AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.298
Data decisione, Autorità: 03.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00298
Lugano 3 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 15 giugno 1994 da
__________, nata __________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 dicembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 novembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 18 gennaio 1996 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 novembre 1984 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1938) e __________ nata __________ (1939), omologando la convenzione sugli effetti accessori stipulata dai coniugi il 25 aprile 1984. Il punto 2c di tale convenzione prevedeva la rinuncia della moglie a qualsiasi contributo alimentare.
B. __________ __________ ha convenuto l’ex marito il 15 giugno 1994 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo che fosse accertato l’obbligo per quest’ultimo di versarle un contributo alimentare di fr. 2’000.– mensili. Nella sua risposta del 3 settembre 1994 __________ __________ si è opposto alla petizione. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno presentato un allegato conclusivo nel quale si sono confermate nelle rispettive domande di giudizio.
C. Con sentenza del 24 novembre 1995 il Pretore ha respinto la petizione, senza prelevare spese né tassa di giustizia, ma obbligando l’attrice a rifondere al convenuto fr. 1’000.– per ripetibili.
D. Insorta contro la citata sentenza con un appello del 19 dicembre 1995, __________ __________ postula, previo conferimento dell’assi-stenza giudiziaria al ricorso, la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame, postulando a sua volta il beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha escluso anzitutto che la sentenza di divorzio potesse essere dichiarata nulla, giudicando irrilevante che i coniugi fossero stati patrocinati da due legali appartenenti allo stesso studio di avvocatura. Nel merito egli ha respinto la petizione perché, nonostante il convenuto avesse versato determinate somme all’attrice tra il 1985 e il 1991, l’istruttoria non aveva permesso di accertare l’esistenza di un accordo interno sul pagamento di un contributo alimentare da parte del convenuto.
L’appellante fa valere di non poter chiedere l’annullamento della sentenza di divorzio per lesione (art. 21 cpv. 1 CO), poiché l’azione sarebbe prescritta, né postulare la modifica della sentenza stessa, giacché l’art. 153 CC non sarebbe direttamente applicabile. A suo parere nondimeno il fatto di essere stata patrocinata dal praticante del medesimo legale che assisteva il marito, di non avere avuto contatti con il proprio patrocinatore e di non essere stata sentita dal giudice del divorzio dimostra come gli accordi tra le parti non fossero quelli figuranti nella convenzione sottoposta al Pretore per l’omologazione. Essa sostiene inoltre che, avendo provato di avere riscosso per anni somme di denaro dall’ex marito, è lecito presumere l’esistenza di un accordo a suo favore.
Dal fascicolo processuale risulta che il 25 aprile 1984 le parti hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio nella quale la moglie rinunciava a qualsiasi indennità per alimenti (doc. B). Tale convezione è stata omologata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 29 novembre 1984, passata in giudicato (doc. D). Il 20 novembre 1985 le parti hanno sottoscritto un accordo in cui l’attrice dichiarava di ricevere a saldo di ogni sua pretesa, per qualsiasi titolo nei confronti dell’ex marito, l’importo di fr. 30’000.– (doc. E). In seguito quest’ultimo ha versato mensilmente all’ex moglie vari importi fino al 1991 (doc. F).
I contributi alimentari stabiliti in una convenzione sugli effetti accessori della separazione o del divorzio sottostanno alla libera disponibilità delle parti, che possono modificarli o sopprimerli anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, senza particolari formalità e senza l’intervento del giudice (DTF 71 II 132, 107 II 12; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 804 pag. 160; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 522). La modifica della convenzione omologata dal giudice deve essere contenuta però in una concorde dichiarazione di volontà, chiara e senza riserve (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 7 ad art. 153 CC). Liberalità stanziate dal coniuge (o dall’ex coniuge) debitore, anche per un lungo periodo, non bastano ad attestare un accordo sul pagamento di una pensione alimentare in deroga a una sentenza avente forza di giudicato. Costituiscono tutt’al più un indizio. Si aggiunga che – contrariamente all’opinione dell’appellante – nella determinazione dei contributi alimentari fra coniugi, come nei rapporti patrimoniali in genere, vige la massima dispositiva e il principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151 CC): l’onere probatorio rimane quindi intatto e alle parti incombe di allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese.
In concreto, come ha accertato il Pretore, non vi è prova di un accordo tra i coniugi che deroghi alla convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Certo, fra il 1985 e il 1991 l’appellante ha ricevuto vari importi mensili, ma a prescindere dalla circostanza che non è dato di sapere chi abbia proceduto ai bonifici (la figlia ha perfino sostenuto di essere stata lei, per il tramite del padre, a versare il denaro: doc. 1), ciò non basta ancora per ravvisare un accordo sul pagamento di una pensione alimentare vita natural durante. Né tale può essere il fatto che l’allora difensore dell’appellante era il praticante dell’avvocato del marito, praticante munito in ogni modo di regolare procura e che ha confermato di averla patrocinata (verbali, pag. 14 e 15), oppure il fatto che l’appellante non sia stata sentita personalmente dal giudice del divorzio dopo avere rinunciato a presentarsi al tentativo di conciliazione (inc. __________richiamato). Si tratta di circostanze che destano se mai perplessità sulla procedura seguita, ma che nulla dimostrano circa asseriti accordi intervenuti dopo la pronuncia del divorzio. Nemmeno il versamento di fr. 30’000.– da parte del marito il 20 novembre 1985 (doc. E) attesta alcunché di preciso e non suffraga sicuramente l’esistenza di un accordo sull’erogazione di fr. 2’000.– mensili a titolo di contributo alimentare, tanto meno se si pensa che in quell’occasione l’appellante ha dichiarato di ricevere la somma “a saldo di qualsiasi sua pretesa per qualsiasi titolo”. La circostanza poi che i coniugi hanno regolato solo in un secondo tempo la liquidazione del regime dei beni non significa – come reputa l’appellante – che gli accordi dell’aprile 1984 fossero attestati da una convenzione meramente fittizia.
In definitiva, mancando una chiara, univoca e concorde dichiarazione di volontà dei coniugi e in assenza di altri mezzi di prova a sostegno delle affermazioni dell’appellante, il Pretore ha respinto giustamente la petizione. L’appello, infondato, deve pertanto essere respinto.
Neppure l’assistenza giudiziaria postulata dall’appellato può essere accolta. È vero che la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, tuttavia il principio inquisitorio non esonera la parte richiedente dall’illustrare le proprie condizioni finanziarie e dal fornire ogni elemento utile di cui riesca a disporre, ancor meno quando essa è patrocinata da un legale (I CCA, sentenza del 3 agosto 1993 in re B. contro B., consid. 2 e 5). L’istanza, in altri termini, deve essere motivata, nel senso che il richiedente deve chiarire le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni elemento idoneo a comprovare il proprio stato di bisogno (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 156). Nella fattispecie l’istante si è limitato ad affermare di non essere in grado di sostenere le spese di causa e di patrocinio, ma non ha per nulla motivato la propria richiesta. Nelle condizioni descritte non incombe quindi al giudice esperire indagini d’ufficio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 19 dicembre 1995 da __________ __________ è respinta.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 18 gennaio 1996 da __________ __________ è respinta.
Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante verserà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.
Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e, limitatamente al dispositivo n. 2, all’avv. __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster