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Numero d'incarto:
11.1995.264
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00264
Lugano,
5 giugno 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ / (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 21 marzo
1995 da
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso
che il 9 ottobre 1995 __________ __________ ha presentato appello contro un
decreto cautelare emesso il 26 settembre 1995 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno-Città;
preso
atto che con lettera del 3 giugno 1996 l’appellante comunica di ritirare il
ricorso, avendo firmato il giorno stesso una convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, omologata dal Pretore;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta,
in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla
procedura, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per
ripetibili;
accertato
che, in virtù della citata convenzione sulle conseguenze accessorie, il marito
rinuncia all’assegnazione di ripetibili per la sede di appello, mentre la
moglie dichiara di assumere le spese processuali (punto 5);
ritenuto
che non v’è motivo per scostarsi da tale accordo;
rilevato,
in ogni modo, che nella determinazione della tassa di giustizia appare giusto
tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il
contenzioso (art. 21 LTG);
richiamato
l’art. 352 cpv. 1 CPC;
decreta:
-
L’appello è stralciato dai ruoli
per desistenza.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia
ridotta fr. 70.–
b) spese fr.
30.–
fr.
100.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città.
per
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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