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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.279
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00279
Lugano 20 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nel procedimento n. /_ (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni promosso con istanza del 16 settembre 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso del 20 novembre 1995 presentato da __________ __________ contro la decisione del 19 ottobre 1995 emessa dalla Divisione __________ __________;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 29 ottobre 1963 lo __________ di __________ ha pronunciato, in applicazione dell’art. 369 CC, l’interdizione di __________ __________ (1943);
che il 7 settembre 1983 la stessa autorità e l’11 gennaio 1994 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino hanno rigettato richieste di __________ __________ intese alla revoca dell’interdizione;
che il 16 settembre 1994 __________ __________ ha postulato nuovamente la revoca dell’interdizione;
che esperita l’istruttoria, il 19 ottobre 1995 la Divisione __________ __________ ha respinto l’istanza, consentendo nondimeno al tutelato, a titolo di prova e per un anno, di gestire in modo autonomo e indipendente i propri redditi;
che con ricorso del 20 novembre 1995 __________ __________ chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’annullamento della decisione impugnata e la revoca dell’interdizione;
che con osservazioni del 13 dicembre 1995 la Divisione __________ __________ propone di confermare la decisione impugnata;
considerando
in diritto: che per l’art. 433 cpv. 1 CC in caso di interdizione la tutela cessa con la revoca da parte dell’autorità competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2);
che a norma dell’art. 434 cpv. 1 CC la procedura è stabilita dai Cantoni;
che secondo l’art. 78 del Regolamento sulle tutele e curatele (RTC: RL 4.1.2.2) “la revoca dell’interdizione deve essere ordinata d’ufficio o decisa a seguito di istanza diretta dall’autorità di vigilanza sulle tutele in base alle norme stabilite dagli art. 66 segg.” del regolamento medesimo;
che, come il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire recentemente, nella procedura di revoca dell’interdizione il diritto federale esige l’audizione dell’interdetto (DTF 117 II 380 consid. 2);
che tale orientamento è seguito dalla dottrina recente (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrchts, Berna 1981, pag. 102, n. 200; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
2a edizione, pag. 273 n. 1012; Strub, Die Aufhebung der Ent-mündigung, Friburgo 1983, pag. 151 seg.);
che invero l’art. 71 RTC, applicabile per analogia (art. 78 RTC) prevede l’interrogatorio dell’interdicendo;
che nella fattispecie la Divisione __________ __________ non ha proceduto all’audizione del ricorrente, né lo stesso è stato sentito da altre persone;
che, in effetti, i colloqui avuti dal tutelato con il dott. __________ __________ e il dott. __________ __________ sono precedenti all’introduzione della nuova domanda di revoca dell’interdizione;
che pertanto l’autorità di vigilanza sulle tutele ha disatteso il diritto federale, la cui violazione, pur non essendo stata sollevata dal ricorrente, deve essere rilevata d’ufficio;
che tale violazione potrebbe al limite essere sanata con l’audi-zione del ricorrente da parte della Camera civile di appello (DTF 117 II 141 consid. 4a);
che, nondimeno, si giustifica di rinviare gli atti all’autorità di vigilanza perché, interrogando il tutelato, tenga conto anche di come quest’ultimo si è comportato nel frattempo;
che in effetti, con la decisione impugnata, la Divisione __________ __________ aveva concesso al ricorrente la possibilità di gestire in modo autonomo e indipendente il proprio reddito per 12 mesi;
che, valutando nuovamente la situazione, l’autorità competente esaminerà inoltre la possibilità di adottare una misura meno incisiva, come per esempio l’inabilitazione (art. 395 CC);
che, ciò posto, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il fascicolo della causa ritornato alla Divisione __________ __________ per la completazione dell’istruttoria;
che le spese e le ripetibili dell’attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);
che in effetti il ricorrente ottiene l’annullamento del giudizio impugnato, ma non (ancora) la revoca dell’interdizione;
che, per quanto attiene alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta poiché il ricorrente dispone di una sostanza di almeno fr. 24’500.– (deposizione del tutore __________ __________);
che ciò nondimeno, vista la particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili;
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Divisione __________ __________ per un nuovo giudizio previo interrogatorio del tutelato;
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________o;
– Divisione __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria del Comune di __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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