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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.198
Data decisione, Autorità: 18.05.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00198
Lugano 19 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza dell’8 marzo 1995 da
__________, nata __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________),
contro
__________I, __________, (patrocinato dall’avv. Nicola __________, __________),
e ora sul decreto 5 maggio 1995 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di modifica supercautelare del decreto 9 marzo 1995 presentata il 2 maggio 1995 dal marito;
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti:
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 maggio 1995 di __________ __________ contro il decreto 5 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio il ____________________ 1970 a __________;
che dalla loro unione sono nati i figli __________ (1971), __________ (1973) e __________ (1981);
che il 31 maggio 1994 Eri__________a __________ ha introdotto un’istanza di misure provvisionali, chiedendo di obbligare il marito a versare un contributo alimentare di fr. 1’500.-- per lei stessa e di
fr. 800.-- per la figlia __________;
che all’udienza del 27 giugno 1994 i coniugi hanno sottoscritto una transazione giudiziale con la quale hanno, in particolare, fissato l’obbligo per il marito di versare un contributo alimentare di fr. 560.-- per la moglie e di fr. 600.-- per la figlia __________;
che l’8 marzo 1995 la moglie ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e con istanza di medesima data ha postulato la conferma, già in via supercautelare, dell’accordo sottoscritto il 27 giugno 1994;
che con decreto del 9 marzo 1995 il Pretore ha accolto la richiesta supercautelare della moglie;
che all’udienza del 2 maggio 1995 la moglie ha confermato le proprie pretese, cui si è opposto il marito, il quale ha pure chiesto la revoca in via supercautelare del decreto 9 marzo 1995;
che il 5 maggio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza di revoca supercautelare del decreto 9 marzo 1995 presentata dal marito;
che, insorto contro il predetto decreto con appello dell’11 maggio 1995, __________ __________ chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’accoglimento della sua istanza di revoca supercautelare del decreto 9 marzo 1995;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto:
che il provvedimento cautelare deciso dal Pretore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC è stato emanato con la procedura sommaria di cui agli art. 376 segg. CPC;
che secondo l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati;
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruttoria (Rep, 1983 280 consid. 1, con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 2 ad art. 382; I CCA 1° settembre 1994 in re G./G.; II CCA 30 gennaio 1991 in re P.);
che, nella fattispecie, all’udienza del 2 maggio 1995 le parti hanno entrambe notificato prove, ragion per cui il Pretore ha citato le parti all’udienza del 13 giugno 1995 per l’audizione di due testi;
che in concreto l’istruttoria del procedimento cautelare non è neppure iniziata, di modo che nessuna discussione finale può avere avuto luogo;
che in tali circostanze il decreto impugnato non può ritenersi emesso “previo contraddittorio”, sicchè l’appello sfugge ad un esame di merito e può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall’art. 313 bis CPC;
che data l’emanazione del presente giudizio la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello diviene senza oggetto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante;
che nella commisurazione della tassa di giustizia occorre tener conto del fatto che la decisione odierna non comporta un sindacato di merito, il Pretore dovendo ancora istruire la causa;
che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato neppure notificato;
per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri del presente giudizio consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.--
b) spese fr. 50.--
fr. 200.--
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna, Locarno
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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