AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.220
Data decisione, Autorità: 06.08.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00220
Lugano 6 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _. . (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell’- _____ 1993 da
ing. __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
Contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 19 giugno 1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa il __________ __________ 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1926) e __________ __________ (1927) si sono sposati a __________ il __________ 1956. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1958), __________ (1960), __________ (1961) e __________ (1969).
Con sentenza del 30 giugno 1988 il Pretore della giurisdizione di __________ -__________ ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili indicizzati, oltre una somma di fr. 226’874.35 in liquidazione del regime dei beni. __________ da __________ __________, il __________ 1989 questa Camera ha ridotto a fr. 189’670.05 l’importo della liquidazione (inc. n. __________). Un ricorso per riforma presentato dalla moglie è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 29 novembre 1989.
__________ __________ ha versato alla moglie, il 7 giugno 1991, fr. 70’000.– quale indennità per la rinuncia di quest’ultima a un diritto di usufrutto costituito su un immobile già appartenente al marito e successivamente donato alle figlie __________, __________ e __________.
B. Il 7 settembre 1992 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 novembre successivo. Con petizione dell’__________ 1993 egli ha chiesto la pronuncia del divorzio con l’esonero da qualsiasi contributo alimentare per la moglie; in via subordinata ha offerto un contributo di fr. 500.– mensili. Nella sua risposta dell’__________ 1993 __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio, postulando tuttavia un contributo alimentare di fr. 2’300.– mensili sulla base dell’art. 151 CC, subordinatamente di fr. 1’480.– mensili giusta l’art. 152 CC.
C. Ultimata l’istruttoria, al dibattimento finale del 15 febbraio 1995 __________ __________ ha ribadito le sue richiesta di petizione. __________ __________ ha confermato la sua adesione al divorzio e ha concluso per una pensione alimentare vita natural durante di fr. 2’300.– mensili sulla base dell’art. 152 CC.
D. Statuendo il 30 maggio 1995, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha respinto la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 2’000.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del __________ 1995 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, una pensione alimentare vita natural durante di fr. 2’300.– mensili indicizzati. In via cautelare essa ha postulato un contributo alimentare di fr. 1’230.– mensili per la durata della procedura di appello. Tale richiesta è stata dichiarata irricevibile dalla presidente di questa Camera con decreto del 12 luglio 1995.
Nelle sue osservazioni dell’__________1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio non è oggetto di impugnazione ed è pertanto passata in giudicato. Litigiosa è la rendita d’indigenza chiesta dalla convenuta. Il primo giudice, dopo avere valutato il fabbisogno di quest’ultima in fr. 2’970.– mensili fino al 31 dicembre 1995, rispettivamente in fr. 2’505.– per il seguito, e dopo avere accertato il reddito di lei in fr. 2’785.–, ha ritenuto che essa non è indigente a norma dell’art. 152 CC. La convenuta, in specie, non aveva dimostrato di avere consumato il capitale riscosso in liquidazione del regime dei beni né quello ottenuto a seguito della rinuncia di un diritto di abitazione; essa inoltre risultava beneficiaria del reddito di un immobile situato a Friburgo, del quale è comproprietaria, reddito già constatato a suo tempo dal giudice della separazione.
L’appellante contesta anzitutto che gli accertamenti sulla situazione economica dei coniugi eseguiti dal giudice della separazione vincolino il giudice del divorzio. A ragione. L’azione di divorzio susseguente a una separazione è una causa indipendente, quantunque soggiaccia a condizioni particolari, dato che il giudice della separazione ha già appurato una grave turbativa delle relazioni coniugali (DTF 114 II 115). Il giudice del divorzio è vincolato ai fatti accertati, ma non alla valutazione giuridica effettuata del giudice della separazione. Constatazioni di fatto sono, segnatamente, quelle sul ruolo causale dei fattori di disunione (DTF 117 II 123 con riferimenti di giurisprudenza e dottrinali). Il giudice del divorzio può invero riesaminare i fatti addotti nella procedura di separazione, in rapporto però al problema della colpa (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 962), e ciò per evitare un’istruttoria su cause della disunione già accertate da un giudice. Tale finalità non soccorre per quel che è delle questioni patrimoniali. Il giudice del divorzio deve statuire – anche – sui pregiudizi causati dallo scioglimento del matrimonio sulla base della situazione data al momento della sentenza. Ne discende che, sul principio, l’appello della convenuta è fondato. Per quanto riguarda le conseguenze, la questione sarà esaminata in appresso.
