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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.246
Data decisione, Autorità: 08.11.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00246
Lugano, 8 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 29 aprile 1977 da
e __________ __________ -__________, __________a (ora patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________., __________ (ora patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 12 settembre 1995 presentato da __________ e __________ __________ -__________ contro il decreto di stralcio emesso l’8 agosto 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ e __________ __________ -__________ hanno promosso causa il 29 aprile 1977 davanti al Pretore della (allora) giurisdizione di Lugano Campagna chiedendo la condanna di __________ __________ __________. al ripristino di una condotta per il naturale deflusso delle acque dal loro fondo e l’accertamento del danno conseguito all’ostruzione di tale condotta;
che il dibattimento finale della causa ha avuto luogo il __________ 1982;
che con decreto dell’8 agosto 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;
che contro tale decreto __________ e __________ __________ -__________ hanno presentato un appello del 12 settembre 1995 inteso all’annullamento della decisione impugnata e al rinvio della causa al Pretore per l’emanazione della sentenza;
che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello;
e considerando
in diritto:
che secondo la più recente giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio può essere appellato non solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), ma anche sull’ effettiva caducità del processo (escluse tuttavia le cause che possono averla provocata: I CCA, sentenza del __________ 1994 nella causa L. contro L., consid. 1);
che a norma dell’art. 351 cpv. 2 CPC una lite è presunta senza interesse giuridico qualora, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti abbia compiuto un atto processuale;
che tale presunzione ha carattere assoluto (come ricorda il Tribunale federale: DTF inedita del __________ 1991 nella causa P. contro G. e A.-A., consid. 2), non potendo essere infirmata da prove contrarie;
che il citato termine di perenzione non decorre, in ogni modo, quando il processo è sospeso giusta l’art. 107 CPC o quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1988: BU 87 pag. 343);
che nel caso specifico le parti erano effettivamente in attesa del giudizio di merito;
che l’art. 351 cpv. 3 CPC si applica anche alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 514bis CPC), compreso quindi – dal 1° gennaio 1988 – il caso in rassegna;
che, per converso, l’art. 351 cpv. 3 CPC non ha valore retroattivo e non impedisce che un termine biennale di perenzione si sia compiuto anteriormente al 1° gennaio 1988;
che, invero, la perenzione processuale fa decadere la litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti interruttivi (v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 351);
che da questo profilo il decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa, non costitutiva (cfr. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, pag. 137, n. 387);
che la situazione non risulta essere diversa, del resto, negli altri Cantoni che conoscono l’istituto della perenzione processuale (Vaud: art. 274 e 276 CPC; Ginevra: art. 117 segg. CPC);
che in concreto occorre verificare dunque se nel periodo di inattività giudiziaria, tra il 2 aprile 1982 (giorno successivo al dibattimento finale) e il 1° gennaio 1988 (entrata in vigore della novella legislativa), siano stati compiuti atti interruttivi della peren-zione;
che gli appellanti invocano “solleciti orali e scritti da parte dello scrivente studio legale”, ma semplici solleciti verbali o telefonici non sono idonei a interrompere la perenzione processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 351 CPC), mentre agli atti non figura alcun sollecito scritto;
che in tali circostanze non è dato di scorgere, in oltre cinque anni di inattività processuale, alcuna interruzione del termine perentorio;
che l’appello si rivela, ciò posto, privo di buon diritto;
che spese e ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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