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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.274
Data decisione, Autorità: 18.04.1997, ICCA
Incarto n.. 11.95.00274
Lugano 18 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 17 marzo 1993 da
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
, __________ -
, __________ -
__________ , __________ - (tutte patrocinate dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 14 novembre 1995 presentato da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 novembre 1986 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ __________ __________ e __________ . Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice i figli __________ (1969), __________ __________ (1970), __________ (1976) e __________ - (1978) sono stati affidati alla madre e il padre si è impegnato a versare in loro favore un contributo mensile complessivo di fr. 7’400.– indicizzati (doc. F). __________ __________ __________ __________ all’epoca era dirigente della __________ __________ __________, azienda di cui la sua famiglia deteneva il controllo; __________ __________ non svolgeva attività lucrativa.
B. Il 17 marzo 1993 __________ __________ __________ __________ ha convenuto __________ __________ e le figlie maggiorenni __________ e __________ __________ __________ __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, chiedendo di ridurre a fr. 2’000.– mensili complessivi il contributo in favore dei due figli ancora minorenni. Egli sostiene di non poter più far fronte agli impegni assunti con la nota convenzione, a motivo della duplice perdita del posto di lavoro e del sostegno finanziario del proprio padre. __________ __________ __________ __________ non si è costituita in giudizio. Nella risposta del 10 novembre 1993 le altre convenute hanno sollevato diverse eccezioni e nel merito si sono opposte alla petizione. L’attore ha eccepito in ordine la tardività della risposta nella replica 7 dicembre 1993 e ha chiesto di respingere le eccezioni delle convenute, ribadendo nel merito le proprie domande di giudizio. Le convenute, dal canto loro, hanno confermato nella duplica del 6 dicembre 1994 le tesi di risposta. All’udienza preliminare del 20 febbraio 1995 ogni parte ha notificato mezzi di prova. Esperita l’istruttoria, il Pretore ha indetto il dibattimento finale per l’11 luglio 1995. Nei rispettivi memoriali conclusivi del 26 e del 27 giugno 1995 l’attore e le convenute hanno confermato le loro richieste di giudizio.
C. Con sentenza del 24 ottobre 1995 il Pretore ha respinto l’azione, ritenendo non provata la modifica delle circostanze addotta a fondamento della petizione. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– è stata posta a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere a __________ __________ e __________ __________ __________ un’indennità complessiva per ripetibili di fr. 3’500.–.
D. __________ __________ __________ __________ ha impugnato la sentenza del Pretore con un appello del 14 novembre 1995 in cui chiede, in accoglimento della sua petizione, la riduzione del contributo alimentare per i due figli minorenni a fr. 2’000.– complessivi. Nelle loro osservazioni del 6 dicembre 1995, __________ __________ e __________ __________ __________ propongono il rigetto del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata circa le relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Ove siano in discussione contributi alimentari, la relativa modifica è disciplinata anche dagli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., note 102 e 144 ad art. 157 CC). Il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere ridotto, a norma degli art. 157 e 286 cpv. 2 C, se fatti nuovi e importanti impongano una regolamentazione diversa rispetto all’epoca del divorzio e se il cambiamento di situazione è duraturo. Non si tratta invero di rettificare la sentenza di divorzio, bensì di adattare tale sentenza a sopravvenuti mutamenti di situazione, riguardino essi il figlio o i genitori (DTF 120 II 178 consid. 3a).
L’appellante non contesta l’accertamento del Pretore, fondato sulla documentazione fiscale richiamata agli atti, secondo il quale egli disporrebbe di un reddito medio annuo di circa fr. 50’000.–, ma dissente dall’apprezzamento delle prove operato dal primo giudice, asserendo che questi non avrebbe considerato al giusto valore la sua personalità e la sua situazione di totale dipendenza dal proprio padre per ogni fonte di reddito e di patrimonio.
A sostegno della sua azione di modifica l’attore ha addotto che la sua situazione economica era radicalmente mutata nel 1992 in seguito al suo nuovo matrimonio e alla notevole diminuzione di reddito causa la perdita del posto di lavoro. Contrariamente a quanto egli indica ancora nelle conclusioni, non sembra che il nuovo matrimonio (avvenuto già nel 1988, cfr. tassazione intermedia 1988, fascicolo rosa incarti fiscali richiamati) abbia aggravato la sua situazione finanziaria, tanto è vero che egli stesso ribadisce nell’appello l’indipendenza economica della sua seconda moglie per confutare l’apprezzamento delle prove operato dal primo giudice e precisa di non avere oneri di alloggio (gravame, pag. 9).
