AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.212
Data decisione, Autorità: 29.01.1997, ICCA
Incarto n.. 11.95.00212
Lugano 29 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione __________ 1992 da
__________, nata , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello dell’8 giugno 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 maggio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1957) e __________ nata __________ (1951) si sono sposati a __________ __________ __________ il __________ 1979. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (__________1978 - __________ 1982), __________ (__________1980) e __________ (__________1988). Il marito lavora alle __________ come caposquadra manovratore, la moglie, già titolare di una patente per esercente, durante il matrimonio ha svolto attività lavorativa parziale, perlopiù a domicilio. Il 28 gennaio 1992 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 19 febbraio 1992. I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 1992: la moglie è rimasta a __________ con i figli __________ e __________, mentre il marito è andato a vivere per conto proprio, dapprima a __________ e poi a __________.
B. Il 16 ottobre 1992 __________ __________ ha introdotto una petizione di separazione, chiedendo l’affidamento dei figli, riservato al padre il diritto di visita, una pensione alimentare di fr. 500.– per sé vita natural durante, un contributo alimentare mensile per __________ di fr. 800.–, rispettivamente fr. 900.–, e per __________ di fr. 700.–, rispettivamente fr. 800.– e fr. 900.–, da indicizzare, oltre al pagamento dei premi di cassa malati a carico del convenuto. Essa ha inoltre postulato lo scioglimento del regime matrimoniale, con l’attribuzione al marito di tutti i debiti da lui contratti e l’assegnazione a sé dei mobili e delle suppellettili. Con risposta del 3 maggio 1993 __________ __________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale ha chiesto la pronuncia del divorzio, aderendo alle richieste di contributo alimentare per i figli, dedotti i premi di cassa malati, ma negando ogni contributo per la moglie, e proponendo la ripartizione dei mobili e delle suppellettili come pure dei debiti. Nei successivi atti scritti l’attrice ha aderito alla domanda di divorzio, mantenendo le richieste di contributo alimentare e di ripartizione dei debiti, mentre il marito ha ribadito le proprie proposte.
C. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno presentato le rispettive conclusioni. __________ __________ ha prodotto il 18 gennaio 1995 un memoriale conclusivo in cui ha ribadito sostanzialmente le proprie domande di giudizio, estendendo a fr. 1’000.– quella di contributo alimentare in suo favore. __________ __________ ha presentato a sua volta in stessa data un memoriale conclusivo in cui ha offerto per __________ un contributo alimentare di fr. 400.– mensili, per __________ un contributo alimentare di fr. 350.–, rispettivamente fr. 400.– e fr. 450.– a dipendenza delle fasce di età, ha ribadito l’opposizione a ogni contributo alimentare per la moglie e ha riaffermato che i debiti e gli attivi dovevano essere ripartiti a metà fra i coniugi.
D. Con sentenza del __________ 1995 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha sciolto il matrimonio per divorzio. Egli ha affidato i figli alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale e riservato il diritto di visita del padre, ha fissato il contributo alimentare mensile indicizzato, già comprensivo degli assegni familiari, dovuto dal padre in fr. 845.– fino al 31 maggio 1997 e in fr. 1045.– dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 2000 per __________, in fr. 795.– fino al 30 giugno 2001, fr. 845.– dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2005 e in fr. 1045.– dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2008 quello per __________ e ha condannato __________ __________ a stanziare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili (art. 152 CC). Infine il Pretore ha attribuito al marito i debiti da lui contratti e ha riconosciuto la comproprietà dei coniugi sui mobili e le suppellettili. Le parti essendo state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria, non sono state prelevate né tasse né spese.
E. __________ __________ è insorto contro tale sentenza con un appello dell’8 giugno 1995 nel quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso, subordinatamente che sia limitato a tre anni a partire dalla sentenza. __________ __________ postula nelle osservazioni del 23 giugno 1995 il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza pretorile. Entrambe le parti hanno presentato in questa sede istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato nella fattispecie che le risultanze dell’istruttoria non consentivano di ritenere colpevole della disunione l’uno o l’altro coniuge. Ha pertanto riconosciuto all’attrice un contributo alimentare mensili di fr. 500.– fondato sull’art. 152 CC in considerazione di un fabbisogno minimo della beneficiaria di fr. 1’867.20, di un suo reddito di fr. 1’100.– mensili e dell’impossibilità di un reinserimento professionale, tenuto conto della durata del matrimonio, dell’età (44 anni) degli oneri familiari a suo carico e della sua formazione professionale.
L’appellante non contesta più in questa sede che la moglie sia coniuge innocente ai sensi dell’art. 152 CC. Egli ritiene invece di nulla dovere all’attrice, poiché un contributo alimentare mensile di fr. 500.– è eccessivo rispetto alla sua situazione patrimoniale, caratterizzata da importanti debiti con oneri mensili gravosi. In via subordinata, egli chiede che il contributo alimentare per la ex moglie sia concesso per un periodo limitato a tre anni dalla data della sentenza. Egli adduce infatti che la stessa, ancora giovane e con figli in età scolastica, può estendere la sua attività lavorativa e percepire un reddito mensile netto di fr. 3’000.–/4’000.–, tanto più che prima del matrimonio era titolare di una patente per esercente.
L’art. 152 CC prescrive che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in gravi ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
L’appellante sostiene in primo luogo che il contributo alimentare per la ex moglie, di fr. 500.– mensili, lo grava in misura intollerabile, poiché egli deve provvedere ai contributi alimentari per i figli, calcolati in modo estremamente generoso dal primo giudice, nonché ai debiti accumulati per colpa della moglie. Il convenuto non si è tuttavia minimamente curato, né davanti al Pretore né tantomeno in appello, di calcolare e dimostrare il proprio fabbisogno e l’entità delle rate mensili per il rimborso dei debiti.
Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. Nei propri allegati scritti l’appellante ha indicato di dover far fronte ai debiti di oltre fr. 100’000.– contratti durante il matrimonio nell’interesse della moglie, ma invano si cercherebbero nell’incarto dati concreti sulla consistenza effettiva di tali debiti. Agli atti risultano solo alcuni estratti relativi al debito contratto con la __________ __________, per altro rimborsato nel 1990 (doc. __________) – ininfluente quindi per l’esito della vertenza –, un debito di residui fr. 3’200.– nel marzo 1993 (doc. __________) e l’estratto delle pendenze presso l’Ufficio di esecuzione di __________ (doc. rich. __________). L’appellante non ha dato alcuna indicazione concreta sugli oneri mensili a suo carico e sul suo fabbisogno, limitandosi a generiche affermazioni. Dagli atti (doc. rich. __________) emerge che lo stipendio del convenuto è oggetto di pignoramenti e/o cessioni per l’importo mensile di fr. 2’946,20, ma tutto si ignora dell’origine di tali pignoramenti. Ora, il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti coniugali, nel senso che il pagamento di tali debiti può essere incluso nel fabbisogno (mensile) solo in quanto i membri della famiglia si vedano assicurati il rispettivo fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., n. 162 ad art. 145 CC).
Nella fattispecie non è stato provato, come indicato dal primo giudice nel decreto cautelare del 18 marzo 1993, che i debiti siano stati contratti nell’interesse della famiglia o della moglie, di modo che le rate mensili per il loro rimborso non possono come che sia essere incluse nel fabbisogno dell’appellante. In difetto di indicazioni più precise (che come si ricorda spettava all’interessato allegare e dimostrare) nel citato decreto cautelare il primo giudice ha valutato il fabbisogno del marito in fr. 2’281.70, rilevando che le altre poste invocate dall’interessato non erano state minimamente provate (act. III). L’appellante disponeva nel 1994 di un reddito mensile netto di fr. 5679.25 e tenuto conto degli oneri alimentari mensili a suo carico, di complessivi fr. 2140.– sino al 31 maggio 1997 (fr. 500.– per la ex moglie, fr. 845.– per __________ e fr. 795.– per __________), rispettivamente di fr. 2340.– dal 1° giugno 1997 (fr. 500.– per la ex moglie, fr. 1045.– per __________o, fr. 795.– per __________), e di un fabbisogno personale di fr. 2281.70, rimane a sua disposizione un importo mensile di fr. 1257.–, rispettivamente di fr. 1057.– dal 1° giugno 1997. Con tale somma egli può ancora provvedere al pagamento dei debiti rimasti a suo carico, che a suo dire ammontano a rate mensili di fr. 800.– (verbale cautelare del 2 marzo 1993, pag. 1), ma che il Pretore non ha ritenuto dimostrate.
