AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.271
Data decisione, Autorità:
26.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.95.00271
Lugano
4 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in
causa di stato) della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con istanza 13 marzo 1995 da
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello 9 novembre 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto
cautelare emanato il 29 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
6;
-
Se deve essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante
il 9 novembre 1995;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
A. __________
__________, 1927, e __________ nata __________, 1949, si sono uniti in
matrimonio __________ 1975. Dall’unione è nata la figlia __________
(__________1978). Il marito, attualmente pensionato al beneficio dell’AVS,
esercita a tempo parziale la professione di insegnante di __________ e lavora
saltuariamente il fine settimana come __________ in diversi locali. La moglie
si è occupata dell’economia domestica fino al 1992, epoca alla quale i coniugi
si sono separati di fatto: __________ __________ ha infatti accompagnato la
figlia, studente di __________, a __________, e ha trovato in quella città
un’attività lavorativa per la quale percepiva un reddito di circa fr. 1’700.–
(istanza 13 marzo 1995, pag. 2). Rientrata in Ticino, la moglie non è più
tornata al domicilio coniugale e ha locato un proprio appartamento; attualmente
percepisce prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. La figlia
__________ prosegue gli studi di __________ a __________, grazie a una borsa di
studio.
B. Il 13 marzo 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6,
la convocazione al tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo con esito
infruttuoso il 22 maggio 1995 (inc. n. ..__________).
Contemporaneamente all’istanza di conciliazione essa ha presentato una domanda
di misure provvisionali nella quale ha chiesto l’affidamento della figlia
__________, l’attribuzione di un’autovettura Opel “Kadett”, il versamento di un
contributo alimentare di fr. 1’200.– mensili per sé e di fr. 700.– per la
figlia, la trattenuta di tali importi dallo stipendio del marito, l’obbligo per
quest’ultimo di continuare a provvedere agli studi della figlia e infine la
concessione di una provvigione ad litem di fr. 6’000.–. Statuendo il 16
marzo 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha affidato __________ alla madre,
con l’obbligo per il padre di versare un contributo alimentare destinato alla
figlia di fr. 700.– mensili.
Nel corso della
discussione provvisionale del 12 aprile 1995, l’istante ha ribadito le proprie
richieste, alle quali si è opposto il convenuto, che si è dichiarato disposto a
cedere alla moglie l’Opel “Kadett”, ma ha rivendicato l’affidamento della
figlia. In ragione del mancato pagamento del contributo alimentare riconosciuto
in via supercautelare, l’istante ha postulato all’udienza la trattenuta
dell’importo dovuto dallo stipendio del convenuto. Tale richiesta è stata
accolta dal Pretore con decreto cautelare 4 maggio 1995. Conclusa
l’istruttoria, entrambe le parti hanno riconfermato le rispettive domande e
allegazioni al dibattimento finale provvisionale del 20 settembre 1995.
C. Statuendo il 29
ottobre 1995, il Pretore ha affidato la figlia __________ alle cure della madre
con ampio diritto di visita per il padre, ha stabilito il contributo alimentare
mensile dovuto alla moglie in fr. 634.– e quello per la figlia in fr. 700.–,
trattenuti questi ultimi dallo stipendio percepito dal padre presso la
__________ -__________ __________, ha fatto ordine al convenuto di continuare a
pagare gli studi della figlia mediante l’assegno di studio ottenuto dallo Stato
e ha attribuito l’Opel “Kadett” alla moglie. Infine egli ha respinto l’istanza
di provvigione ad litem e ha ammesso entrambe le parti al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
D. __________
__________ è insorto con appello 9 novembre 1995, chiedendo la riforma del
decreto impugnato nel senso di essere liberato da ogni obbligo contributivo
verso la moglie. L’appellante ha presentato in stessa data istanza di ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria, asserendo di non avere i mezzi per sopperire
alle spese legali.
E. __________ __________
non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto:
-
Il Pretore ha
correttamente seguito nel decreto cautelare impugnato la metodica stabilita dal
diritto federale per il calcolo del contributo alimentare, che va applicata
d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e che le parti non contestano.
Il primo giudice ha accertato che il marito aveva un reddito valutabile in fr.
4’200.– complessivi (composto della rendita AVS di fr. 2’106.–, dello stipendio
presso la __________ -__________ __________ di fr. 900.– netti e del provento
dell’attività concertistica stimata in fr. 1’194.–), che la moglie percepiva
un’indennità di disoccupazione di fr. 1’436.– e che i rispettivi fabbisogni
ammontavano a fr. 2866.– per il marito, a fr. 2318.– per la moglie e a fr.
1’425.– per la figlia. Sulla base di questi dati egli ha posto a carico del
marito un contributo alimentare di fr. 634.– per la moglie e di fr. 700.– per
__________.
-
L'appellante
censura innanzitutto la determinazione del proprio reddito mensile, che è stato
fissato dal Pretore, come si è visto, aggiungendo alla rendita AVS e al reddito
di insegnante di __________ un provento mensile medio di fr. 1’194.– per
l’attività di __________, sulla base degli introiti percepiti nel 1994. Il
convenuto adduce che il suo reddito deve essere stabilito al massimo in fr.
3’800.– mensili , poiché l’attività di __________, vista la crisi economica e
il carattere saltuario che riveste non consente di percepire un reddito medio
superiore a fr. 800.– mensili. A detta dell’appellante, inoltre, l’importo
relativo alle due serate effettuate a __________ __________, risalenti al 1993
e non al 1994, sarebbe stato inserito erroneamente dal primo giudice nel
reddito del 1994. In occasione del suo interrogatorio formale il convenuto ha
dichiarato che oltre all’attività presso il __________ __________ __________,
divenuta più regolare e sicura che nel 1993, egli ha eseguito nel 1994 due
serate al __________ __________ e due a __________ , menzionando pure
che nel 1993 egli aveva lavorato tre volte a __________ __________ per serate
(verbale 31 maggio 1995, domanda 12 pag. 4). Contrariamente a quanto sostenuto
dall’appellante nel gravame, quindi, anche nel 1994 egli si è esibito a
__________ __________ e a ragione il Pretore ne ha tenuto conto. L’attività al
__________ __________ __________ ha consentito nel 1994 un reddito netto medio
mensile di fr. 1’140.– (doc. 16 e 17) corrispondente a 73 esibizioni. Dedotte
le dodici serate in cui l’appellante era assente e ha dovuto pagare di tasca
propria il sostituto, ciò corrisponde a una media mensile di fr. 952.– netti.
Nell’appello il convenuto argomenta che tale reddito era stato eccezionale e
che al massimo la stagione a __________ __________ __________ può fruttare una
media di fr. 800.– nei mesi da aprile a settembre, durante la stagione
turistica. L’argomentazione non è stata resa verosimile e contrasta con quanto
riferito nell’interrogatorio formale, dal quale risulta che le esibizioni del
1994 a __________ __________ __________ erano regolari e sicure. Si può quindi
ragionevolmente ritenere che anche nel 1995 il reddito da tale fonte possa
essere valutato in fr. 950.– di media mensile. Per quel che concerne invece le
serate negli altri locali, l’appellante sostiene che nel 1995 la situazione è
peggiorata e che non gli si può computare lo stesso reddito conseguito nel
1994, non avendo egli ricevuto, ancora il 20 novembre 1995, proposte di ingaggio
per le festività di dicembre. L’argomentazione non è sprovvista di rilievo, se
si considera l’età avanzata del convenuto, ormai quasi settantenne, e la
mancanza di garanzie di ingaggio, tipica dell’attività artistica. Vista
l’evoluzione degli anni precedenti, è tuttavia verosimile che anche nel 1995 il
marito abbia potuto avere qualche ingaggio. Tenuto però conto delle incertezze dianzi
esposte, appare equo valutare in fr. 100.– mensili il reddito medio proveniente
dalle esibizioni in altri locali. Il reddito complessivo dell’appellante può
pertanto essere stabilito in fr. 4’050.– (rendita AVS fr. 2’106.–, __________
- __________ fr. 900.– mensili, attività artistica fr. 1’050.–).
-
L’appellante
critica poi il computo relativo al reddito della moglie, sostenendo che
quest’ultima non fa alcuno sforzo per trovare seriamente un impiego, e che le dovrebbe
essere calcolato un reddito ipotetico per i lavori che essa potrebbe eseguire
come sarta a domicilio. Scendendo nei particolari, il convenuto contesta il
calcolo eseguito dal Pretore, rilevando che si deve tenere conto del pagamento
di indennità di disoccupazione su una media mensile di 21,7 giorni, motivo per
cui il reddito della moglie deve essere fissato in fr. 1’556.– netti. La
censura è in parte fondata, poiché da un sommario calcolo delle giornate
lavorative indennizzabili sull’arco di tutto il 1995 (dedotte le giornate
festive prescritte dall'art. 19 della legge federale sulla disoccupazione,
LADI, RS 837.0) si ottiene una media mensile di 21,5 indennità. Il calcolo del
primo giudice, che ha considerato una media di 20 indennità mensili, deve
quindi essere modificato di conseguenza, di modo che le prestazioni di disoccupazione
percepite dalla moglie nel 1995 possono essere stimate in fr. 1’470.– arrotondati
(fr. 1’597,45 di media mensile, dedotti i contributi all’AVS del 5,05% pari a
fr. 80,70 e la quota di cassa malati in fr. 42,85), ciò che porta il reddito
complessivo dell’istante a fr. 1’540.– (fr. 1’470.– mensili netti di indennità
di disoccupazione e la rimanenza per la saltuaria attività accessoria come
sarta).
