AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.236
Data decisione, Autorità:
16.04.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00236
Lugano
16 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nelle cause n. __ e / _ (contestazione di divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promosse
con
istanza dell’11/22 agosto 1994 (inc. n. / __________) da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________ __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________o)
e con istanza del 24 agosto 1994 (inc. n. /) da
e __________ __________, __________ __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18
agosto 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7
agosto 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ (1905), deceduto a Lugano il __________ 1967, e sua moglie
__________ nata __________, deceduta a Lugano il ____________________ 1988,
hanno lasciato eredi i figli __________, __________ e __________. Il 14 agosto
1990 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, la divisione dell’eredità. Statuendo il 26 ottobre 1990, il Pretore
ha ordinato la divisione e ha designato l’avv. __________ __________ quale
notaio divisore. Con decreto del 31 maggio 1991 il Pretore ha incaricato
inoltre l’arch. __________ __________ di valutare i beni immobili della
successione. Il 4 febbraio 1992 il perito ha rilasciato il suo rapporto,
completato il 15 luglio successivo (inc. / __________ richiamato).
B. A seguito di
contestazioni sul modo di dividere i fondi n. __________, __________ e
__________ RFD di __________ __________, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, ha assegnato il 2 agosto 1994 ai coeredi un termine di 20 giorni per
formulare le loro proposte.
C. Con istanza dell’11
agosto 1994 __________ __________ ha postulato la suddivisione della particella
n. __________9 in due fondi equivalenti con accessi stradali propri, da
attribuire l’uno a __________ __________ e l’altro a __________ __________
(domanda 1.1), la nomina di un legale alla comunione ereditaria che avviasse
una procedura di espropriazione materiale per la particella n. __________, la
vendita di tale immobile ai pubblici incanti al termine della procedura
espropriativa (domanda 1.2), il frazionamento della parte edificabile della
particella n. __________ con l’attribuzione a sé medesimo di 1555 m2
a sud e ai fratelli in comproprietà di 1682 m2 a nord, la creazione
di una coattiva su quest’ultima proprietà per l’accesso ai fondi (domanda 1.3)
e l’attribuzione a sé della parte non edificabile del fondo n. __________
(domanda 1.4). In via subordinata egli ha postulato la vendita ai pubblici
incanti della particella n. __________.
Con risposta del 23
settembre 1994 __________ e __________ __________ si sono opposti a tale modo
di divisione (inc. / __________).
D. Nel frattempo, con istanza
del 24 agosto 1994, __________ e __________ __________ hanno chiesto la
divisione delle particelle n. __________, __________ e __________ (porzione non
edificabile) in tre parti di uguale valore con attribuzione mediante sorteggio
in caso di disaccordo (domande 1.1, 1.2 e 1.3), come pure l’attribuzione a loro
stessi di 1682 m2 a nord della parte edificabile del fondo n.
__________ e a __________ __________ di 1555 m2 a sud della medesima,
con la creazione di una coattiva in ragione di 2/3 per il loro fondo e di 1/3
per il fondo del fratello.
Nella sua risposta del 19
settembre 1994 __________ __________ si è opposto all’istanza (inc. n.
/ _).
E. Congiunte le
procedure all’udienza del 21 ottobre 1994, con decisione del 7 agosto
1995 il Pretore ha respinto l’istanza di __________ __________. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 2000.– sono state poste a carico dell’istante,
tenuto a rifondere alla controparte fr. 8000.– a titolo di ripetibili.
