AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.255
Data decisione, Autorità: 24.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00255
Lugano 24 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _. . (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 gennaio 1990 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti:
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 19 settembre 1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ contestualmente all’appello;
Se dev’essere accolto l’appello presentato il 20 settembre 1995 da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ nata __________ (1943) si sono sposati a __________ il __________ 1965. Dall’unione sono nati __________ (1967), __________ (1971) e __________ (1974). Il marito, già alle dipendenze della __________ __________, è ora invalido; la moglie lavora presso __________ di __________.
B. Il 30 agosto 1989 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 30 novembre successivo, e il 16 gennaio 1990 ha promosso causa di divorzio, offrendo alla moglie l’attribuzione della mobilia coniugale ma rivendicando la propria parte sulla proprietà comune di un appartamento di __________; in via subordinata egli ha postulato l’assunzione proporzionale degli oneri ipotecari gravanti tale proprietà. Nella sua risposta del 22 marzo 1990 __________ __________ ha aderito al divorzio e ha chiesto, in liquidazione del regime dei beni, la metà dell’aumento e, in mancanza di un accordo, il mantenimento del regime della comproprietà dei beni immobili (__________e __________). Nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro domande.
C. A seguito dell’alienazione da parte dell’attore dell’appartamento di __________, all’udienza del 15 gennaio 1992 i coniugi si sono accordati nel senso di depositare l’importo di Lit. 5’000’000 su un conto aperto congiuntamente dai rispettivi legali.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo. Il marito ha ribadito le proprie domande, mentre la moglie ha postulato il riconoscimento della proprietà dei beni mobili in suo possesso, la condanna del marito al pagamento di fr. 103’870.– e la liberazione dell’importo di fr. 5’900.– accantonato sul conto congiunto dei legali in caso di attribuzione al marito dell’immobile di __________; in caso di mantenimento della comproprietà essa ha chiesto un importo di fr. 61’820.–, con l’esonero dal pagamento del debito ipotecario. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 27 aprile 1995.
D. Statuendo il 20 luglio 1995, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha obbligato il marito a versare alla moglie la somma di fr. 17’430.– in liquidazione del regime dei beni, ha ordinato lo svincolo a favore della moglie dell’importo di Lit. 5’000’000 depositato sul conto congiunto delle parti, ha assegnato alla moglie i mobili posti nell’appartamento di __________, ha accertato la comproprietà degli ex coniugi sull’appartamento di __________, attribuendo loro in ragione di metà ciascuno il debito ipotecario verso la Banca __________ __________ e il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle __________ __________ (fr. 17’242.– ognuno), e – infine – ha posto a carico di __________ __________ un ulteriore debito di fr. 60’662.– verso la Banca __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’500.–, sono state poste per un terzo a carico dell’attore e per due terzi della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 3’000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza del Pretore __________ __________ ha introdotto un appello del 19 settembre 1995 in cui chiede che – conferitole il beneficio dell’assistenza giudiziaria – il marito sia tenuto a versarle fr. 67’529.75, che essa sia obbligata ad assumere unicamente il debito di fr. 9’325.– verso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle __________ __________, che il debito verso la Banca __________ __________ sia interamente accollato al marito e che quello nei confronti della Banca __________ sia ridotto a fr. 46’532.60.
__________ __________ è insorto a sua volta contro la sentenza del Pretore con un appello il 20 settembre 1995 nel quale postula l’attribuzione a sé medesimo della somma depositata sul noto conto congiunto, l’aumento a fr. 19’460.– del debito suo e della moglie nei confronti della Banca __________ __________ e del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle __________ __________ e la fissazione a fr. 66’981.– del debito verso la Banca __________.
Nelle rispettive osservazioni ogni parti propone il rigetto dell’ap-pello avversario.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di __________
La pronuncia del divorzio, non oggetto di appello, è passata in giudicato. Entrambe le parti contestano invece lo scioglimento del regime dei beni. Il Pretore, in mancanza di una domanda di liquidazione, ha mantenuto la comproprietà sull’immobile di __________, limitandosi ad accertare il passivo di ogni singola massa. Egli ha stimato il valore di tale stabile in Lit. 74’240’000, pari a fr. 53’675.–, ha constatato l’esistenza di un debito ipotecario di Lit. 25’793’770 (fr. 18’650.–) nei confronti del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle __________ __________, oltre a un mutuo di fr. 15’835.– acceso presso la Banca __________ __________, che ha considerato essere stato impiegato per finanziare l’acquisto dell’immobile, e ha fissato in Lit. 2’150’543 (fr. 1’555.–) le spese di gestione da suddividere tra i coniugi.
