AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.248
Data decisione, Autorità:
26.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00248
Lugano
26 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 24 agosto 1995 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. Dott. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello 18 settembre 1995 presentato dalla __________
__________, __________, contro la sentenza 31 agosto 1995 emanata dal Pretore
del Distretto di Bellinzona;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
A. Il
quotidiano __________ __________ ha pubblicato nell’edizione del
____________________ 1995 con ampio risalto tre articoli dedicati al tema dello
smaltimento dei rifiuti: “__________ __________ __________ __________ ”,
“__________ __________ __________ a?” e “ __________
__________ __________ ”. Il 25 luglio 1995 il legale della __________
__________ ha inviato alla redazione del quotidiano il testo di tre risposte ai
citati articoli, esigendone la pubblicazione. L’editore ha rifiutato il 28 luglio
1995 il diritto di risposta, ritenendo che i testi proposti non adempivano i
requisiti legali. Con istanza 9 agosto 1995 __________ __________ ,
ritenendosi lesa nella sua personalità, ha adito il Pretore del Distretto di
Bellinzona, chiedendo che fosse fatto ordine alla __________ ,
editrice del quotidiano, di pubblicare a sue spese i testi di risposta agli articoli
“ __________ __________ ?”, “ __________
__________ __________ ” e “_________ __________ __________ __________ ”, sotto
la comminatoria dell’art. 292 CP.
All’udienza
del 24 agosto 1995 l’istante ha confermato le proprie domande, mentre la
convenuta vi si è opposta, rilevando che i testi proposti non adempivano i
requisiti legali, in particolare perché non indicavano la parte lesa e
contenevano giudizi di valore. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno
proceduto al dibattimento finale, riconfermandosi nelle rispettive posizioni.
B. Con
sentenza 31 agosto 1995 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza, ordinando
la pubblicazione delle risposte agli articoli “__________ __________ __________
__________ ” e “__________ __________ __________ __________e”, di cui ha
precisato le modalità di stampa e di impaginazione, sotto la comminatoria dell’art.
292 CP. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico
dell’istante per 1/3 e a carico della convenuta per 2/3, con l’obbligo di
rifondere alla __________ __________ un’indennità di fr. 600.– a titolo di ripetibili.
C. __________
__________ ha interposto appello il 18 settembre 1995, chiedendo in riforma
della sentenza impugnata l’annullamento dell’ordine di pubblicazione della risposta
all’editoriale “__________ __________ __________ __________ ”, con protesta di
spese e ripetibili.
D. Nelle
osservazioni del 18 ottobre 1995 __________ __________ propone la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Ritenuto
in diritto:
- Vi
è dapprima da rilevare che l’appello non è divenuto privo di oggetto per il
fatto che l’appellante ha già provveduto a pubblicare, nell’edizione del
____________________ 1995, il testo della risposta ordinato dal Pretore (DTF
114 II 385 consid. 3). Il gravame può quindi essere esaminato nel merito.
Secondo
l’art. 28g CC chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione
di fatti a opera di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico, quali
la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una
propria esposizione dei fatti.
Nella
fattispecie l’istante, ritenendosi lesa dalla pubblicazione dei tre articoli
“__________ __________ __________ __________ ”, “__________ __________
__________ a?” e “ __________ __________ __________ ” si è
dapprima rivolta all’editore, in conformità con quanto previsto dall'art. 28i
CC, inviando con lettera 25 luglio 1995 tre distinti testi, uno per ogni
articolo litigioso (doc. D, E e F). L’editore ha risposto il 28 luglio 1995,
rifiutando in blocco il diritto di risposta per il motivo che a suo giudizio i
testi proposti non adempivano i requisiti formali e sostanziali previsti dalla
legge (doc. L). Visto il categorico rifiuto dell’editore, l’istante si è
rivolta il 9 agosto 1995 al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la
pubblicazione delle tre risposte. In occasione della discussione in contraddittorio,
la convenuta ha sollevato varie eccezioni formali, adducendo in particolare che
la richiesta 25 luglio 1995 non era ricevibile perché carente dell’esatta
indicazione della parte lesa e che i testi di cui si chiedeva la pubblicazione
come diritto di risposta contenevano valutazioni e giudizi di valore e non
fatti, motivo per cui la richiesta doveva essere respinta in blocco, il giudice
non potendo intervenire per modificare il testo proposto.
