AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.223
Data decisione, Autorità:
21.10.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00223
Lugano,
24 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di stato delle persone) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 dicembre 1994 per il tentativo di
conciliazione da
, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________)
Contro
__________, nata __________,
(ora
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando
sul decreto cautelare del 9 giugno 1995
con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, ha disciplinato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei
coniugi;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
26 giugno 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 9 giugno 1995 dal Segretario assessore;
-
Se dev’essere accolta la richiesta
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l’appello;
-
Se dev’essere accolta la richiesta
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le
osservazioni del 14 luglio 1995;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1962) e __________ __________ __________
(1965) si sono sposati a __________, dopo quattro anni di vita in comune, il 17
novembre 1990. Al momento del matrimonio era già nata una figlia, __________,
il __________ 1989. Il __________ 1991 è nata un’altra bambina, __________.
__________ __________ è meccanico d’au-to in proprio, la moglie casalinga. I
coniugi si sono separati alla fine di novembre del 1994, quando la moglie ha
lasciato l’abita-zione di __________ per trasferirsi temporaneamente, con le
figlie, presso la __________ __________ __________ di __________.
B. Il 1° dicembre 1994 __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – come misura a protezione dell’unione
coniugale – l’affidamento delle figlie (senza diritto di visita del padre), un
contributo alimentare (non quantificato) per sé e le figlie, una provvigione ad
litem di fr. 2500.– o, subordinatamente, il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Statuendo il 2 dicembre 1994 senza
contraddittorio, il Pretore ha affidato cautelarmente le figlie alla madre,
senza diritto di visita del padre, cui è stato imposto il versamento di
fr. 500.– mensili per ogni figlia a titolo di contributo alimentare. Il
contraddittorio sulle misure richieste è stato indetto per il 20 dicembre 1994.
C. __________ __________ ha presentato il 9 dicembre 1994 istanza per il
tentativo di conciliazione, sollecitando la revoca dei provvedimenti cautelari,
e il 15 dicembre successivo ha postulato a sua volta il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Il tentativo di conciliazione è decaduto
infruttuoso il 20 dicembre 1994 e il contrad-dittorio sui provvedimenti
litigiosi – che le parti hanno accettato avvenisse “nell’ambito dell’art. 145
CC” – ha avuto inizio subito dopo. In tale occasione __________ __________ ha
confermato la propria istanza, alla quale il marito si è opposto chiedendo a
sua volta l’affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita della
madre). Entrambe le parti hanno notificato prove.
D. Con decreto del giorno successivo (21 dicembre 1994) il Segretario
assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha confermato l’affidamento
provvisorio delle figlie alla madre, ma ha ripristinato il diritto di visita
del padre, nel senso che – salvo diversa intesa dei coniugi – le figlie
sarebbero state consegnate a quest’ultimo due fine settimana ogni mese,
alternativamente una volta al suo domicilio e una volta al domicilio della
madre, trasferitasi nel frattempo a . Un appello interposto da
__________ __________ contro tale decreto è stato dichiarato inam-missibile da
questa Camera il 12 gennaio 1995 (..).
E. Giudicando il 16 gennaio 1995 sulle prove offerte dalle parti, il
Segretario assessore ne ha ammesse alcune e ha rinviato la decisione sulle
altre dopo l’assunzione di quelle ammesse. Nel corso dell’istruttoria, il 3
marzo 1995, __________ __________ ha ottenuto il beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Il 27 marzo successivo le parti si sono intese provvisoriamente
sull’esercizio del diritto di visita. Esperite le prove ammesse, con ordinanza
del 5 aprile 1995 il Pretore ha respinto tutte le prove ancora da assumere e
ha citato le parti alla discussione finale del 9 maggio 1995. In tale
circostanza il marito ha rivendicato una volta ancora l’affidamento delle
figlie (riservato il diritto di visita della madre), mentre __________
__________ ha ribadito che le figlie dovevano rimanere con lei (senza diritto
di visita del padre, o tutt’al più con un diritto di visita da esercitare sotto
sorveglianza); essa ha concluso inoltre perché il marito fosse tenuto a
versarle un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili (fr. 1200.– per sé
e fr. 1000.– per le figlie).
