AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.196
Data decisione, Autorità:
13.03.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00196
Lugano
13 marzo 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 27 febbraio 1992 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2
maggio 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il
14 marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 7 giugno 1995 presentata da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 novembre 1985
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra
__________ __________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sugli
effetti accessori stipulata dai coniugi il 13 febbraio 1985. Il punto 4.1 di
tale convenzione prevedeva che __________ __________ erogasse alla figlia
__________ (1982) un contributo alimentare (indicizzato) di fr. 500.– mensili
sino al quattordicesimo anno di età e di fr. 600.– mensili sino al ventesimo,
che pagasse gli eventuali studi intrapresi dalla figlia dopo il ventesimo anno
di età e che in tal caso corrispondesse alla figlia il contributo alimentare
fino a 24 anni compiuti. Il punto 4.2 della convenzione prevedeva inoltre il
versamento di un contributo alimentare a favore dell’ex moglie fino al
quattordicesimo anno di età della figlia. Tale obbligo è venuto a cadere nel
giugno 1987 a causa del matrimonio di __________ __________ con __________
__________, dal quale sono nate due figlie. Anche __________ __________ si è
risposato nel dicembre 1991; dal secondo matrimonio non sono nati figli.
B. __________ __________
ha convenuto l’ex marito il 27 febbraio 1992 davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud postulando il pagamento degli assegni familiari
arretrati e dell’adeguamento al rincaro dei contributi alimentari, come pure la
modifica della sentenza di divorzio nel senso di aumentare (senza precisare di
quanto) il contributo mensile per la figlia. Con risposta del 22 aprile 1992
__________ __________ si è opposto a tutte le richieste dell’attrice, invocando
fra l’altro la violazione dell’art. 165 cpv. 2 lett. g CPC (per non avere
l’attrice cifrato le sue domande) e, nel merito, la mancanza dei presupposti
per una modifica della sen-tenza di divorzio giusta l’art. 157 CC. Con replica
del 21 maggio 1992 l’attrice ha quantificato in fr. 8’700.– l’arretrato per gli
assegni familiari e in fr. 716.40 quello dovuto per l’indicizzazione.
C. Il 10 novembre 1992
__________ __________ ha chiesto in via cautelare che il contributo alimentare
a favore della figlia fosse aumentato a fr. 1348.– mensili, assegno familiare
compreso. Con decreto del 10 agosto 1993 il Pretore ha obbligato il padre a
corrispondere alla figlia, in aggiunta al contributo mensile fissato nella convenzione,
gli assegni familiari da lui percepiti. Il 30 settembre 1993 questa Camera,
adita da __________ __________i, ha confermato il decreto del Pretore (inc. I
CCA /).
D. All’udienza
preliminare del 28 gennaio 1993 __________ __________ ha riconosciuto di dovere
all’ex moglie fr. 716.40 per l’adeguamento al rincaro del contributo alimentare
versato dal 1° gennaio 1986 al 31 giugno 1987. Ha ribadito invece la propria
opposizione al pagamento degli assegni familiari arretrati e all’aumento del
contributo alimentare per la figlia. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno presentato allegati
conclusivi. Nel proprio memoriale del 5 gennaio 1994 __________ __________ ha
ribadito la richiesta di fr. 8700.– per assegni familiari arretrati e ha
quantificato il contributo alimentare per la figlia in fr. 1300.– fino al quattordicesimo
anno di età, rispettivamente fr. 1500.– dal quattordicesimo al ventesimo anno,
la prima volta per il mese di febbraio 1992.
E. Statuendo il 14 marzo
1995, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato
__________ __________ a pagare fr. 5609.– a titolo di assegni familiari
arretrati. Egli lo ha obbligato inoltre a versare, la prima volta il mese di
gennaio 1993, un contributo per la figlia di fr. 950.– mensili indicizzati sino
al quattordicesimo anno di età e di fr. 1150.– mensili indicizzati sino al ventesimo
anno. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste per un
quarto a carico di __________ __________ e per tre quarti a carico di __________
__________, con obbligo di rifondere all’attrice fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
F. Il 30 marzo 1995
__________ __________ ha inoltrato al Pretore un’istanza di rettifica del
dispositivo.
