AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.286
Data decisione, Autorità:
18.04.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00286
Lugano
18 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ (annullamento di assemblea dei comproprietari per
piani) della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna promossa con petizione del 28 giugno 1995
da
-, __________
/, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________ “__________
__________ ”, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
e
ora sul decreto del 14 novembre 1995 con cui il Pretore ha respinto
l’istanza di preclusione presentata l’11 ottobre 1995 dall’attrice;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello presentato il 27 novembre 1995 da __________ __________ __________
__________ -__________ contro il decreto emesso il 14 novembre 1995 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________
__________ __________ -__________ è comproprietaria della proprietà per piani
denominata “__________ __________ ”, fondo base n. __________ RFD di
__________o. Il 2 giugno 1995 si è svolta un’assemblea dei comproprietari in
cui sono state adottate varie risoluzioni.
B. Con petizione del 28
giugno 1995 __________ __________ __________ __________ -__________ ha
convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna la comunione
dei comproprietari del fondo base n. __________RFD __________, chiedendo che
l’assemblea del 2 giugno 1995 fosse annullata e che fosse impartito ordine alla
__________ __________, amministratrice della comproprietà, di convocare
un’assemblea straordinaria dei comproprietari entro fine luglio 1995. In via
subordinata l’attrice, ribadita la richiesta di far ordine all’amministrazione
di convocare un’assemblea straordinaria entro fine luglio 1995, ha postulato
l’annullamento di alcune risoluzioni adottate all’assemblea contestata, ossia
la n. 3 con cui sono state accollate spese varie al di lei marito, la n. 4 con
la quale sono stati approvati i consuntivi per l’anno 1994, la n. 5 con la
quale è stata conferita la carica di revisore unico per il periodo di 2 anni al
comproprietario __________ __________, la n. 6 con cui è stata respinta la
proposta di costituzione di un comitato direttivo, la n. 7 con cui
l’amministrazione __________ __________ è stata confermata nelle sue funzioni,
la n. 12 con cui sono stati approvati i conti preventivi per l’anno 1995, la n.
13 con cui si è deciso di limitare gli interventi alla piscina a cosiddetti
interventi “assennati”, e da ultimo la decisione con cui è stato conferito
mandato alla __________ __________ di procedere alla definizione dei lavori di
garanzia, con contestuale liberazione del committente __________.
A sostegno delle sue
richieste, __________ __________ __________ __________ -__________ ha addotto
di essere stata ingiustamente privata del suo diritto di parola e di voto,
poiché il legale che avrebbe dovuto rappresentarla all’assemblea non sarebbe
stato autorizzato ad intervenire e a votare, essendo stato tollerato solo come
“silente ospite”.
C. In parziale
accoglimento di un’istanza cautelare presentata dall’attrice il 27 giugno 1995
(inc. n. _/ __________), con decreto del 14 luglio 1995
(che non figura agli atti né è stato richiamato) il Pretore ha ordinato la
revoca della __________ __________ dalla carica di amministratore della
comproprietà, nominando in sua vece l’Immobiliare __________. Destituzione e
nomina dovevano diventare effettive dopo il versamento da parte dell’attrice di
un acconto spese di fr. 5’000.– al nuovo amministratore.
Il 19 luglio 1995
__________ __________ - direttore della __________ __________ - ha rilasciato
allo studio legale __________ __________ __________ procura per rappresentare
la comunione del comproprietari “__________ __________ ” nella vertenza
giudiziaria di annullamento dell’assemblea condominiale promossa da __________
__________ __________ __________ -__________. L’acconto spese fissato nel
decreto pretorile del 14 luglio 1995 è in seguito stato versato in data imprecisata,
l’incarto nulla contenendo al riguardo, così che alla __________ __________ è
subentrato __________ __________, dell’Immobiliare __________.
D. Non avendo la
convenuta presentato la risposta di causa nel termine di legge, il Pretore le
ha assegnato con ordinanza 21 settembre 1995 (menzionata nel cartone elenco
della Pretura ma mancante agli atti) il termine di grazia di 10 giorni. La convenuta
ha presentato il 22 settembre 1995, ossia tempestivamente, la risposta di causa
con la quale postula la reiezione integrale della petizione, avvalendosi del
patrocinio dell’avv. __________ __________. Quest’ultima ha prodotto sei
procure sottoscritte dai singoli comproprietari (doc. 8).
E. L’11 ottobre 1995
l’attrice ha inoltrato un’istanza con cui ha chiesto che la convenuta sia
preclusa dal diritto di contestare i fatti ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 e 3
CC. A giudizio dell’istante, la risposta introdotta il 22 settembre 1995 non
sarebbe valida, poiché la patrocinatrice non era al beneficio di una procura
rilasciata dall’amministratore in carica (____________________), che a sua
volta non era autorizzato da una risoluzione dell’assemblea dei comproprietari.