F. Con ordinanza del 18 maggio 1995 il Segretario assessore ha ammesso
l’acquisizione di nuovi atti all’incarto, fissando altresì a __________
__________ un termine di 10 giorni per fornire informazioni supplementari sulla
situazione delle figlie e per documentare le proprie condizioni economiche. Il
9 giugno 1995 egli ha statuito sulle misure provvisionali in luogo e vece del
Pretore: respinte le domande del marito, egli ha posto la tassa di giustizia
(fr. 200.–) e le ripetibili (fr. 600.–) a carico di costui, ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria. Le domande della moglie sono state
invece parzialmente accolte: __________ __________ ha ottenuto così
l’affidamento delle figlie e un contributo alimentare di fr. 1464.70 mensili
(fr. 464.70 per sé e fr. 500.– per ciascuna figlia); d’altro lato __________
__________ si è visto riconoscere un diritto di visita quindicinale, sul cui
esercizio è stato chiamato a vigilare un curatore munito di speciali poteri
(art. 308 CC). La tassa di giustizia (fr. 800.–) è stata addebitata per un
terzo alla moglie e per due terzi al marito (entrambi al beneficio
dell’assistenza giudiziaria), con obbligo per il marito di rifondere alla
moglie fr. 1000.– per ripetibili.
G. Contro il decreto del Segretario assessore è insorto il 26 giugno
1995 __________ __________ con un appello nel quale chiede che, conferitogli il
beneficio dell’assistenza giudiziaria e accordato al gravame effetto
sospensivo, sia accertata la nullità del decreto medesimo; in subordine egli
postula l’assunzione delle prove respinte dal primo giudice e l’affidamento
delle figlie (riservato il diritto di visita della madre). Nelle sue
osservazioni del 14 luglio 1995 __________ __________ propone che, concessole
il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’appello sia respinto. La richiesta
di effetto sospensivo introdotta da __________ __________ è stata dichiarata
irricevibile dalla presidente della I Camera civile con decreto del 7 agosto
1995.
H. Le parti sono state interrogate da questa Camera al dibattimento
orale, indetto da questa Camera e tenutosi il 21 agosto 1995 per l’integrazione
dell’istruttoria. In seguito, iI 31 agosto 1995, __________ __________ ha reso
noto alla Camera che le dichiarazioni rilasciate dalla moglie al dibattimento
orale sulla residenza delle figlie e sulle scuole da esse frequentate non rispondono
alla realtà. __________ __________ si è espressa in proposito con lettera del
1° settembre 1995. Infine, il 5 settembre 1995, __________ __________ ha
presentato alla Camera un’istanza “di modifica delle misure supercautelari” con
la quale chiede l’affidamento immediato delle figlie inaudita parte (riservato
il diritto di visita della madre), previo conferimento dell’assistenza
giudiziaria. Quest’ultima istanza non è stata intimata a __________ __________.
Considerando
in
diritto:
-
Il decreto del Segretario assessore è stato notificato
alla legale dell’appellante il 14 giugno 1995 e non il 13 giugno come figura
nel ricorso (attestazione postale del 5 ottobre 1995). Il gravame, tempestivo,
è quindi ricevibile.
-
L’appellante sostiene anzitutto, in ordine, che il decreto impugnato
sarebbe nullo perché il Pretore ha rifiutato con ordinanza del 5 aprile 1995
l’assunzione di prove notificate, ciò che violerebbe – a suo parere – il principio
del contraddittorio (ricorso, capo I). Se non che, il Pretore ha motivato il
proprio rifiuto, spie-gando in maniera particolareggiata perché riteneva a quel
momento superfluo assumere altri mezzi istruttori (act. __________). Tale
valutazione anticipata delle prove resiste, come si vedrà oltre, alle confuse
critiche dell’appellante. Per quel che è del diritto d’essere sentito (art. 83
e 84 CPC), l’appellante non può seriamente asserire che le prove in questione
sarebbero state espe-rite nella prospettiva di un procedimento a tutela
dell’unione coniugale quando egli stesso ha accettato (verbale del 20 dicembre
1994, primo foglio), in presenza del giudice, che la discussione con la
controparte avvenisse “nell’ambito dell’art. 145 CC” (sopra, consid. __________).
Da questo profilo l’appello non merita ulteriore disamina.
Più delicata è la questione delle
prove complementari che il Segretario assessore ha deciso di esperire il 18
maggio 1995, dopo la discussione finale (act. __________; sopra, consid. ). Dal
fascicolo non risulta con precisione, invero, quali documenti siano poi stati
versati agli atti, né come le parti abbiano avuto modo di esprimersi, né se il
Segretario assessore si sia fondato su tali documenti ai fini del giudizio.
