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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.203
Data decisione, Autorità: 29.11.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00203
Lugano, 29 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 3 gennaio 1995 da
__________, ora in __________
contro
__________, nata __________, ora in __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 26 maggio 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 maggio 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 3 gennaio 1995 __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo che, sciolto il matrimonio, fosse omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie firmata insieme con la moglie __________ (nata __________) il 19 dicembre 1994. La moglie ha aderito alla petizione.
B. Con sentenza del 4 maggio 1995 il Pretore ha pronunciato il divorzio e approvato la convenzione sottoscritta dai coniugi. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dei rispettivi avvocati.
C. Insorto il 26 maggio 1995 con un appello contro la sentenza di divorzio, __________ __________ propone che quest’ultima sia riformata nel senso di respingere la sua petizione e di non omologare la convenzione del 19 dicembre 1994. Egli fa valere che, “in modo del tutto inatteso”, la moglie si sarebbe riconciliata con lui “proprio durante il periodo immediatamente successivo alla notifica della sentenza”.
D. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 1995 __________ __________ po-stula il rigetto dell’appello. Essa sostiene che, nonostante una sua apparente disponibilità iniziale, non è avvenuta alcuna riconciliazione e che la separazione di fatto perdura ormai da oltre un anno.
E. Il giudice delegato ha invitato __________ __________, il 13 novembre 1995, a esprimersi sull’effettiva riconciliazione e a confermare –sotto comminatoria di stralcio – il mantenimento del ricorso. L’attore non ha ritirato il plico raccomandato, che la posta ha ritornato alla Camera civile di appello il 23 novembre 1995.
Considerando
in diritto:
L’appellante, invitato a riscontrare le osservazioni della moglie e a confermare il mantenimento dell’appello (con la comminatoria che in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli), non ha avuto reazione alcuna. Ora, un atto non ritirato alla posta si ritiene notificato allo scadere del termine di giacenza: Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 4 ad art. 124). Questa Camera potrebbe quindi, senza ulteriore motivazione, togliere la procedura dai ruoli per carenza di interesse giuridico (art. 351 CPC). Dato che l’appellante non ha nemmeno preso conoscenza della comminatoria di stralcio (intesa unicamente a evitare una formale dichiarazione di irricevibilità), appare nondimeno opportuno vagliare – abbondanzialmente – la proponibilità del gravame.
In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre fatti, prove ed eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). La riconciliazione pretesa dall’appellante, avvenuta dopo il giudizio del Pretore, è manifestamente un fatto nuovo. Già di primo acchito l’appello in esame, fondato su una circostanza di cui questa Camera non può prendere cognizione, si rivela quindi irricevibile. Rimane da esaminare se nel caso specifico si giustifichi una deroga a tale principio.
Un coniuge, ottenuto il divorzio, può ancora recedere dalle sue intenzioni finché lo scioglimento del matrimonio non è passato in giudicato; egli può ritirare infatti l’azione, facendo decadere la sentenza di primo grado (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 566 in alto). In concreto l’appello non può essere equiparato a una dichiarazione di ritiro già per la circostanza che l’attore non manifesta alcuna volontà in tal senso: egli crede anzi – a torto – che non gli sia più possibile desistere dall’azione (memoriale, pag. 3) e chiede che la sua petizione sia respinta nel merito, per intervenuta riconciliazione delle parti. Tale punto di vista, ancorché erroneo, non consente di stralciare la procedura dai ruoli.
L’appellante sostiene che l’accoglimento del ricorso, oltre a “evi-tare la celebrazione di un inutile secondo matrimonio”, sarebbe nell’interesse della figlia __________ (1990), poiché permetterebbe “il ristabilimento della situazione quo ante”. Tale argomentazione potrebbe fors’anche giustificare – a titolo eccezionale – la ricevibilità di un appello fondato su un fatto nuovo (la riconciliazione dei coniugi), a tutto favore del matrimonio. Se non che, l’attore può conseguire lo stesso effetto dichiarando semplicemente al primo giudice di ritirare l’azione (art. 352 CPC). Non vi è dunque alcuna necessità di derogare al divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (per quanto riguarda altri Cantoni cfr. Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 48 segg. ad art. 146 CC).
Si aggiunga infine, a ogni buon conto, che nella fattispecie la riconciliazione invocata dall’appellante non apparrebbe lontanamente verosimile. Intanto la convenuta nega, nelle proprie osservazioni del 16 ottobre 1995, di voler rimanere sposata. Anzi, in una successiva lettera dell’8 novembre 1995 essa chiede a questa Camera di accelerare la procedura di divorzio “avendo una nuova situazione di un eventuale matrimonio”. Quanto all’ appellante, egli non ha neppure ritirato l’atto che lo invitava a esprimersi sulle affermazioni della controparte. Scorgere indizi di riconciliazione in circostanze del genere non sarebbe serio.
Gli oneri processuali odierni seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La particolarità della causa, e segnatamente il fatto che all’appellante sia stato prospettato un eventuale stralcio della procedura senza spese, giustificano tuttavia di rinunciare a prelievi. La convenuta, che ha presentato osservazioni all’appello, ha diritto in ogni modo a un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
pronuncia:
Nella misura in cui non è divenuto privo di interesse giuridico, l’appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili di appello.
Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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