AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.42
Data decisione, Autorità:
09.04.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00042
Lugano,
9 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ____________ (misure provvisionali in pendenza di
separazione o divorzio) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 settembre 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello
del 13 febbraio 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto
cautelare emanato il 2 febbraio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se dev’essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________
contestualmente all’appello;
-
Se dev’essere accolta la richiesta
di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ il 10 marzo 1995;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________
__________ (1953) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________
il __________ aprile 1982. Dal matrimonio sono nati i figli __________, il
__________novembre 1983, e __________o, il __________ settembre 1987. Il marito
è meccanico, alle dipendenze della __________ di __________; la moglie non ha
esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, tranne alcune ore di
pulizia e di servizi a terzi che le hanno procurato un reddito di circa fr.
400.– mensili. L’8 giugno 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione e il 18 giugno
successivo i coniugi si sono separati di fatto: il marito è rimasto
nell’abitazio-ne coniugale, la moglie si è trasferita con i figli a __________,
nella casa dei propri genitori.
B. Il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 6 luglio 1994. Il 12
luglio seguente __________ __________ ha chiesto di essere am-messa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria nella causa di stato da promuovere contro
il marito e il 16 settembre 1994 ha postulato – in via cautelare –
l’affidamento dei figli a sé medesima (riservato il diritto di visita del
padre), un contributo alimentare di complessivi fr. 2390.– mensili (fr. 800.–
per sé e fr. 795.– per ogni figlio) dal mese di settembre 1994, con trattenuta
dallo stipendio del coniuge, il versamento di fr. 660.– a saldo del contributo
alimentare dovuto per i mesi di luglio e agosto 1994 e la consegna di tre
libretti di deposito intestati ai figli.
C. Con
decreto cautelare del 19 settembre 1994, emanato senza contraddittorio, il Pretore
ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre,
ha assegnato l’abitazione coniugale al marito, ha stabilito un contributo
mensile di fr. 800.–per la moglie e di fr. 630.– per ogni figlio (compreso
l’assegno familiare) a decorrere dal settembre 1994 e ha ingiunto al convenuto
di consegnare alla moglie i tre libretti bancari intestati ai figli. La tassa
di giustizia di fr. 50.– e le spese sono state poste a carico dell’istante,
riservata una diversa ripartizione degli oneri in esito all’eventuale
contraddittorio.
D.
Il 20 settembre 1994 __________ __________ ha chiesto a sua volta il
beneficio dell’assistenza giudiziaria e il 22 settembre successivo ha instato
per la revoca del decreto. Alla relativa udienza del 14 ottobre 1994,
interrotta e ripresa il 21 ottobre, ha fatto seguito l’istruttoria e con
ordinanza del 7 novembre 1994 il Pretore ha ammesso la moglie al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. La discussione finale del procedimento cautelare
ha avuto luogo l’11 gennaio 1995. In tale occasione __________ __________ ha
ribadito sostanzialmente le sue domande, salvo ridurre il contributo alimentare
richiesto per sé e i figli a complessivi fr. 2100.– mensili da luglio a
dicembre 1994 (inclusi gli assegni familiari) e a complessivi fr. 1700.– mensili
(fr. 200.– per sé e fr. 650.– per ciascun figlio), oltre gli assegni familiari,
dal gennaio 1995. __________ __________ ha mantenuto la sua opposizione,
rivendicando l’affida-mento dei figli (riservato il diritto di visita della
madre), senza contributi alimentari per la moglie, e la restituzione dei tre
libretti di deposito; in subordine, nel caso in cui figli fossero stati
affidati alla madre, ha offerto un contributo (non quantificato) per i soli
figli dal settembre 1994, rinunciando alla riconsegna dei tre libretti di risparmio.
D. Statuendo il 2 febbraio 1995, il Pretore ha
confermato l’affida-mento dei figli alla madre, ha esteso il diritto di visita
del padre, ha condannato __________ __________ a versare un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie e di fr. 605.– mensili per ogni
figlio limitatamente al mese di settembre 1994, rispettivamente fr. 185.– per
la moglie e fr. 605.– per ogni figlio dall’ottobre 1994 (compresi in entrambi i
casi l’assegno familiare) e ha attribuito l’abitazione coniugale al marito.
