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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.29
Data decisione, Autorità: 10.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00029
Lugano 10 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Rampini, giudice supplente
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ Ord. (accertamento della proprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 13 settembre 1984 da
__________, __________ __________, __________ formanti la comunione ereditaria fu __________ __________, già in Mendrisio (patrocinati dall’avv. __________, __________);
contro
__________, __________ cui è subentrato a seguito di divisione ereditaria __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione presentata il 23 gennaio 1995 da __________ ed __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 dicembre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: A. __________ ed __________ __________, membri della comunione ereditaria fu __________, sono proprietari del fondo n. __________RFP di __________, frazione __________ (corrispondente alla particella n. __________ vecchia mappa e __________ RT), costituito da un’abitazione di 41 m2 e dal terreno annesso di 7 m2. La contigua particella n. __________ (precedentemente n. 8 vecchia mappa e __________ RT), già di proprietà __________ __________, appartiene ora a __________ __________, ed è costituita da un’abitazione-rustico di 120 m2, da un terreno annesso di 105 m2 e da un fabbricato di 11 m2. A favore della particella n. __________ è iscritto un diritto di sporgenza n. 231 , descritto come “parte di abitazione dal 1° piano al tetto”, che grava la particella n. __________.
Nell’ambito della nuova misurazione del Comune di __________, il 24 ottobre 1979 __________ __________ ha presentato ricorso, adducendo che alla particella n. __________, appartenente a __________ __________, era stata erroneamente assegnata una legnaia di 8 m2 di sua proprietà. All’esperimento di conciliazione del 20 novembre successivo la ricorrente, preso atto delle argomentazioni del geometra misuratore, ha ritirato il ricorso riservandosi l’azione civile.
B. Il 13 settembre 1984 __________ ed __________ __________ hanno convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord __________, chiedendo l’accertamento della loro proprietà sulla citata legnaia posta al piano terreno del fondo n. 23, proprietà del convenuto. Essi hanno chiesto che il convenuto fosse condannato a ripristinare la legnaia nello stato precedente la ristrutturazione, riaprendo le finestre otturate e chiudendo quelle aperte durante i lavori, riportando due balconi a filo del confine tra le due proprietà e demolendo il camino costruito sul loro fondo. Nella sua risposta del 28 novembre 1984 __________ __________ si è opposto alla petizione.
Ultimata l’istruttoria, le parti hanno prodotto il rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno ribadito le loro richieste di giudizio. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 19 maggio 1994.
C. Statuendo il 21 dicembre 1994, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.– sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere alla controparte l’importo di fr. 2’200.– per ripetibili.
D. __________ ed __________ __________ sono insorti contro la citata sentenza con un appello del 23 gennaio 1995 in cui chiedono che, in riforma del querelato giudizio, la petizione sia accolta. Essi hanno nondimeno rinunciato a chiedere la rimozione parziale dei balconi appartenenti ai convenuti e che sporgono sulla loro proprietà.
E. Nelle sue osservazioni del 3 marzo 1995 __________ __________ conclude per la reiezione del gravame e la conferma del giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha determinato il valore litigioso (art. 13 CPC). L’art. 9 cpv. 1 CPC stabilisce che il valore delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla domanda. Gli attori con la petizione hanno chiesto, in sostanza, di riconoscere loro proprietà un locale adibito a legnaia di 9 m2 e di ripristinare il vano nel suo stato precedente, con la riapertura delle finestre otturate e la chiusura di quelle aperte in occasione dei lavori di ristrutturazione, con il ristabilimento di due balconi a filo del confine tra le due proprietà e con la demolizione del camino costruito sul loro fondo. Mancando indicazioni sul valore e in caso di dubbi, la causa andrebbe rinviata al Pretore affinché esegua tale accertamento. Nel caso concreto si può tuttavia prescindere da questa esigenza ritenuto che il valore di causa appare superiore al limite di fr. 8’000.– previsto dall’art. 13 LOG, vista l’entità dei lavori edilizi oggetto della vertenza.