Resta il fatto che l’appellante si duole di una disattenzione del contraddittorio
per rapporto al diritto di visita e non a questioni oggetto dell’assunzione complementare
di prove. Tale diritto, regolato prima del 18 maggio 1995 da un accordo
meramente precario intervenuto fra le parti il 27 marzo 1995 (sopra, consid.
__________), gli è stato concesso nel decreto impugnato – contrariamente a quel
che chiedeva la moglie – secondo le scadenze ordinariamente fissate in cause di
stato analoghe. L’appellante non ha quindi subìto, come che sia, alcun
pregiudizio al riguardo. Non vi è ragione, ciò posto, per sanzionare con la
nullità il decreto impugnato.
- L’appellante afferma, con riferimento alle prove rifiutate dal
Pretore (ordinanza del 5 aprile 1995), che tali mezzi istruttori andavano
esperiti e insta perché questa Camera ne disponga essa medesima l’assunzione
giusta l’art. 322 cpv. 1 lett. b CPC (ricorso, capo III). La richiesta è
destinata all’insuccesso, l’ap-prezzamento anticipato delle prove motivato dal
giudice con la predetta ordinanza potendo senz’altro essere condiviso.
L’audizione di _. __________, che
il Pretore ha respinto per ragioni di tempo (necessità di una commissione
rogatoria a Basilea), era in effetti dispensabile ai fini di un semplice
giudizio cautelare, la circostanza su cui il teste sarebbe stato chiamato a
deporre risultando già con chiarezza dal doc. __________. L’esecuzione di una
perizia psicosociale sarebbe stata prospettabile solo per motivi eccezionali,
giacché tale mezzo di prova è incompatibile – di regola – con gli imperativi di
speditezza che presiedono all’ emanazione di un giudizio cautelare (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 209 in fine ad art. 145 CC); l’appellante non rende verosimili
estremi siffatti, di modo che anche su questo punto il giudizio del Pretore
sfugge alla censura. La dichiarazione di __________ __________ che il Pretore
ha stralciato dall’incarto perché proposta irritualmente (doc. _ allegato
all’appello) non ha alcun rilievo, la perizia psicolociale essendo stata
rifiutata per questioni di tempo e non per l’indigenza dell’appellante.
L’interrogatorio formale della convenuta, dimenticato dal Pretore, appariva nondimeno
sovrabbondante, essendo destinato a chiarire – nelle intenzioni dell’appellante
(verbale del 21 dicembre 1994, pag. 3) – non la situazione contingente della
moglie (a quell’epoca di ignota dimora), bensì a comprovare le cause della
disunione (che esulano dal procedimento cau-telare). Le audizioni dell’agente
di polizia __________ è stata superata, secondo il Pretore, dal richiamo degli
atti dalla polizia di __________; l’appellante non spiega perché tale richiamo
non basterebbe, di modo che al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309
cpv. 5 combinato con il cpv. 2 lett. f CPC). Quanto all’ escussione di
__________ __________, essa è già stata respinta dal Pretore e non è dato di
capire perché l’appellante contesti l’ordinanza al proposito.
-
Sempre con riferimento all’ammissione delle prove, l’appellante
insorge contro un’altra ordinanza del 5 aprile 1995 (act. __________) mediante
la quale il Pretore ha stralciato dagli atti una lettera inoltrata dallo stesso
appellante e i documenti annessi, relativi a spese sostenute per l’esercizio
del diritto di visita. L’appellante sostiene che l’ordinanza del Pretore è
indebita perché la documentazione “si riferisce all’obbligo di informazione
reciproca dei coniugi sancita dal diritto federale all’art. 170 CC” (pag. 9).
L’as-sunto sfiora la temerarietà. Il Pretore è giustamente intervenuto contro
la produzione informe di documenti, in spregio delle norme di procedura che
disciplinano l’offerta di prove. I documenti prodotti non riguardano affatto le
informazioni richieste all’interessato il 17 marzo 1995. L’art. 170 CC non
giova quindi all’appellante.