a) L’appellante contesta la suddivisione del debito acceso presso la Banca __________ __________, sostenendo che esso non è un onere relativo all’immobile di __________, bensì un debito del marito, che grava i di lui acquisti. Il Pretore – come detto – ha accertato che il mutuo è stato contratto per finanziare il maggior prezzo dell’immobile (sentenza, pag. 5) poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal marito e rogato nel contratto di compravendita, il bene non era stato acquistato per Lit. 30’000’000, ma per un prezzo superiore. Ora, dal fascicolo processuale risulta che il 25 febbraio 1987 il marito ha ottenuto un credito di fr. 30’000.– dalla Banca __________ __________ (doc. C). Per stessa ammissione dell’appellante, tale mutuo è servito per pagare l’acconto di Lit. 24’000’000 relativo all’acquisto del citato immobile (risposta, pag. 4 in alto). Anche in appello essa ribadisce, per finire, tale circostanza, adducendo che dopo aver visto la promessa di vendita essa ha concluso che il prestito della Banca __________ __________ era servito a finanziare parzialmente l’acquisto (appello pag. 3 nel mezzo). Del resto il mutuo è stato ottenuto tre giorni prima della firma dalla promessa di vendita, ciò che permette ragionevolmente di ritenere che lo scopo era, appunto, quello di consentire il versamento dell’acconto per l’acquisto dell’immobile. Certo, il marito ha sempre negato di avere pagato l’immobile più di Lit. 30’000’000, ma questa sua affermazione non basta per addossargli l’intero debito inerente a una comproprietà dei coniugi. A ragione, quindi, il Pretore ha considerato tale debito come un passivo del citato bene immobile e ne ha suddiviso l’ammontare fra le parti. L’appello, su questo punto, è destituito di fondamento.
b) L’appellante si duole del fatto che il Pretore ha determinato in fr. 1’555.– le spese di gestione dell’immobile e sostiene che le stesse sono di soli fr. 511.30. Se non che, dalla lettura dei documenti indicati nell’appello (doc. OO e QQ) non è dato di capire come essa giunga all’importo di Lit. 707’224, né essa indica compiutamente le poste da considerare, ragione per cui al proposito l’appello – insufficientemente motivato (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC) – non può essere vagliato oltre.
c) Deve essere accolta invece la censura sul valore dello stabile. Dalla perizia giudiziaria emerge che l’importo di Lit. 74’240’000 considerato dal Pretore è unicamente il valore dell’immobile. Se a tale somma si aggiunge il valore del mobilio (pag. 9 in fondo), il valore complessivo del bene risulta di Lit. 75’240’000, pari a fr. 54’398.–.
d) L’ammontare dell’onere ipotecario va confermato in fr. 18’650.–, corrispondente a quello esistente al momento dell’introduzione della domanda di divorzio (agosto 1989), mentre il debito verso la Banca __________ __________ deve essere fissato – come si vedrà in seguito (consid. 10) – in fr. 19’635.70.
e) In definitiva la situazione relativa al fondo di __________ è la seguente:
Acquisti del marito: fr. 27’199.–
attivi (compenso da acquisti della moglie) fr. 777.–
ipoteca fr. 9’325.–
mutuo verso la Banca __________ __________ fr. 9’818.–
Acquisti della moglie:
attivi fr. 27’199.–
passivi (compenso da attivi del marito) fr. 777.–
ipoteca fr. 9’325.–
mutuo verso la Banca __________ __________ fr. 9’818.–
L’appellante contesta il valore di Lit. 40’000’000 (fr. 46’54690.–) attribuito dal Pretore all’appartamento di __________, sostenendo che esso va aumentato a Lit. 108’000’000 (fr. 125’712.–). Dal fascicolo processuale risulta che il 25 settembre 1991 l’attore ha venduto l’immobile a __________ __________ per Lit. 10’000’000 (doc. ZZ). La nuova proprietaria si è opposta all’accertamento peritale del valore, di modo che la prova è stata stralciata (ordinanza pretorile del 20 dicembre 1994). Il primo giudice non ha tenuto conto del prezzo di compravendita, considerata alla stregua di una donazione mista, e ha stimato l’immobile in Lit. 40’000’000. Tale valore resiste alla critica. Intanto l’appellante si limita a contrapporre la propria valutazione a quella del Pretore, senza rendere verosimile che l’una sia più attendibile dell’altra. Il valore prospettato dall’appellante inoltre è puramente teorico, fondata su dati estrapolati da una perizia riguardante un altro immobile, quando la stessa appellante ammette – quanto meno implicitamente – che il confronto fra i due stabili è infruttuoso, diverse essendo le caratteristiche dei fondi (ubicazione, superficie, rifiniture, stato di conservazione ecc.). Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio (cfr., per gli altri Cantoni, Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 44 e 47 ad art. 158 CC), ragione per cui la convenuta deve sopportare le conseguenze di quanto non è stata in grado di dimostrare. Certo, vendendo il fondo l’appellato ha reso difficile l’accertamento peritale, ma ciò non significa che la prova fosse ormai inesperibile, né l’appel-lante ha insistito presso il Pretore, né ha tentato altre vie per rendere almeno verosimile il valore da lei affermato.
