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Numero d'incarto:
11.1995.290
Data decisione, Autorità:
10.06.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00290
Lugano
10 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____
(ammortamento di cartella ipotecaria) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 15 novembre 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto il
ricorso per cassazione (recte: appello) del 7 dicembre 1995 presentato da
__________ __________ contro la decisione emessa il 27 novembre 1995 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 13 luglio 1990
__________ __________r, attuale proprietario della particella n. __________RFD
di __________, aveva instato per l’ammortamento di una cartella ipotecaria al
portatore (di nominali fr. 100’000.–), a suo dire irreperibile, iscritta in
primo grado il 30 aprile 1962 sulla particella stessa. Il Pretore ha respinto
l’istanza, invitando il rappresentante del richiedente a presentare la domanda
a nome del precedente proprietario.
B. Il 15 novembre 1995
__________ __________, membro della comunione ereditaria fu __________
__________ già proprietaria del citato fondo, ha postulato l’ammortamento della
predetta cartella ipotecaria al portatore.
C. Con decisione del 27
novembre 1995 il Pretore ha respinto l’istanza di ammortamento, non ritenendo
data la sua competenza. Egli, dopo aver accertato che il foro dell’azione di
ammortamento dei titoli al portatore, cui si riferisce la procedura di ammortamento
di una cartella ipotecaria, è quello del domicilio del debitore, ha scartato la
tesi di una parte della dottrina, che attribuisce la competenza anche al
giudice del luogo dove è situato l’immobile.
D. Insorto il 7 dicembre
1995 con un ricorso per cassazione contro il decreto del Pretore, __________
__________ chiede l’annullamento del giudizio impugnato nel senso di accertare
la competenza del Pretore del Distretto di Lugano per la procedura di
ammortamento del titolo in questione.
Considerando
in diritto:
-
Nella fattispecie il
Pretore, accertato che l’istante è domiciliato a __________, ha negato la
propria competenza poiché la procedura di ammortamento di una cartella ipotecaria
prevede che ciò deve avvenire al foro del domicilio del debitore. L’appellante
contesta tale conclusione, sostenendo che il rinvio dell’art. 870 cpv. 2 CC all’art.
981 CO non si riferisce al foro, di modo che in consonanza con i principi
generali in materia di diritti reali, tale foro dev’essere quello di situazione
dell’immobile.
-
L’art. 870 CC
stabilisce che “essendo stato smarrito o distrutto un titolo od un tagliando
senza intenzione di estinguerlo, il giudice può annullarlo ed obbligare il debitore
al pagamento; se il credito non è ancora scaduto, è rilasciato un nuovo titolo
o tagliando” (cpv. 1). L’annullamento ha luogo secondo la procedura di
ammortamento dei titoli al portatore, con il termine di un anno per le
pubblicazioni (cpv. 2). “Nella stessa guisa” l’annullamento può essere
richiesto dal debitore ove il titolo pagato sia stato smarrito (cpv. 3). Nel
Cantone Ticino la competenza per materia relativa all’ammortamento di titoli è
attribuita al Pretore (l’art. 2 lett. b n. 5 LAC). Non esistono per contro
norme che regolano la competenza per territorio nelle relazioni intercantonali.
-
Il primo giudice ha
considerato che il rinvio dell’art. 870 cpv. 2 CC agli art. 981 e segg. CO è
chiaro e non lascia spazio a interpretazioni diverse da quella desunta dal
testo. Questa argomentazione non può essere condivisa.
a) È indubbio che per l’art.
981 cpv. 2 CO l’ammortamento di un titolo ipotecario al portatore è pronunciato
dal giudice del domicilio del debitore. Ora, secondo una parte della dottrina,
il foro per l’azione di ammortamento di una cartella ipotecaria è quello della
situazione dell’immobile. In particolare Peter
Jäggi ritiene che il legislatore
federale è incorso in errore per non aver previsto nel rinvio dell’art. 870 CC
una disposizione speciale esplicita prevedente il foro di situazione
dell’immobile per l’ammortamento dei pegni immobiliari. Questa soluzione sarebbe
giustificata per la natura stessa del rapporto giuridico, nel quale il legame
territoriale con il pegno immobiliare è più stretto per rapporto al domicilio
del debitore (Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 981; ripreso anche in: Jäggi/Druey/Von Greyerz, Wertpapierrecht,
Basilea e Francoforte sul Meno 1985, pag. 76, con riferimenti dottrinali; Jäggi, Théorie générale des papiers-valeurs
in: Traité de droit privé, volume VIII, tomo II, 2, pag. 91 nota 10, con
riferimenti dottrinali e Jäggi
in: Privatrecht und Staad, Zurigo 1976, pag. 451.
b) Tale opinione è
seguita da gran parte della dottrina. Wieland
(Droits réels, volume II, pag. 189), Rossel/Mentha (Manuel du droit civil suisse,
Volume III, pag. 291) sono più categorici in merito e attribuiscono senz’altro
la competenza al giudice della situazione dell’immobile; Leemann (Berner Kommentar, n. 16 ad art.
870) ritiene questo foro più indicato; per Simonius/Sutter
(Schweizeriches Immobiliarsachenrecht, volume II, Basilea e Francoforte sul
Meno 1990, pag. 276 in alto), la competenza del giudice della situazione
dell’immobile deve essere almeno possibile, mentre per Guhl/Kummer/Druey Das schweizerische Obligationnenrecht, 8a
edizione, Zurigo 1991, pag. 799) la competenza dipende, se mai, dalla procedura
cantonale.
c) Tuor/Schnyder/Schmid
(Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, pag. 859)
e Riemer (Die beschränkten dinglichen
Rechte, volume II, Berna 1986, pag. 130 n. 57) si limitano per contro a citare
il rinvio dell’art. 870 CC agli art. 981 e segg. CO; Steinauer, invece,
pur indicando che il foro è quello del domicilio del debitore, riporta le
opinioni contrarie, senza commentarle (Les droits réels, volume III, pag. 272,
n. 2991).
d) La giurisprudenza
cantonale è controversa. Mentre i tribunali cantonali zurighesi (ZR 1944, 105)
e lucernesi (ZBJV 1977, 411) ammettono la competenza del giudice della
situazione dell’immobile, quello di Basilea Campagna nega tale competenza e
l’attribuisce unicamente al giudice del domicilio del debitore (SJZ 1951 pag.
296 n. 101; cfr. anche BJM 1967 pag. 27, nella quale ha rinunciato a
riesaminare la questione).
- Alla luce di queste
argomentazioni, questa Camera ritiene di condividere l’opinione della
maggioranza della dottrina e di riconoscere nel caso di ammortamento di pegni
immobiliari la competenza per territorio alternativa del giudice di situazione
dell’immobile, così come già prevede - addirittura a titolo esclusivo -
l’ordinamento ticinese per i rapporti intracantonali (art. 18 CPC).
Ne discende che, in
accoglimento dell’appello, il decreto impugnato dev’essere annullato e la causa
rinviata al Pretore affinché dia seguito all’istanza di ammortamento della
cartella ipotecaria presentata dall’istante.
- Gli oneri del
presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC). Tenuto
conto della particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelievo di
tasse e spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’istante l’importo di
fr. 300.– per ripetibili di appello.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è accolto,
il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
-
Non si prelevano né
tasse né spese. Lo Stato del cantone Ticino rifonderà all’appellante l’importo
di fr. 300.– per ripetibili di appello.
-
Intimazione:
- avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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