__________ __________ è stato ammesso anch’egli al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a
carico delle parti (e per esse a carico dello Stato) in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
il decreto del Pretore è insorta __________ __________ con un appello del 13
febbraio 1995 nel quale chiede che, conferitale l’assi-stenza giudiziaria anche
in sede di ricorso, il contributo mensile a carico del marito sia fissato in
fr. 600.– per sé stessa e in fr. 650.– per ogni figlio da settembre a dicembre
1994, rispettivamente in fr. 300.– per sé e in fr. 650.– per ogni figlio dopo
di allora (compresi nelle due ipotesi gli assegni familiari).
Nelle
sue osservazioni del 10 marzo 1995 __________ __________ propone di respingere
l’appello e di negare alla moglie l’assistenza giudiziaria. Il giorno stesso
egli ha postulato a sua volta il beneficio dell’assistenza giudizia in appello,
cui la moglie si è opposta con osservazioni del 14 marzo 1995.
Considerando
in
diritto:
-
L’art.
145 cpv. 2 CC dispone che, pendente una causa di stato, il giudice prende
le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il
mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. I
principi che informano l’ado-zione di tali misure sono già stati esposti
correttamente dal Pre-tore (decreto, pag. 3 in fondo). In concreto rimane
litigioso solo l’ammontare del contributo per la moglie e i figli, che va
determinato secondo il metodo di calcolo previsto dal diritto federale (in base
cioè al totale dei redditi meno il totale dei fabbisogni: decreto, pag. 4 a
metà con rinvii di giurisprudenza).
-
Il
Pretore ha accertato il reddito netto del marito, meccanico presso la
__________ di __________, in fr. 4458.– mensili (compresa la quota di
tredicesima: doc. G). Il reddito della moglie è stato valutato in fr. 1000.–
mensili per il settembre 1994 (fr. 400.– percepiti come donna di servizio e fr.
600.– come collaboratrice del Consorzio servizio aiuto domiciliare Lugano e
dintorni: doc. AA), rispettivamente in fr. 1600.– da ottobre 1994 in poi
(lavorando una settantina di ore mensili, come incaricata, presso il solo
Consorzio: doc. EE). Circa i fabbisogni minimi, il primo giudice ha calcolato
quello del marito in fr. 3048.– mensili (decreto, pag. 6), quello della moglie
in fr. 1771.– mensili (de-creto, pag. 5) e quello dei due figli in fr. 605.–
ciascuno (decreto, pag. 7), deducendone a carico del marito l’ammontare dei contributi
impugnati.
-
L’appellante
sostiene anzitutto che tra settembre e dicembre del 1994 i contributi alimentari
dovrebbero essere calcolati su un reddito netto del marito di fr. 5144.–
mensili e non di fr. 4458.–, poiché la tredicesima andrebbe ripartita solo sui
quattro mesi presi in considerazione ai fini del contributo. L’argomentazione
non è seria, ove appena si pensi che l’obbligo di mantenimento del marito (art.
163 CC) non è cominciato nel settembre del 1994, ma sussiste dal giorno del
matrimonio. Un lavoratore dipendente fa fronte ai propri oneri e commisura le
sue spese, per comune esperienza e secondo il normale andamento delle cose,
anche in funzione della tredicesima mensilità ch’egli sa di riscuotere a fine
anno. Del resto non si vede perché in concreto la famiglia dovrebbe beneficiare
della tredicesima solo durante gli ultimi quattro mesi dell’anno. Su questo
punto il gravame non merita altra disamina. Il marito asserisce, nelle sue
osservazioni all’ appello (pag. 3), che il proprio reddito medio ammonterebbe
in realtà a fr. 4427.– mensili e non a fr. 4458.–, la tredicesima non
comportando assegni familiari. La tesi contrasta però con quanto egli stesso ha
riconosciuto nei riassunti scritti allegati ai verbali del 14 ottobre 1994
(pag. 7 e 10) e dell’11 gennaio 1995 (pag. 8). Nuovo, l’assunto è quindi
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
-
In
secondo luogo l’appellante afferma che il proprio reddito personale tra
settembre e dicembre del 1994 non ha superato, in media, fr. 1445.– mensili. Se
non che, lo stipendio medio di fr. 1600.– valutato dal Pretore per i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 1994 corrisponde esattamente alla media –
arrotondata – di quanto l’appellante fa valere di aver guadagnato nei tre me-si
in rassegna (appello, pag. 4). Per quel che attiene al settembre del 1994,
opportunamente il Pretore ha considerato tale mese come un periodo a sé stante,
data la situazione meramente transitoria. La moglie aveva appena cominciato
invero (di fatto il 19 settembre: doc. BB) la sua attività per il servizio di
aiuto domiciliare, ma durante la prima metà del mese aveva ancora pre-stato servizio
per una terza persona (interrogatorio formale del 13 dicembre 1994, risposta n.
