AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.46
Data decisione, Autorità:
28.02.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00046
Lugano
28 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
G.Bernasconi,
vicepresidente
Giani
e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretario:
Nani
sedente
per statuire nella causa n. __________ DSA (modifica di pensione alimentare)
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 23
dicembre 1986 da
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
nata __________, __________
(già
patrocinata dall’avv. __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 30 giugno 1994 presentato da __________ contro
la sentenza emessa il 20 giugno 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 6;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Con
sentenza del 19 agosto 1983, passata in giudicato, il Pretore della (allora) giurisdizione
di Lugano Campagna ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato fra
__________ (1941) e __________ nata __________ (1940), cittadini italiani. I
figli __________ (__________settembre 1965), __________ (__________agosto 1967)
e __________ (__________settembre 1973) sono stati affidati alla madre. Il
padre, cui è stato garantito un diritto di visita settimanale, è stato tenuto a
versare un contributo mensile (non indicizzato) di fr. 700.– complessivi per i
figli e di fr. 400.– per la moglie. Il contributo per i figli sarebbe rimasto
invariato anche dopo la maggiore età del primogenito, fino ai vent’anni del
figlio __________.
B. Il
23 dicembre 1986 __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 6, chiedendogli – senza avanzare cifre – di moderare il contributo da
lui dovuto alla famiglia. Egli ha instato dipoi il 16 febbraio 1987 perché, a
titolo provvisionale, tale contributo fosse ridotto a fr. 400.– mensili complessivi
dal 1° febbraio 1987. Il Pretore ha citato le parti al contraddittorio del 28
aprile successivo per la discussione dell’istanza provvisionale. Nel frattempo,
il 24 febbraio 1987, __________ ha inoltrato la risposta di causa, proponendo
il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte
ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
C. Sentiti
i coniugi alla discussione del 28 aprile 1987, con decreto del 5 ottobre seguente
il Pretore ha accolto l’istanza provvisionale di __________ e ha ridotto a fr.
400.– mensili complessivi dal 1° febbraio 1987 il contributo a favore della
convenuta e del figlio minorenne __________. Nel frattempo è stata esperita
l’istruttoria di merito, che si è chiusa il 13 luglio 1989. __________ non ha
presentato allegati conclusivi. Nel suo memoriale del 15 settembre 1989
__________ ha riproposto invece il completo rigetto della petizione. Le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo
il 20 giugno 1994, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto
il contributo a carico di __________ nel modo seguente:
– dal 1°
gennaio al 27 agosto 1987 (maggiore
età del figlio __________):
fr. 400.– mensili per i soli figli
(fr.
200.– per __________ e fr. 200.– per __________);
– dal
28 agosto al 31 dicembre 1987:
fr.
350.– mensili per il solo figlio __________;
– dal
1° gennaio 1988 al 31 agosto 1993:
fr.
400.– mensili per la moglie e fr. 350.– mensili per __________;
– dal
1° settembre 1993 in poi (maggiore età
del figlio __________):
fr.
400.– mensili per la sola moglie.
Le
spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 350.–, sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza predetta __________ è insorta con un appello del 30 giugno 1994 in
cui chiede che, annullato il giudizio del Pretore, la petizione sia interamente
respinta e che, anzi, il contributo alimentare a carico del marito sia aumentato
a fr. 1700.– mensili complessivi sin dal 1° dicembre 1981. Nelle sue osservazioni
del 3 agosto 1994 l’attore propone di respingere l’appello in ordine, subordinatamente
nel merito, e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in
diritto:
I. In
ordine
- a) L’atto
di appello deve contenere – tra l’altro – la dichiarazione di appellare con
l’indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono deferire
all’autorità di ricorso, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto
sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se mancano
tali requisiti la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC). La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire nondimeno che la sanzione della
nullità va applicata con cautela: anche se non adempie in modo preciso le
esigenze formali stabilite dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo
contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la sentenza di primo
grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e
l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep 1986
pag. 272 consid. 1, 1985 pag. 338 in alto, 1981 pag. 186 consid. 8, pag. 335 consid.