-
Nel merito l’appellante insorge contro l’affidamento delle figlie
alla madre facendo valere che, invece di apprezzare appieno la situazione, il
Segretario assessore si è limitato a giudicare se fosse il caso di modificare
l’affidamento già disposto senza contraddittorio. In realtà non vi era alcun
motivo – a parere dell’ap-pellante – per affidare le figlie alla madre, giacché
la disponibilità dei coniugi è equivalente e l’affidabilità del padre superiore
(ricorso, capo II).
a) Il Segretario assessore ha argomentato che dagli atti non traspare
alcuna inferiorità educativa della madre rispetto al padre (nemmeno per quanto
riguarda il passato), che il trasferimento della moglie con le figlie nel
Cantone di Vaud non pregiudica il bene di queste ultime e che nulla fa
presagire un’influenza negativa della madre sulle bambine. La disponibilità di
tempo della madre, inoltre, non risulta diminuita neppure dopo che questa ha
iniziato a seguire un corso di formazione professionale, sicché – in estrema
sintesi – le risultanze dell’istruttoria “non sono certamente sufficienti per
fondare il cambiamento dell’affidamento” (decreto, pag. 5). Il principio della
stabilità impone anzi di evitare mutamenti di situazione (pag. 6 in alto).
b) L’affidamento dei figli durante un processo di divorzio o di
separazione (art. 145 cpv. 2 CC) deve attenersi ai principi dottrinali e
giurisprudenziali riguardanti l’art. 156 CC. Criterio decisivo è il bene del
figlio: anche il giudice delle misure provvisionali deve apprezzare secondo
equità l’insieme delle circostanze e adottare i provvedimenti che più appaiono
opportuni perché meglio tutelano gli interessi della prole. Di primaria
importanza, in vista dell’affidamento, è la capacità educativa del singolo
genitore, la sua disponibilità a occuparsi personalmente dei minori, i rapporti
che ha con loro, come pure le sue relazioni personali ed economiche nella
misura in cui possono influire sullo sviluppo armonioso dei figli inteso non
solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale. Il fattore della stabilità
ha un ruolo di rilievo: il figlio dev’essere mantenuto per quanto possibile nel
suo ambiente (cerchia di amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Ciò non toglie
che il giudice delle misure provvisionali sia limitato per forza di cose a un
esame sommario della fattispecie: dovendo statuire in tempi brevi, egli valuta
soltanto quale genitore offra, nel complesso, le migliori garanzie perché il
figlio possa rimanere nel proprio ambiente durante il processo. La sua
decisione non vincola, nonostante il principio della stabilità, il giudice del
divorzio o della separazione (Bühler/
Spühler, op. cit., note 206 segg. – in particolare Ergänzungsband 1991,
nota 208 – ad art. 145 e note 62 segg. ad art. 156 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio). Anch’egli
applica, in ogni modo, il principio inquisitorio (DTF 119 II 203 consid. 1, 111
II 229 consid. __________).
c) A ragione l’appellante rileva che il Segretario assessore non si è
dipartito da giuste premesse. In concreto non si tratta di stabilire in effetti
se soccorrano i presupposti per modificare un precedente affidamento dei figli:
occorre decidere su tale affidamento per la prima volta. Le decisioni supercautelari
del 2 dicembre e del 21 dicembre 1994 (sopra, consid. __________ e _), proprio
perché prese senza contraddittorio, non devono influenzare il giudizio. Anche
per quanto attiene al principio della stabilità, il decreto impugnato non
sembra denotarne una corretta percezione. Tale principio non garantisce per
forza la custodia dei figli al coniuge che durante la vita comune si è occupato
personalmente di loro e nemmeno è inteso a conservare un fatto compiuto. La
stabilità deve riferirsi – si è esposto poc’anzi – all’intero ambiente nel
quale il figlio è vissuto e cresciuto prima che i genitori si dividessero.
Nella fattispecie non è sufficiente assicurarsi quindi, come ha fatto il primo
giudice, che i figli rimangano al genitore che durante la vita in comune
accudiva alla casa: occorre anche valutare, seppur sommariamente, se tale
affidamento è nell’ interesse del figlio, se ne tutela cioè lo sviluppo
armonioso in un ambiente stabile.
d) In concreto entrambi i coniugi sembrano idonei – a un esame meramente
sommario – a occuparsi dei figli. L’idoneità del marito è sostanzialmente
riconosciuta dalla moglie (istanza di misure a protezione dell’unione
coniugale, del 1° dicembre 1994, pag. 5), anche se le ansie e le apprensioni
che egli ha manifestato all’udienza del 21 agosto 1995 destano qualche
perplessità; quella della moglie è messa in dubbio dal marito, ma con
argomentazioni correlate alla disunione coniugale e non alla cura dei figli
(salvo un episodio isolato: riassunto scritto allegato al verbale del 20
dicembre 1994, pag. 3 a metà). La moglie essendosi sempre occupata come
casalinga dell’educazione e della cura della prole durante la vita in comune,
si sarebbe senz’altro giustificato l’af-fidamento dei figli a lei medesima –
come misura provvisionale in pendenza di divorzio – ove i figli fossero
rimasti nel loro ambiente. Non che un genitore idoneo e disposto a occuparsi
in persona dei figli si precluda l’affidamento per il solo fatto di trasferirsi
altrove (Bühler/Spühler, op.
cit., note 98 e 99 ad art. 156 CC con riferimenti). In una simile eventualità
il giudice deve appurare però, a grandi linee, se il cambiamento non nuoccia al
bene del figlio. E l’interroga-tivo può essere risolto solo con un quadro
sufficientemente chiaro sulle condizioni in cui il figlio si troverà,
condizioni che non devono pregiudicare i rapporti con il genitore non affidatario
(Bühler/Spühler, op. cit., nota
94 ad art. 156 CC; v. tuttavia Ergänzungsband 1991, nota 215 ad art. 145 CC).
Nel caso in cui una moglie casalinga si trasferisca a grande distanza, del
resto, il principio della stabilità non potrebbe essere pienamente rispettato
nemmeno affidando i figli al padre, giacché la cura e l’educazione dei figli
non sarebbero più – comunque sia – assicurate dallo stesso genitore.
e) Ora, il decreto impugnato non contiene alcun accertamento sulle
condizioni di vita dei figli a __________. Dalla motivazione si evince
unicamente che la madre frequenterebbe un corso di formazione professionale
(decreto, pag. 5 in fondo), ma nulla emerge sugli orari, sulla situazione
logistica, sulle scuole frequentate dalle bambine, sull’effettiva cura delle figlie
all’infuori dell’orario scolastico. Questa Camera ha interrogato pertanto le
parti nell’ambito dell’art. 322 lett. a CPC, al fine di integrare gli
accertamenti di prima sede in virtù del principio inquisitorio che governa il
diritto di filiazione (verbale del 21 agosto 1995). L’appellante ha dichiarato
a tale udienza di lavorare a tempo pieno come meccanico in proprio, ma che
potrebbe far coincidere gli orari di lavoro con la permanenza delle figlie alla
scuola materna o elementare, sua madre e sua sorella essendo disposte ad
aiutarlo. L’appellata ha dichiarato di abitare da sola, con le figlie (che
parlano italiano e francese), a __________ in un appartamento di 5 locali, ha
confermato di non svolgere alcuna attività lucrativa (il corso di formazione professionale
essendosi concluso) e di essere alla ricerca di un lavoro come segretaria a
metà tempo. Ha soggiunto inoltre che dal 28 settembre 1995 le figlie avrebbero
frequentato l’una la scuola materna (dalle 9.00 alle 11.45 e progressivamente
il pomeriggio), l’altra la scuola elementare (dalle 8.30 alle 11.45 e dalle
14.10 alle 15.45) a __________, che esse sarebbero rientrate a casa a
mezzogiorno e che sarebbero state prelevate da lei stessa alla fine delle
lezioni. L’appellata ha precisato altresì che, qualora trovasse un lavoro a
metà tempo (il mattino), alle bambine accudirà – nella pausa di mezzogiorno –
sua madre o il servizio scolastico (mensa e accompagnamento in classe dopo il
pranzo).
f) Stessero così le cose, l’affidamento alla madre disposto dal
Segretario assessore potrebbe anche essere condiviso. Nella fattispecie la
disponibilità di tempo della madre – idonea e pronta a occuparsi in persona
delle figlie (di 6 e 4 anni) – è decisamente superiore a quella del padre, la
situazione logistica delle figlie appare adeguata, l’integrazione di queste nel
nuovo ambiente sociale sembra favorevole (madre di origine romanda e figlie che
parlano anche francese) e l’esercizio del diritto di visita è possibile (tant’è
che la madre non ha contestato il dispositivo 1.2 del decreto, che le fa
obbligo di consegnare le figlie al padre una volta su due nel Cantone Ticino).
L’affidamento al padre sembra invece meno favorevole già per il fatto ch’egli
deve lavorare a tempo pieno (anche se in certa misura può decidere i propri
orari) e non può ridurre la sua attività senza far cadere la famiglia nel
bisogno (i coniugi versano già nell’indigenza, sicché il primo giudice li ha
ammessi entrambi al beneficio dell’assistenza giudiziaria). A fini meramente
provvisionali l’affidamento alla madre avrebbe avuto quindi una sua legittimazione
oggettiva, a prescindere dai motivi con cui il Segretario assessore l’ha
giustificato.
g) Il 1° settembre 1995, dieci giorni dopo l’udienza in appello, è
emerso tuttavia che la situazione delle figlie non è quella illustrata dianzi.