Accogliendo parzialmente l’istanza di __________ e __________ __________, il
Pretore ha ordinato la parcellazione del fondo n. __________ (dispositivo 3
lett. a) e della superficie non edificabile del fondo n. __________in tre parti
di uguale valore con il relativo inserimento di ogni parte in un lotto
(dispositivo 3 lett. c), il mantenimento della particella n. __________ nel suo
intero e l’inserimento della stessa in un solo lotto (dispositi-vo 3 lett. b),
così come il frazionamento dell’area edificabile della particella n. __________in
due nuovi fondi (2/3 in proprietà di __________ e __________ __________ e 1/3
in proprietà di __________ __________), con la formazione di una coattiva (1/3
di proprietà di __________ __________ e 2/3 in comproprietà fra __________ e
__________ __________) costituente l’accesso alle due particelle (dispositivo 3
lett. d). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.– sono state poste
per 1/4 a carico degli istanti e per 3/4 a carico del convenuto, tenuto a
rifondere alla controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
F. Insorto contro la
sentenza del Pretore con un appello del 18 agosto 1995, __________ __________
chiede, in riforma del giudizio impugnato, che la particella n. __________sia
venduta ai pubblici incanti, subordinatamente che ne sia ordinata l’estrazione
a sorte, che il fondo n. __________ sia mantenuto intero e che, nominato un
legale alla comunione ereditaria, sia continuata la procedura espropriativa con
successiva divisione del ricavato fra gli eredi, subordinatamente, in caso di rigetto
della domanda di espropriazione, che il fondo sia venduto ai pubblici incanti,
che l’area non edificabile della particella n. __________gli sia attribuita e
che la porzione edificabile della medesima sia divisa in due fondi, con le
modalità già spiegate in prima sede. Egli postula infine una riduzione delle
ripetibili accordate ai convenuti.
Nelle loro osservazioni
dell’11 settembre 1995 __________ e __________ __________ postulano la
reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
G. Le parti sono state
convocate all’udienza del 9 aprile 1997 per il dibattimento orale.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante censura
anzitutto le modalità di divisione stabilite dal Pretore in relazione alle
particelle n. __________, __________ e __________RFD di __________ __________.
a) Giusta
l’art. 610 cpv. 1 CC, ove non debbano essere applicate altre disposizioni,
tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione; l’uguaglianza
costituisce un principio fondamentale nell’ambito del diritto successorio (DTF
112 II 206). Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti
quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi (art. 611 cpv. 1 CC). Se non
possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di
essi, dall’autorità competente, tenuto conto dell’uso locale, delle condizioni
personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi (cpv. 2). Per l’art. 612
cpv. 1 CC gli oggetti che divisi perderebbero considerevolmente di valore
devono essere attribuiti per intero a uno degli eredi, mentre gli oggetti sulla
cui divisione o attribuzione gli eredi non sono d’accordo devono essere venduti
per dividerne il prezzo (art. 612 cpv. 2 CC). La giurisprudenza ha avuto modo
di stabilire che la soluzione prospettata all’art. 612 cpv. 2 CC è da
interpretare in modo restrittivo, nel senso che si applica unicamente ai beni
la cui divisione ne diminuirebbe il valore e che non possono essere inseriti in
un unico lotto, la vendita dovendo aver luogo esclusivamente se gli eredi non
si accordano sul modo di divisione (DTF 78 II 408).
b) Nel
Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali
(Rep. __________pag. __________ __________. __________, __________pag.
__________:
– l’accertamento
del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476
CPC);
– la
determinazione della consistenza ereditaria (art. 477 a 479 CPC) ;
– la divisione
effettiva, previa determinazione dei modi di formazione e distribuzione delle
singole quote (art. 480 e segg. CPC).
Gli art.
480 segg. CPC (terza fase della divisione) comprendono le norme processuali
sulla definizione del modo di riparto, sulla formazione delle quote (“lotti”: art.
611 CC), sul sorteggio e sulla vendita ai pubblici incanti. In concreto sono
contestate le modalità di divisione.
