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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.34
Data decisione, Autorità: 06.11.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00034
Lugano 6 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 23 luglio 1993 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ __________, __________ __________, nata , __________ () __________, nata __________, __________ (patrocinati dall’avv. dott. __________, __________);
e ora sul decreto del 16 gennaio 1995 con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dai convenuti con la risposta di causa del 29 settembre 1993;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 2 febbraio 1995 da __________ __________, __________ __________o, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emanato il 16 gennaio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono comproprietari di una tomba monumentale nel cimitero di Lugano, concessa per tempo indeterminato dal Comune a __________ __________ e a __________ __________.
B. Il 23 luglio 1993 __________ __________, nipote di __________ __________, ha convenuto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, pure discendenti di __________ , chiedendo l’accertamento del suo diritto, dei suoi discendenti e consorti di poter deporre le proprie spoglie nella tomba __________ -, come pure di traslarvi le ceneri dei defunti marito e figlio. Essa ha chiesto inoltre l’autorizzazione a eseguire a proprie spese opere di manutenzione straordinaria della tomba in questione.
C. Con risposta del 29 settembre 1993 __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adito, e nel merito si sono opposti alla petizione.
All’udienza preliminare del 14 aprile 1994, indetta per la discussione dell’eccezione processuale, i convenuti hanno mantenuto la loro domanda, alla quale si è opposta l’attrice. Esperito un sopralluogo, alla discussione finale del 28 settembre 1994 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.
D. Statuendo il 16 gennaio 1995 il Pretore ha respinto l’eccezione, affermando la propria competenza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all’attrice fr. 1’200.– per ripetibili.
E. Insorti contro il predetto pronunciato sugli oneri processuali con un appello del 2 febbraio 1995, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ chiedono, in riforma del querelato giudizio, la riduzione a fr. 100.– della tassa di giustizia e a fr. 200.– delle ripetibili da loro dovute.
Nelle sue osservazioni del 14 marzo 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto
Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio della lite, se esistono i presupposti processuali, tra cui la sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97 n. 3 CPC), pronunciandosi con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). L’impugnazione di un decreto non ha effetto sospensivo, salvo che tale effetto sia previsto dalla legge o conferito dal giudice (art. 96 cpv. 3 CPC). Se il giudice rifiuta il conferimento, il gravame è trattato soltanto con la prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC). Nella fattispecie gli appellanti non hanno postulato il conferimento dell’effetto sospensivo, di modo che esso potrebbe essere vagliato solo con la prima appellazione avente tale effetto, sempre che gli interessati dichiarino allora di mantenere il gravame (art. 309 cpv. 3 CPC). Ne segue che, in linea di principio, l’incarto dovrebbe essere rinviato al Pretore perchè esamini se accordare all’appello effetto sospensivo. Dato nondimeno che le censure formulate dagli appellanti appaiono - come si vedrà in appresso - sfornite di buon diritto, si può prescindere dal differire il giudizio, che cagionerebbe alle parti un’ulteriore (e vana) dilazione del litigio.
Il Pretore, invero senza motivare la decisione, ha fissato in fr. 600.– la tassa di giustizia e in fr. 1’200.– le ripetibili dovute dai convenuti. Gli appellanti sostengono che nella fattispecie sia la tassa di giustizia che l’indennità per ripetibili corrispondono ai valori previsti per tutta la procedura di merito, ragione per cui esse appaiono sproporzionate in una semplice procedura incidentale e non tengono conto dell’effettiva attività di patrocinio prestata dalla controparte.
Nel caso concreto non è contestato che il valore litigioso ammonta a fr. 15’000.–. Giusta l’art. 17 della Legge sulla tariffa giudiziaria per cause ordinarie aventi un valore litigioso di fr. 15’000.– la tassa di giustizia varia da fr. 450.– a fr. 1’200.–. L’art. 19 prevede che per i decreti, le ordinanze processuali, e i giudizi cautelari la tassa va da fr. 30.– a fr. 10’000.– ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell’art. 17 della medesima legge. Nella fissazione della tassa di giustizia la legge concede quindi al giudice un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso (dev’essere precisata in tal senso la massima riportata da Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 15 art. 148). In concreto la tassa di giustizia di fr. 600.-- appare senza dubbio elevata, fors’anche al limite superiore di quanto si possa ragionevolmente ammettere, ma essa non esorbita ancora dalla vasta latitudine di apprezzamento che compete al giudice di prima sede. Se si pensa che l’esame del presupposto processuale ha pur sempre richiesto, nella fattispecie, un’udienza preliminare apposita, un sopralluogo e una discussione finale, la tassa di giustizia controversa tiene conto anche del dispendio di tempo richiesto al tribunale (art. 3 cpv. 1 e 2 LTG). Ciò posto, l’appello non avrebbe alcuna possibilità di accoglimento nemmeno se fosse ricevibile.
Per l’art. 150 seconda frase CPC l’indennità per ripetibili è fissata entro i limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore. Meramente indicativa per il giudice (Rep 1985 pag. 86), la tariffa citata prevede per una causa avente un valore litigioso di fr. 15 000.– un onorario normale compreso tra l’8 e il 15% del valore stesso (art. 9 cpv. 1 TOA). nella sua applicazione la tariffa riserva quindi, come le legge sulla tariffa giudiziaria un considerevole margine di apprezzamento. Trattandosi poi di una causa non completa (nel caso in esame di una procedura limitata all’accertamento di un presupposto processuale), l’onorario dev’essere ridotto, tenendo conto in ogni modo del tempo profuso da un avvocato diligente nella trattazione di una pratica analoga (art. 11 cpv. 1 TOA), ciò che comporta la necessità di far capo a un ulteriore parametro di apprezzamento.
Nella fattispecie l’onorario di patrocinio secondo il valore (art. 9 cpv. 1 TOA) sarebbe verosimilmente ammontato a circa fr. 1350.–, il grado di difficoltà della causa apparendo per ora - nel quadro di una valutazione complessiva - relativamente ridotto (9%). Per quanto riguarda l’onorario a tempo, l’accertamento del presupposto processuale ha richiesto al patrocinatore della parte attrice la partecipazione all’udienza preliminare del 14 aprile 1994 (limitata alla questione della competenza per territorio), al sopralluogo del 6 maggio 1994 nel cimitero di Lugano e alla discussione finale del 28 settembre successivo. Valutato un presumibile dispendio di tempo attorno alle 5 ore, rimunerate fr. 220.– l’una (retribuzione senz’altro consona alla particolarità del caso), l’onorario a tempo sarebbe ammontato a fr.1100.– complessivi. I due fattori (valore e tempo) avrebbero poi dovuti essere mediati secondo la formula in uso presso l’autorità di moderazione. (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 2 ad art. 150 CPC). Ne sarebbe risultato un onorario di circa fr. 1200.–, esattamente la somma stabilita dal primo giudice. Ciò posto, non può farsi questione di eccesso o abuso nel potere di apprezzamento per quel che è delle ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti, in solido, a carico degli appellanti, che rifonderanno, pure in solido, alla controparte l’importo di fr. 500.– per ripetibili di appello.
avv. dott. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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