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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.226
Data decisione, Autorità: 10.07.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00226
Lugano 10 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ __________ della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione 26 agosto 1994 da
__________ __________ , __________ ()
contro
-__________, __________, ed __________ __________, __________, (rappresentata dalla tutrice __________ __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 30 giugno 1995 di __________ – contro la sentenza 29 maggio 1995 emanata dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio il __________ 1975;
che con sentenza 13 luglio 1983 il Tribunale del circolo di __________ ha autorizzato le parti a vivere separate;
che in data 27 febbraio 1992 __________ __________ ha dato alla luce a __________ (Francia) la figlia __________, che è stata iscritta nel registro svizzero dello stato civile come figlia di __________ __________, sulla base della presunzione posta dall'art. 255 cpv. 1 CC;
che __________ __________ ha promosso il 26 agosto 1994 azione di disconoscimento della sua paternità su __________, convenendo in causa la figlia e la moglie;
che con risposta 19 ottobre 1994 la moglie ha dichiarato di aderire alla richiesta dell’attore;
che esperita l’istruttoria e indetto il 26 aprile 1995 il dibattimento finale, il Pretore ha respinto la petizione con sentenza 29 maggio 1995;
che __________ __________ è insorta con atto 30 giugno 1995, chiedendo in riforma dell’impugnata sentenza l’accoglimento della petizione;
che tale gravame non è stato notificato alla controparte e all’altra convenuta in causa;
Considerato
in diritto:
che nella sentenza impugnata il primo giudice ha respinto la petizione, da un lato perché dall’istruttoria era emersa l’esistenza di rapporti intimi fra i coniugi separati nel periodo determinante per il concepimento di __________ e dall’altro perché l’azione del marito, presentata più di un anno dopo il termine previsto dall'art. 256c CC, era comunque tardiva;
che l’appellante chiede nell’atto presentato il 30 giugno 1995 di “sentenziare per amore alla verità e non considerare gli inceppi legali”;
che ci si potrebbe invero chiedere se il gravame, consegnato all’Ufficio postale di Lugano il 30 giugno 1995, sia stato presentato nei 20 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC) e sia quindi tempestivo;
che non è tuttavia necessario procedere alla ricerca postale per chiarire la ricevibilità del gravame, che è a ogni modo da respingere nel merito, come si vedrà in seguito;
che il gravame, redatto da persona sprovvista di cognizioni giuridiche, non è nullo anche se non risponde in modo preciso ai requisiti formali posti dall'art. 309 CPC, poiché è chiara l’intenzione della parte di impugnare la sentenza di primo grado e di ottenere l’accoglimento della petizione (Rep. __________185, __________271);
che comunque nel merito l’appello è manifestamente infondato e può dunque essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che il Pretore ha constatato che la paternità dell’attore su __________ era presunta ai sensi dell’art. 256b cpv. 2 CC, la moglie avendo ammesso rapporti intimi con il marito nel periodo del concepimento, e che non era stata portata una prova atta a inficiare tale presunzione, le parti avendo rifiutato di sottoporsi alla perizia sierologica;
che il primo giudice ha inoltre rilevato la tardività dell’azione, promossa il 26 agosto 1994, ossia ben dopo il termine sancito dall’art. 256c CC, l’attore essendo stato a conoscenza della nascita di __________ sin dall’inizio;
che essendo __________ nata in Francia, ci si potrebbe chiedere se non sia applicabile il diritto francese (art. 68 e 69 LDIP) invece di quello svizzero scelto dal Pretore, che non ha dato indicazioni sui motivi di tale scelta;
che non è tuttavia necessario approfondire il quesito, perché la petizione dovrebbe essere respinta anche sulla base del diritto francese;
che infatti il codice civile francese prevede la presunzione di paternità del marito della madre sui figli nati durante il matrimonio (art. 312 );
che tale presunzione può cadere quando il figlio, iscritto allo stato civile senza l’indicazione del nome del marito, è stato allevato solo dalla madre (cosiddetta possession d’état, art. 311–1, 311–2, 313-1 CCF), come l’appellante sostiene sia avvenuto per __________, di cui non è però stato prodotto l’atto di nascita;
che tuttavia la presunzione di paternità del marito rinasce se i coniugi hanno avuto rapporti intimi nel periodo legale del concepimento (art. 313-2 CCF), che corrisponde a quello previsto dal diritto svizzero (180–300 giorni prima della nascita, art. 311 CCF);
che in concreto nel periodo legale di concepimento vi è stato, per ammissione dell’appellante, rapporto intimo fra i coniugi, di modo che la paternità dell’attore sarebbe presunta anche secondo il diritto francese;
che per di più secondo quel diritto il termine per avviare la causa di contestazione della paternità è di sei mesi dalla nascita quando il marito si trovava sul posto (art. 316 CCF), ciò che è appunto il caso, dato che __________ è nata a __________, luogo di residenza del marito;
che quindi la sentenza del Pretore, competente giusta l’art. 66 LDIP, reggerebbe anche se dovesse essere applicabile il diritto estero;
che il gravame deve quindi essere respinto siccome manifestamente infondato;
che viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di tasse e spese di giustizia, mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alle altri parti in causa, cui l’appello non è stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata:
Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
–____________________–__________,
– avv. __________ __________,
– __________ __________ __________, c/ __________ __________, __________ in via rogatoriale
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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