G. Insorto contro la
citata sentenza con un appello del 2 maggio 1995, __________ __________ chiede,
in riforma del querelato giudizio, l’annullamento dei dispositivi concernenti
il contributo destinato alla figlia (n. 1b) e la ripartizione degli oneri processuali
(n. 2). Subordinatamente egli postula la riduzione del contributo a favore
della figlia a fr. 700.– fino al quattordicesimo anno e a fr. 850.– dal
quattordicesimo al ventesimo anno di età, la prima volta il 5 aprile 1995.
H. Con ordinanza del 9
maggio 1995 il Pretore ha trasmesso l’intero incarto a questa Camera,
rinunciando a statuire sull’istanza di rettifica e precisando che la sua intenzione
era, comunque fosse, quella di decidere nel senso dei considerandi.
I. Nelle sue
osservazioni del 7 giugno 1995 __________ __________ conclude per la reiezione
del gravame e con appello adesivo chiede di adeguare i dispositivi riguardanti
la decorrenza del contributo e la ripartizione degli oneri processuali al contenuto
delle motivazioni di prima sede.
Con osservazioni del 28
giugno 1995 __________ __________ propone il rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello
principale
- L’appellante
sostiene che il Pretore avrebbe dovuto respingere la petizione in ordine, senza
entrare nel merito, non avendo l’attrice quantificato negli allegati preliminari
l’importo preteso a titolo di contributo alimentare per la figlia. Tale
circostanza gli avrebbe impedito di far valere in modo compiuto le proprie argomentazioni,
ciò che costituisce una violazione del diritto di essere sentito.
a) In
virtù del principio allegatorio, l’attore con la petizione (rispettivamente la
replica) e il convenuto con la risposta (rispettivamente la duplica) devono
addurre in una sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di
diritto (art. 78 CPC). L’art. 165 cpv. 2 lett. g CPC precisa che nella petizione
le domande devono essere formulate in termini precisi e distinti. La
giurisprudenza ha già avuto di stabilire che non può essere considerata precisa
una domanda indeterminata, ossia non cifrata, poiché in simile situazione al giudice
è impedito di rispettare il principio di non assegnare più di quanto richiesto
(Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Guldener,
Bundesprivatrecht und kantonales Zivilprozessrecht, in RDS 1961 II 59 e seg.;
identico principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurigo 1992, pag. 151 nota 9).
b) In
concreto è per lo meno censurabile che l’attrice non abbia indicato già negli
allegati preliminari l’ammontare delle sue pretese, riservandosi di
quantificare le sue pretese in un secondo tempo. Tuttavia ciò non ha causato al
convenuto alcun pregiudizio. Quanto meno nel memoriale conclusivo l’attrice ha
provveduto a cifrare l’aumento richiesto, di modo che al dibattimento finale il
convenuto avrebbe avuto la possibilità – se solo fosse comparso – di
pronunciarsi sull’entità delle cifre domandate dalla figlia. In una causa retta
dal principio inquisitorio come quella in esame (DTF 119 II 203 consid. 1; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 33
e 42 ad art. 156 CC) il giudice di ogni grado accerta d’ufficio e apprezza
liberamente le prove, senza essere vincolato dalle dichiarazioni delle parti né
alle loro offerte di prova e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93). In concreto il Pretore non
era – comunque sia – vincolato alle somme richieste dal figlio minorenne né a
quelle offerte dal genitore. In caso di contributi alimentari per figli
minorenni, la necessità di cifrare il contributo alimentare è quindi meno
tassativa: basta che il convenuto abbia avuto la possibilità di esprimersi almeno
una volta (in concreto: al dibattimento finale) sulle cifre richieste.
-
L’appellante ritiene
che la petizione dovesse essere respinta in ordine, poiché il Pretore ha
accolto la richiesta – formulata per la prima volta dall’attrice nel memoriale
conclusivo – di concedere l’adeguamento a partire dal mese di febbraio 1992. A
torto. Nell’ambito dell’art. 157 CC la decorrenza della modifica della sentenza
di divorzio è stabilita dal giudice secondo prudente apprezzamento, di regola
dalla data d’introduzione dell’azione (Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 189 ad art. 157 CC). Nella
fattispecie è vero che l’attrice ha chiesto di far decorre l’aumento dal
febbraio 1992 solo con le conclusioni, ma – come si è già detto – il convenuto avrebbe
potuto esprimersi in proposito al dibattimento finale. Si aggiunga che il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che non è indispensabile
quantificare subito le richieste di giudizio nei casi in cui il diritto
federale lasci al giudice un potere di apprezzamento sulle somme richieste (DTF
116 II 219 consid. 4). Riferito alla decorrenza del contributo, non si vede per
quali motivi tale principio non dovrebbe essere applicato in concreto.
-
Ci si potrebbe
invero chiedere se l’attrice potesse postulare l’aumento dei contributi
alimentari destinati alla figlia dopo la maggiore età di quest’ultima. Con la
petizione la madre aveva chiesto infatti che qualora la figlia __________
dovesse proseguire negli studi superiori, il padre, oltre al pagamento degli studi,
fosse obbligato a versare il contributo fino al 24° anno di età. La questione
può rimanere indecisa. Il Pretore ha accolto tale domanda e il padre ha, nel
caso in cui la sentenza non fosse annullata, per finire aderito alla richiesta
(appello pag. 3 punto n. 4.1.3 e pag. 9 punto n. 6).
-
L’appellante postula
l’annullamento della decisione impugnata poiché vi sarebbero contraddizioni fra
il dispositivo e le motivazioni della stessa. Che tra le motivazioni e i
dispositivi della sentenza vi siano incongruenze è pacifico. In particolare ai considerandi
n. 6 e 7 il Pretore ha determinato in fr. 900.–, rispettivamente in fr. 1’050.–
il contributo alimentare da versare dal 1° marzo 1992, mentre nel dispositivo
1b ha stabilito lo stesso in fr. 950.–, rispettivamente in fr. 1’150.– a
partire dal mese di gennaio 1993. Si tratta con tutta evidenza però di errori
di trascrizione – così come ha rilevato il Pretore in occasione della trasmissione
degli atti a questa Camera – che non comportano la nullità della sentenza.
Secondo giurisprudenza, in caso di vizi formali della sentenza del Pretore, che
non rispetta l’art. 285 CPC, vi è insanabile nullità del giudizio – rilevabile
anche d’ufficio – solo qualora il vizio sia tale da pregiudicare alle parti e
all’autorità superiore la possibilità di verificare, discutere e giudicare le
censure di sostanza (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, nota 12 ad art. 285 CPC). Ciò non è il caso nella fattispecie,
ove sono impugnati proprio quei dispositivi in contraddizione con i motivi. Anche
su questo punto, dunque, la critica dell’ap-pellante non può essere condivisa.
-
Sostiene l’appellante
che una modifica del contributo alimentare destinato alla figlia giusta l’art.
157 CC non entra in linea di conto, non essendo dati i presupposti per
l’applicazione di tale disposto.
a) Il
contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare
al figlio può essere aumentato a norma degli art. 157 e 286 cpv. 2 CC se fatti
nuovi e importanti impongano una regolamentazione diversa rispetto all’epoca
del divorzio e se il cambiamento della situazione è duraturo. L’azione
dell’art. 157 CC non è quindi destinata a rimettere in causa la ponderazione
d’interessi operata dal giudice del divorzio; si tratta piuttosto di adattare
la sentenza a sopravvenuti mutamenti di situazione, riguardino essi il figlio o
i genitori (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, nota 851 pag. 171; DTF 120 II 178 consid.