I dati fiscali agli atti, di cui vuole prevalersi l’appellante, attestano una costante diminuzione del suo reddito (incarto fiscale richiamato, fascicolo rosa, notifiche di tassazione 1993/1994, 1991/1992, 1989/1990, intermedia 1988 per matrimonio), ma si limitano al periodo di tassazione 1993/1994, fondato sui redditi 1991 e 1992. Agli atti non figura alcun documento fiscale che illustri la situazione di reddito negli anni successivi al 1993, di modo che le risultanze fiscali non sono decisive per stabilire il reddito percepito dall’attore al momento dell’introduzione dell’azione di modifica. A giusta ragione il primo giudice ha pertanto tenuto conto anche degli altri elementi risultanti dall’istruttoria. È appena il caso di ricordare che nella valutazione delle disponibilità economiche dell’attore nell’ambito dell’art. 157 CC il giudice deve tenere conto di tutti i redditi, compresi quelli percepiti all’estero, indipendentemente dal fatto che gli stessi non siano imposti in Svizzera.
Il reddito proveniente dall’immobile di Parigi, di cui l’attore era beneficiario al momento del divorzio (deposizione __________, verbale 4 maggio 1995) è invece rimasto avvolto nel mistero. L’appellante sostiene di non incassare effettivamente il reddito immobiliare poiché egli sarebbe beneficiario a titolo fiduciario della proprietà, che in realtà apparterrebbe al proprio padre (gravame, pag. 7). Egli argomenta di non dover dare alcuna prova al riguardo, trattandosi di un fatto che non lo concerne e ribadisce che il reddito immobiliare percepito in Francia non può essere considerato nelle sue entrate. A torto. Spettava infatti all’appellante, attore nell’azione di modifica della sentenza di divorzio, dimostrare che la sua situazione di reddito si era degradata a tal punto da impedire il rispetto della nota convenzione. Egli doveva pertanto dimostrare di non essere più il beneficiario del reddito immobiliare parigino, contrariamente a quanto avveniva al momento del divorzio.
L’appellante sostiene di non essere più in grado di provvedere ai figli a seguito della cessazione della sua attività lavorativa e del mancato sostegno finanziario del padre dal 1992. Come si è visto in precedenza (consid. 5) la cessazione dell’attività lucrativa risale al 1987 e in vece dello stipendio l’appellante percepisce dal proprio padre un vitalizio mensile di Lit 10’000’000, quanto meno dal 1991. Non vi è quindi stata alcuna riduzione di reddito, che è, se mai, aumentato. Quanto poi all’asserita perdita di valore del vitalizio a causa dello sfavorevole corso di cambio, l’appellante non si è premurato di documentarla, di modo che non risulta provata.
Si tratta quindi di determinare se il rifiuto del nonno di continuare a versare il contributo alimentare in luogo e vece del padre costituisca una modifica rilevante delle circostanze, tale da ridurre le prestazioni a carico dell’appellante. La nota convenzione non contiene alcun accenno a un eventuale intervento finanziario del nonno paterno, e non risulta che tale aiuto sia stato determinante per la conclusione dell’accordo. L’attore sostiene di dipendere in tutto e per tutto dal proprio padre, ma l’affermazione contrasta con quanto risulta dall’istruttoria, dal momento che al legale incaricato di versare i contributi alimentari e le rette scolastiche le istruzioni erano fornite dall’appellante stesso e dal di lui padre e che l’ordine di interrompere i versamenti venne da entrambi (verbale 4 maggio 1995, pag. 2, domanda 7). Nulla consente pertanto di ritenere, in concreto, che la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio fosse condizionata all’intervento finanziario del padre dell’appellante.
Sulla base del fascicolo processuale non è possibile un confronto fra la situazione dell’attore al momento del divorzio e quella al momento dell’introduzione dell’azione di modifica, per la mancanza di dati concreti e attendibili, che l’attore stesso non ha voluto fornire. Non essendo dimostrata in causa una modifica rilevante della situazione dell’obbligato alimentare, al quale incombeva l’onere della prova, non sono dati nella fattispecie gli estremi per una riduzione dell’onere contributivo. Nel suo risultato la sentenza del Pretore merita quindi conferma e l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ e __________ __________ __________ __________ __________ un’indennità complessiva di fr. 2’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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