AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.229
Data decisione, Autorità:
12.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00229
Lugano,
12 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
visto
l’appello del 30 giugno 1995 presentato da
__________, ved. __________,
__________ (I)
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
la
sentenza del 2 giugno 1995 (causa ..__________) con cui il
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
ordinato in luogo e vece del Pretore l’amministrazione dell’eredità lasciata in
Svizzera da __________ __________ (1923–1992), cittadino italiano con ultimo
domicilio a __________, su istanza di
__________, __________ (I)
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 21 marzo 1992 è deceduto a __________ __________ (__________)
__________ __________, cittadino italiano domiciliato a __________, celibe, figlio
unico di __________ __________ (1894–1960) e di __________ __________ (1900),
tuttora residente a __________. __________ , dichiarandosi figlia
naturale del defunto, ha chiesto il 22 febbraio 1995 al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, l’inventario dell’eredità paterna situata in Svizzera e
la nomina di un amministratore per tali beni. Statuendo il 2 giugno 1995 in
luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l’istanza di
inventario, ma ha ordinato l’amministrazione dell’eredità – limitatamente ai
beni posti in Svizzera – e ha designato come amministratrice l’avv. __________
__________ -, __________.
B. Contro la sentenza del Segretario assessore __________ __________,
madre del defunto, ha introdotto un appello del 30 giugno 1995 nel quale
propone che – conferito al gravame effetto sospensivo – l’amministrazione
dell’eredità sia annullata e l’istanza di __________ __________ respinta per
intero, subordinatamente che la causa sia rinviata al Pretore per nuovo giudizio
previo contraddittorio. La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta dal
vicepresidente della I Camera civile con decreto del 7 luglio 1995, nel senso
che l’entrata in carica dell’amministratrice è stata differita finché il
Tribunale di appello non avrebbe statuito sul ricorso.
C. Nelle sue osservazioni del 4 agosto 1995 __________ __________
postula il rigetto dell’appello. Con decreto del 9 agosto 1995 il
vicepresidente della I Camera civile ha ordinato che la tempestività
dell’appello formasse oggetto di accertamento preliminare e alla relativa
udienza del 20 settembre 1995 è stato sentito il teste che __________
__________ chiedeva di escutere. La discussione finale sull’accertamento preliminare,
in esito alla quale le parti hanno mantenuto le loro posizioni, ha avuto luogo
seduta stante.
Considerando
in
diritto:
-
La nomina dell’amministratore di una successione (art. 554 e 556
cpv. 3 CC) è disposta con procedura sommaria non conten-ziosa (art. 2 n. 9 e
art. 3 LAC; Rep. __________ pag. 348 consid. 2). Il Pretore, che agisce
d’ufficio (art. 551 cpv. 1 CC), applica il prin-cipio inquisitorio (Rep.
__________pag. 188 in alto), nel senso che ha la facoltà di assumere
informazioni di propria iniziativa e di provocare anche spiegazioni da terzi
(art. 360 cpv. 2 CPC). Il provvedimento da lui emanato è impugnabile entro
dieci giorni (Rep. __________pag. 201); l’appello non ha effetto sospensivo,
salvo che il presidente della Camera adita – o il vicepresidente, ove quegli si
astenga – decida altrimenti (art. 360 cpv. 3 con rinvio all’art. 370 CPC).
-
Nelle osservazioni all’appello l’istante contesta anzitutto la tempestività
del gravame, rilevando ch’esso è stato interposto oltre dieci giorni dopo
l’emanazione del giudizio impugnato. Non è più contestato invece che il rimedio
giuridico sia stato introdotto nei dieci giorni successivi al momento in cui il
patrocinatore dell’ appellante ha ricevuto – da terzi – una copia della
decisione (sul momento in cui comincia a decorrere il termine di ricorso cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. I, pag. 199, nota 1.2 ad art. 32). A tale
proposito, del resto, nessun indizio conforta l’ipotesi che __________
__________ abbia anche solo avuto conoscenza della decisione querelata prima
del 27 giugno 1995 (testimonianza __________: verbale del 20 settembre 1995,
pag. 2), né è di rilievo la circostanza che la banca in cui si sono – apparentemente
– depositati beni del defunto ha ricevuto copia del provvedimento il 19 giugno
1995 (cfr., in un caso ove la banca era addirittura autorizzata a ricevere
corrispondenza per il titolare di un conto: DTF 106 III 61 consid. 4c). Il
problema è di sapere, ciò premesso, se l’appello sia tardivo perché introdotto
oltre dieci giorni dopo l’emissione del giudizio. Il quesito va risolto negativamente.