- Per quanto riguarda
il fondo n. __________, l’appellante contesta la decisione del Pretore di
ordinarne il frazionamento in tre parti uguali poiché la conformazione della
particella non giustificherebbe né una divisione in senso verticale, lo
sfruttamento della stessa risultandone impossibile, né in senso orizzontale,
venendosi a creare un fondo senza accesso. Egli asserisce inoltre che la legge
federale sul diritto fondiario rurale e la legge federale sulle foreste
impediscono un frazionamento inferiore alle 50 are.
a) Dagli
atti risulta che la particella in oggetto è costituita da 9435 m2 di
bosco il cui valore di stima ufficiale è di fr. –.10 il m2 e che il
perito ha valutato in complessivi fr. 47’175.– (referto __________, risposta
2.2). Strutturalmente il fondo si presenta come una lunga striscia, il cui
accesso è possibile unicamente dalle due estremità (planimetria allegata alla perizia
__________).
b) In
concreto la legge federale sul diritto fondiario rurale, entrata in vigore il
1° gennaio 1994, non risulta direttamente applicabile poiché l’apertura della
successione risale al 1988 e soggiace pertanto al diritto previgente (art. 94
cpv. 1 LFDR), né la particella consta essere una selva facente parte di
un’azienda agricola (art. 2 cpv. 2 lett. b LFDR e doc. 2, pag. 2 e 3). La
suddivisione del fondo nel modo disposto dal primo giudice, ossia la creazione
di tre particelle di 3145 m2, contrasta tuttavia con l’art. 101
della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
(.._). In base a questa norma, i terreni che non sono
destinati a scopi edilizi non possono essere frazionati quando le singole
particelle, dopo la divisione, risultano inferiori a 4000 m2 per le
selve castanili e i boschi.
c) Al
dibattimento orale del 9 aprile 1997 l’appellante ha confermato la richiesta di
mantenere il fondo intero e di venderlo ai pubblici incanti con la suddivisione
del ricavato tra gli eredi, mentre gli appellati hanno proposto una divisione
orizzontale in due del fondo con estrazione a sorte fra tutti gli eredi. Tenuto
conto che davanti al Pretore l’appellante aveva chiesto in via principale il
frazionamento del fondo con sorteggio tra gli altri coeredi (domanda 1.1; inc.
/ __________), che non è stata dimostrata una diminuzione
del valore del fondo e che le misure minime imposte dalla legge sul
raggruppamento e la permuta dei terreni sono rispettate, si giustifica di
ordinare al notaio divisore di procedere alla suddivisione del fondo in senso
orizzontale, così da ottenere due particelle con accesso stradale o pedonale
indipendente. La decisione del primo giudice deve essere pertanto modificata di
conseguenza.
- Con riferimento alla
porzione edificabile della particella n. __________, le parti si sono accordate
il 20 giugno 1994 nel senso di assegnare agli appellati, in comproprietà, una
superficie di complessivi 1682 m2 situata a nord del fondo e
all’appellante una superficie di 1555 m2 a sud dello stesso. Controverso
è l’accesso alla proprietà dell’appellante. Il Pretore ha ordinato la
costituzione di una comproprietà coattiva per 1/3 di proprietà dell’appellante
e per 2/3 in comproprietà degli appellati, occupante proporzionalmente i due
nuovi fondi ricavati (2/3 quello degli appellati e 1/3 quello dell’altro
fratello).
a) L’appellante
contesta tale decisione e chiede che l’accesso in comproprietà coattiva al
proprio fondo sia realizzato interamente sulla particella appartenente agli
altri coeredi. Ora, dagli atti risulta che il 20 giugno 1994 gli
appellati hanno postulato l’assegnazione in comproprietà di un’unica particella
a nord di complessivi 1682 m2, ritenuto che il passaggio per
accedere alla particella richiesta in assegnazione (passando sul lato sud della
particella n. __________) fosse iscritto quale coattiva per due terzi del loro
fondo e per un terzo del fondo del fratello. Tale proposta è stata accettata dall’appel-lante
(brevetto n. __________, cifra __________ __________ e pag. _). Alla
discussione orale del 9 aprile 1997 le parti hanno precisato che la strada
contestata è quella indicata in verde scuro nella planimetria agli atti (doc.
