reputano che la dispensa non possa essere dedotta da elementi estrinseci, altri propendono per la soluzione contraria (per un riassunto: Vollery, Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, Friburgo 1994, n. 118 pag. 74). Per il Tribunale federale la dispensa è espressa quando è frutto di una dichiarazione del defunto e può essere interpretata alla luce di tutte le circostanze del caso (DTF 89 II 77 consid. 2 e 3).
Dal fascicolo processuale risulta che con atto notarile sottoscritto il 21 settembre 1978 __________ __________ ha costituito a favore della convenuta un diritto di abitazione vita natural durante sulla particella n. __________RFP di __________. Tale diritto è “concesso ed opponibile a titolo totalmente gratuito grazie all’assistenza prestata” (rogito n. __________del notaio __________ __________: doc. D). La locuzione usata nell’istromento non è felice, ma lascia trasparire chiaramente e oltre ogni ragionevole dubbio la volontà della concedente di dispensare dall’obbligo di collazione il diritto di abitazione concesso alla figlia. Il notaio rogante ha dichiarato che il contenuto dell’atto è stato discusso con la concedente, alla quale era stato chiesto – appunto – se il diritto dovesse essere collazionato. Ottenuta risposta negativa, il notaio ha sostituito l’espressione “da non collazionare”, che alla concedente non riusciva familiare, con il citato riferimento al compenso per l’assistenza prestata (testimonianza __________ dell’11 aprile 1994, verbali pag. 6). Del resto nulla induce a credere – né risulta dagli atti – che, come pretendono le appellanti, la concedente fosse incapace di intendere il significato della dispensa. Si aggiunga che, effettivamente, la convenuta si è sempre occupata della madre (interrogatorio formale __________ __________, risposta 1). Ben poteva concludere il Pretore, quindi, che l’intenzione della concedente, espressa al notaio, era quella di dare istruzioni imperative perché in sede di divisione ereditaria le figlie fossero trattate in modo differenziato. Si aggiunga che la dispensa dall’obbligo di collazione è indipendente dai valori di cui ha potuto beneficiare l’erede, proprio perché tale istituto permette al disponente – riservate eventuali azioni di riduzione (art. 629 cpv. 1 CC) – di escludere dell’obbligo di collazione tutto ciò ch’egli ha dato in vita ai suoi discendenti (art. 626 cpv. 2 CC). Ciò posto l’appello, infondato, deve essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L’indennità per ripetibili all’appellata è commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’000.–
sono posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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