3a con riferimenti).
b) In
concreto l’appellante definisce la propria condizione finanziaria sostanzialmente
immutata rispetto al 1985. L’aumento di stipendio da lui percepito corrisponderebbe
infatti a una naturale evoluzione del salario, comprendente adeguamenti al
rincaro e indennità per anzianità. Non vi sarebbe stato dunque alcun mutamento
di circostanze imprevedibile alla firma della convenzione, tale da giustificare
un aumento del contributo. In realtà l’appellante omette di considerare altri
fattori ben più rilevanti ai fini della determinazione del contributo alimentare,
ossia il matrimonio dell’appellata nel giugno 1987 e il suo nel 1991. A seguito
del matrimonio dell’ex moglie è venuto a cadere infatti il contributo alimentare
di fr. 700.– mensili a lei destinato. Inoltre, la situazione economica
dell’appellante è ulteriormente migliorata nel 1991, in esito al secondo matrimonio,
da cui non sono nati figli e nell’ambito del quale la moglie svolge un’attività
lucrativa a tempo pieno. Ritenuto che giusta l’art. 163 CC i coniugi sono
tenuti a provvedere in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al
mantenimento della famiglia, con ciò i costi per l’economia domestica a carico
dell’appellante sono sicuramente diminuiti. In siffatte circostanze
l’applicabilità dell’art. 157 CC non può essere contestata.
- L’appellante critica
anche il metodo di calcolo del contributo alimentare applicato dal Pretore,
sostenendo che tale contributo andrebbe determinato soltanto sulla base
dell’aumento di salario tra il 1985 e il 1992.
a) L’obbligo
di mantenimento dei figli spetta a entrambi i genitori, secondo le loro
condizioni economiche (art. 276 CC). Il contributo alimentare deve essere
commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale e alle
possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC). Per ripartire tra i genitori
l’onere di mantenimento occorre determinare le rispettive disponibilità al
netto degli oneri usuali e delle necessità vitali (I CCA sentenza del 1° marzo
1996 in re C./F., consid. 1). Nella fattispecie l’appellante si è unicamente
limitato a contestare l’importo stabilito dal Pretore a titolo di contributo
alimentare, asseverando che l’applicazione delle raccomandazioni edite
dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo conduce a risultati
sproporzionati rispetto all’aumento del suo stipendio.
b) Per
costante prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli è calcolato secondo le
raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, considerate buon
punto di riferimento, seppur da adattare, dandosi il caso, alle circostanze
concrete (Rep. 1986 273; DTF 116 II 112 e segg.). Le citate raccomandazioni,
aggiornate al 1° gennaio 1993 (pubblicate in: RDT 1993 pag. 78) con riferimento
a un guadagno complessivo dei genitori di circa fr. 6’660.–/6’700.–, stabiliscono,
per un figlio dell’età di Claudia (10 anni), un fabbisogno medio di fr.
1’220.–, dal quale vanno dedotti fr. 285.– per la cura ed educazione prestata
in natura dalla madre, per un totale di fr. 935.–. Sempre stando alle medesime
raccomandazioni, il fabbisogno aumenta a fr. 990.– fra il 13° e il 16° anno di
età e a fr. 1240.– dal 17° al 20° anno. Tenuto conto del reddito del padre (fr.
7’564.85: doc. 2) e del fatto che il contributo andrà erogato – soccorrendone
le premesse – anche dopo la maggiore età, non si giustifica la riduzione del
10% richiesta dall’appellante. La valutazione pretorile sull’ammontare del
contributo alimentare destinato alla figlia merita dunque conferma, né
l’appellante ha mai asserito d’altro canto di non essere in grado di sopportare
un simile contributo.
A nulla
giova nemmeno l’applicazione del principio inquisitorio del diritto federale.
Anzitutto esso è destinato a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid.