1).
b) L’appello
della convenuta denota senza equivoco la volontà di far annullare tutta la
sentenza di primo grado, riformandola nel senso di respingere interamente la
petizione e di aumentare a fr. 1700.– mensili retroattivi il contributo
alimentare a carico del marito. La richiesta di giudizio è quindi
sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi.
Quanto ai motivi, essi sono esposti in modo confuso e non sempre comprensibile,
ma per quanto è dato di capire possono essere vagliati nel merito. In tale
misura il gravame è dunque ammissibile.
c) L’appello
è irricevibile, per contro, nella misura in cui postula non solo il rigetto
della petizione, ma l’aumento – per di più retroattivo – del contributo
alimentare a favore della moglie (domanda n. 1). Quest’ultima richiesta è nuova
e come tale improponibile in appello (Anastasi,
Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo
1981, pag. 83 segg.). Inammissibile – per gli stessi motivi – è anche il gran
numero di documenti nuovi che la convenuta acclude all’appello; essi possono
essere considerati solo in quanto siano idonei ad apprezzare l’adeguatezza del
contributo alimentare per i figli minorenni (al cui riguardo il giudice
inquisisce d’ufficio: DTF 118 II 93). Irricevibili sono infine le
conclusioni dell’appello che comportano più o altro che la riforma del giudizio
impugnato (domanda n. 2), unico scopo cui può tendere la procedura di ricorso.
II.
Nel merito
- Il
coniuge obbligato a fornire un contributo alimentare in virtù di una sentenza
di separazione (art. 160 cpv. 2 e 161 cpv. 2 vCC, art. 163 CC) può domandare di
esserne liberato o ch’esso sia ridotto quando il bisogno più non esista o sia
sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore
più non corrispondono all’entità del contributo. Poco importa che tale somma
sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che
dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e –
secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui il
contributo era stata fissato (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note
43–48
all’introduzione degli art. 149–157 CC con riferimenti).
- Dopo
avere premesso che la sentenza di separazione non indica qual era il reddito e
il fabbisogno dei coniugi nel 1983, il Pretore ha accertato che quell’epoca il
marito aveva entrate imponibili per fr. 3113.– mensili, mentre la moglie non
conseguiva alcun guadagno. Al momento in cui ha presentato l’azione di modifica
(23 dicembre 1986), il marito aveva entrate addirittura inferiori a quelle del
1983 (fr. 2067.– mensili complessivi). La moglie percepiva invece una rendita
AI di
fr.
1672.– mensili, riscuoteva gli assegni familiari per i tre figli e poteva
esigere dal figlio __________ (che aveva un reddito di
fr.
1800.–) il versamento di almeno fr. 600.– mensili. Nel 1988 la rendita AI della
moglie si era ridotta a fr. 1350.– mensili, ma il figlio __________ guadagnava
oltre fr. 2400.– mensili e il figlio __________ fr. 3510.–. Quanto ai fabbisogni
minimi, erano determinabili solo quelli del 1987 (fr. 1859.– mensili per il
marito, fr. 1840.– mensili per la moglie), che sono rimasti più o meno
invariati negli anni.
Ciò
posto, il Pretore ha concluso che per il 1986 e – in difetto di altri dati –
per il 1987 la moglie non poteva pretendere un contributo alimentare per sé.
Essa aveva infatti un reddito di
fr.
2272.– mensili, che bastava a coprire il fabbisogno minimo (fr. 1840.–). Il
marito, con un reddito di fr. 2067.– mensili e un fabbisogno minimo di fr.
1859.–, poteva essere tenuto a erogare unicamente il contributo di fr. 400.–
mensili da lui stesso offerto (fr. 200.– ognuno per __________ e __________),
rispettivamente – dopo la maggiore età di __________ (__________agosto 1987) –
il contributo di fr. 350.– mensili fissato nella sentenza di separazione per il
figlio __________. La situazione risultava diversa a decorrere dal 1988: in quell’anno
il marito era tornato a conseguire un reddito complessivo di circa fr. 3000.–
mensili (rispetto ai fr. 1950.– mensili della moglie) e poteva quindi far
fronte nuovamente ai contributi fissati nella sentenza di separazione (fr.
