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Numero d'incarto:
11.1995.283
Data decisione, Autorità:
13.06.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00283
Lugano
13 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. __________ (modifica di sentenza di divorzio: misure
provvisionali) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 giugno 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto dell’8 novembre
1995 con cui il Pretore ha respinto l’istanza cautelare presentata
dall’attore contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 novembre
1995 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’8
novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24
novembre 1992, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1951) e __________ nata
__________ (1952), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro
stipulata il __________ 1992. Il punto 2.4 di tale convenzione prevedeva che il
marito avrebbe versato alla moglie un contributo di fr. 400.– mensili sulla
base dell’art. 152 CC. Il 21 maggio 1993 __________ __________ si è risposato
con __________ __________, dalla quale ha avuto il figlio __________
(__________1995); con la famiglia vive pure il primo figlio del marito,
__________ (1975), nato da __________ __________, e il primo figlio della
seconda moglie, __________ (__________1982).
B. Il 26 giugno 1995
__________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona
chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di sopprimere
la pensione dovuta all’ex moglie. In via cautelare egli ha formulato la stessa
domanda. All’udienza del 3 agosto 1995, indetta per la discussione, l’attore ha
confermato la richiesta, alla quale la convenuta si è opposta. Esperita
l’istruttoria, alla discussione finale del 28 settembre 1995 le parti si sono
confermate nelle rispettive domande.
C. Statuendo l’8
novembre 1995, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico di __________ __________,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro il citato
decreto __________ __________ è insorto con un appello del 20 novembre 1995 nel
quale chiede che, in riforma di tale giudizio, la sua domanda cautelare sia
accolta. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 1995 __________ __________
propone il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 153 cpv. 2 CC
stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti
può domandarne di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non
esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondono all’importo della rendita. Presupposto per
la soppressione o la riduzione della somma è che dal profilo economico le circostanze
siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni –
duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata. (DTF 117 II 363
consid. 3 in fine). Inoltre la modifica del contributo non deve dipendere da
decisioni unilaterali del debitore, ma da circostanze oggettive (DTF 121 III
299).
Introdotta l’azione di
modifica, le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia dall’art.
145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 131; Spühler/Frei-Maurer
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC).
Possono infatti ravvisarsi situazioni che, essendo già evidenti a un esame
sommario, giustificano la soppressione o la riduzione del contributo in via
cautelare. Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione intesa alla modifica di
una sentenza di divorzio la riduzione (e a maggior ragione la soppressione) a
titolo provvisionale di una rendita basata sull’art. 152 CC si giustifica solo
in condizioni urgenti e in presenza di circostanze univoche. Tale è il caso, ad
esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di
pretendere dall’obbligato che continui a corrispondere l’intera rendita per la
durata del processo (DTF 118 II 228 consid. 3b; Rep. 1989 131 in fondo).
- Il Pretore ha
respinto l’istanza poiché, tenuto conto delle entrate globali della famiglia
dell’attore (comprendenti quindi, oltre al reddito e alle rendite percepite da
quest’ultimo, anche quelle della seconda moglie, la partecipazione del figlio
__________ e la partecipazione al mantenimento del figlio della seconda moglie)
e del fabbisogno globale, il minimo esistenziale della famiglia del debitore
non risultava intaccato. Dall’attore poteva quindi essere pretesa la
continuazione del pagamento della pensione.
L’appellante censura
l’opinione del Pretore per avere egli tenuto conto, oltre che delle proprie
entrate, anche di quelle della seconda moglie, dei figli __________ e
__________ e della partecipazione al mantenimento di __________, poiché tali entrate
non sono nemmeno sufficienti per coprire il loro minimo vitale. Egli critica
inoltre l’obbligo della sua attuale moglie di partecipare al mantenimento
dell’attrice.
-
In concreto
decisiva è la questione di sapere se l’appellante disponga dei mezzi finanziari
necessari per far fronte, pendente causa, al pagamento del noto contributo. Per
calcolare la sua disponibilità mensile occorre seguire, come nel caso di definizione
dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC, la metodica di
diritto federale che si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà –
una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei
figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla
scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli
oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e i premi di assicurazione per
la copertura di rischi d’interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 394
consid. 4b; Perrin, La méthode du
minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito,
per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate
dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, adattate caso per caso in virtù
del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
-
Contrariamente
all’opinione dell’appellante, nel calcolo del contributo alimentare determinante
è l’accertamento del reddito globale della famiglia; quest’ultimo comprende
tutte le entrate: oltre allo stipendio, quindi, anche i redditi della sostanza
o quello di altre fonti, come rendite o assicurazioni sociali (DTF 115 II 314
consid. 3a; Rep. 1990 pag. 120; Deschenaux/
Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 722
pag. 144). A ragione pertanto il Pretore ha addizionato tutte le entrate della
famiglia e non solo quelle dell’appellante. Si aggiunga che allo stadio attuale
della procedura non è decisiva la circostanza che la nuova moglie
dell’appellante intenda dedicarsi unicamente all’economia domestica, poiché
essa, percependo indennità di disoccupazione, deve partecipare in tale misura
al mantenimento della famiglia (art. 163 CC). Dai figli maggiorenni che
esercitano un’attività lucrativa e che vivono con loro, i genitori possono
pretendere infine – come dal figlio minorenne – un’equa partecipazione (Rep.
