AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.217
Data decisione, Autorità: 22.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00217
Lugano 22 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 18 ottobre 1994 da
__________ (1979), __________ (rappresentata dalla madre __________ __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 giugno 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 29 maggio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da __________ __________ contestualmente all’appello;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 26 giugno 1992, passata in giudicato, il Tribunale comunale di Belika Plana (Federazione Iugoslava) ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1962), ha affidato la figlia __________ (__________1979) alla madre e ha obbligato il padre a versare per quest’ultima un contributo alimentare mensile di 10’000.– dinari. __________ __________ è vissuta in Serbia presso i nonni sino al mese di ottobre 1993, dopo di che si è trasferita in Ticino dalla madre. Il padre si è nel frattempo risposato e ha una seconda figlia.
B. Il 18 ottobre 1994 __________ __________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo la condanna del padre al versamento di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili con effetto retroattivo dal suo arrivo in Ticino. Essa ha chiesto inoltre di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
C. All’udienza del 1° dicembre 1994, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato le sue richieste, alle quali si è opposto __________ __________. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive richieste al dibattimento finale del 26 aprile 1995.
D. Statuendo il 29 maggio 1995, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha obbligato __________ __________ a versare a __________ __________, a titolo di contributo alimentare per la figlia __________, l’importo di fr. 250.– mensili indicizzato, la prima volta il mese di ottobre 1994. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Contro la citata decisione è insorta __________ __________ con un appello del 9 giugno 1995 in cui chiede, in riforma del querelato giudizio, l’aumento a fr. 500.– mensili del contributo alimentare a carico del padre con effetto dal mese di ottobre 1993. Essa ha postulato inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare la decisione del Pretore. Alle osservazioni egli ha allegato il suo contratto di locazione.
Considerando
in diritto:
b) Ne segue che l’intero processo davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è stato trattato con una procedura diversa da quella stabilita dalla legge. Ora, l’art. 101 CPC non disciplina gli effetti di una simile disattenzione. L’ipotesi che gli atti compiuti siano nulli (art. 142 cpv. 1 CPC) può tuttavia essere esclusa, sia perché il giudice adito era senz’altro competente a decidere (Bühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 39 ad art. 157 CC), sia perché il principio del contraddittorio è stato ossequiato (anche se in modo informe). Quanto a un’eventuale annullabilità, il problema non merita particolare disamina già per il fatto che nessuna delle parti si è prevalsa di irregolarità processuali, né davanti al primo giudice né in questa sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto entrambe le parti hanno avuto modo di far valere i loro diritti davanti a un’autorità d’appello, munita di pieno potere cognitivo in fatto ed in diritto. Non si può quindi dire che abbiano subito pregiudizi riparabili solo con l’annullamento della sentenza impugnata. Il gravame presentato a questa Camera può, ciò posto, essere vagliato nel merito (I CCA 13 aprile 1995 in re M. e M. /M).
L’obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC). Per ripartire tra i genitori l’onere di mantenimento del figlio occorre determinare le rispettive disponibilità al netto degli oneri usuali e delle necessità vitali (I CCA sentenza del 1° marzo 1996 in re C./F., pag. 4 __________. ).
Nella fattispecie il Pretore, sulla base del reddito globale dei due genitori (fr. 4’387.10) ha fissato il fabbisogno della figlia in fr. 650.– mensili. Tale importo non è contestato.
a) Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio) destinata in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid. 2). Il giudice accerta d’ufficio le prove, senza essere legato alle dichiarazioni delle parti, né alle loro offerte di mezzi probatori. In particolare, l’autorità di seconda istanza non è vincolata alle decisioni del primo giudice e può ridurre o aumentare il contributo alimentare per la prole (DTF 118 II 94), così come può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 segg.). Nel caso in esame non appare necessario un intervento di questa Camera a tutela degli interessi della figlia poiché, vista la situazione economica dei genitori, non è possibile aumentare l’importo del contributo alimentare a lei destinato, come si vedrà di seguito.