Come correttamente
esposto dal primo giudice, il computo delle indennità percepite dalla
disoccupazione esclude, nel caso concreto, l’inserimento di un reddito ipotetico
più elevato. L’appellata riceve infatti prestazioni assicurative sulla base di
un guadagno assicurato mensile di fr. 2’015.– (cfr. doc. D), che corrisponde
verosimilmente a un lavoro a tempo pieno. Non risulta agli atti, né
l’appellante lo pretende, che essa abbia una formazione professionale in grado
di permetterle un guadagno più elevato, o che essa possa ragionevolmente
procurarsi altre fonti di reddito. L’attività di sarta a domicilio, svolta
dall’istante in modo del tutto saltuario e per la quale essa ha ammesso un
reddito di fr. 820.– annui, è peraltro già stata considerata dal Pretore, il
cui apprezzamento può venir confermato, in assenza di altri concreti elementi
di valutazione.
Infine, la censura
relativa all’uso che l’appellata farebbe del contributo alimentare versato in
favore della figlia è irrilevante ai fini della determinazione del contributo alimentare
della moglie. Se si considera poi che la giovane risulta essere ancora agli
studi, che il suo fabbisogno complessivo è stato valutato dal Pretore in fr.
1’475.– sulla base di un dettagliato esame delle circostanze concrete (cfr. decreto
pag. 5), e che l’importo di fr. 700.– posto a carico del padre corrisponde alla
quota non coperta dalla borsa di studio cantonale, se ne deve concludere che la
critica non è seria.
- Il convenuto
contesta inoltre la determinazione del proprio fabbisogno, sostenendo in primo
luogo che il Pretore non gli avrebbe computato le spese accessorie
dell’alloggio, che a suo dire ammontano almeno a fr. 250.– mensili sulla base
dei documenti da lui prodotti agli atti (doc. 5 a 9). La censura è infondata ed
è frutto verosimilmente di un’affrettata lettura del decreto impugnato,
peraltro poco chiaro su questo punto. Il primo giudice ha infatti considerato
nel fabbisogno del marito l’importo di fr. 1’000.– per l’alloggio, di fr. 200.–
per le spese accessorie e di fr. 47.– per l’economia domestica (cfr. doc. 10; recte:
assicurazione economia domestica). Incontestato l’importo di fr. 1’000.– per la
pigione, le spese accessorie rese verosimili dall’appellante ammontano a
complessivi fr. 2’471,50 (cfr. da doc. 5 a 10) pari a un importo medio mensile
di fr. 210.–. Nelle spese accessorie che il contratto di locazione pone a
carico del conduttore (doc. 5) figurano in concreto il consumo di acqua (doc.
6), la tassa dei rifiuti (doc. 7), l’assicurazione per il mobilio (doc. 10) e
l’assicurazione incendio, acque e responsabilità civile dello stabile (doc. 9).
Avendo il Pretore inserito nel fabbisogno del marito fr. 200.– sotto la voce
“spese accessorie” e fr. 47.– sotto la voce “economia domestica”, l’appellante
si è visto calcolare un importo addirittura superiore a quello da lui
documentato. Vi sarebbe semmai da chiedersi, nella situazione di reddito della
famiglia, se si giustifichi ancora la locazione di una casa con piscina (come
sembra dedursi dal documento 6) per i bisogni di una persona sola. Tuttavia,
considerato che anche la moglie ha preso in locazione un alloggio a costo
sostanzialmente identico a quello del marito, dopo averne dedotto la quota per
la figlia, il quesito può rimanere indeciso a questo stadio della procedura.
Il marito chiede ancora
che gli venga riconosciuto, in aggiunta all’importo di fr. 200.– già ammesso
dal Pretore per le spese di trasferta, il costo di fr. 120.– mensili per le
spese di assicurazione e targhe del veicolo, indispensabile per conseguire il
reddito. Egli non ha tuttavia reso verosimile che l’importo di fr. 200.–
ammesso dal primo giudice sia insufficiente alle sue necessità e nemmeno ha
addotto l’entità dei propri costi di trasferta, valutati in fr. 240.–
all’udienza di discussione del 12 aprile 1995, ma mai documentati. In queste
circostanze, a ragione il primo giudice ha stimato tali spese con prudente
apprezzamento e ha riconosciuto un importo di fr. 200.– mensili.