Il termine per impugnare un
decreto o una sentenza decorre dal momento in cui il decreto o la sentenza sono
notificati alla parte che appella (l’art. 370 CPC relativo alla procedura
sommaria non si scosta dall’art. 308 cpv. 1). Nella fattispecie è pacifico che
in Pretura l’appellante non è mai stata convocata e che il giudizio del Segretario
assessore non le è mai stato notificato. Per lei, quindi, il termine di ricorso
è cominciato a decorrere so-lo al momento in cui è entrata in possesso di una
copia della decisione, il 27 giugno 1995 (verbale citato, pag. 2). Altra cosa è
sapere se __________ __________ fosse legittimata a impugnare il provvedimento,
se abbia cioè qualità di parte in appello (il tema sarà esaminato al
considerando che segue). Per quel che attiene al gravame, esso è – come che sia
– tempestivo.
- Sempre nelle osservazioni all’appello l’istante mette in dubbio la
legittimazione a ricorrere di __________ __________, facendo valere ch’ essa
non era parte al procedimento di prima sede e non ha qualità di erede legittima
né istituita. L’obiezione si rivela, una volta ancora, inconsistente.
a) Poco importa, anzitutto, che __________ __________ non sia stata
parte al procedimento di prima sede. Una causa non contenziosa diventa per sua
natura contenziosa quando uno dei soggetti toccati dalla decisione insorga
all’autorità superiore (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 44 n. III; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
3ª edizione, pag. 37 n. 48 in fine). Che l’insorgente abbia o non abbia avuto
qualità di parte in prima sede è quindi irrilevante. Decisiva è la questione è
di sapere – come si è anticipato – se il soggetto che insorge appartenga
effettivamente al novero delle persone abilitate a ricorrere.
b) La legittimazione a postulare provvedimenti assicurativi di una
successione è data a ogni interessato e non solo a ogni erede (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, nota 1 ad art. 551 CC; Escher
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, nota 5 ad art. 551 CC; I CCA, sentenza del
22 ottobre 1992 nella causa B. e litisconsorti, consid. 3a). Chi sollecita
l’adozione di provvedimenti assicurativi non ha qualità di parte, poiché
l’autorità che ravvisa l’esigenza di un intervento deve procedere d’ufficio
(eccettuato il caso dell’ art. 553 cpv. 1 n. 3 CC). La decisione di prima sede
può, di conseguenza, essere impugnata da ogni interessato. Che
__________ __________, madre del defunto, sia legittimamente interessata a
contestare l’amministrazione dell’eredità disposta dal Segretario assessore è
palese. L’istante si pretende unica erede del defunto, ma la causa da lei promossa
in Italia per far accertare la paternità di __________ __________ non è affatto
conclusa – come la stessa appellante riconosce (osserva-zioni all’appello, pag.
3 in basso) – e la petizione di eredità da lei promossa davanti al Tribunale di
Trieste è tuttora pendente (doc. E). __________ __________ ha pertanto
interesse a evitare un provvedimento destinato – dal suo punto di vista – ad
assicurare pretese inesistenti. La questione di sapere poi se tale provvedimento
sia stato ordinato a ragione o a torto riguarda il merito, non la legittimazione.
- __________ __________ si duole nell’appello di una violazione del
suo diritto di essere sentita, il Segretario assessore non avendole conferito
la possibilità di esprimersi né di consultare gli atti prima della decisione
(ricorso, punto 12). La censura va esaminata prima di ogni altra: dovesse
emergere che nel caso specifico la sentenza querelata è stata emessa in
violazione del diritto d’es-sere sentiti, il provvedimento litigioso andrebbe annullato
infatti già per vizio di forma, indipendentemente dal merito (cfr. DTF 119 Ia
138 consid. 2b, 118 Ia 18 consid. 1a, 109 consid.3 c).
a) Nell’ambito di una procedura non contenziosa il giudice può
inquisire d’ufficio, ma non è tenuto – ove non lo ritenga opportuno – né a
indire udienze né a interrogare terzi (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1992
nella causa B.-B. e litisconsorti, consid. 3b; Rep. __________ pag. 348 consid.