2). La sua capacità di reddito si è ragionevolmente stabilizzata in ottobre
(sebbene l’assunzione definitiva da parte del Consorzio sia avvenuta solo il 1°
novembre 1994: doc. FF). Anche su questo punto il decreto del Pretore sfugge dunque
alla critica.
-
Sempre
con riferimento al proprio reddito, l’appellante assevera che dal 1° gennaio
1995 esso ascende a non più di fr. 1200.– mensili e non a fr. 1600.– come
stimato dal Pretore. L’asserto è specioso. Per motivare la propria
argomentazione l’interessata si fonda infatti sullo stipendio di un solo mese
(quello di novembre 1994, per di più senza computare la quota di tredicesima) e
asserisce che 76.50 ore mensili corrispondono a una rimunerazione netta di fr.
1345.–, sicché 70 ore in media danno un guadagno inferiore. Se appena si
considera però che tra settembre e dicembre 1994 l’appellante ha guadagnato fr.
5783.– lavorando 247.5 ore, lo stipendio medio valutato dal Pretore (fr. 1600.–
mensili) corrisponde esattamente al risultato – arrotondato per difetto – della
proporzione. Ciò posto, l’appello si rivela una volta di più sprovvisto di buon
diritto.
-
I
fabbisogni dei coniugi non sono litigiosi, eccetto una posta di fr. 428.–
mensili che il Pretore ha inserito tra le necessità finanziarie del marito per
il rimborso di un mutuo (fr. 13 000.–) contratto presso la __________ e il
pagamento dei premi riguardanti una polizza di assicurazione consegnata alla
Cassa medesima in garanzia del mutuo (doc. 5). L’appellante ammette di aver
riconosciuto che l’unione coniugale era gravata di debiti per fr. 12 000.–/13
000.– (interrogatorio formale del 13 dicembre 1994, risposta n. 9). Sostiene
però di non aver ammesso che tutto il debito andava conteggiato nel fabbisogno
familiare e soggiunge che nell’elenco dei debiti talune voci non possono in
ogni modo essere riconosciute (doc. 11). La prima argomentazione è pretestuosa,
non essendo dato di capire perché – ove il reddito dei coniugi copra, ancorché
al limite, il fabbisogno familiare – i debiti contratti dall’unione coniugale
non dovrebbero essere onorati (come giustamente ha ritenuto il primo giudice:
decreto, pag. 6 verso l’alto). La seconda è nuova e pertanto irricevibile (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC). Ne segue, al proposito, l’inconsistenza dell’appello.
-
L’appellante
chiede infine che il contributo alimentare per ciascuno dei due figli sia
portato da fr. 605.– mensili a fr. 650.– mensili. Seguendo la costante prassi
della Camera civile di appello, il Pretore ha spiegato di aver determinato
l’importo in base alle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del
Canton Zurigo (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993 pag. 78),
adattate al caso specifico (decreto, pag. 7). L’appellante non spende una
parola per dimostrare che il Pretore avrebbe applicato le note raccomandazioni
in maniera errata o anche solo inadeguata, ma ciò non significa che su questo
punto l’appello debba essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 con
rinvio al cpv. 1 lett. f CPC). Nel rispetto del principio inquisitorio che per
diritto federale governa lo statuto giuridico dei figli (DTF 118 II 93), anche
davanti all’autorità di ricorso (Vogel,
Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag.