F. La convenuta ha
presentato le osservazioni all’istanza di preclusione il 23 ottobre 1995,
postulandone la reiezione. Essa ha rilevato che la procura era stata conferita
da __________ __________ prima che diventasse effettiva la revoca
dell’amministrazione, poiché il 19 luglio 1995 non era ancora stato versato
l’acconto all’amministratore designato dal Pretore, e che l’autorizzazione a
stare in lite sarebbe stata confermata successivamente dai comproprietari in
occasione di una riunione informale, cui non era stata convocata l’attrice.
Sostiene inoltre la convenuta che il nuovo amministratore ha tacitamente ratificato
l’operato del suo predecessore, non avendo revocato la procura.
G. Con decreto del 14
novembre 1995 il Pretore ha respinto l’istanza e ha posto le spese e la tassa
di giustizia di fr. 150.– a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili.
H. Contro tale decreto è
insorta l’attrice con un appello del 27 novembre 1995 con cui chiede che, in
riforma del giudizio impugnato, previo conferimento dell’effetto sospensivo al
gravame, l’istanza sia accolta, con protesta di spese e ripetibili.
Trattandosi di un gravame
diretto contro un decreto processuale, con ordinanza 15 dicembre 1995 la
Presidente della I Camera civile ha rinviato l’incarto al Pretore, affinché si
pronunciasse sulla domanda di effetto sospensivo. Il primo giudice ha conferito
effetto sospensivo al gravame con decreto del 19 dicembre 1995.
I. Con le osservazioni
del 29 dicembre 1995 l’appellata propone la reiezione del gravame e la conferma
del giudizio impugnato, producendo copia del verbale dell’assemblea generale
straordinaria della comunione dei comproprietari, svoltasi il 16 dicembre 1995.
Considerando
in
diritto:
-
La documentazione
prodotta dalla convenuta con le osservazioni all’appello è estromessa
dall’incarto, poiché lesiva dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
-
Nel decreto
impugnato il Pretore ha motivato la reiezione dell’istanza di preclusione in
particolare con il fatto che la procura conferita alla legale della convenuta
sarebbe valida, poiché rilasciata dalla __________ __________, a quell’epoca
amministratore in carica, e che la decisione assembleare relativa
all’autorizzazione a stare in lite potrebbe sempre essere richiesta
ulteriormente.
L’attrice ribadisce
con l’appello che la risposta di causa non sarebbe valida, la patrocinatrice
della convenuta non essendo stata autorizzata dall’amministratore della
comproprietà per piani __________ __________ a introdurre l’atto di causa,
tanto più che non esisteva un’autorizzazione a stare in lite dell’assemblea dei
comproprietari “__________ __________ ”.
- Secondo l’art. 712t
CC l’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli
affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge (cpv. 1),
ritenuto che egli non può stare in un giudizio civile come attore o come
convenuto senz’esserne precedentemente autorizzato dall’assemblea dei
comproprietari, salvo che si tratti di una procedura sommaria; nei casi
urgenti, l’autorizzazione può essere chiesta ulteriormente (cpv. 2).
Come correttamente
ritenuto dal Pretore, la legittimazione passiva in un’azione in contestazione
delle risoluzioni dell’assemblea dei comproprietari compete esclusivamente alla
comunione dei condomini e non ai singoli comproprietari (art. 712m cpv. 2 e 75
CC; DTF 119 II 404 consid. 5; I CCA sentenza del 13 gennaio 1995 nella causa
P./V. e S.).
- Innanzi tutto non
può essere condiviso l’assunto dell’appellante, secondo cui la legale della
convenuta non disporrebbe di una regolare procura sottoscritta
dall’amministratore __________ __________ e pertanto già per questo motivo non
sarebbe legittimata a patrocinare la comunione dei comproprietari della
“__________ __________ ”. Il 19 luglio 1995 __________ __________, direttore
della __________. Tale norma parte dalla premessa che una procedura
giudiziaria, specie se avviata contro uno o più comproprietari, ha sovente
sviluppi imprevisti e rischia di provocare non solo spese ingenti, ma anche di
deteriorare i rapporti personali fra i membri della comunione dei comproprietari
(DTF 114 II 312 e riferimenti ivi citati).
a) Nella fattispecie non
si è in presenza di una procedura sommaria, la causa vertendo sull’annullamento
dell’assemblea condominiale del 2 giugno 1995, promossa con procedura
ordinaria. È dubbio che si tratti di un caso d’urgenza, la dottrina limitando questi
casi a quelli di urgenza particolare, ossia quando non risulterebbe
possibile procurarsi tempestivamente la necessaria autorizzazione, senza che
sussistano per la comunione dei comproprietari gravi rischi di incorrere in
svantaggi. Ciò non sembra essere il caso in concreto, la petizione essendo
stata intimata all’allora amministratrice della convenuta il 30 giugno 1995 (la
data della notifica non risulta dagli atti), e il termine di grazia per la
risposta essendo stato assegnato con ordinanza 21 settembre 1995, ossia quasi
tre mesi dopo. L’amministratrice aveva pertanto a disposizione quasi tutta
l’estate, la procedura essendo sospesa dalle ferie giudiziarie, per procurarsi
l’autorizzazione a stare in lite da parte dell’assemblea dei comproprietari. D’altro
canto è pacifico che prima della presentazione della risposta di causa non vi è
stata alcuna autorizzazione a stare in lite da parte dell’assemblea dei
comproprietari. Né - all’evidenza - si può ritenere adempiuto tale requisito
per il fatto che con la risposta sono state prodotte in causa le procure di sei
comproprietari, sottoscritte in occasione di una riunione informale cui
l’attrice non era stata invitata (osservazioni all’istanza di preclusione pag.
4, osservazioni all’appello pag. 3). Tale riunione manifestamente non ossequia
i requisiti formali stabiliti per un’assemblea dei comproprietari (art. 712m a
712p CC, con rinvio alla normativa sulle associazioni, art. 64 segg. CC, e al
diritto sulla società anonima, in particolare agli art. 699 segg. CO). Come che
sia, la questione non è decisiva, come risulterà in appresso. A titolo abbondanziale,
non si ravvisano nell’agire – o meglio nel non agire – della comunione dei
comproprietari gli estremi dell’abuso di diritto. La vertenza giudiziaria in
corso illustra in modo evidente che il funzionamento della proprietà per piani
“__________ __________ ” è gravemente perturbato a seguito delle divergenze insorte
fra l’attrice e gli altri comproprietari: ne fanno fede la revoca della
precedente amministratrice __________ __________, la designazione del nuovo
amministratore a opera del Pretore e la successiva destituzione del nuovo
rappresentante della proprietà per piani a causa della sua incompetenza. In
siffatte circostanze è verosimile che la mancata convocazione di un’assemblea
dei comproprietari nel corso dell’estate 1995 trovi origine più nelle
difficoltà pratiche di riunire i comproprietari, quasi tutti domiciliati fuori
Cantone, che nella deliberata volontà di ostacolare il corso della procedura.
b) La giurisprudenza e
la dottrina riconoscono che la formulazione dell’art. 712 t cpv. 2 CC non
esclude che nei casi non urgenti l’amministratore che non si è fatto autorizzare
dall’assemblea sia trattato alla stregua di un rappresentante senza poteri (falsus
procurator), a cui il giudice deve fissare un ragionevole termine per
correggere il vizio che inficia provvisoriamente gli atti processuali già
compiuti: se l’assemblea dei comproprietari dà poi il proprio consenso
all’amministratore entro il termine assegnatogli, essa ratifica gli atti
inizialmente eseguiti senza potere e sana il vizio con effetto ex tunc
(DTF 114 II 312; I CCA 31 dicembre 1991 in causa C/E; Gillioz, L’autorisation d’ester en justice au nom de la communauté
des copropriétaires par étage, in: SJZ 80 (1984) 287; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a
ed. Zurigo 1979, pag. 285). Tale soluzione consente sia di evitare formalismi
eccessivi, sia di salvaguardare lo scopo della norma (art. 712 t cpv. 2 CC), il
fatto che gli oneri processuali in caso di mancata ratifica siano posti a
carico dell’amministratore, essendo di per sé sufficiente a proteggere la
comunione dei comproprietari da eccessiva precipitazione e negligenza da parte
dell’amministratore (Gillioz, op.
cit., 287).
c) Il Pretore ha quindi
respinto a ragione l’istanza di preclusione e l’appello si rivela di
conseguenza infondato, la mancanza dell’autorizzazione a stare in lite da parte
dell’assemblea dei comproprietari al momento dell’inoltro della risposta di
causa non risultando decisivo. Il primo giudice - nondimeno - avrebbe dovuto
assegnare alla convenuta un termine per fare ratificare dall’assemblea
l’operato dell’amministratore. La questione della capacità delle parti essendo
un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC) che il giudice esamina d’ufficio
in ogni stadio di causa, il Pretore dovrà fissare un termine alla convenuta
perché provveda a fare ratificare dall’assemblea dei comproprietari l’operato
dell’amministratore, qualora tale formalità non sia ancora stata ossequiata.
- Gli
oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). In concreto, tuttavia, l’appellante è stata indotta in buona fede a
ricorrere, poiché il Pretore avrebbe dovuto esigere egli medesimo
l’autorizzazione a stare in lite, trattandosi di un presupposto processuale. Vi
sono dunque i giusti motivi previsti dall'art. 148 cpv. 2 CPC per
derogare al principio della soccombenza e ripartire fra le parti la tassa di
giustizia e le spese in ragione di metà ciascuna. L’appellante rifonderà alla
convenuta, il cui comportamento processuale non è stato estraneo alla nascita
della vertenza procedurale, un’indennità per ripetibili ridotte di appello.
Vista l’importanza del litigio, inoltre, e i problemi di principio che ha comportato
l’appello, la tassa di giustizia viene stabilita in fr. 200.–.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto
e il decreto impugnato è confermato.
-
L’incarto
è rinviato al Pretore affinché provveda a fissare un termine alla convenuta per
la ratifica dell’operato del suo amministratore.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico
dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per
ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
-
avv. __________
__________, __________
-
avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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