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Numero d'incarto:
11.1995.235
Data decisione, Autorità:
17.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00235
Lugano
17 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ___ ___ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6,
promossa con petizione del 27 aprile 1988
da
__________, __________
contro
__________, nata __________,
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 luglio
1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 luglio
1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che
__________ __________ (1923) e __________ __________ (1925) si sono sposati a
__________ (__________a) il __________ 1960 e dal matrimonio non sono nati
figli;
che
l’8 febbraio 1988 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 19 aprile successivo;
che
il 27 aprile 1988 il marito ha introdotto un’azione di divorzio, con la quale
ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, negando qualsiasi contributo a
favore della moglie;
che
con risposta del 12 luglio 1988 __________ __________ si è opposta all’azione
del marito e con azione riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo
indeterminato, un contributo alimentare di fr. 2’000.-- mensili, il versamento
di fr. 300’000.-- a titolo di liquidazione del regime dei beni e fr. 50’000.--
per torto morale;
che,
a seguito del mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, l’azione
di divorzio introdotta dal marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre
1993 e il processo è continuato sulla sola base della riconvenzione;
che
esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale
conclusivo, in cui si sono confermate nelle proprie argomentazioni e domande;
che
il dibattimento finale si è tenuto il 15 giugno 1994;
che
con sentenza del 10 luglio 1995 il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi
per tempo indeterminato, ha obbligato il marito a versare fr. 860.-- mensili a
titolo di contributo alimentare indicizzato per la moglie, ordinando nel
contempo alla __________ __________ __________ __________ __________ __________
di trattenere e di versare direttamente tale importo alla beneficiaria, e ha
obbligato il marito a versare a quest’ultima fr. 22’245.-- a liquidazione del
regime dei beni oltre fr. 10’000.-- per torto morale;
che
insorto il 28 luglio 1995 contro la predetta sentenza, __________ __________
critica il pronunciato stesso, senza formulare precise richieste di giudizio e
chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
considerando
in
diritto:
che
l’atto di appello deve contenere - tra l’altro - l’esatta indicazione delle
parti e del loro domicilio (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC), la dichiarazione di
appellare, con l’indicazione dei punti della sentenza appellata che si
intendono dedurre dinanzi alla seconda sede (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), le
domande (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) e i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC);
che
nel caso concreto difettando questi requisiti, l’appello presentato da
__________ __________ potrebbe essere dichiarato inammissibile senza ulteriori
approfondimenti (art. 309 cpv. 5 CPC);
che,
quand’anche si volesse essere meno rigorosi, e dichiarare ricevibile il gravame,
lo stesso risulterebbe comunque infondato nel merito;
che
in effetti, come rilevato dal Pretore, l’azione di divorzio presentata dal
marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993, a causa del mancato
pagamento degli anticipi delle spese giudiziarie;
che
contrariamente all’opinione dell’appellante, solo i documenti prodotti con il memoriale
conclusivo sono stati stralciati dai ruoli e non l’allegato stesso (sentenza
pag. 3; dispositivo n. 1);
che
le presunte colpe della moglie addotte dall’appellante a fondamento della sua
azione di divorzio sono stati considerate nell’ambito dell’azione di
separazione promossa dalla moglie, e respinte con sufficiente motivazione dal
primo giudice (sentenza pag. 4 e 5);
che
nonostante lo stralcio dell’azione di divorzio del marito, le lettere e le
fotografie, già prodotte con l’allegato di replica del 30 settembre 1988,
rappresentando materiale processuale, sono state giustamente considerate dal
Pretore;
che
ciò posto l’appello di __________ __________ dev’essere respinto con la procedura
semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che
visto quanto precede la richiesta di beneficio dell’assistenza giudiziaria
diventa priva d’oggetto;
che
gli oneri processuali andrebbero a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1
CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, cui il
gravame non è stato nemmeno notificato;
che,
vista la particolarità della fattispecie, appare giustificato rinunciare anche
al prelievo di spese e tassa di giustizia;
per
questi motivi,
richiamato
l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
-
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
-
Non si riscuotono né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione a:
__________ __________, __________
avv. __________ __________ __________, __________o
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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