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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.239
Data decisione, Autorità: 14.09.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00239
Lugano, 14 settembre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di rettifica del 5 settembre 1995 presentata da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
relativa alla sentenza emessa da questa Camera il 21 agosto 1995 (..__________) nella causa di stato che oppone l’istante ad
__________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’istanza di rettifica;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con sentenza del 21 agosto 1995 la I Camera civile di appello ha condannato il dott. __________ __________, in parziale riforma di un decreto cautelare emanato l’11 febbraio 1994 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano (sezione 6), a erogare alla moglie __________ __________ __________ un contributo alimentare di fr. 2495.– mensili dal 1° ottobre 1992 per la durata della causa di stato;
che il 5 settembre 1995 __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza di rettifica in cui postula la correzione di un presunto errore di calcolo nella definizione del contributo provvisionale, il quale dovrebbe ammontare non a fr. 2495.–, bensì a fr. 2477.– mensili;
che __________ __________ __________ ha previamente autorizzato l’istante, con lettera del 31 agosto 1995, a procedere come meglio avrebbe ritenuto opportuno;
che l’istanza di rettifica non è stata intimata alla controparte;
e considerando
in diritto:
che a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta – in caso di accordo tra le parti – con un’unica istanza “ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove”, mentre in caso di disaccordo la domanda va trattata nella forma per l’interpretazione delle sentenze (cpv. 2);
che __________ __________ __________, pur non aderendo alle conclusioni del marito, nemmeno si è opposta all’introduzione dell’istanza, di modo che in concreto è lecito far capo alla procedura semplificata dell’art. 339 cpv. 1 CPC;
che l’errore di calcolo riguarderebbe, nella fattispecie, la definizione del contributo provvisionale per la moglie, il quale ammonterebbe – come detto – a fr. 2477.– mensili e non a fr. 2495.–;
che l’opinione dell’istante sarebbe fondata qualora il reddito co-niugale fosse di fr. 6029.– mensili netti (come figura nell’istanza, pag. 2), mentre il Segretario assessore ha accertato siffatto red-dito in fr. 6062.– netti mensili (decreto, pag. 7 in fondo) e questa Camera ha confermato tale accertamento, respingendo appunto l’appello del marito;
che nella sentenza del 21 agosto 1995 è indicato per vero un reddito di fr. 6029.– netti mensili (pag. 11, prima riga), ma tale cifra si riconduce a un manifesto errore di battuta, come risulta senza equivoco da pag. 6 della sentenza stessa, ove per due volte è detto che il reddito coniugale ammonta a fr. 6062.– men-sili al netto da imposta (quarta e tredicesima riga);
che, ciò posto, la sentenza in rassegna non abbisogna alcuna rettifica nel merito, salvo la precisazione formale che la cifra “6029.–” alla prima riga di pag. 11 deve leggersi “6062.–”;
che le spese dell’attuale procedura, ancorché ridotte per tenere conto della precisazione citata, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC);
che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla moglie, cui l’istanza non è neppure stata intimata;
pronuncia:
L’istanza è respinta nel senso dei considerandi.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
La presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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