AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.294
Data decisione, Autorità:
06.03.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00294
Lugano
6 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di separazione e riconvenzione
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Riviera promossa con petizione del 9 dicembre 1993 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 27 novembre 1995 presentata da __________ __________
contro la sentenza emessa il 3 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di
Riviera;
-
Se dev’essere
accolta la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria inoltrata da
__________ __________ contestualmente all’appello;
-
Se dev’essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ con le
osservazioni all’appello.
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1952) e __________ __________ (1958), cittadini iugoslavi, si sono
sposati a __________ il __________ 1975. Dalla loro unione sono nati __________
(__________1975) e __________ (__________1979). __________ __________ lavora in
Svizzera dal 1986, mentre la moglie e i figli vi sono giunti solo nel 1991. ll
marito è alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________ e
la moglie si è sempre occupata dell’economia domestica. Nel marzo/aprile 1993
la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale dopo un violento litigio con il
marito. Trascorso un anno a Locarno, nel luglio 1994 essa è tornata a Biasca e
dal luglio 1995 l’ha raggiunta il figlio __________. Dal gennaio 1994
__________ __________ vive con __________ __________.
B. Il 15 giugno 1993
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto della Riviera il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 13 luglio successivo. Con
petizione del 9 dicembre 1993 __________ __________ ha postulato la pronuncia
della separazione a tempo indeterminato, l’affidamento del figlio minore
__________ come pure il versamento di un contributo alimentare mensile imprecisato
per sé e di fr. 700.– per il figlio. Contestualmente essa ha introdotto una domanda
di assistenza giudiziaria. Il 10 dicembre 1993 __________ __________ ha
presentato un’istanza cautelare con cui ha chiesto al Pretore di assegnarle un
contributo alimentare di fr. 600.– mensili. Statuendo senza contraddittorio, il
Pretore ha parzialmente accolto la domanda e ha imposto al marito di stanziare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 400.– mensili. In occasione della
discussione provvisionale, svoltasi __________ 1994, il Pretore ha decretato
l’affidamento dei figli al padre, riservando il più ampio diritto di visita
della madre, e ha confermato il contributo a favore della moglie, ordinando al
datore di lavoro di trattenere tale importo dallo stipendio mensile del marito.
Quest’ultima disposizione non ha potuto essere eseguita, poiché la ditta
__________ __________ di __________, indicata come datrice di lavoro
dall’istante, ha dichiarato di non annoverare __________ __________ fra i suoi
dipendenti.
Con decreto del 4 marzo
1994 il Pretore ha designato un patrocinatore d’ufficio a __________
__________c.
C. Nella sua risposta
del 27 giugno 1994 il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale
ha postulato il divorzio e l’affidamento di entrambi i figli, negando qualsiasi
contributo alimentare a favore della moglie. Contestualmente ha domandato di
essere ammesso all’assistenza giudiziaria. Nei successivi atti scritti ogni
parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, la moglie opponendosi alla
domanda riconvenzionale formulata dal marito.
D. All’udienza
preliminare del 12 dicembre 1994 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi
di prova. Ultimata l’istruttoria, entrambe hanno rinunciato a partecipare al dibattimento
finale. Nelle conclusioni del 5 luglio 1995 __________ __________ ha ribadito
le domande esposte in petizione, precisando in fr. 700.– la pretesa alimentare
a suo favore. Nel proprio memoriale conclusivo del 6 luglio 1995 __________
__________ ha riaffermato la sua domanda di divorzio, negando di dovere alla moglie
qualsiasi prestazione.
E. Statuendo il 3
novembre 1995, il Pretore ha pronunciato la separazione legale a tempo
indeterminato fra i coniugi e ha respinto la riconvenzione di divorzio. Egli ha
dichiarato irricevibile la domanda di contributo alimentare formulata dalla
moglie e ha condannato __________ __________ a pagare un contributo alimentare
mensile per il figlio __________ di fr. 788.– fino al compimento del 17° anno
di età, rispettivamente di fr. 960.– fino al raggiungimento della maggiore età.
La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 550.– sono state poste a
carico del marito e per egli, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a
carico dello Stato.