In effetti, contrariamente alle previsioni espresse dall’appellata davanti a
questa Camera, le bambine non hanno mai cominciato alcuna scuola a __________,
ma sono state iscritte presso due istituti di __________ (lettera 1°
settembre 1995 dell’allora patrocinatore della moglie), a nord di __________,
apparentemente vicino all’abitazione dei genitori dell’appellata. Questa Camera
si ritrova pertanto nella situazione anteriore all’udienza del 21 agosto 1995:
non sa dove risiedano le bambine (se a __________ o a __________), non sa dove
abiti effettivamente la moglie e nemmeno sa chi si occupi realmente delle
figlie fuori dell’orario scolastico. D’altra parte un nuovo interrogatorio
dell’appel-lata non avrebbe senso, vista la scarsa attendibilità delle
dichiarazioni rilasciate davanti a questa Camera (che l’interes-sata abbia
dovuto cambiare progetti all’ultimo momento è asserito nella lettera del 1°
settembre 1995, ma non è lontanamente reso credibile). Occorrerebbero altri
riscontri istrut-tori, propri a fondare un serio ancorché rapido giudizio di
verosimiglianza.
h) In materia di filiazione la Camera civile di appello può bensì
integrare gli accertamenti di prima sede, ma non può condurre istruttorie
sostituendosi al primo giudice, tanto meno ove questi debba già indagare sulla
reale situazione delle figlie in seguito a nuove istanze cautelari presentate
nel frattempo dall’appellante (una finanche in appello: sopra, consid.
__________ in fine). In circostanze del genere non rimane che annullare
parzialmente del decreto impugnato e rinviare gli atti al Segretario assessore
perché accerti con sufficiente verosimiglianza la situazione effettiva delle
due figlie, cerziorandosi altresì che a esse sia garantito un minimo di
stabilità, al di là delle decisioni repentine e unilaterali della madre. Il
nuovo sindacato pretorile potrà comportare, a seconda del risultato, un nuovo
sindacato anche sulle spese e le ripetibili. Per economia di giudizio il
Segretario assessore potrà congiungere la procedura attuale, che gli è
rinviata, con quelle pendenti in prima sede ed emanare un sindacato unico. Ciò
posto, l’istanza cautelare del 5 settembre 1995 presentata direttamente a
questa Camera dall’appellante diviene, a prescindere dalla sua dubbia ricevibilità
(Cocchi/ Trezzini, CPC annotato,
Lugano 1993, nota 1 ad art. 377 CPC), senza interesse.
-
L’appellante contesta, da ultimo, il contributo alimentare per le
figlie (ricorso, capo __________). Né la motivazione del gravame né le domande
contengono però una conclusione cifrata sull’ammon-tare ch’egli sarebbe
disposto a versare durante il periodo dell’ affidamento – foss’anche solo
trascorso – delle figlie alla madre. In questioni pecuniarie non bastano però
richieste di giudizio generiche: esse devono essere determinate o, quanto meno,
determinabili (I CCA, sentenza del 7 agosto 1989 nella causa O., consid. __________
d con richiamo a Rep. __________ pag. 95 consid. _; analogo principio vige del
resto sul piano federale: Messmer/ Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151. nota
9). L’appello disattende con tutta evidenza tale requisito. Ne discende la sua
irricevibilità al riguardo.
-
L’esito del giudizio odierno giustifica un riparto a metà delle spese
e la compensazione delle ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Entrambe le parti
possono essere ammesse al beneficio dell’ assistenza giudiziaria, come in prima
sede (art. 155 CPC). Nel caso dell’appellante la tassazione della nota
professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) terrà conto del fatto, in ogni modo, che il
gravame risulta parzialmente irricevibile e che sulle contestazioni di forma
esso è manifestamente infondato.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è parzialmente accolto, i dispositivi n. 1 (istanza di __________
__________), n. 2 limitatamente al punto 1.1 (recte 2.1: affidamento
delle figlie) e n. 2 (recte 3: spese e ripetibili) del decreto impugnato
sono annullati; gli atti sono rinviati al Segretario assessore per accertamenti
nel senso dei considerandi e nuovo giudizio.
-
__________ __________ è ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________ -__________, __________.
-
__________ __________ è ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________, __________.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno e per esse, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
a carico dello Sta-to. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione:
– avv. __________ __________
-__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster