AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.274
Data decisione, Autorità:
18.04.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00274
Lugano
18 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione 17 marzo 1993 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
, __________ -
, __________ -
__________ , __________ -
(tutte
patrocinate dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 14 novembre 1995 presentato
da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 24
ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14
novembre 1986 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha pronunciato il
divorzio fra __________ __________ __________ __________ e __________
. Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice i
figli __________ (1969), __________ __________ (1970), __________ (1976) e
__________ - (1978) sono stati affidati alla madre e il padre si è
impegnato a versare in loro favore un contributo mensile complessivo di fr.
7’400.– indicizzati (doc. F). __________ __________ __________ __________
all’epoca era dirigente della __________ __________ __________, azienda di cui
la sua famiglia deteneva il controllo; __________ __________ non svolgeva attività
lucrativa.
B. Il 17 marzo 1993
__________ __________ __________ __________ ha convenuto __________ __________
e le figlie maggiorenni __________ e __________ __________ __________
__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6,
chiedendo di ridurre a fr. 2’000.– mensili complessivi il contributo in favore
dei due figli ancora minorenni. Egli sostiene di non poter più far fronte agli
impegni assunti con la nota convenzione, a motivo della duplice perdita del
posto di lavoro e del sostegno finanziario del proprio padre. __________
__________ __________ __________ non si è costituita in giudizio. Nella
risposta del 10 novembre 1993 le altre convenute hanno sollevato diverse
eccezioni e nel merito si sono opposte alla petizione. L’attore ha eccepito in
ordine la tardività della risposta nella replica 7 dicembre 1993 e ha chiesto
di respingere le eccezioni delle convenute, ribadendo nel merito le proprie
domande di giudizio. Le convenute, dal canto loro, hanno confermato nella
duplica del 6 dicembre 1994 le tesi di risposta. All’udienza preliminare del 20
febbraio 1995 ogni parte ha notificato mezzi di prova. Esperita l’istruttoria,
il Pretore ha indetto il dibattimento finale per l’11 luglio 1995. Nei
rispettivi memoriali conclusivi del 26 e del 27 giugno 1995 l’attore e le convenute
hanno confermato le loro richieste di giudizio.
C. Con sentenza del
24 ottobre 1995 il Pretore ha respinto l’azione, ritenendo non provata la
modifica delle circostanze addotta a fondamento della petizione. La tassa di
giustizia di fr. 1’500.– è stata posta a carico dell’attore, con l’obbligo di
rifondere a __________ __________ e __________ __________ __________
un’indennità complessiva per ripetibili di fr. 3’500.–.
D. __________
__________ __________ __________ ha impugnato la sentenza del Pretore con un
appello del 14 novembre 1995 in cui chiede, in accoglimento della sua
petizione, la riduzione del contributo alimentare per i due figli minorenni a
fr. 2’000.– complessivi. Nelle loro osservazioni del 6 dicembre 1995,
__________ __________ e __________ __________ __________ propongono il rigetto
del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 157 CC
stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata circa le
relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze “per causa di
matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Ove
siano in discussione contributi alimentari, la relativa modifica è disciplinata
anche dagli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, 3a ed., note 102 e 144 ad art. 157 CC). Il
contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare
al figlio può essere ridotto, a norma degli art. 157 e 286 cpv. 2 C, se fatti
nuovi e importanti impongano una regolamentazione diversa rispetto all’epoca
del divorzio e se il cambiamento di situazione è duraturo. Non si tratta invero
di rettificare la sentenza di divorzio, bensì di adattare tale sentenza a
sopravvenuti mutamenti di situazione, riguardino essi il figlio o i genitori
(DTF 120 II 178 consid. 3a).
- Il Pretore ha
respinto l’azione ritenendo immutata la situazione economica dell’attore
rispetto a quella esistente al momento del divorzio. Nonostante l’asserita
perdita del posto di lavoro presso la __________ __________ __________,
l’attore disporrebbe di mezzi economici sufficienti per far fronte agli impegni
assunti all’epoca del divorzio verso i figli, come dimostrato dall’acquisto di
un appartamento a __________, intestato ai figli, e di un natante.
L’appellante non
contesta l’accertamento del Pretore, fondato sulla documentazione fiscale
richiamata agli atti, secondo il quale egli disporrebbe di un reddito medio annuo
di circa fr. 50’000.–, ma dissente dall’apprezzamento delle prove operato dal
primo giudice, asserendo che questi non avrebbe considerato al giusto valore la
sua personalità e la sua situazione di totale dipendenza dal proprio padre per
ogni fonte di reddito e di patrimonio.