2). Tale facoltà rientra nel suo libero potere di apprezzamento. Certo, in
concreto l’interpellazione di __________ __________ non sarebbe stata un fuor
d’opera, ove appena si pensi che davanti alla stessa sezione della Pretura
pendeva dall’11 gennaio 1995 una domanda della medesima __________ __________
contro __________ __________ e litisconsorti per ottenere il blocco dei presunti
averi lasciati in Svizzera da __________ __________ (incarto PC 95.20). Alla
Pretura era noto quindi il nome del patrocinatore di __________ __________. Per
di più il caso non sembrava denotare particolare urgenza, tant’è che il
Segretario assessore ha statuito a tre mesi dall’istanza.
Si volesse anche ammettere,
tuttavia, che il primo giudice abbia indebitamente rifiutato di chiarire
elementi di rilievo, il diritto d’essere sentito dell’appellante non ne
uscirebbe ancora leso. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in
effetti, che una violazione del diritto d’essere sentiti è sanata qualora la
parte in causa abbia potuto esprimersi in seguito davanti a un’autorità di
ricorso munita di piena cognizione (Rep. __________ pag. 141 in fondo, __________
pag. 348 con- sid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo).
Dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto,
l’appellante ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni e le sue
critiche. La pretesa violazione del diritto d’essere sentiti sarebbe pertanto,
in ogni modo, sanata.
b) L’appellante rimprovera al Segretario assessore di non aver-le
mostrato il fascicolo del processo, ciò che l’ha costretta a redigere il
ricorso senza conoscere gli atti. Dai documenti risulta soltanto, però, che a
una richiesta di consultare l’incar-to presentata da __________ __________ il
27 giugno 1995 la Pretura ha risposto, con lettera del 4 luglio 1995, che
l’inserto della causa si trovava presso il Tribunale di appello. Non consta
quindi che tra il 27 e il 30 giugno 1995 (data in cui è stato presentato il
gravame) la Pretura abbia negato all’ap-pellante la compulsazione del
carteggio. Nemmeno sotto questo profilo può quindi essere ravvisata una violazione
del diritto d’essere sentito.
- L’appellante sostiene che la Pretura del Distretto di Lugano non era
competente a ordinare l’amministrazione dell’eredità perché __________
__________ non ha reso verosimile l’esistenza di alcun bene successorio posto
nella rispettiva giurisdizione (punto 11). Quand’anche tali beni sussistessero,
del resto, la competenza a ordinarne l’amministrazione sarebbe spettata
unicamente all’au-torità italiana, non a quella svizzera (punto 13).
a) Il Segretario assessore ha menzionato, in fondo alla sentenza, gli
art. 88 (cpv. 1) e 89 LDIP. La prima norma stabilisce che le autorità svizzere
del luogo di situazione sono competenti a occuparsi dei beni lasciati in
Svizzera da uno straniero con ultimo domicilio all’estero se le autorità estere
non se ne occupano. L’altra norma prevede che, seppure le autorità estere
dovessero occuparsi di tali beni, le autorità svizzere del luogo di situazione
rimangono competenti a ordinare i necessari provvedimenti d’urgenza. Il
richiamo alla legge federale sul diritto internazionale privato è – in linea di
principio – corretto. Né l’art. 17 del trattato di domicilio consolare con
l’Italia, del 22 luglio 1868
(...__________), né l’art. IV del
protocollo concernente l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni conchiusi
e firmati a Berna e a Firenze tra la Svizzera e l’Italia, del 1° maggio 1869
(....), contrastano con le
due norme citate. Quanto alla convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il
riconoscimento e l’ese-cuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933
(..____________________________), essa nemmeno si
applica “alle decisioni che ordinano un sequestro o qualsiasi altro
provvedimento prov-visionale” (art. 9). Anzi, secondo l’art. 10 della Convenzione
medesima, “i provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legislazione
di uno dei due paesi possono essere richiesti dalle autorità di questo Stato,
qualunque sia il tribunale competente a decidere il merito”.
b) L’art. 89 LDIP, che istituisce la competenza svizzera a occuparsi di
beni posti in Svizzera assoggettati per il resto (procedimento successorio e
controversie ereditarie) alla competenza estera si riferisce unicamente – come
detto – a provvedimenti d’urgenza (“provvedimenti conservativi”, secondo
il titolo marginale). I provvedimenti a salvaguardia dell’eredità – per esempio
la nomina di un amministratore – restano invece di competenza dell’autorità
estera preposta all’apertura della successione (Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea
1992, pag. 313 n. 965 con rinvii; Heini in:
IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 3 in fine ad art. 89; Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2ª edizione, pag. 83 in alto;
FF 1983 I 360 in fondo; impreciso: Merkt,
Les mesures provisoires en droit international privé, Zurigo 1993, pag. 144 in
basso). La prassi di questa Camera antecedente l’introduzione della legge
federale sul diritto internazionale privato non operava distinzioni e considerava
i provvedimenti a salvaguardia della devoluzione ereditaria come provvedimenti
conservativi, onde la competenza del giudice svizzero anche a ordinare
l’amministrazione di un’ eredità (Rep. __________ pag. 347). Tale assimilazione
non può più trovare conferma alla luce dell’attuale orientamento dottrinale e
legislativo.