Da ultimo, infine, il
convenuto postula che nel calcolo del suo fabbisogno si tenga debitamente conto
delle accresciute necessità alle quali deve far fronte un uomo solo. A
prescindere dal fatto che tale pretesa non è neppure stata cifrata, e che
quindi l’appello su questo punto è già di per sé irricevibile, la costante
prassi giurisprudenziale in materia non riconosce tali presunte maggiori spese
di una persona, uomo o donna, che si ritrova a vivere sola senza più l’appoggio
del consorte, a eccezione delle maggiori spese professionali rese verosimili
dall’interessato, come i trasporti, i pasti fuori casa e gli eventuali maggiori
oneri per abbigliamento professionale (da ultimo: I CCA sentenza del 19
dicembre 1995 nella causa G. c. G.).
- In conclusione,
quindi, il fabbisogno mensile del marito rimane a fr. 2’866.– (minimo di base
fr. 1025.–, alloggio fr. 1000.–, spese accessorie fr. 200.–, premio di
cassa–malati fr. 294.–, imposte fr. 100.–, assicurazione economia domestica fr.
47.–, spese di trasporto fr. 200.–), quello della moglie, non contestato, a fr.
2’318.– (minimo di base fr. 1025.–, alloggio fr. 950.–, premio di cassa–malati
fr. 243.–, imposte presumibili fr. 100.–) e quello di __________ non coperto
dalla borsa di studio, a fr. 700.–, per un totale di fr. 5’884.–. L’ammanco dei
fabbisogni rispetto al reddito complessivo della famiglia, di fr. 5’590.–
(reddito complessivo del marito fr. 4’050.– più reddito complessivo della moglie
fr. 1’540.–, cfr. consid. 2 e 3) è quindi di fr. 294.–. Al marito dovendo
essere garantito, secondo la più recente giurisprudenza evocata dal Pretore,
almeno il minimo del diritto esecutivo (DTF 121 I 97), cui si aggiungono imposte
e assicurazioni per un totale di fr. 2’866.–, il contributo alimentare dovuto
alla moglie risulta essere di fr. 480.–.
Non può infine essere
seguita l’opinione dell’appellante, secondo cui egli non può essere tenuto a
versare tutta la sua eccedenza alla moglie, perché altrimenti cadrebbe egli
pure a carico dell’assistenza. La situazione paventata dal marito si verifica infatti
solo se l’ammanco complessivo della famiglia viene ripartito a metà fra i
coniugi, ciò che è appunto escluso dalla più recente giurisprudenza (loc. cit).
In concreto al marito è stato garantito non solo il minimo del diritto
esecutivo (che sarebbe di fr. 2’719.–), ma anche le imposte e le spese
assicurative, ciò che gli consente un minimo agio e gli evita di trovarsi a
carico dell’assistenza.
Il contributo
alimentare dovuto alla moglie deve quindi essere ridotto da fr. 634.– a fr.
480.– e solo in questa misura l’appello deve essere accolto.
- Gli oneri
processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto
l’esito dell’appello, che accoglie solo in parte le richieste del convenuto,
non si giustifica una modifica della ripartizione degli oneri processuali eseguita
dal Pretore, se solo si consideri che il marito si è sempre opposto a un
qualsiasi contributo per la moglie. In questa sede, tenuto conto della parziale
soccombenza dell’appellante, egli dovrà sopportare una tassa di giustizia
ridotta. Viste le particolarità del caso, appare opportuno rinunciare a
riscuotere tasse di giustizia per la parte di soccombenza relativa all’appellata,
che non ha formulato proposte a giudizio sul gravame. Non si giustifica in ogni
modo di attribuire ripetibili alla medesima, che non ha presentato osservazioni
all’appello.
In considerazione della
situazione di indigenza del convenuto, documentata dal certificato municipale
prodotto in questa sede e dai documenti ivi allegati, e del parziale buon esito
del gravame, si giustifica accordare all’appellante il beneficio
dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC).
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così modificato:
-
È fatto
obbligo al signor __________ __________ di versare mensilmente alla moglie
__________, a titolo di contributo alimentare a suo favore, l’importo di fr.
480.–, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la prima volta il 13 marzo
1995 (quota parte).
Per
il resto il decreto rimane invariato.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
tassa
di giustizia ridotta fr. 150.–
spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono a carico di
__________ __________, e per egli a carico dello Stato. Non si attribuiscono
ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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