- Nella convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio, l’attore si è impegnato a versare un
contributo alimentare di fr. 7’400.– mensili per i quattro figli, ossia fr. 88’000.–
annui (doc. F). A quell’epoca egli percepiva per la sua attività alle dipendenze
della __________ __________ __________ uno stipendio annuo di circa fr.
60’000.– / 70’000.– ed era inoltre beneficiario del reddito proveniente da un
immobile a Parigi, il cui importo non è stato precisato (deposizione
__________, verbale 4 maggio 1995, pag. 2). Gli obblighi alimentari assunti dal
padre verso i figli erano quindi superiori allo stipendio annuo da lui
percepito, come del resto pacificamente ammesso dalle convenute (duplica 6
dicembre 1994, pag. 4).
A sostegno della sua
azione di modifica l’attore ha addotto che la sua situazione economica era
radicalmente mutata nel 1992 in seguito al suo nuovo matrimonio e alla notevole
diminuzione di reddito causa la perdita del posto di lavoro. Contrariamente a
quanto egli indica ancora nelle conclusioni, non sembra che il nuovo matrimonio
(avvenuto già nel 1988, cfr. tassazione intermedia 1988, fascicolo rosa incarti
fiscali richiamati) abbia aggravato la sua situazione finanziaria, tanto è vero
che egli stesso ribadisce nell’appello l’indipendenza economica della sua seconda
moglie per confutare l’apprezzamento delle prove operato dal primo giudice e
precisa di non avere oneri di alloggio (gravame, pag. 9).
- L’appellante
rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto del reddito figurante nei dati
fiscali agli atti e di aver menzionato nella sentenza due illazioni di
controparte relative all’acquisto nel 1992 di un natante e nel 1991 di un
immobile a __________. Quest’ultima censura è infondata già per il fatto che
gli acquisti risultano proprio dall’incarto fiscale richiamato agli atti (cfr.
dichiarazione fiscale 1993/1994, scheda di mutazione rosa del
____________________ 1994, informazione dal SCC). L’attore sostiene a questo
proposito che l’acquisto della casa di __________ sarebbe stato finanziato dal
proprio padre con il provento della vendita di una sua proprietà di __________.
Sennonché quest’ultima affermazione, formulata solo in appello, non può essere
esaminata, poiché contraria all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Le operazioni
immobiliari sono menzionate negli allegati scritti (duplica, pag. 8) ma
l’istruttoria è silente sulle modalità di acquisto e di vendita, in particolare
sul prezzo e sulle modalità di finanziamento, di modo che l’argomentazione
dell’appellante, quand’anche fosse ricevibile, sarebbe priva di consistenza.
I dati fiscali agli
atti, di cui vuole prevalersi l’appellante, attestano una costante diminuzione
del suo reddito (incarto fiscale richiamato, fascicolo rosa, notifiche di tassazione
1993/1994, 1991/1992, 1989/1990, intermedia 1988 per matrimonio), ma si
limitano al periodo di tassazione 1993/1994, fondato sui redditi 1991 e 1992.
Agli atti non figura alcun documento fiscale che illustri la situazione di
reddito negli anni successivi al 1993, di modo che le risultanze fiscali non
sono decisive per stabilire il reddito percepito dall’attore al momento
dell’introduzione dell’azione di modifica. A giusta ragione il primo giudice ha
pertanto tenuto conto anche degli altri elementi risultanti dall’istruttoria. È
appena il caso di ricordare che nella valutazione delle disponibilità
economiche dell’attore nell’ambito dell’art. 157 CC il giudice deve tenere
conto di tutti i redditi, compresi quelli percepiti all’estero,
indipendentemente dal fatto che gli stessi non siano imposti in Svizzera.
- L’appellante non
svolge più un’attività retribuita dal luglio 1987, come risulta dalla
dichiarazione di salario della __________ __________ __________ (incarto fiscale
periodo 1989/1990). La perdita del posto di lavoro (e del relativo reddito di
circa fr. 70’000.– annui) non ha però avuto ripercussioni sul reddito
dell’attore, visto che quest’ultimo ammette di ricevere dal padre un contributo
finanziario anche dopo la vendita dell’azienda di famiglia (appello, pag. 9).
Le convenute hanno prodotto agli atti un documento dal quale risulta che il
versamento paterno ammonta a Lit 10’000’000 mensili dal 1991 (doc. 11).
L’appellante non nega di ricevere questo importo, ma si limita ad addurre che
il vitalizio vale sempre meno al cambio e che dipende dalla volontà del padre
(gravame, pag. 6 in fondo). Pur tenendo conto delle ampie oscillazioni del
cambio lira-franco negli scorsi anni, su cui l’appellante non ha fornito la
benché minima indicazione limitandosi a generici accenni alla svalutazione,
tale reddito appare d’acchito superiore a quello esposto nella dichiarazione
d’imposta 1993/1994 come reddito degli anni 1991 e 1992 (circa fr. 50’000.–,
somma delle finche 1 e 14).
Il reddito proveniente
dall’immobile di Parigi, di cui l’attore era beneficiario al momento del
divorzio (deposizione __________, verbale 4 maggio 1995) è invece rimasto
avvolto nel mistero. L’appellante sostiene di non incassare effettivamente il
reddito immobiliare poiché egli sarebbe beneficiario a titolo fiduciario della
proprietà, che in realtà apparterrebbe al proprio padre (gravame, pag. 7). Egli
argomenta di non dover dare alcuna prova al riguardo, trattandosi di un fatto
che non lo concerne e ribadisce che il reddito immobiliare percepito in Francia
non può essere considerato nelle sue entrate. A torto. Spettava infatti
all’appellante, attore nell’azione di modifica della sentenza di divorzio,
dimostrare che la sua situazione di reddito si era degradata a tal punto da
impedire il rispetto della nota convenzione. Egli doveva pertanto dimostrare di
non essere più il beneficiario del reddito immobiliare parigino, contrariamente
a quanto avveniva al momento del divorzio.
- Il contributo alimentare
dovuto alla figlia __________ è pacificamente decaduto, la giovane, maggiorenne
e sposata, non essendo più agli studi. Rimane in discussione il contributo
dovuto ai figli minorenni o ancora agli studi (doc. F, punto 5). Non è contestato
che gli obblighi derivanti dalla nota convenzione sono sempre stati assolti, fino
al 1992, dal padre dell’appellante (doc. 13; duplica 6 dicembre 1994, pag. 4),
che provvedeva anche alle ingenti spese scolastiche dei quattro giovani (annualmente
fr. 40’000.– per __________ -__________ e almeno US$ 82’000 per __________
__________ e __________; interrogatorio formale di __________ __________,
verbale 4 maggio 1995, pag. 2). L’azione di modifica, tuttavia, verte
unicamente sul contributo alimentare previsto nella nota convenzione, di
complessivi iniziali fr. 88’800.– annui per i quattro figli e non sui costi
(rilevanti) della loro formazione, assunti volontariamente dal nonno. Tutte le
considerazioni dell’attore sul finanziamento degli studi privati intrapresi dai
figli sono pertanto irrilevanti.
L’appellante sostiene
di non essere più in grado di provvedere ai figli a seguito della cessazione
della sua attività lavorativa e del mancato sostegno finanziario del padre dal
1992. Come si è visto in precedenza (consid. 5) la cessazione dell’attività
lucrativa risale al 1987 e in vece dello stipendio l’appellante percepisce dal
proprio padre un vitalizio mensile di Lit 10’000’000, quanto meno dal 1991. Non
vi è quindi stata alcuna riduzione di reddito, che è, se mai, aumentato. Quanto
poi all’asserita perdita di valore del vitalizio a causa dello sfavorevole
corso di cambio, l’appellante non si è premurato di documentarla, di modo che
non risulta provata.
Si tratta quindi di
determinare se il rifiuto del nonno di continuare a versare il contributo
alimentare in luogo e vece del padre costituisca una modifica rilevante delle
circostanze, tale da ridurre le prestazioni a carico dell’appellante. La nota
convenzione non contiene alcun accenno a un eventuale intervento finanziario
del nonno paterno, e non risulta che tale aiuto sia stato determinante per la
conclusione dell’accordo. L’attore sostiene di dipendere in tutto e per tutto
dal proprio padre, ma l’affermazione contrasta con quanto risulta
dall’istruttoria, dal momento che al legale incaricato di versare i contributi
alimentari e le rette scolastiche le istruzioni erano fornite dall’appellante
stesso e dal di lui padre e che l’ordine di interrompere i versamenti venne da
entrambi (verbale 4 maggio 1995, pag. 2, domanda 7). Nulla consente pertanto di
ritenere, in concreto, che la convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio fosse condizionata all’intervento finanziario del padre
dell’appellante.
Sulla base del
fascicolo processuale non è possibile un confronto fra la situazione
dell’attore al momento del divorzio e quella al momento dell’introduzione
dell’azione di modifica, per la mancanza di dati concreti e attendibili, che
l’attore stesso non ha voluto fornire. Non essendo dimostrata in causa una
modifica rilevante della situazione dell’obbligato alimentare, al quale incombeva
l’onere della prova, non sono dati nella fattispecie gli estremi per una
riduzione dell’onere contributivo. Nel suo risultato la sentenza del Pretore
merita quindi conferma e l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere
respinto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico
dell’appellante, che dovrà rifondere alle controparti un adeguato importo per
ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ e
__________ __________ __________ __________ __________ un’indennità complessiva
di fr. 2’000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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