__________ dell’incarto //____________________).
b) In
concreto è pacifico che l’accesso alla particella assegnata all’appellante deve
costituire il prolungamento della strada già oggi esistente, che passa sul
fondo assegnato agli appellati, e per la quale il fondo originario beneficia di
una servitù di passo a carico della contigua particella n. __________ (cfr.
perizia). Il tenore della proposta non è molto chiaro in proposito, ma
l’appellante non può evidentemente pretendere che la comproprietà coattiva
venga scorporata unicamente dalla proprietà assegnata agli appellati. Intanto
la coattiva va intavolata a registro fondiario come un fondo a sé stante e non
vi è alcun motivo di formarla su un’altra particella. Inoltre, nell’accordo di
spartizione non risulta che i coeredi abbiano considerato la costituzione di
questa comproprietà deducendola dalla superficie della parte di fondo
edificabile della particella n. __________. Infine, mal si comprende per quale
ragione l’appellante, avuto riguardo all’art. 610 CC, dovrebbe essere
privilegiato rispetto agli altri due fratelli.
c) In conclusione
al notaio divisore deve essere ordinato di formare tre nuove particelle, di cui
una comproprietà coattiva nella proporzione di 1/3 a favore del fondo
appartenente all’appellante e 2/3 a favore di quello degli appellati, che costituisce
la strada di accesso alla proprietà dell’appellan-te così come risulta dalla
planimetria doc. __________ dell’incarto /__________________ (strada di
colore verde scuro) e le altre due particelle da assegnare alle parti, tenendo
conto che le superfici di questi ultimi due fondi può non corrispondere a
quanto – erroneamente – concordato dalle parti con riferimento alla citata planimetria.
L’appello deve essere pertanto accolto in tal senso.
- Per quanto riguarda
la parte edificabile del fondo n. __________, il Pretore ha ordinato il
frazionamento in tre parti uguali da inserire ognuna in un lotto, non
risultando un deprezzamento del terreno. Egli ha escluso che tale fondo
costituisca un’azienda agricola e ha giudicato irrilevante il fatto che
l’appellante abbia ottenuto un’autorizzazione per l’impianto di un vigneto, da
lui coltivato nel tempo libero su una parte del fondo. L’appellante sostiene
che nell’attribuzione di tale proprietà occorre tenere conto della legge
federale sul diritto fondiario rurale, poiché – pur non essendo – essa esclude
la possibilità di iscrivere frazionamenti di fondi agricoli a registro
fondiario. Egli assevera inoltre di essere l’unico erede a occuparsi di
agricoltura e che secondo la legislazione cantonale in materia i terreni idonei
all’utilizzazione agricola devono rimanere adibiti a tale uso.
a) Dagli
atti risulta che l’area non edificabile della particella n. __________ è costituita
da una superficie di 13’155 m2 ed è composta in gran parte da prato
e bosco. Il perito ha stimato il valore complessivo dell’appezzamento in fr.
113’000.– (referto __________, pag. 4).
b) Dall’estratto
planimetrico del 18 febbraio 1997 della Sezione della pianificazione
urbanistica si evince che l’area non edificabile della particella in rassegna è
situata in zona agricola. Il frazionamento di fondi agricoli è regolato da
disposizioni contenute sia nella legge cantonale sul raggruppamento e la
permuta dei terreni (LRPT), sia nella legge federale sul diritto fondiario
rurale (LDFR). La legge cantonale disciplina la questione allo scopo di evitare
che fondi agricoli raggruppati mediante sussidi pubblici vengano nuovamente
frazionati, vanificando in tal modo gli sforzi dell’ente pubblico per garantire
la sistemazione e la formazione di aziende agricole, una migliore
organizzazione della produzione agraria, dell’economia forestale e
dell’economia pastorizia. Il legislatore cantonale, facendo uso delle
competenze attribuitegli dall’art. 702 CC e rifacendosi a quanto
imperativamente stabilito dall’art. 86 della legge federale concernente il promovimento
dell’agricoltura e la conservazione del ceto rurale del 3 ottobre 1951, ha
istituito all’art. 75 cpv. 1 LRPT il principio per cui di regola il frazionamento
di fondi agricoli raggruppati con sussidi erariali è vietato. Secondo il capoverso
5 della medesima disposizione, il frazionamento può essere autorizzato in via
eccezionale dal Dipartimento delle finanze e dell’economia – e per esso dalla
Sezione dell’agri-coltura – solo per comprovate esigenze conciliabili con
l’interesse generale del Comune e con la consistenza e la continuità delle
aziende agricole, oppure se il fondo è edificato, allo scopo di separare la
parte edificabile da quella destinata a utilizzazione prettamente rurale. Nei
casi in cui eccezionalmente è concessa l’autorizzazione, i terreni non possono
comunque essere frazionati in particelle aventi una superficie inferiore a 2000
m2 per vigneti e frutteti e a 3000 m2 per prati e campi (art.
