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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.272
Data decisione, Autorità: 04.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00272
Lugano 4 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 3 novembre 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 10 novembre 1995 da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 ottobre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con sentenza 18 ottobre 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto la petizione proposta il 3 novembre 1994 da __________ __________ e ha fatto ordine alla __________ __________ __________ di revocare con effetto immediato il divieto di accesso alle sale da gioco pronunciato il __________ 1993 nei confronti dell’attore, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore l’importo di fr. 1000.– per ripetibili;
che con appello 10 novembre 1995 __________ __________ __________ ha chiesto in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione;
che nelle osservazioni 14 dicembre 1995 l’attore ha proposto di respingere il gravame sia in ordine, per tardività, che nel merito;
che nelle more della ricerca postale intrapresa dalla Camera, l’appellante ha comunicato il 28 dicembre 1995 di ritirare il ricorso, essendo corrette le osservazioni di controparte sulla tempestività;
Considerato
in diritto:
preso atto della dichiarazione dell’appellante di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie l’appellato, informato della desistenza di controparte, ha confermato di mantenere la richiesta di ripetibili formulata con le osservazioni all’appello (art. 151 CPC);
stabilito che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia);
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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