AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.289
Data decisione, Autorità:
04.11.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00289
Lugano,
23 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 6 ottobre 1992 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello del 4 dicembre 1995 presentato da __________ __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 21 novembre 1995 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 22 dicembre 1995 presentato da
__________ __________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria allegata all’appello
adesivo;
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 7 dicembre 1995 presentato da __________
__________ __________ contro la sentenza emessa il 20 novembre 1995 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 18 gennaio 1996 presentato da
__________ __________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria allegata all’appello
adesivo.
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L’11 maggio 1989 il
Pretore straordinario del Distretto di Lugano, sezione 7, ha pronunciato la
separazione per tempo indeterminato fra __________ __________ __________ (1935)
e __________ nata __________ (1943), cittadini italiani. Il figlio __________,
nato il __________ 1978, è stato affidato alla madre. __________ __________
__________ è stato tenuto a versare un contributo indicizzato di fr. 540.–
mensili per la moglie e di fr. 700.– mensili per il figlio (fr. 750.– dopo il
16° anno di età), compresi gli assegni familiari. Tra i coniugi è stato
ordinato il regime della separazione dei beni.
B. __________ __________
__________ ha promosso il 6 ottobre 1992 azione di divorzio davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, offrendo un contributo indicizzato di fr.
478.– mensili per il figlio e chiedendo che fosse accertata l’avvenuta liquidazione
del regime matrimoniale. In via cautelare egli ha postulato la soppres-sione,
retroattivamente dal 1° novembre 1991, del contributo alimentare per la moglie
previsto nella sentenza di separazione.
__________ si è opposta al divorzio e in subordine ha postulato, ove fosse
stato sciolto il matrimonio, un contributo indicizzato di fr. 540.– mensili per
sé e di fr. 700.– mensili per il figlio, oltre al versamento di fr. 30 000.– in
liquidazione del regime dei beni. Essa ha avversato inoltre l’istanza cautelare
e ha sollecitato a sua volta, in via cautelare, il versamento di una
provvigione ad litem. Il marito ha replicato, proponendo che la
resistenza della moglie fosse dichiarata temeraria e che gli fossero
riconosciuti almeno fr. 1000.– a titolo di indennizzo, respinta la richiesta di
provvigione ad litem. La convenuta ha duplicato, mantenendo le sue
posizioni.
L’udienza preliminare ha
avuto luogo, insieme con la discussione sulle istanze cautelari, il 5 ottobre
1993.
C. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno introdotto il 12 aprile 1995 un riassunto delle
loro conclusioni cautelari. __________ __________ __________ ha sollecitato la
soppressione (subordinatamente la riduzione a fr. 350.– mensili) del contributo
provvisionale per la moglie a decorrere dal 1° dicembre 1992, oltre la
riduzione a fr. 350.– men-sili del contributo provvisionale per il figlio.
__________ __________ __________ ha chiesto un contributo provvisionale per sé
di fr. 440.– mensili e uno per il figlio di fr. 450.– mensili.
Anche ai fini del giudizio
di merito ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo. Nel suo esposto del
1° giugno 1995 __________ __________ __________ ha ribadito la domanda di
divorzio e ha offerto un contributo indicizzato di fr. 450.– mensili per il
figlio, dando per accertata la liquidazione del regime matrimoniale. __________
__________ __________ ha riaffermato, nel suo allegato del 29 maggio 1995, le
richieste di giudizio contenute nella risposta. Dopo un complemento
istruttorio, il dibattimento finale si è tenuto il 6 novembre 1995 e in tale
occasione ogni parte si è confermata sostanzialmente nei propri memoriali conclusivi.
D. Con sentenza del 20
novembre 1995 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio
__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato
__________ __________ __________ a stanziare alla moglie un contributo
indicizzato di fr. 500.– mensili fino al 3 agosto 1998, di fr. 450.– mensili
fino al 1° ottobre 1998 e di fr. 400.– mensili dopo di allora (salvo riduzione
a fr. 200.– mensili qualora la moglie avesse percepito una rendita completiva
di invalidità). Infine ha stabilito in fr. 450.– mensili indicizzati il
contributo alimentare per il figlio (dedotte eventuali rendite completive di
invalidità riscosse dalla madre) e ha condannato l’attore a versare alla
convenuta fr. 5440.– (in 15 rate) come liquidazione del regime dei beni. Le
spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono state poste
per un terzo a carico dell’attore e per il resto a carico della convenuta,
tenuta a rifondere all’attore fr. 2000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono
state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ma l’attore
limitatamente alle spese processuali e al 60% dei costi di patrocinio.
E. Statuendo il giorno
successivo sull’assetto cautelare, il Pretore ha ridotto il contributo
provvisionale per la moglie a fr. 440.– mensili dal 1° novembre 1992 e quello
per il figlio a fr. 450.– mensili dal 1° agosto 1994. La tassa di giustizia
(fr. 500.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, __________ __________ __________ però
con la stessa limitazione contenuta nella sentenza di divorzio.
F. Contro il decreto
cautelare __________ __________ __________ ha presentato un appello del 4
dicembre 1995 in cui chiede che, conferitogli il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, il contributo provvisionale per la moglie sia soppresso dal 1° novembre
1992, quello per il figlio ridotto a fr. 450.– mensili dal 1° agosto 1994 e che
il gratuito patrocinio di prima sede sia aumentato fino a copertura integrale
dei costi. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 1995 __________ __________
__________ conclude per il rigetto dell’appello e a titolo adesivo propone di
aumentare il contributo provvisionale per il figlio a fr. 800.– mensili,
instando a sua volta per il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria in appello.
__________ __________ __________ ha concluso l’8 gennaio 1996 per la reiezione
dell’appello adesivo.