Il documento prodotto per la prima volta in appello non è ricevibile, visto il chiaro tenore dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta l’adduzione di nuove prove in appello.
Il Pretore ha rilevato che con la nuova misurazione catastale la superficie del fondo appartenente al convenuto era aumentata, ma ha respinto la petizione poiché dal raffronto di vari estratti censuari risultava un aumento di superficie anche della proprietà degli attori e inoltre il godimento del locale da parte dei predecessori in diritto del convenuto era comprovato da documenti e da testimonianze.
Gli appellanti sostengono che nel corso della procedura di raggruppamento dei terreni la legnaia sarebbe stata assegnata erroneamente ai convenuti. Essi rilevano che dal raffronto degli estratti censuari precedenti e successivi al raggruppamento il subalterno A del fondo n. __________ sarebbe aumentato di 30 m2 (Doc. 2 e 15). Gli effetti giuridici di una procedura di raggruppamento sono simili a quelli di un'espropriazione. I proprietari dei fondi inclusi nel perimetro oggetto della procedura sono tenuti ad abbandonare le loro particelle. I fondi sono riuniti in una massa unitaria, poi divisi e assegnati ai proprietari interessati. Con il nuovo riparto dei fondi i soggetti interessati dalla procedura diventano proprietari dei nuovi fondi che ricevono in cambio di quelli ceduti per surrogazione reale (DTF 95 II 27/28 consid. 3). L'acquisto della proprietà sui nuovi fondi non deriva da un atto di disposizione del vecchio proprietario, ma avviene a titolo originario, ovvero in virtù di un atto dell'autorità preposta al raggruppamento (Rep. 1982 pag. 106; Steinauer, Les droits réels, Vol. II n. 1585 con riferimenti). Con questo atto non vengono solo costituiti nuovi fondi, ma viene pure sancita definitivamente la scomparsa tanto della proprietà, quanto dei rapporti giuridici sui vecchi fondi. Si tratta in sostanza di un ordinamento immanente all'istituto del raggruppamento che non tollera eccezioni (Rep. 1982 pag. 106). In simili evenienze, allorché il terzo è diventato proprietario della cosa a titolo originario, l'attore non ha più nessun diritto di rivendicare la proprietà perduta (Meyer-Hayoz, Berner Kommentar, n. 62 ad art. 641; Haab, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 641; Steinauer, op. cit., Vol. I, n. 1021 e 1022). Parimenti la mancata utilizzazione dei rimedi giuridici previsti dalla procedura di raggruppamento ha per effetto di far passare in giudicato le decisioni adottate dalle autorità preposte alla procedura di riordino fondiario (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, n. 795, pag. 434 e in: Commentario, n. 616 agli art. 83/84 LALPT). In concreto, tenuto conto che la procedura di raggruppamento terreni nella frazione di __________ del Comune di __________ si è conclusa con la risoluzione governativa del 14 aprile 1961, si potrebbe quindi concludere che con il definitivo e incontestato nuovo riparto dei fondi nell’ambito della procedura di raggruppamento la richiamata, presunta irregolarità è stata sanata. La questione, nemmeno sfiorata dalle parti e dal Pretore, può comunque rimanere aperta, l’appello dovendo essere a ogni modo respinto anche nel merito.
