AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.30
Data decisione, Autorità: 23.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00030
Lugano 23 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione in modifica di una sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna, promossa con petizione 31 gennaio 1992 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione 28 marzo 1994 promossa da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 marzo 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata in stessa data da __________ __________;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presenta il 28 aprile 1994 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 10 dicembre 1987, passata in giudicato, il Tribunale distrettuale di Zurigo, 4a Sezione, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1934) e __________ nata __________ (1933). Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice del divorzio il marito si era impegnato a versare alla moglie una pensione alimentare di fr. 1’000.– mensili indicizzati, sulla base dell’art. 152 CC.
B. Il 31 gennaio 1992 __________ __________, che nel frattempo si è trasferito in Ticino, si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna postulando, in modifica della sentenza di divorzio, la soppressione, subordinatamente la riduzione dal 1° gennaio 1992 della pensione dovuta alla ex moglie, già in via cautelare. L’attore ha addotto di essere stato licenziato dal datore di lavoro dal 13 agosto 1991 e di non avere i mezzi per versare i contributi alimentari.
La convenuta, che non era rappresentata, non è comparsa all’udienza indetta per la discussione in contraddittorio della provvisionale, tenutasi il 30 marzo 1992. Ritenendola incapace di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, il Pretore le ha assegnato un termine scadente il 10 aprile 1992 per munirsi di un avvocato, con la comminatoria della nomina di un patrocinatore d’ufficio. Il termine citato essendo decorso infruttuoso, con decisione del 10 aprile 1992 il giudice le ha nominato un patrocinatore d’ufficio nella persona dell’avv. __________ __________ e l’ha posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
C. Nella risposta del 12 maggio 1992 __________ __________ ha postulato la reiezione della petizione, non opponendosi tuttavia a una riduzione della pensione alimentare in corso di causa. Alla seconda udienza di discussione sulla cautelare, che ha avuto luogo il 24 giugno 1992, le parti hanno convenuto di sospendere l’istruttoria provvisionale.
Nel settembre 1992 l’attore è stato riassunto dal precedente datore di lavoro alle medesime condizioni salariali. Il 1°, rispettivamente il 10 settembre 1992, il Pretore ha accolto le richieste di assistenza giudiziaria inoltrate dai diversi patrocinatori dell’attore con istanze del 31 gennaio e del 7 settembre 1992. Nei successivi allegati preliminari, vale a dire nella replica dell’11 settembre 1992 e nella duplica dell’11 gennaio 1993, attore e convenuta si sono confermati nelle rispettive domande.
D. Ultimata l’istruttoria, __________ __________ ha ribadito nel memoriale conclusivo del 18 gennaio 1994 le domande di petizione, mentre la convenuta nelle proprie conclusioni del 21 gennaio 1994 ha riproposto la reiezione dell’azione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. In parziale accoglimento della petizione il Pretore ha ridotto, con sentenza del 7 marzo 1994, l’obbligo contributivo dell’attore a fr. 300.– mensili dal 1° febbraio 1992, rinunciando a prelevare oneri processuali e assegnare ripetibili, entrambe le parti beneficiando dell’assistenza giudiziaria.
F. La convenuta è insorta il 28 marzo 1994 chiedendo che, in riforma del giudizio impugnato, la pensione alimentare a suo favore sia fissata in fr. 850.– mensili, postulando inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 1994 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza pretorile, previa concessione dell’assistenza giudiziaria.
Considerato
in diritto:
L’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondono all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 33 consid. 3 in fine; Bühler/Spühler, Commentario bernese n. 51 segg., art. 153 CC). La modifica sensibile e duratura delle condizioni economiche dell’obbligato, inoltre, non doveva essere prevedibile al momento della pronuncia del divorzio e neppure essere dovuta a suo malvolere o a grossolana negligenza.