F. Contro la predetta
sentenza è insorto il 27 novembre 1995 __________ __________ con un appello in
cui chiede che in riforma del querelato giudizio la petizione sia solo
parzialmente accolta, nel senso di ridurre il contributo per __________ a fr.
250.– mensili e che in accoglimento dell’azione riconvenzionale tra le parti
sia pronunciato il divorzio.
Nelle osservazioni del 19
gennaio 1996 __________ __________ propone la reiezione del gravame e la
conferma del giudizio pretorile.
G. Entrambe le parti
hanno presentato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al
beneficio del gratuito patrocinio in appello.
H. L’istruttoria
relativa alla situazione patrimoniale del figlio minorenne e dell’appellante è
stata completata in sede di appello e le parti hanno avuto la possibilità di
esprimersi sui nuovi documenti acquisiti agli atti.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
respinto l’azione di divorzio del marito, ritenendolo preponderantemente
colpevole della disunione. A suo parere il marito non avrebbe dimostrato
l’esistenza di un dissidio coniugale irrimediabile precedente alla sua
relazione extraconiugale, di modo che doveva essere accolta l’azione di
separazione della moglie. L’appellante contesta la causalità di tale relazione
nella disunione, asseverando che questa è iniziata dopo la separazione, ciò che
esclude una sua colpa. Egli sostiene inoltre che i rapporti coniugali erano già
turbati da tempo e che durante i cinque anni in cui i coniugi hanno vissuto
separatamente essi hanno maturato caratteri diversi, fra loro incompatibili. Da
ultimo l’appellante considera abusiva l’opposizione della moglie, non avendo
quest’ultima mai dimostrato una reale volontà di riavvicinamento.
-
Per l’art. 142 CC
ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali
siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente
esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale. Se tale stato dipende
da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato
soltanto dall’altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento
colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero
che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai
fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
È indubbio che nella
fattispecie le relazioni coniugali sono profondamente turbate, tant’è che la
moglie stessa ha postulato la separazione. Litigiosa è la responsabilità nella
disunione. Mentre la moglie ritiene che tale responsabilità debba essere attribuita
interamente al marito, questi sostiene che il dissidio esistente sia
riconducibile a fattori oggettivi, in particolare alla profonda differenza di
carattere fra i coniugi, acuita dal lungo periodo di separazione.
a) La
relazione del marito con un’altra donna non è contestata. Tuttavia l’esistenza
di una relazione extraconiugale può configurare colpa preponderante solo se
precede la disunione; se è successiva, la sua causalità viene meno. Incombeva
all’attrice – che si prevale dell’art. 142 cpv. 2 CC – recare tale prova (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 118 ad art.
142 CC). Ora, malgrado i sospetti nutriti dalla moglie (interrogatorio formale
__________ __________), non vi sono agli atti elementi che comprovino l’inizio
della relazione fra l’appellante e la sua attuale convivente prima della separazione
dei coniugi, avvenuta nel marzo/aprile 1993. Dall’istruttoria è emerso che
l’appellante ha conosciuto la sua attuale compagna nell’agosto 1993
(deposizione __________ e interrogatorio formale __________ __________) e che
la convivenza ha avuto inizio nel gennaio 1994 (deposizione __________,
__________ ed __________ __________, __________ e __________a). In simili
circostanze non si vede come la relazione extraconiugale possa essere
considerata causale per la disunione, dal momento ch’essa risulta posteriore
alla separazione.
b) Dagli
atti emerge che i dissapori coniugali sono iniziati prima della separazione,
subito dopo l’arrivo della moglie in Ticino, nel 1991 (interrogatorio formale
__________ __________ e deposizione __________). Non vi è invece alcuna prova dell’asserito
atteggiamento violento del marito nei confronti dell’attrice. Buona parte dei
testi si limita infatti a riferire quanto saputo da quest’ultima, senza essere
in grado di fornire testimonianze dirette al riguardo (deposizioni __________,
__________, __________). Anche i figli menzionano un unico episodio di
violenza, quello verificatosi il giorno in cui il marito ha cacciato di casa la
moglie dopo averla schiaffeggiata nel corso di un litigio. Essa non è più
tornata nell’abitazione coniugale, nonostante il marito le abbia chiesto più
volte di rincasare, asserendo che il marito non sarebbe stato disponibile a
mutare il proprio atteggiamento (interrogatorio formale __________ e __________
__________, deposizione __________ e __________ __________).
c) Per
assurgere a fattore oggettivo di disunione l’incompatibilità di carattere deve
essere tale da precludere ogni seria possibilità di intesa tra i coniugi.
