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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.240
Data decisione, Autorità: 13.09.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00240
Lugano 13 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. .._____ (misure provvisionali in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 13 ottobre 1994 da
__________i, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare emanato il 22 agosto 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 4 settembre 1995 da __________ __________ contro il decreto emesso il 22 agosto 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ contestualmente all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto in fatto:
che __________ __________ (1961) e __________ __________ (1963) si sono sposati a __________ il __________ 1983 e che dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1984) e __________ (1990);
che, decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione del 30 agosto 1994, il 13 ottobre successivo __________ __________ ha introdotto un’istanza tendente all’adozione di misure provvisionali, in particolare l’obbligo per il marito di versare un contributo alimentare di fr. 1’365.-- per le figlie e di fr. 1’219.65 per sé;
che con decreto supercautelare del 21 ottobre 1994 il Pretore ha ordinato a __________ __________ di versare fr. 1’300.-- per la moglie, fr. 700.-- per __________ e fr. 500.-- per __________;
che, dopo l’udienza del 24 novembre 1994 indetta per la discussione cautelare, con decreto supercautelare del 29 novembre 1994 il Pretore ha ridotto a fr. 1’100.-- il contributo a favore della moglie;
che il 16 maggio 1995 __________ __________ ha chiesto la modifica dell’assetto provvisionale, postulando in particolare la riduzione a fr. 300.-- del contributo dovuto alla moglie;
che all’udienza del 12 giugno 1995 il marito ha mantenuto la sua richiesta, alla quale si è opposta la moglie;
che con decreto del 22 agosto 1995 il Pretore ha, in particolare, respinto la richiesta di riduzione del contributo alimentare, condannando l’istante al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 50.--, senza pronunciarsi sulla richiesta di assistenza giudiziaria da lui formulata;
che contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 4 settembre 1995 volto a ottenere la citata riduzione dell'obbligo alimentare e il beneficio dell’assistenza giudiziaria, pure postulata in questa sede;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
Considerando
in diritto:
che l'istante motiva la sua richiesta di riduzione del contributo alimentare per la moglie con la perdita, a far tempo dal 31 maggio 1995, del posto di lavoro, ciò che comporterebbe l’impos-sibilità di far fronte al contributo fissato con il decreto del 29 novembre 1994;
che il Pretore ha respinto tale richiesta poiché la situazione dell’appellante non risultava essersi modificata in misura tale da giustificare una riduzione del contributo alimentare;
che i provvedimenti cautelari adottati nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC non acquisiscono, se non relativamente, forza di cosa giudicata e possono essere modificati qualora non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base della norma, in specie quando circostanze influenti per la decisione siano state trascurate o siano modificate in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 437 ad art. 145);
che, come risulta dal fascicolo processuale, il 31 maggio 1995 si è concluso il rapporto di lavoro dell’appellante presso la carrozzeria __________ __________ di __________ e a partire da questa data egli è al beneficio delle prestazioni di disoccupazione;
che se all’appellante non può essere imputata la perdita del posto di lavoro, appare dubbio che la sola circostanza di essere in disoccupazione possa fondare una riduzione del contributo alimentare;
che, introdotta prima dell’inizio del periodo di disoccupazione, l’istanza non presenta ancora quell'elemento di urgenza voluto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (SJ 1984 260);
che trattandosi di un evento temporaneo, l'istante deve presumersi in grado di ricrearsi una situazione professionale e finanziaria equivalente, non potendo accontentarsi, se non transitoriamente, di un reddito inferiore senza prima aver fatto ogni sforzo da lui ragionelvolmente esigibile per cercare un’occupazione adeguata ai suoi obblighi alimentari;
che dal fascicolo processuale non risulta che l'appellante abbia intrapreso ricerche occupazionali, né egli lo pretende;
che l'istante si è limitato ad addurre una riduzione del suo reddito a causa della disoccupazione, senza tuttavia fornire dati concreti atti a dimostrare una modificazione rilevante della sua situazione economica, ad eccezione di un calcolo da lui stesso allestito (doc. 12), che non può essere verificato, in assenza dei conteggi ufficiali delle indennità di disoccupazione;
che le argomentazioni sviluppate dal marito in merito alle possibilità per la moglie di aumentare il suo reddito sono oggetto dell’istruttoria dell’istanza cautelare presentata da quest’ultima non ancora decisa dal primo giudice, e non possono quindi essere esaminate in questa sede;
che a ragione il Pretore ha escluso dal beneficio dell'assistenza giudiziaria la parte dell'istanza cautelare relativa alla riduzione del contributo alimentare per la moglie, sprovvista di esito favorevole;
che infatti se dall’esame della causa risulta che le domande sono in parte prive di probabilità di esito favorevole, il giudice può ammettere il richiedente all’assistenza giudiziaria solo per l’altra parte, mentre per la differenza questi può essere tenuto a anticipare la tassa di giustizia e le spese (Rep. 1985 141);
che ciò posto l’appello dev’essere respinto con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che vista la mancanza di esito favorevole dell’appello, l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante in questa sede dev’essere respinta (art. 157 CPC);
che nelle cause di diritto della famiglia tale requisito va invero valutato con minor rigore (Rep. 1981 122), ma che nella fattispecie l’appellante ha proposto al giudizio della seconda sede una vertenza priva di ogni probabilità di buon esito, ragione per cui non si giustifica una deroga ai principi legali;
che dato quanto precede gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv.1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il gravame non è stato neppure intimato;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.--
b) spese fr. 30.--
fr. 130.--
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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