G. La sentenza di
divorzio è stata a sua volta oggetto di appello il
7 dicembre 1995 da parte
di __________ __________ __________, che postula – previo conferimento
dell’assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la
moglie, l’accertamento dell’avve-nuta liquidazione del regime matrimoniale e la
concessione del gratuito patrocinio nella sua totalità, con obbligo per la moglie
di rifondergli fr. 2000.– a titolo di ripetibili. __________ __________
__________ propone di respingere l’appello e in via adesiva chiede che, accordatole
il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’azione di divorzio sia respinta o –
subordinatamente – che il contributo alimentare per il figlio sia portato a fr.
800.– mensili e che il marito sia tenuto a rifonderle un’indennità di fr.
2000.– per ripetibili. __________ __________ __________ si è pronunciato il 30
gennaio 1996 per la reiezione dell’ appello adesivo.
H. Il 10 dicembre 1996
__________ __________ __________ ha inviato alla Camera civile di appello un
documento nuovo, del 30 novembre 1996, dal quale risulta che uno dei figli nati
dal suo primo matrimonio – già convivente nella propria economia domestica – ha
costituito domicilio a Bellinzona il 1° agosto 1996. Il documento non è stato
intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il documento
introdotto per la prima volta in appello non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il
diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda
le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nella fattispecie il documento
potrà quindi essere considerato – eccezionalmente – qualora servisse a definire
il fabbisogno del figlio __________e, non invece nella misura in cui è
destinato a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o i fabbisogni dei coniugi.
Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o
i fabbisogni, spetta alle parti postulare una mo-difica dell’assetto
contributivo davanti al Pretore, non alla Camera civile di appello statuire
come se fosse un’autorità di primo grado (il principio vale non solo per il
merito, ma già in sede cautelare: Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con
numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza).
- Nella fattispecie il
figlio __________ è divenuto maggiorenne in pendenza di appello, il __________
1996 (art. 14 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 1996). Ciò non esime – con
ogni evidenza – dallo statuire sui ricorsi contro il decreto cautelare in cui è
fissato il contributo provvisionale destinatogli dal 1° agosto 1994 né dispensa,
per il lasso di tempo fino al __________ 1996, dallo statuire sui ricorsi
contro il contributo fissato nella sentenza di merito. L’art. 310 cpv. 4 lett.
a CPC prescrive in effetti che “i giudizi in materia di prestazione di
alimenti” sono provvisoriamente esecutivi già con la loro emanazione (e non
solo quando passano in giudicato). In attesa della sentenza di appello essi
sostituiscono “provvisoriamente”, quindi, l’assetto cautelare. La sentenza di
appello, a sua volta, si sostituisce definitivamente, per il rispettivo
periodo, a quella del Pretore.
I. Sull’appello principale
contro il decreto cautelare
- L’art. 147 cpv. 3 CC
stabilisce che, dopo tre anni di separazione a tempo indeterminato ognuno dei
coniugi, ove non sia avvenuta una riconciliazione, può domandare il divorzio o
la cessazione della separazione. Nel caso in cui sia promossa azione di divorzio,
il giudice delle misure provvisionali può – nonostante la forza di giudicato
acquisita dalla sentenza di separazione – emanare provvedimenti a norma dell’art.
145 cpv. 2 CC se, rispetto all’epoca della separazione, le circostanze sono
mutate in maniera rilevante (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar,
3ª edizione, nota 39 ad art.
145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 533 con riferimenti).
-
In concreto il
giudice della separazione aveva accertato un red-dito netto del marito di fr.
4153.45 mensili e un reddito potenziale della moglie di fr. 900.– mensili. Nel
decreto in esame il Pretore ha imputato alla moglie un reddito presunto di fr.
1500.– men-sili (come donna delle pulizie rimunerata fr. 18.– l’ora) a fronte
di un fabbisogno minimo di fr. 1913.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 925.–, canone di locazione fr. 885.–, premio della cassa malati
fr. 103.–). Quanto al marito, il Pretore ne ha determinato il reddito in fr.
5726.– mensili (somma di varie rendite di invalidità), ridotti a fr. 5426.–
dopo il settembre 1994, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3239.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, canone di locazione fr.
1046.–, premio della cassa malati fr. 189.60, onere d’imposta fr. 50.–, più il
minimo esistenziale e il premio della cassa malati di fr. 1028.– complessivi
per il figlio __________, invalido, nato dal primo matrimonio). Ciò posto, il
Pretore ha ritenuto legittimo modificare a titolo provvisionale i contributi alimentari
fissati dal giudice della separazione, sia perché la moglie stessa aveva
chiesto un contributo di fr. 440.– mensili con il proprio riassunto scritto del
12 aprile 1995, sia perché il figlio __________ doveva accontentarsi, dato il
suo reddito di apprendista (fr. 500.– mensili dal 1° agosto 1994, fr. 650.–
mensili dal 1° agosto 1995) di fr. 450.– mensili, come postulato dalla
convenuta – del resto – nel riassunto predetto.
-
L’attore critica
anzitutto, nell’appello, il reddito di fr. 1500.– men-sili imputato alla
moglie. A suo avviso essa lavorerebbe sei ore al giorno per cinque giorni la
settimana, onde un guadagno di almeno fr. 2100.– mensili, più che sufficiente a
coprire il suo fabbisogno di fr. 1913.– mensili. Il fatto è che il Pretore ha
spiegato fin nei particolari perché le prove assunte permettevano di concludere
per un reddito presumibile di fr. 1500.– mensili e non oltre (decreto, pag. 3).
L’appellante insiste nell’evocare il rapporto investigativo agli atti (doc. AA)
e “interrogatori formali” della moglie. Se non che, il primo dà indicazioni su
un’unica settimana del gennaio 1993, mentre l’interrogatorio formale (il solo,
nel fascicolo richiamato n. __________ __________) risale al 13 giugno 1991 e
il Pretore ha illustrato perché i dati che vi figurano appaiono ormai superati,
viste le deposizioni dei testimoni (decreto, loc. cit.). Nell’appello l’attore
ribadisce la propria opinione, ma non spende una parola sulle deposizioni dei
testi né si perita di dimostrare perché l’apprezzamento del Pretore sarebbe
meno attendibile del suo. Su questo punto l’appello deve essere respinto non
solo a un giudizio di mera verosimiglianza, come quello che presiede
all’emanazione e all’esame di un decreto cautelare, ma finanche con pieno
potere cognitivo.