1991 pag. 362 nota 74; I CCA, sentenza del 21 febbraio 1997 in re C./C. consid.
5b). L’entità del contributo dipende però dal caso concreto, in particolare dal
fabbisogno dei figli. Tenuto conto che, come si vedrà in appresso, l’appellante
è in grado di versare il contributo a favore della ex moglie, si può
prescindere in concreto di computare nelle entrate della famiglia __________
l’eventuale partecipazione del figlio __________. In definitiva il reddito
globale della famiglia dell’appellante deve quindi essere confermato in fr.
7’228.90 mensili.
-
L’appellante
contesta inoltre il fabbisogno, calcolato dal Pretore in fr. 4’785.70 mensili,
e chiede che gli sia riconosciuto il leasing dell’autovettura, l’effettivo
canone di locazione e le varie assicurazioni private e le partecipazioni di cassa
malati.
a) Per
quanto riguarda l’uso dell’autovettura, va rilevato che l’appellante è domiciliato
a __________ e lavora nello stesso __________, di modo che non avendo reso
verosimile l’effettiva necessità di dover far capo a un’autovettura, non vi è
ragione di includere l’importo di fr. 500.– per il leasing della stessa nel
fabbisogno minimo.
b) In
merito al canone di locazione, dal fascicolo processuale risulta che nel mese
di giugno 1995 esso ammontava a fr. 1’387.– (doc. DD). Tenuto conto della partecipazione
dei figli __________ e __________ di complessivi fr. 370.– (cfr. le
raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo), l’onere
locativo può essere fissato in fr. 1’017.– mensili.
c) Le
varie coperture assicurative private non possono essere ammesse. A prescindere
dal fatto che l’appellante si è limitato a rivendicare in modo generico, senza
precisi riferimenti numerici, l’entità dell’onere da inserire nel fabbisogno,
dal fascicolo processuale non risulta che tali assicurazioni sono state
contratte a copertura di rischi d’interesse per l’economia domestica (doc. FF e
PP). Si aggiunga che i premi per l’assicurazione di fanciullezza combinata a
favore del figlio __________ sono scaduti il 15 settembre, rispettivamente il
15 ottobre 1995 (doc. QQ). Infine, in assenza di una precisa quantificazione
non possono essere computate la partecipazione alle spese della cassa malati,
non bastando al riguardo il doc. GG.
Per concludere, il
fabbisogno globale della famiglia dell’appel-lante deve essere fissato in fr.
4’825.– mensili. Aumentato del 20% come consente la giurisprudenza in casi
economicamente favorevoli (DTF 121 II 49; 118 II 97; Spühler/Frei-Maurer op. cit., nota 10 ad art. 152 CC), esso
ammonta a fr. 5’790.–.
- Il quadro
patrimoniale della famiglia si presenta, ciò posto, come segue:
Reddito
familiare: fr. 7’228.— mensili
Fabbisogno
familiare: fr. 5’790.— mensili
Eccedenza
mensile fr. 1’438.— mensili
Metà
eccedenza fr. 719.— mensili.
Ne
discende che l’appellante, con la propria
metà eccedenza di fr. 719.-- mensili può far fronte al pagamento del contributo
litigioso (fr. 400.–), senza che la seconda moglie – la quale conserva intatta
la propria metà dell’eccedenza mensile – debba partecipare a tale versamento.
In simili circostanze si può ragionevolmente esigere che fino all’emanazione
della sentenza di merito – o quanto meno finché non sarà reso chiaramente verosimile
un rilevante peggioramento delle sue condizioni economiche – l’appellante
continui a versare il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio,
i diritti conferiti da quest’ultima decisione alla beneficiaria prevalendo
sugli obblighi a suo carico (DTF 118 II 229 consid. 3b). L’appello deve perciò
essere respinto, senza che occorra indagare oltre sulla situazione della
beneficiaria. Tale situazione dovrà essere esaminata al più tardi, in ogni
modo, nella procedura di merito.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili d’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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