L’incompatibilità da sola ancora non basta a giustificare un profondo dissidio,
giacché i coniugi devono far prova entrambi di buona volontà, pazienza, indulgenza
e sacrificio per comporre i dissidi; se le divergenze sono dovute a un fatto di
carattere, ogni coniuge deve fare il possibile per moderarsi, adattarsi
all’altro e non acuire i dissapori (DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 240; Bühler/Spühler, op. cit., nota 54 ad art.
142 CC). Non intraprendere sforzi sufficienti significa venire meno ai doveri
del matrimonio. La situazione va giudicata di caso in caso. In concreto è
verosimile che la lunga separazione forzata dei coniugi dal 1986 al 1991 abbia
accentuato quelle differenze di carattere che già esistevano in precedenza
(interrogatorio formale __________ __________). La ripresa della vita coniugale
in un paese straniero è risultata difficile per entrambi, abituati ormai a
gestire la propria vita in maniera autonoma. Le incomprensioni si sono manifestate
con frequenti litigi (deposizione __________), fino a sfociare nell’ultimo,
definitivo diverbio del marzo 1993. In quell’occasione il marito, dopo un
litigio scatenato dal rientro a casa della moglie più tardi del previsto, le ha
dato uno schiaffo e le ha detto di andarsene da casa. La reazione
dell’appellante è stata invero eccessiva, ma tale comportamento non può essere ritenuto
la causa del dissidio coniugale, esistente come si è visto già in precedenza;
ne è, se mai, una delle sue più evidenti conseguenze. Né si può ravvisare una
colpa causale del marito nel suo rifiuto di assoggettarsi alle non meglio
precisate condizioni poste dalla moglie per rientrare a casa. L’appellante
avrebbe rifiutato di modificare il proprio atteggiamento, ma tutto si ignora
dei rimproveri che la moglie gli muoveva e del cambiamento di atteggiamento che
essa chiedeva al marito. I coniugi si sono reciprocamente accusati di
comportamenti anticoniugali (a detta del marito la moglie sarebbe adultera,
mentre quest’ultima si duole di essere stata sempre maltrattata), ma tali
accuse non hanno trovato alcun riscontro nell’istruttoria, dalla quale è emersa
solo l’esistenza di profonde incomprensioni e difficoltà relazionali che hanno
reso insostenibile la vita in comune.
d) Accertata
l’irrimediabile turbativa dei rapporti coniugali e constatato che la relazione
extraconiugale è stata avviata dall’appellante in epoca posteriore alla separazione
di fatto, dopo l’insuccesso dei suoi tentativi di far tornare a casa la moglie,
non rimane che accogliere l’azione di divorzio proposta dal convenuto e attore riconvenzionale.
La domanda di separazione della moglie diventa pertanto priva d’oggetto (DTF 83
II 169; Bühler/Spühler, op. cit.,
nota 18 ad art. 146 CC). L’appello, su questo punto, è di conseguenza provvisto
di buon diritto.
- La pronuncia del
divorzio non mette soltanto fine all’unione personale dei coniugi, ma comporta
anche lo scioglimento dell’unione che essi formavano sul piano economico. La
legge tratta in modo speciale gli effetti patrimoniali del divorzio, da un lato
quelli che si riallacciano all’estinzione dei rapporti patrimoniali durante il
matrimonio (liquidazione del regime matrimoniale e perdita dei diritti
successori e sociali) e dall’altro lato quelli che concernono la riparazione
dei pregiudizi risultanti dal divorzio (riparazione del danno, riparazione di
un torto morale e concessione di una pensione di indigenza) fondati sugli art.
151 e 152 CC (I CCA sentenza del 31 luglio 1991 nella causa P. c. P.; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n.
655 e segg., pag. 131 e 132).
Nel caso concreto
l’appellata ha postulato solo la separazione dei coniugi a tempo indeterminato
e il riconoscimento di una pensione alimentare (cifrata in fr. 700.– con le
conclusioni di causa) fondata sull’art. 163 CC, ma non ha formulato conclusioni
sui pregiudizi causati dalla pronuncia del divorzio nel caso di accoglimento
della riconvenzione del marito. Né il Pretore, contrariamente a quanto avrebbe
dovuto, l’ha invitata a farlo (DTF 95 II 65; I CCA sentenza del 31 luglio 1991
citata; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 866, pag. 174-175). Questa Camera non si trova pertanto nelle
condizioni di giudicare al riguardo: ciò che comporta (anche per la
salvaguardia del doppio grado di giurisdizione) un rinvio della causa al
Pretore affinché, invitata la moglie a presentare le sue domande al proposito,
si pronunci in merito.
- L’appellante censura
infine il contributo alimentare mensile stabilito dal Pretore per il figlio
__________, di fr. 788.– fino al 17° anno d’età, rispettivamente fr. 960.– fino
alla maggiore età e ne chiede la riduzione a fr. 250.–, poiché il giovane ha
iniziato un apprendistato nel settembre 1995.
Per l’art. 276 cpv. 1 CC
entrambi i coniugi devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le
spese di educazione e di formazione, secondo le loro esigenze fisiche,
intellettuali e morali. Giusta l’art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il
contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni,
alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, a seconda delle loro
condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/CC, 116 II 110, 83 II 358 consid.
1). La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata
avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito del lavoro
effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile
facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 3a ed., 1990, pag. 145 seg.) Nella
determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni altra
questione loro inerente: affidamento, diritto di visita, ecc.) vige la massima
ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle
allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118
II 93; Rep. 1984 307). La decisione di primo grado non limita nemmeno il potere
cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee
a formare il proprio convincimento (Vogel,
Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986,
pag. 610 seg.).
-
Per prassi costante
di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le
raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (ultimo
aggiornamento in: RDT 1996, 33), considerate un buon punto di riferimento,
seppure da adattare alle circostanze del caso concreto (I CCA 20 ottobre 1995
in causa K/K; 17 agosto 1995 in causa B/B; 24 maggio 1995 in causa R/R).
L’edizione 1993 di tali raccomandazioni (RDT 1993, 78) prevedeva, nel caso di
un figlio unico di 16 anni (tale è da considerare __________, unico figlio
convivente con la madre) un fabbisogno complessivo di fr. 1220.–. Dedotto
l’importo di fr. 200.– corrispondente alla voce “cura ed educazione”, fornita
in natura dalla madre affidataria, si ottiene un fabbisogno in denaro di fr.
1020.– mensili. Considerato che il reddito complessivo della famiglia, come si
vedrà in seguito, risulta inferiore al reddito di riferimento adottato dalle
citate raccomandazioni (di circa fr. 6’600.– / 6’700.– mensili nel 1993), e che
nelle zone rurali ticinesi il costo della vita è inferiore alla zona urbana zurighese,
tale importo può prudentemente essere ridotto del 10%. Il fabbisogno in denaro
di __________ è quindi di fr. 720.– fino al 29 aprile 1996, data del passaggio
alla fascia d’età superiore. Dal __________ 1996 (17° anno d’età) il fabbisogno
in denaro del giovane ammonta a fr. 1300.– (edizione aggiornata al 1° gennaio
1996 delle citate raccomandazioni, pubblicata nella Rivista di diritto tutelare
__________pag. __________), da cui bisogna dedurre l’importo di fr. 160.– per
le cure e l’educazione in natura e fr. 130.– (10%), per un fabbisogno ponderato
di fr. 1170.– mensili. Il contributo alimentare di fr. 960.– mensili fissato
dal Pretore appare quindi adeguato alle circostanze.
-
L’appellante ritiene
che il figlio dovrebbe partecipare al proprio mantenimento con i proventi del
proprio lavoro di apprendista, rispettivamente con le indennità che avrebbe
percepito dall’assicurazione per la disoccupazione. I genitori possono esigere
dal figlio minorenne che ritrae un provento dal suo lavoro e che vive in
economia domestica con essi un’adeguata partecipazione alle spese di
mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). La misura della partecipazione esigibile dal
figlio dipende dalle circostanze concrete (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 480, nota 16 con richiami), che il giudice valuta caso per caso
facendo capo alla sua latitudine di apprezzamento. In particolare il guadagno
che consegue un figlio minorenne in qualità di apprendista può – entro certi
limiti – essere posto in deduzione dal contributo alimentare (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, nota 156 ad art. 157; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 480 nota 16).
In concreto l’istruttoria
svolta in questa sede ha permesso di accertare che __________ ha interrotto
l’apprendistato il 31 ottobre 1995, dopo solo un mese, e che si è iscritto alla
cassa di disoccupazione il 14 dicembre successivo. Egli ha percepito indennità
di disoccupazione per un importo complessivo di fr. 946,25 sull’arco di un
anno, dal dicembre 1995 al novembre 1996 (conteggi prodotti dalla CAD Famiglia
OCST). In simili circostanze non si può ragionevolmente pretendere ch’egli
assuma parte dei costi necessari al proprio mantenimento. Né d’altro canto la
madre può essere tenuta a contribuire anche in denaro al mantenimento del giovane,
cui provvede già in natura con le cure e l’educazione, dal momento che essa non
ha redditi ed è a carico della pubblica assistenza.
-
Il contributo
alimentare stabilito dal primo giudice non risulta eccessivo nemmeno in
considerazione della situazione finanziaria dell’appellante. Dal certificato di
salario del 23 gennaio 1996 emerge che nel 1995 egli ha percepito uno stipendio
mensile netto di fr. 3’748.–. Sulla base della documentazione prodotta in prima
sede e in appello il fabbisogno dell’appellante può essere valutato in fr.
2194,80 (fr. 925.– minimo vitale per persona che convive + fr. 540.– quota per
l’alloggio + fr. 231,80 premio di cassa malati + fr. 190.– imposte + fr. 108.–
assicurazione auto + fr. 200.– spese professionali). Nel fabbisogno non può
essere inserito l’importo di fr. 1178,75 versato a titolo di rimborso del
prestito contratto con la Banca __________ __________ (doc. 4), dal momento che
il figlio deve vedersi assicurato il proprio fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 162 ad art.
145 CC). Non vi è quindi motivo per scostarsi dal contributo alimentare
stabilito dal Pretore, seppure su altre basi di calcolo, di modo che va
confermata la decisione pretorile che obbliga l’appellante a erogare ad
__________ un contributo mensile di fr. 788.– dal 1° luglio 1995 al 30 aprile
1996 e di fr. 960.– dal __________ 1996 al __________ __________ 1997, quando
il figlio diventerà maggiorenne (art. 14 CC, entrato in vigore il 1° gennaio
1996). L’appello si rivela pertanto votato all’insuccesso su questo punto.
-
Gli oneri
processuali del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC); l’appellante vede accolta la domanda di divorzio, mentre non
ottiene la riduzione del contributo alimentare destinato al figlio. Dato
l’esito dell’appello, si giustifica la modifica del dispositivo della sentenza
impugnata sulla ripartizione degli oneri processuali di prima sede. La tassa di
giustizia e le spese vanno pertanto divise a metà fra le parti, mentre le
ripetibili sono compensate. Considerato l’esito del gravame e la situazione
finanziaria delle parti, entrambe possono essere ammesse al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è così riformata:
-
La
petizione di separazione è dichiarata priva di oggetto.
-
La
domanda riconvenzionale 27 giugno 1994 è accolta e il matrimonio celebrato a
__________ il __________ 1975 fra __________ __________ e __________ nata
__________ è sciolto per divorzio.
(3.–6.
invariati)
- La
tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 550.– sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, e per esse a carico dello Stato in
virtù dell’ammissione all’assistenza giudiziaria, compensate le ripetibili.
II. La causa è rinviata
al Pretore del Distretto di Riviera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi
sulle eventuali prestazioni __________ __________ a favore di __________
__________ in applicazione degli art. 151 e 152 CC.
III. __________
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio
dell’avv. __________ __________.
IV. __________ __________
è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv.
__________ __________.
V. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono posti a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, e per essi a carico dello Stato. Compensate
le ripetibili.
VI. Intimazione:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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