400.– per la moglie e fr. 350.– per il figlio __________ fino alla maggiore
età, sopraggiunta il
settembre 1993).
- Da
quanto precede si evince chiaramente che il Pretore ha modificato la pensione
alimentare destinata alla convenuta e ai figli minorenni, rispetto alla
sentenza di separazione, solo per quanto riguarda il 1987. Anteriormente al 1°
gennaio 1987 la sentenza del Pretore non esplica effetti; dal 1° gennaio 1988
la situazione è tornata a essere quella che sarebbe stata se il marito non
avesse promosso causa. Solo per il 1987 la convenuta può quindi dolersi di un
pregiudizio (soppressione del proprio contributo, rispettivamente riduzione di
quello per i figli) e ha un interesse legittimo ad appellare. Tutt’al più la
Camera civile di appello potrebbe esaminare in virtù del principio inquisitorio
– ma non per il periodo che precede l’introduzione della causa (Bühler/Spühler, op. cit., nota 189
ad art. 157 CC) – se il contributo per i figli minorenni stabilito nella
sentenza di separazione sia ancora adeguato, e ciò a prescindere da una valida
richiesta di aumento da parte della madre affidataria. In concreto la questione
non ha tuttavia particolare importanza poiché – come si vedrà in appresso – le
condizioni economiche in cui si trovava l’attore nel 1986/87 non risultano
sostanzialmente diverse rispetto a quelle in cui egli versava nel 1983.
a) Il
primo giudice ha accertato che nel 1986 (introduzione della causa di modifica)
il marito disponeva di entrate mensili per complessivi fr. 2067.–: fr. 1138.–
provenienti da attività lucrativa e fr. 929.– da una rendita AI (sentenza, consid.
4 nel mezzo). In mancanza di indicazioni più recenti, egli ha ritenuto validi i
dati del 1986 anche per il 1987 (sentenza, pag. 5 in alto). Ciò è legittimo,
giacché spettava all’attore – in caso di ulteriore diminuzione del reddito –
instare per un aggiornamento dell’istruttoria (art. 192 cpv. 1 CPC). Il fatto è
che, come l’appellante sostiene pur in modo prolisso e farraginoso (pag. 4),
nel 1986 le entrate del marito non si esaurivano nel reddito da attività
dipendente e nella rendita AI.
b) Intanto
il reddito da attività dipendente considerato dal Pretore (fr. 13 666.– annui,
pari a fr. 1138.– mensili) è un guadagno lordo, comprensivo di oneri sociali.
Al netto, il reddito dell’attore da attività dipendente era di fr. 12 081.–
annui, pari a fr. 1006.– mensili (doc. Q). La rendita AI di
fr.
929.– mensili (doc. Z), per converso, non era l’unica percepita dall’attore,
poiché risulta che nel 1986 questi ha riscosso dall’Assicurazione Invalidità
complessivamente
fr. 13
737.– annui (doc. R), ossia in media fr. 1144.– mensili. A ciò si aggiungeva –
contrariamente a quanto ha accertato il primo giudice (sentenza, pag. 4 nel
mezzo) – un’indennità erogata dall’assicurazione malattia collettiva __________
di fr. 12 530.10 annui, pari a fr. 1044.– mensili (doc. EE, secondo fascicolo,
ultimi sei fogli). Ne segue che l’attore aveva, nel 1986, entrate medie mensili
per fr. 3194.– (e non solo per fr. 2067.–).
c) Al
momento in cui era stata emanata la sentenza di separazione (1983) l’attore
guadagnava, al netto, fr. 15 954.– annui da attività dipendente (doc. S), pari
a fr. 1329.– mensili, e riceveva oltre fr. 22 000.– annui dalla __________
(doc. EE, secondo fascicolo, primi sette fogli), ossia circa fr. 1833.– mensili
in media, per un totale di circa
fr.
3160.– mensili. Nel 1986 (e, in assenza di dati divergenti, nel 1987) la situazione
economica dell’attore era quindi sostanzialmente la stessa di quella in cui
egli versava nel 1983. Né dagli atti risulta che suo il fabbisogno minimo nel
1986 o nel 1987 fosse aumentato rispetto a quello del 1983. Anzi, dall’incarto
non emergono nemmeno elementi utili per valutare con qualche attendibilità il
fabbisogno del 1983, elementi che sarebbe spettato all’attore addurre. Il fatto
che questi provvedesse, nel 1986, al figlio maggiorenne __________ non è di
rilievo, poiché il sostentamento della moglie e dei figli minorenni rimaneva –
comunque fosse – prioritario (art. 277 cpv. 2 CC).
d) D’altro
lato neppure la situazione economica della moglie poteva dirsi migliorata nel
1986/87 al punto da giustificare una riduzione del contributo a lei destinato.
È vero che – come ha rilevato il Pretore – dal 1° gennaio 1986 la convenuta è
stata ammessa al beneficio di una rendita AI di fr. 1672.– mensili (doc. 9),
tuttavia ciò è avvenuto perché le è stato riconosciuto un grado di invalidità
superiore ai due terzi, con conseguente limitazione della capacità lucrativa.
Né il suo fabbisogno minimo risultava inferiore rispetto al 1983 (visto
l’importo di fr. 1840.– mensili, ciò non può nemmeno essere seriamente
presunto). Nel 1988 poi la rendita AI è diminuita a fr. 1350.– mensili (doc.
22). Se ne conclude che, per rapporto al momento in cui è stata pronunciata la
separazione dei coniugi, nemmeno la convenuta aveva beneficiato di
miglioramenti economici tali da giustificare una riduzione del contributo a suo
favore. La petizione del marito doveva quindi, in ultima analisi, essere respinta.
- Rimane
da esaminare, d’ufficio, se il primo giudice non dovesse aumentare di propria
iniziativa il contributo per i figli minorenni. Ora, il problema si sarebbe
posto nel caso in cui, per rapporto all’epoca della separazione giudiziale, la
situazione economica dell’attore fosse migliorata. Ciò, come si è visto, non
risulta. Non sussistono dunque le premesse per un intervento della Camera
civile di appello, cui non compete di risindacare la sentenza di separazione in
assenza di elementi nuovi. Per di più, nella fissazione dei contributi a favore
dei figli il primo giudice fruiva pur sempre di un certo margine di
valutazione: non si può sicuramente affermare che, dato un reddito dell’attore
attorno ai fr. 3200.– mensili e un fabbisogno di almeno fr. 1860.–, nel 1986/87
un contributo di fr. 700.– mensili (più fr. 400.– per la moglie) fosse tanto
inadeguato rispetto alla capacità contributiva dell’attore da dover essere
modificato d’ufficio. Neppure per gli anni successivi emergono, del resto,
elementi idonei a suffragare una conclusione diversa.
III.
Sulle spese e le ripetibili
- La
riforma della sentenza impugnata implica una ridefinizione degli oneri processuali,
che vanno posti a carico dell’attore soccombente, tenuto a rifondere alla convenuta
inoltre un’equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Dalla procedura
di appello la convenuta esce invece perdente in misura larga e notevole, ove
appena si consideri ch’essa ottiene bensì il ripristino del contributo
integrale per sé e i figli durante tutto il 1987, ma che le sue richieste di
giudizio miravano a un contributo di fr. 1700.– mensili sin dal 1° dicembre
- Anche se nelle cause in materia di diritto di famiglia si può prescindere
da una rigorosa suddivisione aritmetica degli oneri secondo il grado di
reciproca soccombenza, appare giusto che la convenuta sopporti almeno i quattro
quinti delle spese e che corrisponda all’attore un’indennità per ripetibili ridotte
(art. 148 cpv. 2 CPC).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
-
La
petizione è respinta.
-
Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 350.–, sono poste a carico
dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.
-
Intimazione
ai patrocinatori delle parti.
II. Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
350.–
======
sono
posti per 1/5 a carico dell’attore e per 4/5 a carico della convenuta, che
rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
–
__________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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