610 seg.), l’adeguatezza del contributo alimentare va esaminata d’ufficio,
senza vincolo alle richieste dell’una o dell’altra parte.
Ora,
le citate raccomandazioni prevedono che il fabbisogno me-dio in denaro di due
figli in età compresa fra 7 e 16 anni ammonta a fr. 1045.– ognuno (inclusi fr.
250.– di cura ed educazione da 7 a 12 anni, rispettivamente fr. 200.– da 13 a
16 anni, e fr. 250.– rispettivamente fr. 210.– per la partecipazione alle spese
di alloggio). Tali raccomandazioni si riferiscono tuttavia a fasce di reddito
coniugale che superano di oltre il 10% quello delle parti (fr. 6600.–/6700.–
contro fr. 5458.–/6058.–). Quando il coniuge affidatario non esercita (o
esercita solo parzialmente, come nella fattispecie) un’attività lucrativa, è
lecito pretendere inoltre ch’egli provveda in natura – compatibilmente con gli
impegni della sua eventuale attività a tempo parziale – alla cura e
all’educazione della prole. Ciò nondimeno, pur tenendo conto di tali fattori,
nella fattispecie il fabbisogno in denaro di fr. 605.– mensili fissato dal
Pretore per ogni figlio non appare sufficiente. Del resto il Pretore non può
essere seguito nemmeno quando reputa che in concreto l’unico reddito da
considerare ai fini delle predette raccomandazioni sarebbe quello del marito
(pag. 7 a metà), giacché determinante è il reddito netto di entrambi i coniugi,
senza riguardo al relativo ammontare (si vedano le direttive contenute
nell’edizione 1988, pag. 11).
Si
volesse anche tenere calcolo nel caso in esame, alla stregua di un ulteriore elemento
di riduzione, del fatto che le menzionate raccomandazioni si rapportano a costi
riscontrabili nell’area urbana di Zurigo, il fabbisogno in denaro dei due figli
non può ad ogni modo ritenersi inferiore a fr. 1650.– mensili. L’appellante lavora
circa 70 ore mensili e può sopperire solo a metà, in natura, alla cura e
all’educazione dei figli. Per il mese di settembre 1994 il reddito conseguito
dai coniugi (fr. 5458.– mensili) non copre invero tale fabbisogno, ma ciò non è
decisivo. Basti pensare che per quel mese il Pretore ha condannato il marito a
versare contributi per un totale di fr. 1710.– e che tale importo è stato appellato
dalla sola moglie, né l’attuale decisione è più sfavorevole al marito. La rivalutazione
del contributo per i figli comporta necessariamente la soppressione del
contributo per la moglie, nel senso che entrambi i coniugi si ritrovano a
vivere – per finire – con il fabbisogno minimo, tutto il resto essendo
destinato ai figli. Non si vede però come potrebbe essere diversamente e neppure
si capirebbe perché la moglie dovrebbe beneficiare di una disponibilità superiore
al minimo quando ai figli non sarebbe assicurato il necessario.
-
La
maggiorazione del contributo per i figli (da fr. 1210.– a fr. 1650.–
complessivi) implica un duplice ordine di conseguenze. Intanto una riduzione
dell’onere per l’alloggio computato nel fabbisogno della moglie: il Pretore ha
accertato in effetti, senza essere contraddetto dalle parti, che la moglie spende
fr. 1000.– mensili per il canone di locazione (decreto, pag. 5). Nel contributo
per i figli è già compresa però una quota di fr. 415.– comples-sivi per
l’alloggio (fr. 460.– ridotti proporzionalmente alla riduzione del fabbisogno
dei figli rispetto a quanto prevedono le note raccomandazioni), ciò che
diminuisce la locazione effettiva della moglie a fr. 585.– mensili. Donde la
seconda conseguenza: quella per cui non è conciliabile con la parità di
trattamento che a lungo andare il marito continui a spendere fr. 1145.–
men-sili di locazione per sé solo e che la moglie con i figli insieme debbano
accontentarsi di fr. 1000.– complessivi. Il marito deve quindi essere invitato
sin d’ora a reperire un appartamento meno oneroso (che non costi più di fr.