-
Per quel che è del
suo reddito, l’appellante insorge contro l’in-clusione nei suoi introiti della
rendita di invalidità percepita dal figlio __________ (fr. 1280.– mensili),
“tranne che per un contributo (...) di fr. 150.– al mese per costi
supplementari di locazione” (appello, pag. 5). La censura è fondata, ma priva
di risvolti pratici. Se si toglie la rendita per il figlio – pacificamente
maggiorenne – dal reddito dell’attore, occorre anche togliere dal fabbisogno
dell’attore il minimo vitale (fr. 925.– mensili) e il premio della cassa malati
(fr. 103.– mensili) del figlio stesso. Diversa sarebbe la situazione qualora
l’appellante rendesse verosimile di sovvenire parzialmente (di propria tasca)
alle necessità in denaro del figlio invalido, ad esempio perché la rendita assicurativa
sarebbe insufficiente a garantirne il fabbisogno in denaro. Nell’appello però
l’attore non prospetta un’ipotesi del genere. Nel caso in esame occorre
limitarsi, quindi, a stralciare tanto la rendita di fr. 1280.– mensili dal
reddito dell’attore (che va fissato in fr. 4417.– mensili) quanto l’importo di
fr. 1028.– dal fabbisogno dell’appellante (che si riduce a fr. 2211.– mensili).
-
In relazione al suo
fabbisogno minimo, l’appellante rimprovera al Pretore di avergli computato solo
il minimo esistenziale del diritto esecutivo per “persona che vive presso
parenti” anziché il minimo esistenziale per “persona che vive sola” (fr. 925.–
mensili invece di fr. 1025.–: si veda la tabella pubblicata in Rep. 1993 pag.
- e si duole che il Pretore non gli ha riconosciuto né un’indennizzo per uso
dell’automobile né le spese di posteggio (appello, pag. 5 in basso). La prima
censura non può essere condivisa già per il fatto che l’attore vive effettivamente
con il figlio maggiorenne __________ e non da solo. La seconda manca di
consistenza perché l’attore non ha reso verosimile di dover usare il veicolo a
causa della sua invalidità, come pretende nell’ appello, né tale evenienza può
ritenersi notoria (com’egli afferma nelle osservazioni all’appello adesivo:
pag. 4 in alto). Anche al proposito non vi è quindi ragione per scostarsi dall’ap-prezzamento
del primo giudice.
- Il Pretore ha
limitato al 60% la copertura delle spese di patrocinio sopportate dall’attore
poiché questi dispone di “un’ecceden-za discreta” a fine mese e di uno stabile
vuoto in Italia, ciò che giustifica uno sforzo finanziario da parte sua nella
retribuzione del legale (decreto, pag. 6 in fondo). L’interessato sostiene di
non avere alcuna eccedenza a fine mese e fa valere che la locazione della casa
in Italia (nel Comune di __________. __________ e __________, in Provincia di
__________) potrebbe rendere fr. 50.– o 100.– mensili, ma non di più (appello,
pag. 6).
Il Pretore ha accertato –
e questi dati non sono controversi – che l’attore riscuote dall’Assicurazione
Invalidità una pensione per sé di fr. 1748.– mensili, una per la moglie di fr.
524.– mensili e una per il figlio __________ di fr. 699.– mensili. Egli riceve
poi, a titolo di locazione, fr. 150.– dal figlio __________ (appello, pag. 5 a
metà), fr. 300.– dal figlio __________, fr. 300.– dal figlio __________ (fino
al settembre 1994) e riscuote prestazioni pensionistiche per fr. 996.– mensili
(decreto, pag. 5 a metà), onde un’entrata complessiva di fr. 4717.– mensili
(fr. 4417.– dopo il settembre 1994, quando il figlio __________ è partito da
casa). Dedotto il minimo vitale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (fr.
2653.20 mensili), come prevede la giurisprudenza (DTF 121 III 51 consid. 1c; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 299
nota 5c con numerose citazioni), gli rimangono fr. 2063.80 mensili (fr. 1763.80
dopo il settembre 1994). Con tale somma egli deve far fronte in sede cautelare
al contributo per il figlio (fr. 700.– mensili, somma di cui si dirà in
appresso) e a quello per la moglie (fissato nel decreto cautelare a fr. 440.–
mensili). Gli rimangono perciò fr. 923.80 mensili (fr. 623.80 dopo il settembre
1994). Ora, egli non spiega perché tale importo dovrebbe essere insufficiente a
coprire, su un arco di tempo ragionevole, il 40% dei costi di patrocinio
insorti dopo il 20 dicembre 1994 (nel cantone Ticino la richiesta di assistenza
giudiziaria non ha effetto retroattivo: cfr. DTF 122 I 203). Anzi, egli nemmeno
indica la prevedibile entità di tali costi. Ne segue, una volta di più, la
reiezione del gravame.
- Spese e ripetibili
del giudizio odierno seguono la soccombenza dell’appellante, che dev’essere
tenuto a rifondere dalla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 148
cpv. 1 CPC). Né la richiesta di assistenza giudiziaria in appello può essere accolta.
Si ammettesse pure l’indigenza del ricorrente, sin dall’inizio sarebbe mancata
all’appello, infatti, qualsiasi possibilità di buon esito. In difetto di tale
requisito il beneficio dell’ assistenza giudiziaria non può entrare in linea di
conto (art. 157 CC). La richiesta di gratuito patrocinio della convenuta
diviene senza oggetto, potendo essa sopperire ai costi di patrocinio con
l'indennità assegnatale a titolo di ripetibili.
