AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.218
Data decisione, Autorità: 27.07.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00218
Lugano 27 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (contestazione di risoluzione sociale) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione del ________ 1994 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ - __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________),
e ora sul decreto del __________ 1995 con cui il Pretore ha accolto l’istanza di provvedimenti cautelari formulata dall’attrice il 7 gennaio 1994;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 giugno 1995 dell’__________ __________ __________ __________ __________ __________ contro il decreto emanato il 2 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. La __________ __________ __________, società attiva nel campo dell’installazione di impianti sanitari e riscaldamenti, esercita pure l’attività di , ed è affiliata all’ __________ __________ __________ __________ , sezione Ticino ().
Con risoluzione del 9 dicembre 1994 l’assemblea dell’__________, su proposta del comitato sezionale, ha deciso l’esclusione immediata della __________ __________ __________ dall’associazione stessa.
B. Il 7 gennaio 1994 la __________ __________ __________ ha convenuto l’ __________ dinanzi il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, chiedendo l’annullamento della risoluzione sociale con la quale è stata pronunciata la sua l’esclusione dall’associazione. L’attrice ha chiesto inoltre l’adozione di un provvedimento cautelare per annullare l’effetto immediato dell’esclusione decisa dall’assemblea.
All’udienza del 22 marzo 1994, indetta per la discussione della provvisionale, l’attrice ha confermato la propria istanza cautelare alla quale si è opposta la convenuta, che ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del giudice adito e, nel merito, ha contestato la sussistenza degli estremi per l’adozione di una misura cautelare.
C. Statuendo il 2 giugno 1995, il Pretore ha accolto l’istanza cautelare e ha concesso l’effetto sospensivo alla petizione del 7 gennaio 1994, mantenendo la __________ __________ __________ nella sua qualità di socio dell’__________ sino all’emanazione della sentenza di merito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.-- sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attrice fr. 600.-- per ripetibili.
D. Insorta contro il predetto decreto con appello del 16 giugno 1995, l’__________ chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la domanda di provvedimenti cautelari.
L’appello non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto:
L’appellante contesta l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’emanazione di un provvedimento cautelare e osserva che l’attrice, immediatamente dopo l’esclusione dell’associazione, ha presentato una domanda di sottoscrizione del Contratto collettivo di lavoro (CCL), ciò che le permette di partecipare ai concorsi pubblici. Essa rileva inoltre che il requisito dell’urgenza non è da ammettere poiché l’appellata si trova, di fatto, esclusa dall’associazione da oltre un anno e mezzo. L’appellante rileva infine come non sia data la parvenza del ben fondato della causa di merito, gli statuti dell’associazione mantello prevedendo una via ricorsuale interna ad esclusione del ricorso a autorità giudiziarie.
Per l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, un provvedimento cautelare idoneo, quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito (Rep. __________ 351 __________. __________ con richiami). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che - comunque sia - la misura si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.). La ricorrenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. __________ 127 con riferimenti); la mancanza di uno soltanto di questi requisiti comporta il rigetto dell’istanza provvisionale.
Nel caso in esame i requisiti dell’urgenza e del notevole pregiudizio sussistono. L’urgenza è data nei casi in cui esiste l’impellente necessità di togliere subito gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente, ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, CPC commentato, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’istante un danno grave e difficilmente riparabile (Rep. __________ 115).
a) A detta dell’appellante, l’attrice non avrebbe provato che per concorrere ad appalti pubblici occorre essere associati all’. Essa non contesta però che l’esclusione dall’associazione possa far nascere la convinzione che all’appellata facciano difetto quei requisiti di qualità, quali la preparazione o la serietà professionale, che sono un fattore importante nell’aggiudicazione di appalti pubblici (decreto pag.). La circostanza che l’appellata ha richiesto l’adesione individuale al CCL nelle professioni di lattoniere, installatore idraulico e del riscaldamento (doc. 2), non risulta determinante. Intanto che non è dato di sapere se la domanda sia stata accolta; in secondo luogo spetta comunque alla Commissione paritetica cantonale, di cui fanno parte pure 5 rappresentanti dell’ (art. 11 CCL), pronunciarsi sulla domanda individuale e comunicare la relativa decisione alle autorità cantonali competenti per l’applicazione della Legge sull’appalto dei lavori pubblici o sovvenzionati dallo Stato (cfr. art. 2 e 3 del regolamento della Commissione paritetica). In queste circostanze l’ipotesi di un danno considerevole appare effettivamente verosimile. Si aggiunga che nella fattispecie - contrariamente all’opinione dell’appellante- il decreto in questione soddisfa le esigenze del diritto a una decisione motivata, avendo il primo giudice esposto i motivi decisivi per il giudizio; in questo senso non è riscontrabile alcuna violazione all’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. __________ 141).
b) Neppure la censura relativa alla mancanza del requisito dell’urgenza, invero pretestuosa, merita accoglimento. Certo l’urgenza non è data se la situazione litigiosa si protrae per anni o se il richiedente ha dimostrato con il proprio comportamento di non esigere la necessità di un rapido intervento giudiziario (Pelet, op. cit. pag. 78), ma nel caso in esame l’appellato ha presentato la domanda cautelare poco dopo aver appreso la sua esclusione dall’associazione. Che poi la decisione cautelare sia stata emanata oltre un anno e mezzo dopo poco importa ai fini dell’esame dei requisiti posti dall’art. 376 CPC. Ciò posto il requisito dell’urgenza del provvedimento dev’essere ammesso.
L’ammissione della parvenza del buon diritto non comporta la prova che l’azione abbia fondamento: basta che la possibilità di esito favorevole sia resa credibile, senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia (Rep. __________ 128, con rinvii).
Dagli statuti dell’, sezione Ticino, risulta che la decisione dell’assemblea generale di esclusione di un socio è inappellabile (art. 19), mentre per l’art. 42 lett. __________ le decisioni disciplinari, tra cui la proposta di espulsione (lett. ) sono definitive. Per contro l’art. 17 cpv. 3 degli statuti dell’, , prevede che contro le decisioni disciplinari di sezioni è data facoltà di ricorso al Comitato centrale dell’.
Orbene, già a un esame di mera verosimiglianza come quello richiesto dalla procedura cautelare si può constatare che i due statuti contengono disposizioni contradditorie sulle vie ricorsuali contro le decisioni di espulsione. In queste condizioni a ragione il Pretore ha rinviato al giudizio di merito l’esame degli statuti. applicabili alla fattispecie. Si aggiunga infine che l’appellante non contesta la mancata indicazione del motivo dell’esclusione come previsto dall’art. 17 degli statuti della sezione Ticino. Non si può pertanto negare all’azione promossa dall’appellata la parvenza di buon diritto.
Ne consegue che nelle condizioni descritte, essendo debitamente sostanziata la verosimiglianza dei requisiti posti dall’art. 376 CPC, l’appello dev’essere respinto e il decreto impugnato confermato.
L’emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili all’appellata, cui l’appello non è stato neppure notificato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC e
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.--
b) spese fr. 50.--
fr. 400.--
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
avv. __________ __________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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