Il Pretore ha ridotto l’onere contributivo a carico dell’attore da fr. 1’000.– (pari a fr. 1’263,15 indicizzati) a fr. 300.–, ritenendo adempiuti i presupposti dell’art. 153 CC. Egli ha considerato, in particolare, che il reddito dell’attore aveva subìto una riduzione considerevole e duratura, vista l’età dell’obbligato (1934) e la mancanza di prospettive per il futuro. Lo stipendio era infatti passato dai fr. 4’168.– percepiti al momento della sentenza di divorzio (fr. 3’300.– rivalutati secondo l’intervenuto rincaro) a fr. 2’800.– netti mensili. Il primo giudice ha poi valutato il fabbisogno minimo dell’ex marito in fr. 2’085.– e, dopo averlo aumentato del 20%, ha ricondotto la pensione alimentare a fr. 300.– mensili, ritenendo che un importo superiore avrebbe intaccato il suo fabbisogno minimo. Il Pretore ha fissato la decorrenza della riduzione alla data dell’inoltro della petizione, ossia al 1° febbraio 1992.
L’appellante postula il riconoscimento di un contributo alimentare di fr. 850.– mensili, sostenendo che non sono adempiute nella fattispecie le condizioni dell’art. 153 CC, poiché la riduzione di stipendio dell’attore è dovuta al suo malvolere o quanto meno alla sua grave negligenza, essendosi egli trasferito in Ticino e avendo cambiato lavoro senza preoccuparsi di trovare un reddito equivalente a quello che aveva nella Svizzera interna.
a) L’appellante non confuta che il peggioramento delle condizioni economiche dell’ex marito sarà duraturo, come ritenuto dal Pretore. Dalla deposizione di __________ __________, titolare dell’impresa di costruzioni di camini presso la quale l’attore lavora quale muratore dall’aprile 1991 (salvo il periodo di disoccupazione tra il 13 dicembre 1991 e l’agosto 1992; verbale di audizione del 29 aprile 1993 pag. 5; doc. F), si evince che il dipendente, pur lavorando nel medesimo settore in cui era già attivo a Zurigo, percepisce un reddito modesto perché, oltre a non essere muratore diplomato, non è più in grado di svolgere il lavoro alla stessa stregua di un operaio giovane. In particolare egli non può più effettuare lavori pesanti e “certe volte fa fatica” (verbale citato, pag. 5). È pacifico che tale situazione non migliorerà in futuro e che sarà duratura.
b) La convenuta sostiene che il peggioramento della situazione economica dell’attore è da ricondurre a suo malvolere, poiché il trasferimento del domicilio da Zurigo in Ticino, che si è risolto in una riduzione di stipendio, era motivato perlopiù dalla volontà di “non versare il dovuto alla moglie” (appello pag. 6). In altre parole, a detta dell’appellante l’attore avrebbe dovuto curarsi di trovare in Ticino un lavoro che gli garantisse una retribuzione equivalente prima di abbandonare l’occupazione nella Svizzera interna. La critica è infondata. Dagli atti non risultano infatti elementi a sostegno di tale tesi, ma è emerso che l’attore è giunto in Ticino per stare vicino al figlio __________ (1968), il quale, successivamente al divorzio dei genitori, ha vissuto con la madre fino al 1985 e in seguito è stato ospite di varie pensioni (deposizione testimoniale 29 aprile 1993; replica pag. 2). D’altra parte l’attore continua a essere attivo nel medesimo settore – ossia la costruzione di camini (teste __________, pag. 6) – e, da quanto si evince dagli atti di causa, lavora a tempo pieno. Contrariamente all’assunto dell’appellante, la scelta dell’ex marito di rientrare in Ticino risulta motivata dal desiderio di stare vicino al figlio, del quale si è sempre occupato, sia finanziariamente che in altro modo (ad esempio provvedendo alle sue necessità domestiche; cfr. verbale testimoniale 29 aprile 1993, pag. 7). Non emergono invece elementi per concludere che il trasferimento fosse determinato dalla volontà di nuocere alla ex moglie, o che l’attore abbia agito con grossolana negligenza o ancora che dimostrando buona volontà, malgrado l’età avanzata, la sua professione e la crisi esistente nel settore (teste __________, pag. 6), egli potrebbe versare in una situazione economica più favorevole. Infine, tale modifica delle circostanze non era prevedibile al momento del divorzio, e l’appellante neppure lo pretende. I requisiti posti dall’art. 153 CC sono pertanto adempiuti nella fattispecie.