Per quanto concerne il valore dei mobili posti nell’appartamento di __________, ci si potrebbe domandare se tale valore non sia già compreso nella stima del Pretore. Quand’anche ciò non fosse, l’appellante non ha recato alcuna prova a sostegno delle proprie pretese. In proposito l’appello deve quindi essere respinto.
L’appellante contesta la valutazione dei beni mobili che si trovano nell’appartamento di __________. A suo avviso tale valore non è di fr. 10’800.–, come accertato Pretore, bensì di soli fr. 4’640.– poiché alcuni mobili sarebbero suoi beni propri. L’opinione è infondata. Per l’art. 200 cpv. 1 CC chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova. Nella fattispecie non vi alcun elemento che corrobori la tesi dell’appellante. È vero che nel proprio referto il perito ha indicato con una sigla i beni di proprietà della moglie. Non è dato di sapere tuttavia su quali basi egli abbia potuto accertare una siffatta proprietà. L’accertamento della proprietà è, del resto, una questione giuridica che deve essere risolta dal giudice, indipendentemente dalle domande rivolte al perito. Ancora una volta perciò l’appello si rivela destituito di consistenza.
La moglie chiede che i debiti di imposta, accertati dal Pretore in fr. 18’840.–, siano ridotti a fr. 3’738.30. La censura, sollevata per la prima volta in appello, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Oltre a ciò, nelle proprie conclusioni del 27 aprile 1995 il marito aveva indicato tale l’importo in fr. 18’838.– (memoriale, pag. 11), senza che la convenuta eccepisse alcunché.
In merito al valore dell’autovettura Fiat l’appello è invece fondato. Il valore commerciale del veicolo ammonta, in effetti, a fr. 2’080.– (doc. GG).
L’appellante ritiene che il debito contratto presso la Banca __________ ammonti, ai fini della liquidazione del regime dei beni, a fr. 51’587.80. L’argomentazione non può essere condivisa. Il Pretore ha fissato in fr. 60’662.– tale debito poiché, pur essendo inferiore a quello esistente al momento della litispendenza (fr. 66’981.40), il marito aveva ammesso un importo superiore nel corso della causa. Ora, dal fascicolo processuale si evince che il 27 gennaio 1989 le parti hanno contratto un mutuo di fr. 55’000.– presso la Banca __________, rimborsabile in rate di fr. 1’263.80 mensili (doc. B). Tenuto conto che all’epoca della litispendenza (agosto 1989) erano state pagate 6 rate, il saldo ammontava a fr. 68’245.20 (fr. 77’828.– meno fr. 7’582.80). L’appellato ammettendo un importo di fr. 66’981.– (osservazioni, pag. 11), occorre fondarsi su quest’ultima cifra. Nel corso della causa il marito ha indicato, per vero, un saldo di fr. 60’662.– (doc. F e conclusioni, pag. 9). Come si vedrà in appresso, tuttavia, tale indicazione non è pertinente ai fini del giudizio.
II. Sull’appello di
a) L’appellante reputa anzitutto che il valore dell’appartamento di __________ debba essere fissato in Lit. 10’000’000, corrispondenti al prezzo pagato dall’acquirente __________ __________ (doc. ZZ). Il primo giudice, come detto (consid. 3), ha considerato il trapasso di proprietà alla stregua di una donazione mista e non di una compravendita. L’appellante non spiega perché l’interpretazione del Pretore sarebbe errata, limitandosi a rilevare che lo stato della casa è fatiscente e che egli non aveva motivo per vendere il bene sottocosto. Il fatto poi che l’appartamento – così come la zona antistante – appaia mal ridotto (doc. VV, BBB, CCC) non significa che il prezzo pagato dall’acquirente corrisponda al reale valore dell’immobile. Si aggiunga che, come emerge dalla deposizione di __________ __________ __________, la donna con la quale l’appellante viveva in tale appartamento nel 1993 non può che essere la compratrice dello stesso. In tali circostanze l’interesse del venditore riesce finanche evidente. Del resto il mancato accertamento peritale è dovuto alla vendita dell’immobile poco prima della perizia, ciò che ha costretto il Pretore a valutare il bene per apprezzamento. Ne discende che su questo punto l’appello, infondato, deve essere respinto.