850.– mensili), tanto più che al compimento del 13° anno di età il fabbisogno
del figlio Mario non consentirà più una partecipazione altrettanto generosa ai
costi dell’alloggio della madre né alle spese di cura ed educazione. A quel
momento il marito dovrà quindi aver trovato un’abi-tazione meno cara, con
l’avvertimento che in caso di inosservanza egli si vedrà ridurre il proprio
fabbisogno minimo di conseguenza.
-
Il
quadro economico della famiglia si presenta quindi, in sintesi, come segue:
– reddito
netto del marito: fr. 4458.– mensili;
– reddito
netto della moglie: fr. 1000.– mensili (settembre 1994),
fr.
1600.– mensili (dall’ottobre 1994);
– fabbisogno
minimo del marito: fr. 3048.– mensili;
– fabbisogno
minimo della moglie: fr. 1356.– mensili (fr. 1771.– ./. fr. 415.–)
– fabbisogno
in denaro dei due figli: fr. 1650.– mensili;
– eccedenza
mensile (settembre 1994).
fr.
4458.– + fr. 1000.– ./. fr. 3048.– ./. fr. 1356.– ./. fr. 1650.– = fr. –.–
– eccedenza
mensile (da ottobre 1994):
fr.
4458.– + fr. 1600.– ./. fr. 3048.– ./. fr. 1356.– ./. fr. 1650.– = fr. 4.–
Il
difetto di qualsiasi apprezzabile eccedenza fa sì che il marito, coniuge non
affidatario, possa conservare per sé soltanto il fab-bisogno minimo e debba
erogare la differenza a moglie e figli (né un coniuge può essere costretto a
vivere, in ogni modo, con una disponibilità mensile inferiore al suo fabbisogno
minimo: DTF 121 I 99 consid. 3). Dato nondimeno che nel decreto cautelare egli
è stato condannato a stanziare, per il mese di settembre 1994, la somma
complessivi di fr. 1710.– e che nei suoi confronti il decreto è passato in
giudicato, appare equo imporgli la stessa cifra – ancorché suddivisa
diversamente – a beneficio di moglie e figli. Da ottobre 1994 il contributo di
fr. 1410.– (la differenza tra il fabbisogno minimo e il guadagno conseguito)
deve essere devoluto interamente ai figli, la moglie potendo, con un guadagno
di fr. 1600.– mensili, sovvenire autonomamente –come il marito – alle proprie
esigenze minime e colmare il fabbisogno dei figli (con fr. 240.– mensili).
- Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L’appellante ottiene causa vinta sul contributo per i figli in virtù del
principio inquisitorio disposto dal diritto federale, ma si vede
inevitabilmente sopprimere il contributo per sé medesima. Ciò giustificherebbe
un riparto a metà della tassa di giustizia e la compensazione delle ripetibili
(art. 148 cpv. 2 CPC). Entrambi i coniugi dovendo sopperire a sé stessi con il
fabbisogno minimo, si legittima la concessione dell’assistenza giudiziaria
(art. 157 CPC). L’appellante dev’essere resa edotta nondimeno che nella
tassazione della relativa nota d’onorario (art. 36 cpv. 3 LTG) si terrà conto
della manifesta infondatezza del ricorso per quel che riguarda il contributo
alimentare destinato a sé stessa. Il giudizio sulle spese e le ripetibili di
prima sede può rimanere invariato, l’importo totale del contributo a carico del
marito restando sostanzialmente lo stesso.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 del decreto impugnato è così
riformato:
__________ è condannato a versare alla moglie, entro il 10 del mese, i seguenti
contributi alimentari:
a)
per il mese di settembre 1994:
fr.
60.– per la moglie stessa e
fr.
1650.– complessivi per i figli;
b) in
seguito:
fr.
1410.– complessivi per i figli.
Il
contributo a favore dei figli comprende gli assegni familiari.
Per
il resto il decreto impugnato rimane invariato.
- __________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria
in appello con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________, __________.
- __________ è ammesso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria
in appello con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________, Chiasso.
- Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno e per esse, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
a carico dello Sta-to, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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