Il Pretore ha accertato un reddito mensile netto del padre di fr. 2’247.10 (doc. __________) e ha stimato il suo fabbisogno personale in fr. 1’990.– (fr. 940.- minimo vitale, fr. 700.– , fr. 250.– contributi per la seconda figlia e fr. 100.- imposte). Data un’eccedenza mensile di fr. 257.10, il primo giudice ha stabilito un contributo alimentare di fr. 250.– mensili a carico dell’appellato. L’appellante contesta la valutazione pretorile relativa all’ammontare del fabbisogno di suo padre, in particolare con riferimento agli importi stabiliti quale minimo vitale e canone di locazione.
a) Nell’ambito del calcolo del fabbisogno dei coniugi, la tabella dei minimi di esistenza edita dalla CEF costituisce solo un buon punto di partenza, da adattare alle circostanze, e non vincola il giudice civile, che a differenza dell’autorità esecutiva deve decidere secondo equità, tenuto conto del tenore di vita delle parti.
b) In concreto il Pretore ha verosimilmente considerato i dati menzionati nella tabella dei minimi esecutivi in vigore fino al 31 dicembre 1993, la quale prevedeva per persone singole che vivono sole un importo base mensile di fr. 940.–. Ora, considerato che le citate tabelle sono state aggiornate il 1° gennaio 1994 (pubblicate in Rep. 1993 __________) e che l’appellato vive con la seconda moglie, si giustifica di ammettere l’importo di fr. 925.–, poiché in caso contrario egli verrebbe privato persino del suo minimo vitale. Il minimo per persone sole che vivono presso parenti tiene adeguatamente conto della partecipazione all’economia domestica prestata dalla seconda moglie.
a) Nel caso in esame dal contratto di locazione prodotto per la prima volta in questa sede risulta che l’appellato occupa un appartamento di 3 locali a Lugano per un costo complessivo di fr. 740.– mensili. Ora, è vero che la produzione di tale documento in questa sede contrasta con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ma, come si è visto in precedenza, (__________. __________), nell’ambito del diritti di filiazione questa Camera può assumere d’ufficio tutte le prove ritenute idonee per il giudizio. Nel caso in esame si giustifica di assumere agli atti il contratto di locazione dell’appellato, anche se la sua incidenza si rivela trascurabile.
b) La ricorrente ritiene comunque che il canone di locazione deve essere ridotto a metà, per tenere conto della partecipazione della seconda moglie. A torto. Con riferimento al canone di locazione computabile nella determinazione del minimo vitale, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che dev’essere preso in considerazione un canone medio adeguato alle circostanze del caso. Se quindi il debitore occupa un alloggio eccessivamente costoso per sua comodità, il canone dev’essere ridotto alla norma (DTF 114 III 12). Al contrario, se il debitore occupa un appartamento di qualità inferiore a quella cui potrebbe avere diritto, il canone deve essere adeguatamente aumentato. Nel caso in esame il Pretore ha sostanzialmente applicato ai genitori il principio della parità di trattamento, riconoscendo ad entrambi un canone di locazione pressoché identico senza togliere da quello della madre la quota destinata alla figlia (sentenza __________. __________). Tenuto conto del fatto che a Lugano una persona sola difficilmente trova un alloggio a un costo inferiore a fr. 700.--, quest'ultimo importo va riconosciuto a entrambi i genitori. Ciò posto, ancorché per altri motivi, non si giustifica di ridurre ulteriormente l’importo riconosciuto dal primo giudice.
Tenuto conto della correzione apportata al minimo vitale del padre, il fabbisogno minimo di costui ammonta a fr. 1’975.– (fr. 925.– minimo vitale, fr. 700.– locazione, fr. 250.– contributi per la seconda figlia e fr. 100.– imposte). L’eccedenza mensile è pertanto di fr. 272.10. La lieve differenza rispetto all’importo considerato dal primo giudice (fr. 15.–) non legittima una modifica del contributo alimentare a carico dell’appellato. L’appello dev’essere, su questo punto, respinto.
L’appellante censura pure la decisione del Pretore di non concedere effetto retroattivo all’obbligo di versamento del contributo alimentare a carico del padre.
a) Nell’ambito dell’azione di cui all’art. 157 CC, la data della modifica della sentenza di divorzio è stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, di regola dalla data d’introduzione dell’azione; una retroattività più estesa può essere tenuta in considerazione solo eccezionalmente, per gravi motivi (Bühler/ Frei-Maurer, op. cit., n. 189 ad art. 157 CC), ad esempio quando fra le parti siano state intavolate trattative in vista della conclusione di un accordo poi fallito. L’art. 279 CC consente al figlio di chiedere il mantenimento con effetto retroattivo per l’anno precedente l’introduzione dell’azione. Sia l’ammontare del contributo richiesto che la sua estensione nel tempo devono però essere commisurati alle effettive possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato dall’art. 285 cpv. 1 CC.
b) Nella fattispecie, la circostanza che il padre non ha mai trascurato finanziariamente la figlia, versandole sempre il contributo richiesto (cfr. interrogatorio formale di __________ __________, risposte n. , e __________), e le sue precarie condizioni economiche non legittimano di scostarsi dalla decisione di prima istanza. L’appello è, nuovamente, sprovvisto di buon diritto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata:
L’istanza di ammissione giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di appello.
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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