La nuova misurazione catastale nel Comune di __________ è avvenuta nel 1979. Il 24 ottobre 1979 __________ __________ ha presentato reclamo, contestando in particolare l’assegnazione della nota legnaia alla particella contigua n. __________ (doc. D). All’udienza di conciliazione del 20 novembre successivo, essa ha ritirato il ricorso riservandosi l’azione civile (doc. F). Giusta l’art. 87 della legge generale sul registro fondiario (LGRF; RL 3/114) ultimati i lavori della misurazione catastale o della messa a giorno della mappa censuaria esistente, previa autorizzazione dell’ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto, tutti i relativi documenti (piani, registri, ecc.), vengono depositati, durante il periodo di un mese, presso la municipalità, con avviso da pubblicarsi a due riprese sul Foglio ufficiale e da esporsi all’albo comunale (cpv. 1). Entro tale termine i proprietari interessati possono presentare alla municipalità gli eventuali loro reclami, corredati dai necessari documenti giustificativi, in relazione al contenuto dei piani, dei registri depositati e in genere alla misurazione catastale, esclusa ogni ulteriore contestazione della demarcazione dei confini già riconosciuta (cpv. 3). Secondo l’art. 88 LGRF, inoltre, il termine di un mese è perentorio: gli interessati che in corso di pubblicazione non presentano reclami scritti non sono più ammessi a contestare i dati contenuti nella nuova misurazione o mappa e suoi allegati (cpv. 1), fatti salvi eventuali errori di calcolo, che sono sempre rettificabili previa comunicazione alle parti interessate (cpv. 2). Infine, le modificazioni di confine provocate dall’accertamento di errori nei documenti catastali riconosciuti non possono essere registrate senza il consenso scritto di tutti i proprietari interessati o senza la presentazione di una sentenza giudiziaria definitiva (cpv. 3). In concreto la nuova misurazione catastale è entrata in vigore con l’approvazione dell’autorità competente il 4 aprile 1980.
Dal fascicolo processuale risulta che i fondi in questione hanno presentato nel tempo superfici diverse. In particolare prima del raggruppamento terreni, avvenuto nel 1961, la particella n. - vecchia mappa degli attori comprendeva un’abitazione di 34 m2 (doc. Q, R); la medesima superficie risulta nel 1965 (doc. S) e nel 1972 (doc. T), mentre attualmente l’abitazione ha una superficie di 41 m2 (doc. U, 3 e rich. IIIe e VIIa). L’abitazione situata sulla proprietà dell’appellato aveva una superficie di 81 m2 nel 1948 (doc. 16) e prima del raggruppamento (doc. 17), passando a 90 m2 nel 1978 (doc. 15), mentre attualmente è di 120 m2 (doc. 2 e 7). Ora, se da un canto non è dato di sapere il motivo dell’aumento di superficie del fondo n. __________, d’altro canto, come già evidenziato dal primo giudice, anche la particella degli appellanti, sebbene in misura minore, presenta un aumento di superficie. Gli attori sostengono che in fase di raggruppamento si sarebbe verificato un errore. Dall’istruttoria non risulta però che la particella proprietà degli appellanti sia stata amputata, ed essi nemmeno lo pretendono, di modo che non è possibile concludere nel senso da essi auspicato. Del resto gli attori non hanno dimostrato di aver acquistato il locale litigioso, poiché nulla risulta al riguardo nell’atto pubblico del 1906 (doc. N), mentre è assodato che la loro abitazione in passato ha sempre avuto una superficie di 34 m2 (doc. Q, R, S e T). Inoltre, tenuto conto che il locale rivendicato ha una superficie di 9 m2, l’aumento di superficie del fondo n. __________ deve riferirsi, con tutta evidenza, ad altri fattori, nemmeno accennati dagli attori. Ciò posto non occorre esaminare oltre la questione delle superficie dei piani superiori. A questo proposito giovi comunque rilevare che quand’anche si aggiungesse al fondo n. __________ della vecchia mappa (doc. OO) la superficie del fondo n. __________ (doc. II/LL), risulterebbe comunque una differenza tra il piano terreno e il primo piano di ca. 10 m2, identica alla differenza riscontrata tra i medesimi piani della proprietà dell’appellato (doc. MM). Si aggiunga che gli appellanti non spiegano i motivi per i quali è stato costituito un diritto di sporgenza “parte di abitazione dal primo piano al tetto” a loro favore, che non avrebbe significato se il sottostante locale al piano terreno fosse effettivamente di loro proprietà.
Ciò posto, e ritenuto che gli appellanti hanno rinunciato a chiedere il ripristino delle sporgenze dei balconi a filo del confine delle due proprietà, l’appello deve essere respinto e il giudizio impugnato confermato.
Per i quali motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 1'000.–per ripetibili di appello.
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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