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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.234
Data decisione, Autorità:
11.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00234
Lugano
11 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire sul ricorso inoltrato il 24 luglio 1995 da
__________, __________,
contro
la
decisione 13 luglio 1995 del
__________ __________, __________
__________ __________,
__________,
con
la quale è stata respinta l’istanza presentata il 26 aprile 1995 dalla
Delegazione tutoria di __________ per ottenere l’interdizione di __________
__________;
Ritenuto
in fatto:
che il 26 aprile 1995 la
Delegazione tutoria di __________ ha presentato istanza di interdizione nei
confronti di __________ __________, in applicazione dell’art. 369 CC;
che dopo audizione dell’interdicendo
e del padre __________ __________ la __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ ha respinto l’istanza con decisione
13 luglio 1995, ritenendo che nella fattispecie fosse sufficiente una curatela
di amministrazione ai sensi dell’art. 393 n. 2 CC;
che __________ __________,
cui è stata intimata la decisione, è insorto il 24 luglio 1995, chiedendo la
pronuncia dell’interdizione, solo strumento per un intervento curativo;
che il ricorso non è stato
intimato alla Divisione degli interni;
Considerato
in diritto:
che l’istanza di
interdizione può essere presentata dall’interdicendo stesso (art. 372 CC),
dall’autorità tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv. 1 CC) e dai
beneficiari, rispettivamente dai debitori di prestazioni di assistenza tra
parenti (art. 328 CC) e, nel diritto ticinese, anche dalla Delegazione tutoria
del Comune di domicilio (art. 66 cpv. 1 Regolamento sulle tutele e le curatele,
RTC);
che l’istante ha la
qualità di parte nella procedura di interdizione (Schnyder/Murer, Commentario bernese, 3a ed.,
1982, n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC; DTF 112 II 484) e può ricorrere alle autorità
cantonali, a condizione che il ricorso sia rivolto contro una decisione che ha
respinto la sua istanza di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 116 ad art. 373 CC);
che nella fattispecie il
gravame è appunto rivolto contro una decisione che respinge l’istanza di
interdizione;
che tuttavia l’istanza non
è stata presentata dal ricorrente, padre dell’interdicendo e quindi di
principio legittimato a proporre l’interdizione (art. 328 CC, 66 cpv. 1 RTC),
ma dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;
che pertanto parti nella
procedura di prima sede erano solo la Delegazione tutoria, istante, e
__________ __________;
che quindi __________
__________, non avendo inoltrato egli medesimo l’istanza non può ricorrere
contro la decisione sull’interdizione (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 100 e 171 ad art. 373 CC);
che di conseguenza il suo
ricorso sfugge ad un esame sul merito e può essere evaso con la procedura
semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;
che comunque egli potrà
sempre presentare istanza di interdizione, qualora la curatela di
amministrazione si rivelasse insufficiente per la protezione del figlio;
che non si giustifica in
concreto, nonostante l’improponibilità del ricorso, di prelevare tasse e spese
a carico del ricorrente, che è stato indotto in buona fede a presentare
gravame, essendogli stata notificata, a torto, la decisione di reiezione
dell’istanza;
che infatti,
contrariamente alla decisione di nomina del tutore, che deve essere comunicata
anche ad altri interessati (art. 26 RTC), la decisione sull’istanza di interdizione
deve essere notificata solo alle parti (art. 76 RTC), ossia, nel caso concreto,
alla Delegazione tutoria di __________ e all’interdicendo;
che si prescinde inoltre
dall’assegnazione di ripetibili già per il fatto che il ricorso non è stato
notificato alla __________ __________ __________;
Per questi motivi,
pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
:
__________ __________, __________
__________ __________ __________, __________ __________ __________, __________
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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