II. Sull’appello adesivo
contro il decreto cautelare
- L’appellante adesiva
impugna il contributo provvisionale per il figlio __________ (fr. 450.– mensili
dal 1° agosto 1994). Essa chiede di aumentarne l’ammontare a fr. 800.– mensili
dal 1° novembre 1992, il marito avendole sottaciuto fino al 19 settembre 1995
importanti cespiti di reddito. Nel decreto impugnato il Pretore ha ritenuto di
non modificare il contributo stabilito dal giudice della separazione (fr. 700.–
mensili), se non dopo il 1° agosto 1994, quando il figlio ha cominciato a
guadagnare fr. 500.– mensili come apprendista (aumentati a fr. 650.– il 1°
agosto 1995). Dal 1° agosto 1994 il Pretore ha ridotto perciò il contributo
litigioso a fr. 450.– mensili, come chiedeva la moglie nel già citato riassunto
scritto del 12 aprile 1995 (sopra, consid. 2).
a) I
genitori possono esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal suo lavoro
e che vive in economia domestica con essi un’adeguata partecipazione alle spese
di mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Identico principio vale per il figlio
maggiorenne (I CCA, sentenze del 20 febbraio 1991 in re R. contro R., consid.
4; del 13 febbraio 1990 in re Z. contro Z.; del 29 dicembre 1989 in re P.
contro P.; del 26 ottobre 1988 in re L. contro L.). La misura della
partecipazione esigibile dal figlio dipende dalle circostanze concrete (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 480
nota 16 con richiami), che il giudice valuta caso per caso facendo capo alla
sua latitudine di apprezzamento.
b) Le
raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa
Camera fa riferimento per determinare il fabbisogno in denaro di figli minorenni,
prevedevano nell’edizione 1993 (pubblicata in: RDT 48/1993 pag. 78), per un
figlio fino a 16 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 990.– mensili
(cura e educazione prestate in natura dal coniuge affidatario). Dopo i 16 anni
compiuti tale fabbisogno aumenta a fr. 1240.– mensili. Anche ammettendo che in
concreto fosse equo obbligare il figlio (che ha cominciato a lavorare appunto a
16 anni) a impiegare tutto il suo guadagno per il proprio sostentamento, il contributo
di fr. 450.– mensili fissato dal Pretore non sarebbe bastato in ogni modo ad
assicurare il fabbisogno in denaro del minorenne. Né è decisivo che la madre
stessa abbia chiesto tale contributo, giacché in materia di filiazione il giudice
applica il principio inquisitorio illimitato e agisce per il bene del
minorenne, senza essere vincolato alle dichiarazioni o alle richieste dei genitori
(sopra, consid. 1 all’inizio).
c) Ciò
premesso, non vi era motivo perché dal 1° agosto 1994 il Pretore riducesse il
contributo alimentare fissato dal giudice della separazione. Anzi, con un guadagno
di fr. 500.– mensili e un contributo alimentare di fr. 700.– il figlio nemmeno
riusciva, nell’agosto del 1994, a coprire interamente il proprio fabbisogno in
denaro. La situazione è migliorata il
1° agosto
1995, quando il guadagno del figlio è aumentato a fr. 650.–, consentendogli un
margine di fr. 110.– mensili sul fabbisogno mensile. Il che non giustificava
ancora, comunque fosse, una riduzione del contributo. Tutt’al più ci si sarebbe
potuti interrogare sull’opportunità di un aumento. Il fatto è che la convenuta
non ha mai formulato domande in tal senso, nemmeno dopo essere giunta a conoscenza
dei redditi sottaciuti dal marito (appello adesivo, pag. 10 in fondo). È vero
che – come detto – il giudice non è vincolato all’atteggiamento più o meno
passivo dell’uno o dell’altro genitore. Nulla impediva al Pretore però di apprezzare
liberamente, nella fattispecie, il silenzio della convenuta e di agire con riserbo,
tanto più che l’edizione 1993 delle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio
della gioventù si rapportava al costo della vita nell’area urbana di Zurigo per
redditi attorno ai fr. 6600.–/6700.– mensili, nettamente più elevati di quelli
conseguiti dalle parti. Il Pretore poteva dunque ritenere abbondante, per il
livello di vita delle parti, il fabbisogno medio di fr. 1240.– mensili previsto
dalle note raccomandazioni e avrebbe potuto rinunciare anche per questo motivo
ad aumentare il contributo di fr. 700.– fissato dal giudice della separazione.
d) Rimane
la constatazione che se, da un lato, il Pretore poteva legittimamente rinunciare
a un aumento del contributo per il figlio, dall’altro egli doveva nondimeno
rinunciare a una riduzione. Con un reddito mensile di fr. 4417.– (4717.– fino
al settembre 1994, quando il figlio __________ è andato a vivere per conto
proprio) e un fabbisogno minimo di fr. 2211.– mensili, del resto, l’attore
poteva senz’altro far fronte al versamento provvisionale di fr. 700.– per il
figlio e di fr. 440.– per la moglie. In tale misura l’appello adesivo deve
perciò essere accolto e il decreto cautelare riformato.
- Spese e ripetibili
dell’appello adesivo seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv.
2 CPC). Sono addebitate quindi per un quarto alla convenuta e per tre quarti
all’attore, che rifonderà alla convenuta una congrua indennità per ripetibili ridotte.
Visto il sostanziale buon esito dell’appello adesivo, si giustifica inoltre di
porre la convenuta al beneficio dell’assisten-za giudiziaria (art. 155 segg.
CPC) nella misura in cui i costi di patrocinio non sono coperti dall’indennità
assegnatale a titolo di ripetibili. Non è il caso di modificare invece il
dispositivo del Pretore su spese e ripetibili, ispirato a criteri di equità, su
cui l’esito dell’attuale pronunciato non incide.
III. Sull’appello principale
contro la sentenza di merito
- L’appellante sostiene
in primo luogo, come sul piano cautelare, che la convenuta lavora in realtà sei
ore al giorno per almeno cinque giorni la settimana, e ciò sin dalla
separazione. Tale circostanza emergerebbe dal rapporto investigativo agli atti,
corroborato dalle deposizioni testimoniali e dall’interrogatorio della
convenuta medesima, la quale è pertanto in grado di sopperire al proprio
fabbisogno e non ha alcun diritto a rendite di mantenimento (appello, punto 2).
a) Il
Pretore ha accertato che, al momento della sentenza, la convenuta lavorava come
donna delle pulizie (con una tariffa di fr. 18.– l’ora) mediamente 16 ore e
mezzo la settimana: tre ore il mattino del lunedì, il mattino del martedì e il
mattino del mercoledì, tre ore il pomeriggio del mercoledì e del giovedì, così
come qualche ora senza appuntamento fisso. Il rapporto investigativo agli atti
(doc. AA), risalente al gennaio 1993, denotava bensì ritmi di lavoro più
intensi (24 ore la settimana). Il Pretore ha accertato però che nel frattempo alcuni
clienti (i testimoni __________, __________, __________ e __________) avevano
rinunciato in parte o in tutto alle sue prestazioni. Ritenuto che con un po’ di
buona volontà la convenuta potesse ricuperare qualche occasione di lavoro, il
Pretore ha valutato il suo reddito medio in fr. 1500.– netti mensili.
b) L’attore
obietta, nell’appello, che i testimoni sono stati da lui citati per avvalorare
il rapporto investigativo e non per smen-tirlo. Egli disconosce apertamente, tuttavia,
che un mezzo di prova non fa fede solo per chi lo ha chiesto, ma anche contro
di lui (art. 187 CPC). Che le deposizioni predette lascino inferire una diminuzione
dell’attività lucrativa della convenuta è ammesso del resto anche
dall’appellante, il quale taccia – sulla base di supposizioni – i testimoni di
compiacenza (memoriale, pag. 4). Come si è detto (sopra, consid. 4), in realtà,
l’apprezzamento probatorio del Pretore resiste alla critica. Il noto rapporto
investigativo non dimostra più di quanto attesta, ovvero che durante una
settimana del gennaio 1993 la convenuta ha lavorato 24 ore. Ciò non basta
tuttavia per valutare il reddito di un lavoratore indipendente.
L’interrogatorio formale della convenuta risale al giugno del 1991 e dopo di
allora essa ha perduto clienti o si è vista ridurre gli incarichi, sicché nel
settembre del 1994 essa era occupata mediamente 4 ore giornaliere, guadagnando
circa fr. 1400.– mensili (sentenza, pag. 6 verso l’alto). Il Pretore ha tenuto
calcolo poi delle vacanze, che l’appellante non contesta. La valutazione di fr.
1500.– mensili appare quindi realista. Un altro problema è sapere se, per forza
di cose (ovvero per la scarsa disponibilità finanziaria del marito), la moglie
non dovrà aumentare suo malgrado tale attività. Imputarle un reddito effettivo
di fr. 2100.– mensili (116 ore mensili) sulla sola base degli atti non è,
comunque sia, un apprezzamento che può essere condiviso.
- Per quanto riguarda la
rendita di invalidità destinata al figlio __________ (fr. 1280.– mensili:
sentenza, pag. 7), già si è visto che essa va stralciata dal reddito
dell’attore, come va stralciato dal fabbisogno dell’attore il minimo
esistenziale e il premio della cassa malati del figlio (sopra, consid. 5). Al
proposito non giova ripetersi, come non giova ripetersi sull’ammontare del
minimo esistenziale del diritto esecutivo inserito nel fabbisogno mensile
dell’attore (sopra, consid. 6), che deve effettivamente essere di fr. 925.– e
non di fr. 1025.– perché l’appellante convive con una persona maggiorenne (il
figlio __________). Per le spese d’auto-mobile si rinvia ancora una volta a
quanto precede (consid. 6), il fatto che l’attore percepisca una rendita di
invalidità non bastando a presumere che la vettura gli debba essere riconosciuta
come un mezzo ausiliario per gli spostamenti. Le asserite “spese mediche e di
cure supplementari” (appello, pag. 6), oltre a non essere rese verosimili, non
sono nemmeno state fatte valere in prima sede (memoriale conclusivo del 1°
giugno 1995, pag. 6), di modo che non possono essere considerate per la prima
volta in appello. L’importo di fr. 100.– per “imposte arretrate e imposte
future” manca di qualsiasi motivazione che faccia apparire come inadeguata la
somma di fr. 50.– riconosciuta dal Pretore; la rivendicazione è pertanto improponibile
(art. 309
cpv. 2 lett. f CPC in
relazione con il cpv. 5). Ne segue che il fab-bisogno minimo di fr. 2211.–
mensili calcolato dal Pretore merita conferma.
- L’attore afferma che
il pagamento dei contributi fissati dal Pretore non gli lascerebbe nemmeno il
fabbisogno indispensabile (appello, pag. 6 seg.), ovvero il minimo del diritto
esecutivo aumentato del 20% come prevede la giurisprudenza (sopra, consid. 8).
Egli rileva che, con la pronuncia del divorzio, egli perde sia la rendita
complementare d’invalidità per moglie e figlio (fr. 1223.– mensili complessivi)
sia la pensione “__________ __________ ” per il figlio (fr. 166.– mensili),
onde una diminuzione del suo reddito da fr. 4417.– a fr. 3028.– mensili (memoriale,
pag. 7). Dall'ottobre 1998, inoltre, il suo canone di locazione aumenterà a fr.
1141.– mensili, ciò di cui il Pretore ha tenuto calcolo solo in parte. Ora,
quest’ultima rivendicazione va subito respinta. Se è vero infatti che nel
settembre 1998 scadranno i sussidi federali a favore dello stabile in cui abita
l’appellante (act. XXXIV), è altrettanto vero che il Pretore ha ritenuto il
futuro canone di locazione proporzionalmente troppo elevato per i redditi
dell’appellante. Ha riconosciuto a quest’ultimo perciò un aumento limitato a fr.
