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Numero d'incarto:
11.1995.239
Data decisione, Autorità:
14.09.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00239
Lugano,
14 settembre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baur-Martinelli,
vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza di rettifica del 5 settembre 1995 presentata da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
relativa
alla sentenza emessa da questa Camera il 21 agosto 1995
(..__________) nella causa di stato che oppone l’istante ad
__________ __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di rettifica;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che
con sentenza del 21 agosto 1995 la I Camera civile di appello ha condannato il
dott. __________ __________, in parziale riforma di un decreto cautelare
emanato l’11 febbraio 1994 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano (sezione 6), a erogare alla moglie __________ __________ __________
un contributo alimentare di fr. 2495.– mensili dal 1° ottobre 1992 per la
durata della causa di stato;
che
il 5 settembre 1995 __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza
di rettifica in cui postula la correzione di un presunto errore di calcolo
nella definizione del contributo provvisionale, il quale dovrebbe ammontare non
a fr. 2495.–, bensì a fr. 2477.– mensili;
che
__________ __________ __________ ha previamente autorizzato l’istante, con
lettera del 31 agosto 1995, a procedere come meglio avrebbe ritenuto opportuno;
che
l’istanza di rettifica non è stata intimata alla controparte;
e
considerando
in
diritto:
che
a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di
errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei
dispositivi, può essere chiesta – in caso di accordo tra le parti – con
un’unica istanza “ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie
corrette e nuove”, mentre in caso di disaccordo la domanda va trattata nella
forma per l’interpretazione delle sentenze (cpv. 2);
che
__________ __________ __________, pur non aderendo alle conclusioni del marito,
nemmeno si è opposta all’introduzione dell’istanza, di modo che in concreto è
lecito far capo alla procedura semplificata dell’art. 339 cpv. 1 CPC;
che
l’errore di calcolo riguarderebbe, nella fattispecie, la definizione del
contributo provvisionale per la moglie, il quale ammonterebbe – come detto – a
fr. 2477.– mensili e non a fr. 2495.–;
che
l’opinione dell’istante sarebbe fondata qualora il reddito co-niugale fosse di
fr. 6029.– mensili netti (come figura nell’istanza, pag. 2), mentre il
Segretario assessore ha accertato siffatto red-dito in fr. 6062.– netti mensili
(decreto, pag. 7 in fondo) e questa Camera ha confermato tale accertamento,
respingendo appunto l’appello del marito;
che
nella sentenza del 21 agosto 1995 è indicato per vero un reddito di fr. 6029.–
netti mensili (pag. 11, prima riga), ma tale cifra si riconduce a un manifesto
errore di battuta, come risulta senza equivoco da pag. 6 della sentenza stessa,
ove per due volte è detto che il reddito coniugale ammonta a fr. 6062.– men-sili
al netto da imposta (quarta e tredicesima riga);
che,
ciò posto, la sentenza in rassegna non abbisogna alcuna rettifica nel merito,
salvo la precisazione formale che la cifra “6029.–” alla prima riga di pag. 11
deve leggersi “6062.–”;
che
le spese dell’attuale procedura, ancorché ridotte per tenere conto della precisazione
citata, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC);
che
non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla moglie, cui l’istanza non
è neppure stata intimata;
pronuncia:
-
L’istanza
è respinta nel senso dei considerandi.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del
Tribunale di appello
La
presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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