L’appellante censura tale calcolo e sostiene che il fabbisogno dell’ex marito si riduce a fr. 1’800.–/1’900.– mensili. Essa contesta in primo luogo la voce del minimo esistenziale, adducendo che l’importo di fr. 1’025.– figurante nella tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita dalla CEF (stato 1° gennaio 1994), cui si è riferito il primo giudice, costituisce solo un indizio, da adattare secondo le circostanze del caso concreto. Nella fattispecie tale importo sarebbe eccessivo e dovrebbe essere ridotto a fr. 880.–, come peraltro indicato dallo stesso attore nella petizione.
a) La metodica per il calcolo del contributo alimentare è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). In particolare nella determinazione del fabbisogno occorre prendere come punto di partenza i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 304; SJ 1992 380), oltre supplementi che non tien conto qui elencare, siccome non litigiosi. A ragione, pertanto, il Pretore si è fondato sui valori previsti nella citata tabella per determinare il fabbisogno dell’attore e quindi – di principio – anche per quanto concerne il minimo esistenziale. Nondimeno, non si può disattendere che l’attore convive con __________ __________ ormai da lungo tempo (nel 1993 erano 8–9 anni; interrogatorio formale attore ad 5, sentenza divorzio pag. 7 doc. B) e nulla induce a supporre che tale convivenza sia destinata a cessare in un prossimo futuro. Si giustifica quindi nel caso concreto di far capo al minimo esistenziale “per persona singola che vive presso parenti” di fr. 925.– in luogo di quello di fr. 1’025.– per persona singola che vive sola, calcolato dal primo giudice.
b) La convenuta rimprovera poi al Pretore di avere inserito a torto le spese relative all’acquisto, da parte dell’attore, di un’automobile nuova (__________“__________1600”) in gran parte finanziata contraendo un piccolo credito (interrogatorio formale attore ad 3). Vista la situazione personale dell’ex marito, che è debitore di un importo considerevole nei confronti dell’Ufficio di assistenza sociale per gli anticipi relativi ai contributi alimentari dovuti alla ex moglie (teste __________ pag. 13), il primo giudice non avrebbe dovuto tenere conto di tale spesa nella determinazione del suo fabbisogno. La censura è infondata. Il primo giudice ha infatti inserito nel fabbisogno dell’attore l’importo di fr. 200.– a titolo di “presumibili spese per l’autovettura”, intendendo con ciò le spese di trasferta per recarsi sul posto di lavoro (da Minusio a Ascona, fr. 100.–) e le spese supplementari per i pasti presi fuori dal domicilio (fr. 100.–), e non gli oneri relativi al rimborso del mutuo contratto per l’acquisto della vettura nuova, come sostiene a torto l’appellante. La posizione litigiosa – prevista dalla citata tabella edita dalla CEF alla voce “spese professionali” (cfr. pt. 2.4.4) – deve quindi essere confermata.
c) Le altre posizioni – non contestate dall’appellante – sfuggono anch’esse alla critica. Il fabbisogno minimo dell’attore ai sensi del diritto esecutivo ammonta pertanto a fr. 1’985.– (fr. 925.– minimo esistenziale + fr. 500.– quota parte pigione + fr. 180.– cassa malati + fr. 30.– assicurazione infortuni + fr. 150.– onere fiscale
Giova ancora precisare che – contrariamente a quanto sostiene l’appellante (appello pag. 5) – il fabbisogno dell’attore così calcolato è destinato al proprio sostentamento e non a quello della sua compagna. Le posizioni esposte nel calcolo del fabbisogno minimo dell’appellato si riferiscono infatti alle sue spese personali (cassa malati, assicurazione infortuni, presumibile onere fiscale, spese professionali di trasporto), fatti salvi il minimo esistenziale e la quota parte di locazione, adeguatamente ridotti per tenere conto della convivenza.
5.a) Occorre ora determinare il contributo alimentare a favore della convenuta. A tale scopo, secondo l’appellante il giudice non deve ispirarsi all’equità, bensì far capo alla proporzione aritmetica adottata dal giudice del divorzio. A titolo di pensione alimentare essa propone pertanto il 30% del reddito dell’attore (ossia fr. 850.–), tale percentuale identificandosi (grosso modo) con quella applicata dal giudice del divorzio. L’opinione dell’appellante non può essere seguita. Dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato come nell’ambito dell’art. 153 CC il giudice decide secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC) se sono adempiuti i requisiti per una riduzione del contributo alimentare e se del caso in quale misura; in particolare una riduzione importante del reddito dell’obbligato può condurre anche a una diminuzione sovraproporzionale della rendita; vi è violazione del diritto federale unicamente se il giudice eccede nel suo potere d’apprezzamento, facendo capo a criteri privi di pertinenza o ignorando fattori decisivi (in proposito: Bühler/Spühler, op. cit., n. 56, 76 ad art. 153 CC ; Spühler/Frei–Maurer, op. cit., n. 69 ad art. 153 CC; DTF 108 II 32 consid. 8; 115 II 316).
b) Alla luce di quanto precede, appare equo ridurre la pensione a favore della convenuta a fr. 420.– mensili, pari alla differenza tra il reddito medio mensile dell’attore, di fr. 2’800.–, e il suo fabbisogno allargato, di fr. 2’382.–. Tale importo è invero modesto per i bisogni dell’appellante, che dovrà – come del resto già attualmente – far capo ad altre fonti (pubblica assistenza) per garantire la copertura del proprio fabbisogno, ma è anche considerevole per l’attore, in grado di assicurarsi unicamente il proprio fabbisogno. La citata riduzione decorre dal 1° febbraio 1992, data della petizione, come stabilito dal Pretore e non contestato dall’appellante. Inoltre, l’importo deve essere adeguato al rincaro, in conformità a quanto stabilito nella sentenza di divorzio (doc. B, pag. 8 pt. 3).
c) Va da ultimo rilevato che l’appellante confonde due problemi distinti quando sostiene (appello pag. 5 pt. 4) che non si giustifica di ridurre la pensione alimentare a fr. 300.– poiché altrimenti essa dovrebbe rifondere all’Ufficio cantonale di assistenza la differenza percepita dal 1° febbraio 1992. La questione relativa all’ammontare della riduzione della pensione è infatti indipendente da quella della restituzione dei contributi di assistenza percepiti dall’ente pubblico. La modifica della sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, di regola, al momento della presentazione della domanda, salvo situazioni del tutto eccezionali nelle quali non si può equamente esigere il rimborso di contributi accordati e consumati in pendenza di causa (DTF 117 II 370 seg.; Bühler/Spühler, op. cit., n. 79 ad art. 153 CC). Tale principio si spiega con motivi di equità nei confronti dell’obbligato e per evitare che il beneficiario della rendita ritardi la causa con manovre dilatorie (DTF 117 II 370 consid. aa). Nel caso concreto l’appellante non pretende che il Pretore abbia applicato a torto il principio citato. Anzi, essa riconosce che l’attore ha versato direttamente all’Ufficio cantonale di assistenza sociale un contributo ridotto di fr. 350.– in media dall’ottobre 1992 al luglio 1993 e che da quest’ultima data non ha più fatto fronte ai suoi obblighi. L’appellante non ha quindi verosimilmente alcun obbligo di restituzione verso l’ex marito e non deve nemmeno rimborsare lo Stato per gli anticipi ricevuti (art. 19 lett. e Legge sull’assistenza sociale). La riduzione del contributo alimentare con effetto retroattivo al 1° febbraio 1992 (data dell’inoltro della petizione) può dunque essere confermata.
Infine, non meritano disamina le argomentazioni dell’appellante sull’inadempimento da parte dell’attore dei propri obblighi alimentari, del tutto irrilevanti per l’esito del giudizio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
“Il contributo alimentare (art. 152 CC) dovuto da __________ __________ a __________ __________ __________ e fissato in fr. 1’000.– con sentenza 10 dicembre 1987 del Tribunale distrettuale di Zurigo, 4a Sezione, è ridotto a fr. 420.– a decorrere dal 1° febbraio 1992.”
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, __________.
Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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