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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.285
Data decisione, Autorità: 20.03.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00285
Lugano 20 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __ .___ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 marzo 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha interposto appello il 24 novembre 1995 contro il decreto 13 novembre 1995 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia __________ alla madre con un diritto di visita per il padre, e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’050.-- per la figlia e di fr. 2’314.-- fino al mese di maggio 1995 e successivamente di fr. 1’779.-- a favore della moglie;
visto l’appello adesivo, con istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, introdotto da __________ __________ il 28 dicembre 1995;
preso atto che l’appellante principale ha dichiarato l’8 febbraio 1996 di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151);
ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo non può essere accolta, poiché l’istante dispone di un’eccedenza mensile di fr. 377.-- (osservazioni pag. 8) e non può essere considerato indigente nel senso inteso dalla giurisprudenza (DTF 118 Ia 369);
considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 400.-- per ripetibili di appello.
L’appello adesivo è dichiarato caduco.
Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo.
L’istanza di assistenza giudiziaria presentata il 28 dicembre 1995 da __________ __________ è respinta.
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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