- Il
Pretore ha respinto l’eccezione formale ritenendo che dai testi di cui si
chiedeva la pubblicazione a titolo di diritto di risposta emergeva chiaramente
l’identità della parte lesa, ovvero la __________ __________ di . Nel
merito della vertenza egli ha accordato il diritto di risposta limitatamente
agli articoli “ __________ __________ e” e “
__________ __________ __________ ”, poiché solo in questi testi venivano
esposti fatti che toccavano l’istante nella sua personalità.
a) L’appellante
ripropone in questa sede tutte le eccezioni già sollevate davanti al Pretore,
adducendo che il diritto di risposta, per la grave limitazione della libertà di
stampa che comporta, deve essere applicato in modo rigoroso. Dal punto di vista
formale la convenuta sostiene che la domanda 25 luglio 1995 non indica chiaramente
l’identità della parte richiedente, menzionando sia la __________ sia
__________ , sia altre persone, motivo per cui era irricevibile.
Reputa inoltre che la corretta indicazione dell’identità della persona
richiedente nell’istanza 9 agosto 1995 non sana il vizio, poiché a quel momento
era ormai decorso il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 28i
cpv. 1 CC. La censura è destituita di ogni fondamento. A prescindere dal fatto
che il testo stesso della legge non pone condizioni di forma rigorose, la
convenuta non può seriamente sollevare eccezioni relative all’identità della
richiedente, quando si consideri che nell’articolo “ __________
__________ __________ “ dedotto in appello, la direttrice del giornale ha
sempre indicato un solo nome, “__________ ”, senza fare alcuna distinzione fra
le diverse persone giuridiche esistenti con siffatto nominativo:
“...impianto
__________t..., i due leader leghisti hanno o non hanno ricevuto finanziamenti
dalla __________?..., Non esiste al mondo alcun impianto __________ funzionante....
Con __________ il nostro cantone dovrebbe quindi rompere il ghiaccio... Ricordiamo
che __________ aveva già fatto sapere che di __________ sul suo territorio non
voleva sentirne parlare...” (cfr. doc. C)
Gli
articoli sono del resto stati pubblicati a commento dell’assegnazione alla
__________ __________ di __________ del contratto per la fornitura dell’impianto
cantonale per lo smaltimento dei rifiuti, a comprova del fatto che i
giornalisti ben conoscevano l’identità della persona cui si riferivano nei loro
testi, e che è stata oggetto di una campagna di stampa. Oltre a ciò, l’istanza
25 luglio 1995 (doc. G) menziona la __________ senza maggiori precisazioni, ma
il testo della risposta all’articolo “__________ __________ __________
__________ ” contiene a chiare lettere l’indicazione “__________ ,
__________ ” (doc. E) e lo stesso testo oggetto dell’appello cita, a pagina 2,
la richiedente come “ __________ ” (doc. F, pagina 2, undicesima
riga). Né giova all’appellante argomentare che il rifiuto di pubblicare una
delle tre risposte da parte del Pretore (“______________________________ ____________________”,
doc. D) avrebbe automaticamente dovuto comportare il rifiuto di pubblicare le
altre due. Contrariamente all’assunto della convenuta, infatti, l’istanza
intesa alla pubblicazione del diritto di risposta può essere accolta anche solo
in misura parziale, i poteri del giudice essendo più vasti di quanto da lei
sostenuto. In particolare il giudice può modificare e ridurre il testo del
diritto di risposta per renderlo conforme alla legge, nella misura in cui non
si scosti, nella sua sostanza, dalle affermazioni già contenute nel testo sottoposto
all’editore (DTF 119 II 104 consid. 3e) e a maggior ragione può accogliere parzialmente
l’istanza (DTF 117 II 1 consid. 2c; Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo, 1984, n. 951 e 1714; Debieux, Les développements récents du droit
de réponse, in : La protection de la personnalité, contribution en l’honneur de
Pierre Tercier, Fribourg 1993, pag. 67). Nel caso concreto l’accoglimento
parziale del diritto di risposta si giustifica ancor più quando si considera
che non ha neppure comportato un intervento redazionale del Pretore. L’istante
aveva infatti presentato già all’editore tre testi distinti, uno per ogni
articolo litigioso (cfr. doc. D, E e F).