b) Il marito chiede che, qualora sia confermato il valore di Lit. 40’000’000, si applichi cambio lira/franco in vigore al momento della liquidazione dei beni e che si fissi perciò l’im-porto in fr. 28’840.–. Ora, secondo l’art. 214 cpv. 1 CC il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinato al momento della liquidazione. La questione è di sapere se tale principio si applichi anche in caso di alienazione del bene dopo lo scioglimento del regime. Contrariamente all’opinione del Consiglio federale (messag-gio, cifra .), la dottrina propende per una valutazione il giorno in cui il bene è stato alienato (art. 214 cpv. 2 CC per analogia; (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 374 seg.; Hausheer, Vom alten zum neuen Eherecht, Berna 1986, pag. 71; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 9 ad art. 214 CC). Non si intravedono quindi ragioni sufficienti per scostarsi dalla decisione del primo giudice. Se si considera poi il modo in cui l’alienazione è avvenuta, tutto induce a ritenere che il negozio giuridico fosse destinato a sminuire la partecipazione dell’altro coniuge (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC), di modo che determinante per la valutazione del bene reintegrato è – in ogni caso – il momento dell’alienazione (art. 214 cpv. 2 CC).
L’appellante ritiene che la somma di Lit. 5’000’000 debba essere liberata a suo favore poiché il Pretore ha omesso di considerare tale importo negli acquisti della moglie. Nella fattispecie non è contestato che l’appartamento di __________ era un acquisto del marito e che l’ammontare di Lit. 5’000’000 corrisponde alla metà del prezzo di compravendita. Contrariamente all’opinione dell’appel-lante, quest’ultimo importo non costituisce pertanto un acquisto della moglie, ma è una parte del beneficio al quale la moglie ha diritto. Lo svincolo della somma a favore della moglie equivale, in sostanza, a un modo di pagamento parziale e non va aggiunto all’importo della liquidazione (né la moglie lo pretende: appello, pag. 2 in alto).
L’attore chiede infine di riconsiderare l’ammontare dei debiti verso la Banca __________ __________ e la Banca __________ poiché gli importi accertati dal Pretore (fr. 15’835.–, rispettivamente fr. 60’662.–) corrispondono al saldo al momento in cui il Pretore aveva chiesto la compilazione del questionario sui redditi e i fabbisogni (doc. 7). La censura è solo parzialmente provvista di buon diritto. Dall’istruttoria si evince che al momento dello scioglimento del regime matrimoniale il debito nei confronti della Banca __________ __________ ammontava a fr. 19’635.40 (doc. C). Ai fini della liquidazione va considerato quest’ultimo ammontare, poiché le indicazioni dell’appellante sono attribuibili alla richiesta del Pretore di quantificare tali debiti a una determinata data (febbraio 1990: doc. F) – data non pertinente per la liquida-zione del regime matrimoniale (conclusioni, pag. 9) – senza che costituiscano una chiara manifestazione di volontà. Per le medesime ragioni, e per quanto si è già spiegato (consid. 8) il debito presso la Banca __________ deve essere ridotto a fr. 66’981.–.
In conclusione il conto acquisti del marito (quello della moglie non è contestato) risulta essere il seguente:
attivi:
immobile di __________ fr. 46’560.–
automobile Fiat fr. 2’080.–
beni liquidi fr. 75’825.–
credito fr. 777.–
fr. 125’242.–
passivi:
debito Banca __________ fr. 66’981.–
imposte arretrate fr. 18’840.–
fr. 85’821.–
saldo fr. 39’421.–
Ciò posto, la moglie ha diritto di ricevere in liquidazione del regime dei beni dal marito la somma di fr. 14’310.50 (pari a un mezzo di fr. 39’421.–, meno fr. 5’400.–).
III. Sulle spese e le ripetibili
Gli oneri processuali di appello seguono l’integrale soccombenza di __________ __________ (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre per quanto riguarda l’appello di __________ __________ si giustifica di suddividerli in ragione di quattro quinti a carico del marito, che esce vittorioso in minima parte, e di un quinto a carico della moglie, la quale riceverà un’adeguata indennità per ripetibili ridotte.
La richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ non può entrare in linea di conto, il ricorso apparendo sin dall’inizio privo di buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello di __________ __________ è respinto.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili.
2.1 __________ __________ è condannato a versare a __________ __________, nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, l’importo di fr. 14’310.50 oltre interessi al 5% dal giorno seguente il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Per il resto il dispositivo rimane invariato.
2.2 Invariato.
2.3 Le parti continuano a rimanere comproprietarie dell’appartamento a __________, come finora. È accertato che __________ __________ è debitrice verso la Banca __________ __________ e il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle __________ __________ (per __________) di fr. 19’143.–; __________ __________ è debitore della stessa cifra verso la Banca __________ __________ e il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle __________ __________ (per __________), come pure di fr. 66’981.– verso la Banca __________.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1’250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’300.–
sono posti per 4/5 a carico di __________ __________ e per 1/5 a carico di __________ __________. L’appellante rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’600.– per ripetibili ridotte.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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