2), non quelli del genitore. Inoltre, trattandosi della fissazione di contributi
alimentari, ossia di una questione meramente patrimoniale, l’intervento
d’ufficio del giudice a protezione dell’obbligato si giustifica solo in
presenza di un contributo manifestamente eccessivo o sproporzionato, per
evitare che al genitore siano imposte prestazioni esorbitanti per rapporto alla
sua capacità contributiva (Hegnauer,
Grund-riss des Kindesrechts, Berna 1994, n. 21.05, pag. 144; DTF 11 marzo 1996
in re C./F., pag. 3 seg.). Ciò non è il caso nella fattispecie concreta.
- Alla luce di tutto
quanto esposto la sentenza impugnata merita conferma nel senso dei considerandi
7 e 8, e non come figura nel dispositivo. Gli oneri dell’appello principale
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto del
fatto che la riforma della decisione non avviene nel senso auspicato
dall’appellante, ma che la madre, appellando in via adesiva, si è in sostanza
opposta all’adeguamento dei considerandi con i dispositivi, si giustifica di
porre a carico del padre i quattro quinti degli oneri processuali; la rimanenza
va a carico della madre, cui l’appellante rifonderà un’adeguata indennità per
ripetibili ridotte di appello. Visto l’esito dell’appello principale, non entra
in linea di conto nemmeno una modifica del dispositivo sul riparto degli oneri
processuali di prima sede, che rimane quello enunciato al considerando 8 della
sentenza.
II. Sull’appello adesivo
-
L’attrice ha
introdotto appello adesivo per ottenere la riforma della sentenza impugnata nel
senso che se ne adegui il dispositivo al contenuto delle motivazioni per quanto
riguarda la decorrenza del contributo e il riparto degli oneri processuali.
Essa non spende però una parola a sostegno delle sue richieste, limitandosi –
apparentemente – a richiamare la motivazione della sen-tenza impugnata. Ora, a
norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC l’atto di appello deve contenere, sotto
pena di nullità (cpv. 5), i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame
si fonda. Questa Camera ha già avuto modo di affermare che il richiamo alle
motivazioni esposte in una precedente appellazione o nei gravami di altri ricorrenti
non vale a supplire la motivazione totalmente mancante dell’appello (I CCA
sentenza del 14 dicembre 1996 in re W./R., P. e O.; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 7 ad art. 309 CPC). Analogamente
non è ammissibile il richiamo ai motivi esposti dal Pretore a sostegno della
sua decisione. L’appello adesivo si rivela pertanto irricevibile.
-
Gli oneri
processuali dell’appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono
posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è
parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi 1b e 2 della sentenza impugnata
sono così riformati:
1b. La sentenza di divorzio 23 novembre 1985 è
modificata come segue:
Per il mantenimento della figlia
__________, __________ __________ verserà alla moglie fr. 900.– mensili fino al
14° anno di età della figlia e fr. 1050.– dal 14° alla maggiore età, la prima
volta per il mese di marzo 1992.
Qualora la figlia __________
proseguisse negli studi superiori, la pensione alimentare a favore di quest’ultima
sarà versata fino al suo 24° anno di età, ritenuto che gli studi verranno pagati
direttamente dal padre.
L’assegno familiare percepito da
__________ __________ dovrà essere versato in aggiunta alla pensione
alimentare.
Il contributo alimentare sarà
adeguato all’indice nazionale dei prezzi al consumo il 1° gennaio di ogni anno,
la prima volta il 1° gennaio 1993 in base all’indice del gennaio 1992.
- La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese,
da anticipare come di rito, sono poste per 4/5 a carico di __________
__________ e per il resto a carico di __________ __________. __________
__________ rifonderà a __________ fr. 2000.– a titolo di ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per 4/5 a carico di __________
__________ e per 1/5 a carico di __________ __________. L’appellante rifonderà
alla controparte fr. 950.– a titolo di ripetibili ridotte d’appello.
III. L’appello adesivo è
irricevibile.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere fr. 250.–
alla controparte a titolo di ripetibili d’appello.
V. Intimazione a:
– avv. avv. __________,
__________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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