b) Come
giustamente ritenuto dal Pretore, l’articolo “__________ __________ __________
__________ ” contiene un’esposizione di fatti che tocca direttamente e in modo
grave la personalità della ditta istante, accusata in pratica di aver prestato
mano a reati penali (doc. C: “__________ __________ __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________...”) e presentata in
una luce particolarmente sfavorevole (DTF 114 II 388). Le persone giuridiche
hanno la legittimazione attiva per richiedere l’esecuzione del diritto di
risposta alla stregua delle persone fisiche (Tercier,
op. cit., n. 1368) di modo
che l’istante adempiva nella fattispecie i requisiti posti dall'art. 28g CC ed
era legittimata a chiedere l’intervento del giudice.
c) Tutte
le condizioni formali del diritto di risposta sono adempiute in concreto,
poiché la domanda di pubblicazione della risposta ha avuto luogo entro 20
giorni, in ossequio all’art. 28i cpv. 1 CC, e la procedura giudiziaria è stata
a sua volta avviata nei 20 giorni dalla notifica del rifiuto dell’editore di
pubblicare i testi proposti (DTF 116 II 1; Debieux,
op. cit., pag. 66; Riemer, Personenrecht
des ZGB, n. 435).
- L’appellante
ritiene da ultimo che il testo della risposta proposta dall’istante non corrisponde
alle prescrizioni di legge poiché contiene due frasi che non si riferiscono a
un’esposizione di fatti, ma a valutazioni personali e a illazioni, e
precisamente: “Quanto sopra [la descrizione dei versamenti di __________
__________ ai due giornali __________ nel 1991 e nel 1993] non si scosta
dalla normalità né è atto a costituire reato. Sono forse solo i giornali
__________ ad aver fatto ricorso a sostegno finanziario da parte di terzi?”
(doc. F, dalla diciottesima alla ventunesima riga). A giusta ragione
l’appellante non contesta il resto della risposta, che si riferisce
esclusivamente all’esposizione dei fatti contestati, conformemente a quanto
disposto dall’art. 28h cpv. 1 CC. Rimane quindi da esaminare se le frasi citate
rientrano nella nozione di fatti o in quella di valutazioni e/o illazioni (Rep
1988 333). Come fatti si intende tutto ciò che può o potrebbe essere provato (Tercier , op. cit., n. 1406–1410). In
concreto, all’esplicita accusa di aver versato mazzette, la richiedente ha risposto
sostenendo che i versamenti in questione non configuravano reato e ponendo un
interrogativo. La frase contestata è da ritenersi un fatto ai sensi dell’art.
28h cpv. 1 CC, sia per quel che concerne l’eventuale connotazione penale dei
versamenti ai giornali __________ che per la domanda posta dalla richiedente.
La prima è infatti una diversa esposizione dei fatti dal punto di vista dell’appellata,
mentre la seconda è una semplice domanda concreta, alla quale può essere data
una risposta altrettanto concreta. Ma anche se si volesse riconoscere connotazione
di valutazione all’interrogativo, non si potrebbe comunque rifiutare il diritto
di risposta, in considerazione della preponderanza dei fatti presenti nel testo
della risposta contestata rispetto alle tre righe di cui si compone la frase
interrogativa (Rodondi, Le droit
de réponse dans les média, Lausanne 1991, p. 157–159 a commento di Rep 1988
333).
Come
visto in precedenza, l’accoglimento parziale dell’istanza è possibile (cfr. __________.
__________) in concreto. L’appello, ai limiti della temerarietà, si rivela
infondato in ogni suo punto e deve di conseguenza essere respinto.
- Gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC)
e devono dunque essere sopportati dall’appellante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ l’importo
di fr. 1000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
–
avv. dott. __________ __________, __________
–
avv. dott. __________ __________, __________a
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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