L’appellante sottolinea che la giurisprudenza ha attenuato nel tempo le differenze tra gli art. 151 e 152 CC, tant’è che quest’ultimo disposto garantisce ormai il 120% del fabbisogno minimo e non soltanto il minimo vitale, come stabilito dal Pretore. Essa sostiene inoltre che la giurisprudenza ha già ammesso la possibilità di risarcire eventuali perdite dell’avente diritto nelle sue aspettative pensionistiche AVS e LPP, anche nell’ambito dell’art. 152 CC.
a) Che a parere dell’appellante il diritto vigente non tenga sufficiente conto dell’art. 163 CC e del principio della solidarietà dopo il divorzio ancora non significa che, sulla scorta dell’odierno art. 152 CC, essa possa pretendere un contributo analogo a quello che le garantirebbe l’art. 151 CC. Per l’art. 152 CC, quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, ancora recentemente, che la rendita d’indigenza fondata sull’art. 152 CC – a differenza di quella accordata in base all’art. 151 cpv. 1 CC – non è destinata a compensare un danno, ma deriva dal dovere di solidarietà coniugale che perdura oltre lo scioglimento del matrimonio: il dovere di assistenza del coniuge con maggiori disponibilità finanziarie continua, in tal caso, per considerazioni d’ordine sociale ed equitativo (DTF 119 II 13 seg).
b) La pensione d’indigenza assicura non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 segg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto, anche se in linea di principio esso è più contenuto di quello determinato a norma dell’art. 151 cpv. 1 CC: in altri termini, esso non dovrebbe eccedere di molto i bisogni dell’avente diritto (SJ 1992 pag. 383).
c) L’indigenza sussiste non già quando la situazione finanziaria del coniuge ha subito un cambiamento fondamentale rispetto al livello di vita durante il matrimonio, ma solo nella misura in cui vi sia pericolo di ristrettezza (Rep. __________ pag. 310). Quando il divorzio lede le pretese che la donna divorziata può avanzare verso le assicurazioni sociali, occorre tenerne conto fissando l’importo e la durata della rendita (SJ __________ pag. 384 seg.). In concreto l’appellante si limita ad affermare che le sue risorse pensionistiche diminuiscono e che devono essere conteggiate, ma non indica in che misura esse influiscono sulla determinazione della rendita, di modo che l’argomentazione, non motivata, sfugge a ogni disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Il giudizio sulle pensioni alimentari e i rapporti patrimoniali fra coniugi in genere, conseguenze accessorie del divorzio, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. __________ pag. 195; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe quindi alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. Dagli atti risulta invero una riduzione della rendita AVS a seguito del divorzio, ma il Pretore ne ha già tenuto conto, inserendo nei redditi della moglie l’importo ridotto (fr. 400.– mensili). Per il resto non si riscontrano dati che giustifichino una riforma del sindacato pretorile.
Contrariamente all’opinione dell’appellante, perciò, sotto il profilo dell’art. 152 CC non si deve tenere conto solo dei redditi, ma anche della sostanza (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 300 n.7). Il che è giustificato già per il fatto che, diversamente da quanto prevede l’art. 151 cpv. 1 CC, nel caso dell’art. 152 CC il beneficiario non ha il diritto di mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, mentre al pagamento della rendita può essere tenuto anche il coniuge innocente (come in concreto). Al giudice incombe, tutt’al più, di considerare equamente il consumo di capitale. Si aggiunga che nemmeno il Tribunale federale esclude l’eventualità, per un coniuge, di dover intaccare il capitale ottenuto in liquidazione del regime dei beni, tant’è che esso si limita a dire che una donna divorziata non può essere tenuta a consumarlo interamente per il mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio (DTF 66 II 4); analogo principio vale per l’applicazione dell’art. 328 CC (DTF 101 II 24). Recentemente poi, in materia di assistenza giudiziaria, il Tribunale federale ha ricordato che per determinare l’indigenza del richiedente devono essere presi in considerazione non solo i suoi redditi, ma anche la sua sostanza (DTF 119 Ia 12 consid. con riferimento). In concreto non vi è quindi motivo perché l’appellante sfugga all’obbligo di consumare la sostanza per far fronte al proprio sostentamento. Ciò posto, su questo punto l’appello è privo di fondamento.