Vi è abbondanzialmente da rilevare che i contributi alimentari in favore dei figli non risultano essere eccessivi in considerazione della situazione della famiglia. Tali prestazioni sono state determinate sulla base delle note raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di __________, che costituiscono una buona base di riferimento, da adattare se del caso alle circostanze concrete (DTF 122 V 125, Rep. 1984 312). Il primo giudice ha ripreso nella fattispecie i valori relativi al fabbisogno medio in denaro dei figli, sulla base delle tabelle pubblicate nel 1993 (aggiorna-mento in RDT 1996 pag. 33), senza adeguarli all’evoluzione del costo della vita. Il reddito mensile netto della famiglia nel 1995 era di almeno fr. 6700.– (padre fr. 5670.–, madre fr. 1’100.–) e corrispondeva pertanto a quello medio tenuto in considerazione dalle citate raccomandazioni, di modo che i contributi alimentari per i figli risultano essere adeguati alle circostanze e sfuggono alla critica.
L’appellante ammette che la ex moglie durante il matrimonio ha svolto un’attività lucrativa parziale e non contesta che essa percepisce un reddito mensile netto (appello pag. 4) di circa fr. 1’100.–. Egli sostiene tuttavia che l’appellata, ancora giovane, in buona salute e con figli in età scolastica, potrebbe lavorare a tempo pieno e percepire un reddito mensile netto di almeno fr. 3’000.–/4’000.–. A prescindere dal fatto che egli non si è curato di indicare dove e per quale attività l’attrice potrebbe percepire siffatto reddito, l’appellante ha del tutto trascurato di tenere in considerazione l’impegno che la ex moglie deve prestare per le cure dei due figli a lei affidati, che hanno ora 16, rispettivamente 8 anni.
I criteri determinanti per valutare se la donna divorziata sia in grado di reinserirsi economicamente in un prossimo futuro e di conseguenza intraprendere sforzi in questo senso, risultano essere, oltre alla durata del matrimonio, all’età dei coniugi e alla presenza dei figli, lo stato di salute del beneficiario, la sua formazione, le sue condizioni finanziarie, la situazione economica generale (DTF 115 II 10 consid. 4). Si aggiunga che di regola la rendita deve essere accordata fintanto che i figli attribuiti alla madre necessitano di un’educazione e di assistenza estese, ossia, di regola, finché il figlio più giovane ha compiuto il sedicesimo anno di età (DTF 115 II 432 consid. 5; SJ 1994 p. 91). Sulla base dei criteri indicati da dottrina e giurisprudenza, a giusta ragione il Pretore ha escluso nella fattispecie la possibilità di reinserimento professionale totale dell’attrice nel mondo del lavoro. Essa aveva infatti 44 anni al momento dello scioglimento del matrimonio (durato 16 anni), durante la vita matrimoniale ha lavorato solo a tempo parziale e deve occuparsi di due figli ancora in età scolastica. Nel 2004, quando __________ avrà compiuto 16 anni, la madre avrà 53 anni, età alla quale non le si può più imporre un reinserimento a tempo pieno nel mondo del lavoro. Non risulta del resto che essa disponga di una formazione professionale specifica, a parte il conseguimento, prima del matrimonio, di una patente per esercenti. L’attrice non è più stata attiva in tale settore professionale dopo il matrimonio, di modo che la sua esperienza risulta ormai sprovvista di valore sul mercato del lavoro.
Si aggiunga, infine, che l’innocenza dell’obbligato alimentare nella disunione non ha il benché minimo ruolo, poiché al pagamento di una rendita di indigenza può essere tenuto anche il coniuge innocente (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 767 pag. 154). Senza alcun pregio è poi l’argomento secondo il quale sarebbe stata l’attrice a prendere l’iniziativa del divorzio, che non rientra fra quelli da tenere in considerazione nell’esame di una rendita di indigenza fondata sull’art. 152 CC.
Per questi motivi
vista anche sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia: fr. 500.–
b) spese: fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 900.– per ripetibili di appello.
La richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello è respinta, quella allegata alle osservazioni all’appello è dichiarata priva di oggetto.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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