101 LRPT). La legge federale sul diritto fondiario rurale regola il problema
del frazionamento, per contro, senza occuparsi di questioni legate all’impiego
di sussidi pubblici nell’ambito della ricomposizione particellare; il suo scopo
essenziale è di evitare che esistano fondi agricoli le cui dimensioni ridotte
non permettano di praticare una razionale politica agraria. L’art. 58 cpv. 2
LDFR prevede che i fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle
inferiori ai 2500 m2 e che i Cantoni possono fissare delle superfici
minime più estese.
c) Nella fattispecie
le parti hanno dato atto che il raggruppamento dei fondi oggetto della
vertenza è avvenuto con il versamento di sussidi cantonali (verbale di dibattimento
orale, del 9 aprile 1997), ciò che comporta il divieto di frazionare la
particella n. __________ (art. 75 cpv. 1 LRPT). La concessione di una deroga è
possibile teoricamente, ma secondo giurisprudenza la mera esigenza di sciogliere
una comunione ereditaria non basta, da sola, per ottenere un’autorizzazione
straordinaria di frazionamento sulla base dell’art. 75 cpv. 5 LRPT ( sentenza
inedita del Tribunale cantonale amministrativo del 14 giugno 1996 in re B., consid.
5; RDAT 1976, n. 91). Ciò posto, il fondo agricolo non può essere frazionato.
Si aggiunga che tale divieto rispetta in ogni caso l’art. 95 cpv. 1 LDFR, il
quale prevede l’applicazione delle norme della legge medesima sul divieto di
frazionamento a tutti i negozi giuridici di cui è chiesta l’iscrizione a registro
fondiario dopo il 1° gennaio 1994. Ne discende che, su questo punto, l’appello
è fondato, di modo che la particella n. __________ (porzione non edificabile)
dovrà essere inserita in un lotto unico.
- L’appellante ha
chiesto l’attribuzione del fondo n. in quanto unico dei coeredi
attivo nell’agricoltura. Ora, come si è visto (. __________), la
legge federale sul diritto fondiario rurale non è direttamente applicabile alla
fattispecie. Del resto, quand’anche si volesse applicare tale legge in base al
rinvio dell’art. 95 cpv. 1 LDFR, l’appellante non potrebbe – comunque sia –
vantare particolari diritti all’attribuzione del fondo. Per l’art. 21 LDFR se
tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di
un’azienda agricola, un erede può domandarne l’attribuzione per il doppio del
valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di
un’azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda
secondo l’uso locale, ciò che non è il caso nella fattispecie. Neppure entra in
considerazione l’art. 620 cpv. 1 vCC, poiché in concreto non si è in presenza
di un’azienda agricola costituente un’unità economica, tale da garantire
un’esistenza sufficiente, che dovrebbe essere attribuita all’erede più idoneo
ad assumerne l’esercizio. Ne discende che nella misura in cui il diritto
all’attribuzione si rivela infondato, entrano in considerazione le norme usuali
sulla divisione dell’eredità (art. 607 segg. CC), la normativa vigente non
conoscendo alcun diritto successorio speciale sull’attribuzione di un fondo
agricolo (Messaggio della LDFR: FF 1988 III pag. 849).