La pensione di fr. 400.– mensili che l’appellante percepisce dall’AVS non è contestata. L’interessata sostiene per converso che la proprietà immobiliare di Friburgo non le frutta alcun reddito. Dal fascicolo processuale risulta che nel 1989 questa Camera aveva prudentemente calcolato il reddito della sostanza immobiliare di Friburgo in fr. 3’000.– annui (sentenza del __________ 1989, pag. __________). Nella causa di divorzio la moglie ha affermato di avere solo la nuda proprietà di metà di due immobili situati a Friburgo e a __________ __________, che non rendono nulla (risposta pag. __________). Ora, come si è visto dianzi (consid. ), sulle questioni patrimoniali il giudice del divorzio non è vincolato agli accertamenti del giudice della separazione. Spettava nondimeno all’appellante provare che, diversamente da quanto accertato a suo tempo dal giudice della separazione, essa non dispone più di tale reddito. È vero che dalla dichiarazione fiscale ticinese non risulta un provento dei citati immobili (doc. __________), ma ciò non basta per accertare l’inesistenza di qualsiasi introito. Del resto dalla medesima dichiarazione risulta una sostanza imponibile di fr. 160’930.–, mentre l’appellante non contesta di avere un capitale di almeno fr. 227'000.–. Poco importa che l’attore non sia insorto contro quest’ ultima affermazione: l’obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti (per la risposta: art. 170 cpv. 2 CPC) non va confuso infatti con l’onere probatorio che incombe a chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). L’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte attrice dal provare l’esistenza e il fondamento delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 170; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 166). Nella fattispecie nulla risulta sulla situazione concreta degli immobili fuori Cantone né in questa sede è contestato l’ammontare del reddito stimato dal Pretore. Nel risultato non si intravede ragione dunque per scostarsi dalla stima del Pretore (fr. 250.– mensili).
Per quanto riguarda il capitale ottenuto in liquidazione del regime dei beni e la rinuncia al citato diritto di usufrutto, dal fascicolo processuale risulta che al momento dell’introduzione della causa di divorzio la moglie aveva almeno un capitale di fr. 227’323.90 (doc. __________). Il reddito della sostanza va calcolato su tale somma e non su quella di fr. 259’670.05 ricevuta a suo tempo, un consumo di fr. 30’000.– sull’arco di cinque anni apparendo verosimile anche considerando la modesta entità del contributo alimentare. I criteri cui ha fatto capo il Pretore per determinare in che misura la moglie dev’essere tenuta a consumare la sostanza non sono contestati. Partendo da una sostanza di fr. 227’325.– arrotondati, il consumo mensile dev’essere fissato in fr. 1’460.– (fr. 227’325.–:13 :12) e il reddito mensile della sostanza in fr. 468.–. L’appellante in ultima analisi ha un reddito complessivo di fr. 2’578.– mensili.
Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie fino al 31 dicembre 1995 in fr. 2’766.– mensili; tenuto conto della maggiorazione del 20% su tutto l’ammontare (DTF 121 III 49) l’importo determinante è di fr. 3’320.– mensili. La censura dell’appellante sull’onere di locazione di fr. 1’266.–, ridotto dal Pretore a fr. 800.– mensili dal 1° gennaio 1996, è fondata poiché tale onere è documentato (doc. __________) e non è contestato neppure dal marito (conclusioni, pag. __________), il quale si è limitato ad affermare che la moglie potrebbe trasferirsi in un appartamento di proprietà della madre. Dandosi gli estremi, spetterà all’attore postulare la riduzione del contributo qualora tale eventualità si verificasse.
In definitiva, l’appellante ha un ammanco mensile di fr. 742.–, che dev’essere colmato con un contributo d’indigenza. Non si giustifica per contro indicizzare il contributo poiché non risulta che il reddito del debitore beneficia a sua volta di un adeguamento. L’appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto delle richieste di giudizio, l’appellante risulta maggiormente soccombente, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico 2/3 degli oneri di questa sede, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Visto l’esito dell’appello, si giustifica di modificare la ripartizione di tali oneri operata dal Pretore. Considerato che l’attore offriva fr. 500.–, seppure in via subordinata, la convenuta risulta pressoché integralmente soccombente, ciò che giustifica addebitarle i 4/5 degli oneri di prima sede, con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è cosi modificata:
__________ verserà a __________ __________ dal 1° giugno 1995, entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 742.– mensili a titolo di rendita d’indigenza.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 490.–
b) spese fr. 50.–
fr. 540.–
sono posti per 2/3 a carico dell’appellante e per 1/3 a carico dell’appellato. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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