1200.– mensili. Non si vede – né l’appellante spiega – perché tale valutazione
dovrebbe essere censurata, tanto meno se si considera l’odierna tendenza generale
delle pigioni al ribasso.
Per
quel che è della situazione dopo il divorzio, il quadro patrimoniale appare il
seguente:
Periodo
dalla sentenza del Pretore fino alla maggiore età del figlio __________ (4
agosto 1996):
Reddito mensile
dell’appellante:
–
pensione di invalidità fr.
1748.–
–
pensione di invalidità per il figlio __________ fr. 699.–
–
contributo del figlio __________ (locazione) fr. 150.–
–
contributo del figlio __________ fr. 300.–
–
rendita “__________ __________ ” per sé fr. 830.–
–
rendita “__________ __________ ” per il figlio __________ fr. 166.– fr.
3893.–
Fabbisogno
mensile dell’appellante:
–
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–
–
premio della cassa malati fr. 190.–
–
locazione fr.
1046.–
–
onere d’imposta fr.
50.–
–
maggiorazione del 20% fr. 442.–
fr.
2653.–
Saldo
a fine mese: fr. 1210.–
Periodo
dopo la maggiore età del figlio __________ fino all’ottobre 1998 (aumento del
canone di locazione):
Reddito mensile
dell’appellante:
–
pensione di invalidità fr.
1748.–
–
contributo del figlio __________ (locazione) fr. 150.–
–
contributo del figlio __________ fr. 300.–
–
rendita “__________ __________ ” per sé fr. 830.–
fr.
3028.–
Fabbisogno mensile
dell’appellante: fr. 2653.–
Saldo a fine mese: fr.
375.–
Periodo
dall’ottobre 1998 in poi:
Reddito mensile
dell’appellante: fr. 3028.–
Fabbisogno mensile
dell’appellante:
–
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–
–
premio della cassa malati fr. 190.–
–
locazione fr.
1200.–
–
onere d’imposta fr. 50.–
–
maggiorazione del 20% fr. 473.–
fr.
2838.–
Saldo
a fine mese: fr. 190.–
Ne segue che i contributi
per la moglie fissati dal primo giudice a norma dell’art. 152 CC (fr. 500.–
fino al 3 agosto 1998, fr. 450.– fino al 1° ottobre 1998 e fr. 400.– dopo di
allora) appaiono eccessivi. Si ricordi, intanto, che il figlio __________ ha
già raggiunto la maggiore età il 4 agosto 1996 (consid. 2) e che la rendita
complementare di fr. 699.– mensili riscossa dall’appellante non decadrà il 3 agosto
1998 (sentenza, pag. 8 in basso), ma è già decaduta il 3 agosto 1996 (art. 35
cpv. 1 LAI combinato con l’art. 25 cpv. 2 LAVS). Quanto alla rendita
complementare per la moglie (fr. 524.– mensili), essa è venuta meno – come che
sia – con la maggiore età del figlio (art. 34 cpv. 1 LAI); per il lasso di
tempo tra la pronuncia del divorzio (cioè tra la sentenza di prima sede) e la
maggiore età del figlio, a supporre che il marito abbia percepito tale
prestazione complementare (ciò che appare dubbio, visto appunto l’art. 34 cpv.
1 LAI), spetterà alla moglie chiederne il riversamento in qualità di beneficiaria.
La somma non può computarsi, in ogni modo, tra i redditi dell’appellante.
A giusto titolo
l’appellante fa valere dipoi che, dopo la maggiore età del figlio __________,
il Pretore non gli ha garantito il fabbisogno minimo previsto dalla giurisprudenza,
ma solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Questa Camera ha già
avuto modo di stabilire, invero, che per principio il coniuge obbligato a versare
contributi di indigenza (art. 152 CC) non può essere ridotto a vivere egli
medesimo nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale. La “grave
ristrettezza” che dà diritto a una prestazione alimentare, in altri termini,
non vale solo per il coniuge creditore, ma anche per il debitore (sentenza del
9 maggio 1996 in re B. contro B., consid. 5c), soprattutto quando il reddito di
costui non appare più suscettibile – come in concreto – di miglioramento (cfr.
DTF 118 II 101 consid. dd). Nella fattispecie è fors’anche possibile che la
moglie non sia in grado di aumentare il proprio reddito (valutato dal Pretore
in fr. 1500.– mensili), ma ciò non basta per costringere il coniuge innocente a
rimanere vita natural durante con mezzi insufficienti a coprire le proprie
esigenze minime.
Nelle circostanze
descritte appare equo fissare il contributo per la moglie a fr. 500.– mensili
fino alla maggiore età del figlio __________ (somma già fissata dal Pretore e
non contestata dalla moglie), fr. 375.– mensili fino al 30 settembre 1998 (il
saldo mensile del marito, che conserva così il suo fabbisogno minimo) e fr.
190.– mensili dopo di allora. Che la moglie possa chiedere al marito di
riversarle la rendita complementare a lei destinata (fr. 524.– mensili) fino
alla maggiore età del figlio – sempre che il marito l’abbia riscossa – non
giova al marito: dato un fabbisogno minimo di fr. 2295.– mensili (fr. 1913.–
accertati dal Pretore, più il 20%: sentenza, pag. 6), con la riscossione della
rendita la convenuta godrebbe di un’eccedenza mensile di circa fr. 100.– fino
al 4 agosto 1996, ampiamente compensati con l’ammanco ch’essa si trova a dover
sopportare dopo tale data. Se ne conclude che l’appello principale merita
parziale accoglimento nei limiti testé enunciati.
- L’appellante asserisce
inoltre che a torto il Pretore avrebbe proceduto alla liquidazione del regime
dei beni, sia perché in quella sede la moglie stessa aveva già dato tale
liquidazione per avvenuta sia perché non sussisterebbe alcun patrimonio familiare
da liquidare (memoriale, pag. 8).
La prima argomentazione
non ha alcuna seria consistenza, ove appena si consideri che nella risposta
all’azione di separazione la moglie aveva chiesto anzi lo scioglimento del
regime ordinario (“Occorrerà, tuttavia, procedere ai necessari accertamenti di
legge per passare dall’attuale unione dei beni a quello della separazione dei
beni”: pag. 3 in fondo) e che il giudice della separazione non ha statuito al
proposito, ordinando solo – per il futuro – la separazione dei beni (che
sarebbe, comunque sia, subentrata d’ufficio: art. 155 CC). La seconda
argomentazione non ha miglior fondamento. Il Pretore ha ritenuto infatti che
l’attore non avesse recato la prova di avere finanziato il sopralzo della
propria casa in Italia con beni personali (sentenza, pag. 11), onde il
riconoscimento alla moglie di un credito pari a metà dell’in-vestimento (Lit. 7
720 000, cioè fr. 5440.–). L’appellante opina che in realtà l’incremento di
valore dello stabile è nullo, poiché nullo è il valore commerciale e locativo
dell’abitazione. Egli disconosce però che ove un coniuge abbia contribuito
senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni
dell’altro, il suo credito è pari al contributo prestato, e ciò quand’anche i
beni in questione si siano deprezzati (art. 206 cpv. 1 in fine CC, applicabile
in virtù dell’art. 9d cpv. 1 tit. fin.). La moglie avrebbe dovuto dimostrare
una rivalutazione dell’edificio solo qualora avesse preteso una partecipazione
al plusvalore (loc. cit.), cui ha rinunciato. Quanto al fatto che l’appellante
debba tacitare la moglie con rimborsi rateali di fr. 363.– mensili, ciò non
giustifica una riduzione dei contributi alimentari ove appena si consideri
ch’egli non ha alcun diritto di conservare interamente per sé un immobile
finanziato in parte con acquisti comuni. In proposito l’appello deve pertanto
essere rigettato.
- Da ultimo l’appellante
rimprovera al Pretore di avergli concesso il beneficio del gratuito patrocinio
solo nella misura del 60%, mentre egli non avrebbe i mezzi per far fronte alla
rimanenza (memoriale, pag. 9). Già rivelatasi legittima per la durata dell’as-setto
cautelare – durante il quale l’appellante ha fruito di un’ec-cedenza mensile di
fr. 923.80 mensili, rispettivamente di fr. 623.80 dopo il settembre 1994 (consid.
- – tale limitazione appare legittima anche per il merito. È vero che dopo
l’emanazione della sentenza del Pretore (ovvero dopo la pronuncia del divorzio)
l’attore non beneficia più di alcuna eccedenza, il tutto essendo destinato
all’ex moglie e al figlio (sopra, consid. 14). Se non che, dopo tale data il
legale dell’attore non ha più dovuto svolgere atti di patrocinio, se non
introdurre l’appello in esame (dell’assistenza giudiziaria in appello si dirà
al considerando che segue). Oltre a ciò, l’attore dispone pur sempre della nota
casa in Italia, che nemmeno ha tentato di appigionare. Che la pigione non possa
eccedere fr. 100.– mensili (com’egli pretende) è un assunto sfornito di
qualsiasi elemento a sostegno. Ciò posto, non si ravvisano le premesse per
riformare il giudizio del Pretore sulla parziale concessione del gratuito patrocinio.
- Gli oneri del presente
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’attore
perde su tutta la linea, salvo per quanto attiene all’entità dei contributi
alimentari. Si giustifica pertanto di suddividere i costi nella misura di due
terzi a carico del marito e di un terzo a carico della moglie. Il marito non
apparendo in grado di sopportare le spese dell’appello, si giustifica di
ammetterlo in questa sede al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Identica
considerazione vale per la moglie, che non ha sicuramente i mezzi per
rimunerare il proprio avvocato e che dopo il divorzio non può più sperare
nell’incasso dell'indennità per ripetibili ridotte in suo favore (art. 155
CPC). Il dispositivo pretorile sugli oneri di prima sede può invece rimanere
invariato, la riduzione dei contributi alimentari non influendo apprezzabilmente
sul riparto di spese e ripetibili.
IV. Sull’appello adesivo
contro la sentenza di merito
- L’appellante adesiva
si oppone in primo luogo al divorzio, sostenendo che il marito è l’unico
responsabile del dissidio coniugale per il suo carattere instabile, dimentico
del figlio, poco comprensivo e a volte finanche violento. Inoltre egli avrebbe
impedito la riconciliazione, di modo che non può ora domandare il divorzio
(memoriale, pag. 11 segg.).
a) L’art.
148 cpv. 1 CC stabilisce che l’azione di divorzio proposta anche da uno solo
dei coniugi dopo la decorrenza del periodo di separazione o, trattandosi di
tempo indeterminato, dopo la decorrenza di tre anni, dev’essere accolta, a meno
che i fatti determinanti siano imputabili a esclusiva colpa del coniuge attore
(cpv. 1). Tuttavia il divorzio dev’essere pronunciato anche in questo caso se
l’altro coniuge rifiuta la riconciliazione (cpv. 2). Nella fattispecie il
giudice della separazione aveva rilevato l’esistenza di una grave turbativa fra
i coniugi dovuta a “discussioni accese e litigi ripetuti e soventi”, tanto che
una riconciliazione era “praticamente da escludere” (sentenza, pag. 6). Nel
giudizio impugnato il Pretore ha accertato che la disunione “sembra (...)
doversi ascrivere a motivi di natura oggettiva, dettati soprattutto da un attrito
alquanto marcato tra i figli di primo letto del marito e la moglie (...), le
cui ragioni non sono state chiarite” (pag. 4 in alto). Per di più “la mentalità
delle parti e una certa focosità di entrambi non ha contribuito ad appianare il
disagio, che invece si è periodicamente manifestato con violenti litigi, con
accesi scambi di improperi, scontri fisici ecc., per (e dei) quali, in
sostanza, non può essere accollata la colpa all’uno o all’altro dei coniugi”
(loc. cit.).
b) La
convenuta insiste nell’evocare le deposizioni di __________ __________,
__________ __________o, __________ __________ e __________ __________. La prima
testimone si è limitata però a riferire quan-to la stessa convenuta le aveva
detto (verbale del 25 marzo 1987 nella causa di separazione, pag. 1), senza
assistere ad alcuno scontro se non agli insulti che la convenuta medesima rivolgeva
al marito e ai di lui figli. La seconda testimone non ha constatato alcunché
personalmente e ha ripetuto soltanto le affermazioni della convenuta (verbale
citato, pag. 3). La terza testimone ha dichiarato di avere sentito alterchi
infervorati fra i coniugi, ma di ignorarne i motivi (verbale del 1° aprile 1987
nella causa di separazione, pag. 1). Il quarto testimone ha raccontato addirittura
che in un'occasione la convenuta ha minacciato fisicamente, brandendo uno
sgabello, uno dei figli del marito (verbale citato, pag. 2). Pretendere che da
simili deposizioni emerga una colpa esclusiva del marito nel naufragio
dell’unione coniugale non è serio. E non è serio nemmeno rimproverare al marito
disinteresse per il figlio __________ quando il figlio medesimo ha ammesso di vedere
poco il padre e di non prendere iniziative perché “non mi viene mai il
desiderio” (appello adesivo, pag. 14). In realtà l’istruttoria della
separazione conferma appieno, nel suo insieme, l’analisi che il Pretore ha
esposto lucidamente nella sentenza di divorzio: che, cioè, l’unione coniugale è
degenerata in pochi anni nello scontro fisico – oltre che verbale – per
l’origine stessa del matrimonio (il marito cercando anzitutto una casalinga e
una governante per i suoi tre figli, la moglie non integrandosi in tale ruolo,
soprattutto dopo avere scoperto che uno dei tre figli del marito è invalido).
Al degrado ha contribuito poi il carattere irruente dei soggetti e la
connotazione di una mentalità poco malleabile. Come giustamente ha concluso il
Pretore, la combinazione di tali fattori oggettivi ha portato alla scortesia,
al diverbio e infine alle vie di fatto, che invano la convenuta cerca di far
passare per causa della disunione. Su questo punto l’appello adesivo non merita
altra disamina.
-
In secondo luogo
l’appellante adesiva rivendica un contributo alimentare di fr. 800.– mensili
per il figlio __________ fino alla maggiore età (memoriale, pag. 14 segg.).
Sulla questione ci si è già diffusi e non giova ripetersi (sopra, consid. 10),
non foss’al-tro per rammentare una volta ancora che il figlio ha raggiunto la
maggiore età il __________ 1996 (al momento in cui ha statuito il primo giudice
non era ancora entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 14 CC) e che la
sentenza odierna si sostituisce a quella impugnata di conseguenza. A tale
proposito l’appello è quindi provvisto di buon diritto.
-
Le spese processuali
seguono una volta ancora la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante
adesiva ottiene causa vinta in buona misura sul contributo per il figlio
minorenne, ma perde sul principio del divorzio. Si giustifica perciò di
ripartire gli oneri a metà e di compensare le ripetibili. L’appello adesivo non
apparendo totalmente sprovvisto di buon esito, si giustifica di concedere
all’interessata il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Identico beneficio
merita la controparte, che ha proposto parzialmente a ragione il rigetto
dell’appello adesivo.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale del 4
dicembre 1995 è respinto.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
900.– per ripetibili.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria contenuta nell’appello principale è respinta, quella allegata alle
osservazioni all’appello è dichiarata senza oggetto.
-
L’appello adesivo del 22
dicembre 1995 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto
cautelare impugnato è riformato nel senso che il contributo di mantenimento a
carico di __________ __________ __________ per il figlio __________ è fissato
in fr. 700.– mensili per tutta la durata dell’assetto provvisionale. Per il
resto il decreto cautelare è confermato.
-
Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti per un quarto a carico dell’appellante adesiva e per tre quarti a carico
di __________ __________ __________, che rifonderà all’ap-pellante adesiva fr.
500.– per ripetibili ridotte.
-
Nella misura in cui
l’indennità per ripetibili non copre i costi dell’ appello adesivo, __________
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’as-sistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
-
L’appello principale del 7
dicembre 1995 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della
sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è condannato a versare a __________ __________ __________
una pensione di indigenza (art. 152 CC), anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, di:
– fr. 500.–
mensili fino al 4 agosto 1996;
– fr. 375.–
mensili fino al 30 settembre 1998 e
– fr. 190.–
dopo di allora, vita natural durante.
Le somme
devono essere adattate all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima
volta nel gennaio 1996, in base all’indice del settembre 1995.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese fr.
50.–
fr.
950.–
sono posti per un terzo a
carico di __________ __________ __________ e per due terzi a carico
dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili
ridotte.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria per l’appello
principale con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________,
__________.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le
osservazioni all’appello principale con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________, __________.
- L’appello adesivo del 18
gennaio 1996 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della
sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è condannato a versare a __________ __________ __________
un contributo alimentare per il figlio __________ di fr. 700.– mensili,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, fino al 4 agosto 1996.
La somma
dev’essere adattata all’indice nazionale dei prezzi al consumo, nel gennaio
1996, in base all’indice del settembre 1995.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese fr.
50.–
fr.
950.–
sono posti a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per l'appello
adesivo con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________i,
__________.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le
osservazioni all’appello adesivo con il gratuito patrocinio dell’avv. Aldo
__________, __________.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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