Nelle condizioni descritte
non appare decisivo che l’appellante ha ricevuto l’autorizzazione per
l’impianto di un vigneto, anche perché la richiesta è stata presentata senza il
consenso degli altri eredi (art. 602 cpv. 2 CC). Né gli giova il richiamo alla
legge cantonale sulla salvaguardia e il promovimento dell’agricoltura e alla
legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo, dato che – in ogni
modo – il fondo è destinato a rimanere agricolo. In conclusione, tenuto conto
che parte del fondo in questione è costituito da bosco avente un’estensione
analoga ai due boschi ottenuti dal frazionamento della particella n.
__________, si giustifica di creare un lotto unico comprendente tutta la parte
non edificabile del fondo n. __________.
- Il Pretore ha
ordinato al notaio divisore di non frazionare la particella n. __________e di
inserirla come tale in un solo lotto. L’appellan-te postula invece il
mantenimento del fondo in comproprietà degli eredi, e ciò fino alla conclusione
della procedura espropriativa; in via subordinata, chiede il frazionamento del
fondo in tre lotti.
a) Il
fondo n. __________è censito come prato di 1295 m2 ed è inserito nel
PR di __________ __________ in una zona di attrezzature pubbliche per la
formazione di posteggi; il perito ha valutato in fr. 12’950.– il valore dello
stesso (perizia pag. 4). Il 10 agosto 1992 il legale dell’appellante, così
incaricato da tutti gli eredi, ha notificato al Municipio di __________
__________ la pretesa per espropriazione materiale del fondo in questione per
l’importo di fr. 356’125.– (doc. D).
b) Come
esposto in precedenza (__________. __________), lo stadio di accertamento
dei beni appartenenti alla successione (seconda fase) compendia tutte le
pretese che la comunione fa valere contro i singoli eredi e quelle degli eredi
nei confronti della comunione, dovendosi appunto determinare quali beni o pretese
in possesso degli eredi appartengano invece alla comunione e siano da dividere.
In caso di contestazioni sull’inventario, con un unico giudizio sono risolte
tutte le questioni concernenti la consistenza e l’entità dell’asse successorio,
così da poter procedere alle operazioni di materiale divisione (Rep.
__________pag. __________). In concreto, nell’inventa-rio del notaio __________
__________ la nota particella è stata inserita con un valore peritale di fr.
12’950.– (cfr. doc. __________ pag. __________ inc.
__________/____________________). Tale valore, non contestato dagli eredi (doc.
__________, pag. __________), fa dunque stato (art. 617 vCC).
c) La
richiesta dell’appellante intesa al mantenimento di una comproprietà non può
essere condivisa. Intanto, qualora gli eredi chiedano la divisione, non è
possibile mantenere proprietà in comune (art. 604 cpv. 1 CC). Inoltre, a
prescindere dall’attuazione del progetto comunale, il frazionamento del fondo
in tre particelle con una superficie di circa 430 m2 ciascuna non
permette uno sfruttamento razionale del fondo stesso e comporta una notevole diminuzione
del valore della proprietà, come per altro ha ammesso l’appellante (istanza,
pag. 7 in fondo). Ciò posto l’appello è, su questo punto, privo di consistenza
e deve essere respinto.
-
In definitiva,
tenuto conto che il fondo n. non può essere frazionato (.
__________) e che con il frazionamento della particella n. __________si
ottengono due boschi, si giustifica di ordinare anche il frazionamento della
particella n. __________in due. La creazione di due particelle di 647 m2
non comporta verosimilmente una apprezzabile perdita di valore del fondo
stesso. Le parti poi, con la creazione di due lotti comprendenti metà della
particella __________ e metà della __________ e un terzo lotto comprendente la
particella n. __________ (area non edificabile), ottengono tutte una superficie
di bosco più o meno equivalente. Al notaio divisore deve pertanto essere
ordinato di formare tre lotti nel seguente modo: metà della particella n.
__________RFD di __________ __________ e metà della particella n. __________RFD
di __________ __________ (lotto __________), metà della particella n.