Ci si potrebbe domandare, invero,
quali provvedimenti debbano essere ritenuti “conservativi” nel senso dell’art.
89 LDIP e quali siano destinati invece a salvagurdare la devoluzione dell’eredità.
Questa Camera ha stabilito recentemente che un blocco richiesto da un erede su
conti bancari del defunto ha semplice carattere conservativo (sentenza del 4
settembre 1995 nella causa H.-H., consid. 1). In concreto non occorre
approndire oltre la questione. Basti ricordare che la nomina di un
amministratore della successione è – come si è visto poc’anzi – una vera e
propria misura a salvaguardia della devoluzione ereditaria. Essa compete quindi
all’autorità estera preposta all’apertura della successione, salvo che tale
autorità non si occupi dei beni lasciati in Svizzera dall’ereditando. Rimane da
vagliare quest’ultima ipotesi.
-
Nelle osservazioni all’appello __________ __________ sostiene che, in effetti, l’autorità italiana
non si occupa dei beni lasciati in Svizzera da __________ __________ (pag. 10
verso il basso), ciò che renderebbe necessario – comunque sia – un intervento
di parte svizzera. L’assunto, non confortato da alcun elemento concreto, non
appare verosimile. Dal fascicolo processuale non risultano atti giudiziari che
dimostrerebbero il preteso disinteresse dell’autorità italiana. Al contrario:
l’art. 23 delle disposizioni del Codice civile italiano sulla legge in generale
(“preleggi”) stabilisce espressamente che “le successioni per causa di morte
sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva,
al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta”. La giurisprudenza
italiana ha già avuto occasione di precisare, per di più, che la nomina di un
curatore in caso di eredità giacente all’estero di un cittadino italiano è
regolata dal diritto italiano (Pescatore/Ruperto,
Codice civile annotato, 8ª edizione, nota 3 all’art. 23 delle preleggi). In
caso di cittadini italiani con ultimo domicilio in Italia l’art. 46 n. 1 del
disegno di legge sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato (Gazzetta ufficiale, parte prima, supplemento al n. __________del
__________ 1995) non appare scostarsi dalla disciplina odierna (Ferid/Fischling/Lichttenberger,
Internationales Erbrecht, Monaco, marginale 9, n. 2, della rubrica “Italia”).
-
Se ne conclude, nella fattispecie, che a torto il Segretario
assessore ha accolto l’istanza di __________ __________ intesa alla nomina di
un amministratore della successione. Non risultando che l’autorità italiana si
disinteressasse dei beni lasciati in Svizzera dal defunto, egli avrebbe dovuto
constatare la propria incompetenza e respingere l’istanza in ordine. Si
aggiunga che nel caso in rassegna, non essendovi alcuna controparte, la
competenza per territorio avrebbe dovuto in ogni modo essere verificata
d’ufficio, senza riguardo all’ eventuale derogabilità del foro (art. 97 n. 3
CPC). Derogabilità che, del resto, sarebbe risultata quanto meno dubbia (Heini, op. cit., nota 8 ad art. 86 LDIP
con riferimenti).
-
L’istanza di __________ __________ dovendo già essere respinta per
questioni d’ordine, è superfluo vagliare se nel caso concreto fossero dati i
presupposti di merito enunciati dall’art. 554 cpv. 1 CC. Non sussistono dunque
ragioni di economia proessuale che giustifichino di congiungere in appello –
come propone __________ – il procedimento odierno con quello inerente
al blocco dei conti da lei ottenuto e parimente impugnato da __________ __________
e litisconsorti (. ..__________). Tale procedura
seguirà autonomamente il suo corso.
-
Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), la tassa di giustizia essendo commisurata alla verosimile
importanza della successione (doc. D/14). Dato l’esito dell’appello, va
riformato anche il dispositivo sulle spese di prima sede.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto, nel senso
che la sentenza impugnata è annullata e riformata come segue:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 100.– è posta a carico
dell’istante.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
400.–
b) spese e indennità testimoniali fr.
100.–
fr.
500.–
da anticipare dall’appellante,
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________
__________ fr. 1500.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4;
– avv. __________ __________
-__________, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster