AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.39
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00039
Lugano,
18 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente
per statuire nella causa n. __________ (opere sporgenti su fondo altrui) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 12 dicembre
1991 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
15 febbraio 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa
il 23 gennaio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
- __________ __________ è proprietaria dal settembre 1966 della particella
- __________RF prodefinitivo di __________ (354 m²), situata nella frazione di
__________, su cui sorge una casa di abitazione. __________ __________ possiede,
a est, la confinante particella n. __________ (627 m²), acquistata in comunione
ereditaria il 23 maggio 1966 e come unico proprietario il 4 novembre 1987.
Nell’ambito dell’ag-giornamento delle mappe catastali destinate
all’introduzione del registro fondiario definitivo, il geometra ing. __________
__________ ha comunicato a __________ __________, il 26 novembre 1990, che
parte della sua costruzione risultava trovarsi sul fondo del vicino, onde la
necessità di regolare la situazione. L’interessata ha scritto quindi il 5
dicembre successivo a __________ __________, chiedendo di acquistare l’area
occupata. Il 15 giugno 1991 __________ __________ ha respinto la proposta,
fissando a __________ __________ un mese di tempo per eliminare le opere
sporgenti. Il 24 giugno 1991 __________ __________ ha rilanciato le trattative,
giungendo il 13 agosto 1991 a formulare un’ultima proposta. Se non che, l’8
ottobre 1991 essa ha constatato che una scala in sasso facente parte delle
opere sporgenti era stata distrutta. __________ __________ ha riconosciuto
essere l’autore della demolizione.
B. L’11 dicembre 1991 __________ __________ si è rivolta al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna perché le fosse attribuita la proprietà
– subordinatamente un diritto di superficie – sul terreno occupato dalle opere
sporgenti (39 m², dietro versamento di un’indennità da determinare), perché
fosse ordinato a __________ ____________________ di astenersi da ulteriori
manomissioni e perché le fosse corrisposta la somma di fr. 11 820.70 con
interessi a titolo di risarcimento danni per la distruzione della scala. Il convenuto
si è opposto a tutte le domande. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno
introdotto un memoriale conclusivo. Nel proprio allegato, del 4 ottobre
1994 l’attrice ha confermato le richieste di petizione, salvo lasciar cadere il
prospettato diritto di superficie e aumentare a fr. 13 820.70 con interessi
l’importo del risarcimento; in contropartita, per l’attribuzione della
proprietà, essa ha offerto al convenuto 47 m² del proprio fondo oppure
un’indennità di fr. 100.– il m². __________ __________ ha proposto di
respingere l’azione, instando per la rimozione di tutte le opere sporgenti. Il
dibattimento finale ha avuto luogo l’11 ottobre 1994.
C. Con sentenza del 23 gennaio 1995 il Pretore ha parzialmente accolto
la petizione, nel senso che ha attribuito all’attrice l’area litigiosa (39 m²,
dietro pagamento di complessivi fr. 2000.– oltre le spese del trasferimento
immobiliare) e ha condannato __________ __________ al versamento di fr. 6500.–
con interessi a titolo di risarcimento danni, più fr. 1320.– a copertura delle
spese peritali. Gli oneri del processo, con una tassa di giustizia di fr.
1000.–, sono stati posti per un quinto a carico dell’attrice e per il resto a
carico di __________ __________, tenuto a rifondere all’attrice fr. 2500.– per
ripetibili.
D. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 13
feb-braio 1995, __________ __________ chiede che in riforma del giudizio
impugnato l’azione della controparte sia respinta per intero, subordinatamente
che a __________ __________ sia attribuito in proprietà 1 m² al massimo
dell’area litigiosa al prezzo di fr. 100.– il m². Nelle sue osservazioni del 13
marzo 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in
diritto:
-
L’art. 674 CC stabilisce che le costruzioni e le altre opere sporgenti
da un fondo sopra un altro rimangono parte costitutiva del fondo da cui
sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza (cpv.
1). Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù (cpv.
2). Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato
non abbia fatto opposizione a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile,
il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità
al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del
terreno (cpv. 3).
-
Il Pretore, accertata l’esistenza di un’opera “sporgente” (ovvero
che invade un fondo altrui), ha respinto in primo luogo l’obiezio-ne del
convenuto, che contestava all’attrice il diritto di chiedere l’attribuzione
della superficie occupata dalla scala, ormai distrutta. Ciò posto, egli ha
ammesso la buona fede dell’attrice, che nel 1966 aveva acquistato il fondo così
com’era, e ha ritenuto tardiva l’opposizione del convenuto, l’opera sporgente
esistendo da 28 (recte: 25) anni. Considerato inoltre che il valore dell’ope-ra
sporgente supera notevolmente quello del suolo occupato e che il manufatto non
disturba il convenuto, egli ha giudicato legittimo assegnare all’attrice la
superficie richiesta (39 m²) dietro versamento di fr. 50.– il m². Al convenuto
il Pretore ha imposto il risarcimento del danno consecutivo alla demolizione
della scala, atto illecito valutato fr. 6500.–, e delle spese peritali (fr.
1320.–).
-
L’appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere ammesso a
torto la buona fede dell’attrice (art. 674 cpv. 3 CC). Adduce che nel settembre
del 1966, al momento in cui ha acquistato il fondo, l’attrice non poteva
ignorare lo sconfinamento edilizio appena compiuto dal precedente proprietario,
che inoltre nel settembre del 1972 essa ha sottoscritto un piano di mutazione
dal qua-le non risultava – e la circostanza non poteva sfuggirle – il corpo
edilizio sporgente, che infine nel 1975, dovendo delimitare il suo fondo con
picchetti destinati al nuovo rilievo aerofotogrammetrico, essa ha evitato non a
caso di segnalare l’area invasa (appello, punto 11). Ora, l’appellante
sottolinea a ragione che – contrariamente all’opinione del Pretore (sentenza,
pag. 7 e 8) – lo sconfinamento in cui è incorso il precedente proprietario del
fondo n. __________non esclude, di per sé, la possibile malafede dell’ attrice.
Ciò presupporrebbe tuttavia che lo stesso proprietario fosse in malafede e che
l’attrice abbia acquistato il fondo conoscendo – o non potendo ignorare –
l’abuso commesso. In concreto fa difetto già quest’ultima condizione.
a) Che al momento di comperare il fondo (la vecchia particella n.
__________RFP di __________: doc. A e doc. 1), nel settembre del 1966,
l’attrice fosse a conoscenza dello sconfinamento è un’ipotesi priva di
qualunque conforto. Il precedente proprietario del fondo ha dichiarato
formalmente di aver venduto l’immobile “a lavori di riattazione completamente
ultimati” e di aver tacitato egli medesimo gli artigiani (verbali, pag. 9 e
10). Il fatto che nel settembre del 1966 l’attrice avesse già versato un
acconto sul prezzo di acquisto, che il precedente proprietario avesse
ristrutturato lo stabile a meri fini speculativi e che i lavori eseguiti
corrispondano solo in parte ai piani approvati dall’autorità non basta manifestamente
a suffragare un’eventuale malafede dell’attrice.
b) Né la malafede può evincersi – come asserisce l’appellante – dal
piano di mutazione citato, del settembre 1972 (doc. 3 e 4). È vero che tale
planimetria non riporta il corpo sporgente del fabbricato, ma è altrettanto
vero ch’essa è stata allestita da un geometra ufficiale. L’attrice poteva
quindi, se mai, pre-sumere il confine segnato come esatto (art. 9 cpv. 1 CC).
Dedurre poi da tale piano che nel 1972 lo sconfinamento non esisteva, come
tenta di fare l’appellante (per imputare la responsabilità dello sconfinamento
all’attrice medesima: me-moriale, pag. 8) in contrasto con tutte le risultanze
di causa, non è serio, tanto meno se si pensa che l’attrice non consta aver mai
intrapreso, da parte sua, alcuna opera edile dopo l’acquisto dello stabile. In
proposito il ricorso non merita quindi altra disamina.
c) L’appellante fa notare che l’attrice non ha posato alcun picchetto
in corrispondenza delle opere sporgenti per delimitare il proprio fondo in
occasione della nuova misurazione aerofotogrammetrica. Non si vede quale
dimostrazione di malafede egli vorrebbe trarne. Tutt’al più simile circostanza
denota incertezza dell’attrice sul reale tracciato del confine, incertezza che
può anche essere stata acquisita con il trascorrere del tempo. Per sovvertire
la presunzione dell’art. 3 cpv. 1 CC sarebbero occorsi altri e ben più
consistenti indizi, dati univoci che logicamente e rigorosamente concatenati
fra loro inducessero a ravvisare una colpa (sulla gravità della negligenza
imputabile al costruttore: Piotet,
La notion de bonne foi, notamment en cas d’empiétement, in: JdT 1978 I 620; Schnyder, Der gute Glaube im
Immobiliarsachenrecht, in: ZBGR 66/1985 pag. 91 in fondo). Nella fattispecie
l’appellante si limita a evocare circostanze tra loro lontane nel tempo e
interpretate nel modo più sfavorevole all’attrice. Scorgere una malafede del
costruttore a norma dell’art. 674 cpv. 3 CC in condizioni del genere non è possibile.
- Sostiene l’appellante che, comunque sia, il Pretore non avrebbe
dovuto attribuire all’attrice 39 m² di terreno, bensì la sola superficie
occupata dalle opere sporgenti (vano doccia-wc), cioè 1 m² al massimo. La scala
(demolita) non era un’opera sporgente nel senso dell’art. 674 CC e non entrava
quindi nel calcolo dell’area usurpata. Attribuendo all’attrice 39 m² di
terreno, il Pretore ha fatto propria in realtà una proposta transattiva del
geometra ing. __________ __________, che proponeva al convenuto – appunto – di
permutare tale area con 47 m² del fondo dell’attrice (appello, punti 12 a 14).
a) La “proprietà del terreno” menzionata dall’art. 674 cpv. 3 CC si
riferisce soltanto all’area invasa dall’opera sporgente (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, note 36 e 37 ad art. 674 CC; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 85, n. 1657). In concreto tale
area risulta dal doc. S, senz’altro attendibile perché allestito da un geometra
prima che il convenuto demolisse la nota scala. Ora, compresa la superficie
occupata a suo tempo dalla scala, l’in-gombro totale delle opere sporgenti non
superava gli 11 m². Il Pretore giustifica l’attribuzione all’istante, oltre che
dell’ area usurpata, anche di una porzione di terreno annesso con ragioni di
convenienza (giudizio impugnato, pag. 6). Se non che, l’art. 674 cpv. 3 CC non
annovera l’opportunità o la convenienza tra i motivi di attribuzione fondiaria.
L’attrice afferma che la controparte non ha mai contestato la superficie di
terreno chiesta (osservazioni, pag. 4 in fondo). Essa dimentica tuttavia che il
convenuto si è sempre opposto a qualsiasi cessione, tanto da far valere che la
scala (demoli-ta) non entrava nemmeno in considerazione per il calcolo degli
ingombri. Ne segue che su questo punto l’appello è, in linea di principio,
provvisto di buon diritto. Rimane da esaminare in che misura.
b) L’appellante assume – come detto – che la scala era un mero accumulo
di pietre riposte, pressoché senza cemento e senza ancoraggio al suolo, onde
l’impossibilità di equipararla a un’opera nell’accezione dell’art. 674 CC. E siccome
non risultano nella fattispecie altre costruzioni sporgenti se non il noto vano
di 1 m² (doccia-wc), non vi era ragione – a mente sua – perché il Pretore assegnasse
all’attrice una superficie più estesa. La censura è solo apparentemente
fondata. Certo, l’art. 674 CC considera alla stregua di sporgenze solo costruzioni
(nel senso dell’art. 667 cpv. 1 CC) e altre opere, escluse mere trasformazioni
del terreno come per esempio le strade (Steinauer,
op. cit., pag. 81, n. 1641 con richiamo; Meier-Hayoz,
op. cit., note 6 e 8 ad art. 674 CC). Ma in concreto la scala distrutta non
consisteva in un semplice rivestimento del suolo. Confrontando la fotografia n.
1 del doc. 5 con le fotografie 8A, 14A e B del doc. R si nota chiaramente che,
per quanto priva di fondazioni (doc. T, pag. 2) e in sem-plice “muraccia” (cioè
in muratura mal governata: verbali, pag. 4), la scala era una rudimentale opera
a sé stante, che poggiava su un terrapieno in sasso. Con una semplice trasformazione
del suolo, del resto, non sarebbe stato possibile raccordarsi all’altezza del
sentiero comunale (fotografia n. 3 del doc. 5), salvo colmare il dislivello
con una ripiena (ciò che in concreto non è stato fatto). Ne deriva che la
sca-la demolita dall’appellante era, se pur ai limiti della più elementare
tecnica costruttiva, un’opera nel senso dell’art. 674 CC.
c) Si aggiunga che l’appellante non ha rimosso solo la scala “in
muraccia”, quella cioè che dal sentiero comunale conduceva al piano inferiore
della casa (verbali, pag. 4), ma anche parte della scala di accesso al piano
superiore (se ne vedono i resti nella fotografia C del doc. R) e il cancello
lungo il sentiero (verbali, pag. 5 in basso; memoriale conclusivo del convenuto,
pag. 4 in fondo), per tacere della parte di terrazzo che sovrastava il corpo
sporgente (donde risultano finanche segate le assi: fotografia 9A e 24A del
doc. R). Nell’ap-pello egli non pretende che a questi manufatti mancasse la
qualità di “opera” (nel senso dell’art. 674 CC). Egli asserisce bensì che
l’istruttoria non ha dimostrato l’esistenza di costru-zioni sporgenti
all’infuori del noto locale di 1 m², ma a tale proposito egli è smentito dagli
atti e finanche dal suo stesso comportamento (mal comprendendosi altrimenti
perché egli avrebbe rimosso simili opere se queste non si trovassero sul suo
fondo). L’insieme delle due scale, unite da un pianerottolo, e del terrazzo
sopra il vano di 1 m² formava un impianto organico, come risulta dalla
planimetria doc. S, ma anche dalla stessa fotografia n. 1 del doc. 5. Non vi è
quindi ragione per accertare un ingombro complessivo delle opere spor-genti inferiore
agli 11 m².
d) Più delicato è sapere se il proprietario di un’opera sporgente possa
far capo all’art. 674 cpv. 3 CC quand’anche tale opera più non esista perché
demolita, in tutto o in parte. Lo scopo dell’art. 674 cpv. 3 CC è in effetti
quello di evitare, attraverso l’assegnazione della proprietà occupata o di un
diritto reale sull’opera, la distruzione inutile di beni immobiliari (Meier-Hayoz, op. cit., nota 2 in fine
ad art. 674 CC; Steinauer, op.
cit., pag. 82, n. 1647). Nella misura in cui tali opere più non sussistono,
cadrebbe anche la necessità di derogare al principio dell’accessione. Se non
che, in concreto, la distruzione – parziale – dell’opera sporgente non è
avvenuta per mano di un terzo qualsiasi, bensì dello stesso proprietario del fondo
usurpato. Questi ritiene di avere agito con diritto, limitandosi a togliere
dalla sua proprietà materiali altrui (ap-pello, pag. 11). Disconosce però che
la legge non consente di far giustizia da sé, se non come reazione immediata a
un atto di illecita violenza (art. 926 CC). Egli avrebbe potuto bensì chiedere
al giudice la rimozione della sporgenza con un’azione negatoria (art. 641 cpv.
2 CC; DTF 98 II 195 consid. 2 in fine), ma non demolire egli medesimo opere esistenti
da 25 anni. L’intervento del convenuto appare tanto meno legittimo se si pensa
che il 13 agosto 1991 l’attrice aveva proposto un’ultima soluzione amichevole,
cui era ancora in attesa di una risposta prima di adire il giudice (doc. Q). In
tali circostanze l’atteggiamento del convenuto appare come un atto di forza
inopinato e inammissibile. Non vi è motivo perché egli abbia a beneficiarne.
-
Il Pretore ha optato per l’assegnazione all’attrice della superficie
occupata – invece che di una servitù – anche per il fatto che l’opera
sporgente non disturba affatto il convenuto. Questi afferma nell’appello che
sottrargli 39 m² del suo fondo significherebbe precludergli, in sostanza, un
accesso diretto al sentiero comunale (appello, punto 15). La critica è
parzialmente superata, giacché attribuendo all’attrice il solo ingombro
dell’opera sporgente (circa 11 m²), si ricrea la stessa situazione perdurata un
quarto di secolo prima della demolizione della scala. Si può ragionevolmente esigere
che il convenuto accetti tale stato di cose.
-
Il ricorrente contesta per i motivi accennati dianzi (consid. 4d)
l’illiceità dell’atto compiuto (appello, punto 16). L’argomentazio-ne è senza
pregio per le motivazioni già esposte. L’indennità di fr. 6500.– non è di per
sé litigiosa. Litigioso è l’addebito al convenuto delle spese peritali, ma su
questo punto non vi è ragione per scostarsi dal giudizio del Pretore.
L’appellante ha infatti cagionato il danno e per determinarne l’entità il
giudice ha dovuto far capo al referto doc. T, definito pacificamente equanime e
oggettivo. Appare giustificato, nelle circostanze descritte, con-siderare il
costo del referto come una posta del danno.
-
Da ultimo l’appellante censura l’indennità di fr. 50.– il m² riconosciutagli
dal Pretore per la porzione di terreno sottratta, facendo valere che l’attrice
stessa aveva finito per offrire, nel memoriale conclusivo, fr. 100.– il m²
(appello, punto 17). La doglianza è fondata. Eccettuate le cause che riguardano
diritti indisponibili (senza attinenza con la fattispecie), il giudice non deve
eccedere le richieste di giudizio (art. 86 CPC): egli non può quindi attribuire
più di quanto richiesto né meno di quanto riconosciuto (art. 340 lett. b CPC).
In concreto l’attrice medesima ha soggiunto nel memoriale conclusivo (pag. 7):
“la valutazione dell’‘inden-nità adeguata’ per il terreno occupato deve essere
fatta sulla base del suo valore di mercato che può essere equamente calcolato
in fr. 100.– per m²”. A torto il Pretore ritiene pertanto ch’essa non abbia
quantificato la propria offerta (sentenza, pag. 10 in fondo). Ne segue che
l’indennità spettante al convenuto per gli 11 m² di terreno assegnati
all’attrice dev’essere fissata in fr. 1100.–.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di
soccombenza, tanto in primo quanto in secondo grado (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’attrice ottiene poco più di un quarto della superficie richiesta, ma vince
sul principio dell’attribuzione fondiaria, evita la rimozione delle opere
sporgenti (valore non contestato di fr. 20 000.–: sentenza, pag. 10) e riscuote
oltre la metà del risarcimento postulato in sede conclusiva. Tutto ciò
ponderato, appare legittimo suddividere gli oneri in ragione di un quarto a
carico dell’attrice e di tre quarti a carico del convenuto, che rifonderà
all’attrice una congrua indennità per ripetibili ridotte.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
-
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che
a __________ __________ è assegnata, libera da pegni e oneri, la proprietà
dell’area delimitata in rosso (circa 11 m²) sulla planimetria 18 giugno 1991
dell’ing. __________ __________ (doc. S, esclusa la linea rossa che attraversa
i due fondi), area in cui si trovano le opere sporgenti dalla particella n.
__________RF di __________ sulla particella n. __________RF appartenente a
__________ __________.
-
__________ __________ verserà a __________
__________a, per lo scorporo della superficie predetta, un’indennità di fr.
1100.–.
-
La presente sentenza passata in giudicato e il
piano di mutazione che sarà allestito dal geometra assuntore competente
costituiscono valido titolo per ottenere l’iscrizione nel registro fondiario.
-
Le tasse e le spese di iscrizione, comprese quelle
del geometra, sono a carico di __________ __________.
-
__________ __________ è condannato a versare a
__________ __________ l’importo di fr. 7820.– oltre interessi al 5% su fr.
6500.– dall’8 ottobre 1991 e su fr. 7820.– dal 1° gennaio 1992.
-
Le spese processuali, compresa una tassa di
giustizia di fr. 1000.–, anticipate dall’attrice, restano a carico di
quest’ultima in ragione di un quarto; i rimanenti tre quarti sono a carico del
convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 2300.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
da anticipare dall’appellante,
sono posti per un quarto a carico dell’appellata e per tre quarti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili
ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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