__________RFD di __________ __________ e metà della particella n. __________RFD
di __________ __________ (lotto __________), area non edificabile della
particella n. __________ di __________ __________ (lotto __________).
-
L’appellante chiede
infine che le ripetibili fissate dal Pretore vengano ridotte, in caso di
soccombenza totale, a complessivi fr. 5000.– per entrambe le cause. A suo avviso
il primo giudice avrebbe omesso di considerare che la causa sulle modalità di
divisione ha in realtà un valore indeterminato e, comunque sia, che il valore
di causa va limitato alla contestazione sulla strada coattiva, ovvero a fr.
92’610.–. Ora, a prescindere dall’esito dell’appello, che comporta una diversa
suddivisione degli oneri processuali di prima sede, l’argomentazione
dell’appellante è sprovvista di buon diritto. Nell’ambito di una causa
successoria, se litigioso è il diritto come tale di partecipare all’indivisione,
fa stato il valore dell’intera sostanza. Se per contro è litigiosa soltanto la
quota di partecipazione, fa stato il valore della quota rivendicata (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organi-sation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 282 in fondo). Nella fattispecie
era in discussione la modalità di dividere tre terreni. A ragione pertanto il
Pretore ha considerato il valore dei singoli fondi.
-
L’esito dell’appello
comporta una diversa suddivisione degli oneri processuali di prima sede, che il
Pretore ha sostanzialmente posto a carico dell’appellante. Per quanto riguarda
l’istanza presentata dall’appellante, questi ottiene parziale causa vinta per
quel che concerne il fondo n. __________ (frazionamento in due), la costituzione
della comproprietà coattiva (strada di accesso) e la parte non edificabile del
fondo n. __________ (nessun frazionamento), ciò che giustifica di porre a suo
carico i 2/3 degli oneri processuali con l’obbligo di rifondere alla
controparte un’indennità per ripetibili ridotte. In merito all’istanza
presentata dagli appellati, essi risultano preponderantemente soccombenti, ciò
che legittima di porre a loro carico i 4/5 degli oneri processuali, con
l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili ridotte.
-
Gli oneri processuali
di questa sede seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellante ottiene causa vinta unicamente sulla comproprietà coattiva e
parzialmente sul mancato frazionamento della particella n. __________ (area non
edificabile), ciò che giustifica una suddivisione degli oneri processuali in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- Le istanze 11 agosto 1994 di __________ __________
e 24 agosto 1994 di __________ e __________ __________ sono parzialmente
accolte, nel senso che il notaio divisore __________ __________ è invitato a
formare tre lotti nel modo seguente:
lotto a: metà della
particella n. __________RFD di __________ __________ e metà della particella n.
__________RFD di __________ __________;
lotto b: metà della
particella n. __________RFD di __________ __________ e metà della particella n.
__________ RFD di __________ __________;
lotto c: particella n.
__________di __________ __________ (superficie non edificabile).
-
Il notaio divisore è invitato inoltre a formare
tre particelle derivanti dal fondo n. __________RFD di __________ __________
(parte edificabile): l’una da assegnare a __________ __________, l’altra a
__________ e __________ __________ e la terza, coattiva di proprietà 1/3
__________ __________ e 2/3 __________ e __________ , costituente
l’accesso alle due particelle così come risulta dalla planimetria doc. A
dell’incarto / (strada di colore verde scuro),
dichiarata parte integrante del presente giudizio.
-
La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese
dell’istanza di __________ __________, da anticipare dallo stesso, sono poste
per 2/3 a suo carico e per 1/3 a carico dei convenuti. L’istante rifonderà
alle controparti l’importo di fr. 5300.– per ripetibili ridotte.
-
La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese
dell’istanza di __________ e __________ __________, da anticipare dagli stessi
in solido, rimangono per 4/5 a loro carico e per il resto sono a carico del
convenuto. Gli istanti rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà,
l’importo di fr. 6400.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2'000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
2'050.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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