AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.48
Data decisione, Autorità: 01.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00048
Lugano, 1 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause n. – spec. (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promosse con istanza del 6 maggio 1992 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
__________, __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
, __________ (), con domicilio elettivo a
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 5 febbraio 1993 dalla __________ contro il decreto emesso il 25 gennaio 1993 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. L’impresa generale di costruzione __________, , ha commissionato il 17 ottobre 1991 alla __________ opere di impermeabilizzazione per fr. 215 588.– nella “ ”, complesso edilizio in proprietà per piani costituito sulla particella n. __________RFD di __________ (doc. A). Altre opere per quel cantiere sono state ordinate alla stessa ditta, sempre dalla __________, l’8 novembre 1991 per fr. 12 296.– (doc. B). __________ ha eseguito una parte dei lavori, poi ha sospeso l’esecu-zione delle opere rimproverando alla __________ di non averle versato alcun acconto.
B. Il 6 maggio 1992 la __________ ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord i comproprietari della “__________ ” (__________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________) per ottenere l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale collettiva (art. 798 cpv. 1 CC) di com-plessivi fr. 103 000.– più interessi al 7% dal 30 marzo 1992 sulle proprietà per piani n. __________–__________3, –, – (appartenenti alla __________), __________ (appartenente a __________ e __________), __________ (appartenente a __________ e __________ __________), __________ (appartenente a __________ __________), __________ (appartenente a __________ __________a e __________ (appartenente a __________ e __________). Il Pretore ha accolto l’istanza senza contraddittorio il 7 maggio 1992 e ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario le iscrizioni provvisorie, citando le parti alla discussione del 23 giugno 1992.
C. Il 9 giugno 1992 i convenuti __________ e __________ __________ hanno denunciato la lite a __________ __________, che aveva venduto loro la proprietà per piani n. __________6. Non risulta che tale denuncia sia stata intimata al destinatario. All’udienza del 23 giugno 1993 le parti hanno deciso concordemente di gravare le singole proprietà per piani in proporzione al loro valore, modificando in tal modo l’iscrizione avvenuta senza contraddittorio. La discussione sull’ iscrizione provvisoria è stata rinviata a un’altra data. Il Pretore ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario, il 25 giugno 1992, la modifica dell’iscrizione così come concordata all’udienza.
D. Al contraddittorio del 13 ottobre 1992, indetta per discutere le iscrizioni provvisorie sulle singole proprietà per piani, l’istante ha chiesto al Pretore di confermare quanto già ordinato. I convenuti si sono opposti. , in particolare, ha fatto valere che la ditta istante aveva ricevuto dalla __________ tre acconti per complessivi fr. 100 000.– proprio con riferimento alla “ ” (fr. 20 000.– il 30 settembre 1991, fr. 50 000.– il 6 novembre 1991 e fr. 30 000.– il 23 dicembre 1991: doc. Q, R e S). La __________ ha replicato che tali versamenti sono stati destinati alla copertura di altri debiti della __________, già da tempo scaduti. __________ ha mantenuto la propria eccezione.
E. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale il 30 novembre 1992 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Statuendo il 25 gennaio 1993, il Pretore ha accolto l’istanza e ha confermato le iscrizio-ni provvisorie delle ipoteche legali già ordinate senza contraddittorio in proporzione al valore delle singole proprietà per piani. All’istante egli ha assegnato un termine di 90 giorni per promuo-vere l’azione intesa all’ottenimento delle iscrizioni definitive, con l’avvertenza che qualora il termine fosse decorso infruttuoso le iscrizioni provvisorie sarebbero state cancellate. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere solidalmente all’istante fr. 1200.– per ripetibili. La decisione non è stata trasmessa all’Ufficio del registro fondiario, il Pretore avendone disposto la comunicazione solo al momento in cui questa sarebbe passata in giudicato.
F. Contro tale giudizio la __________ è insorta con un appello del 5 febbraio 1993 in cui chiede che l’istanza sia respinta e le iscrizioni provvisorie cancellate, subordinatamente che le singole ipoteche legali siano ridotte – in proporzione al valore delle singole proprietà per piani – all’importo complessivo di fr. 96 000.–. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 1993 __________ postula il rigetto dell’appello. __________ e __________ __________ hanno introdotto a loro volta osservazioni il 22 marzo 1993, rilevando di non essere più parte in causa.
G. __________ ha invitato il Pretore, il 22 aprile 1993, a concederle una proroga del termine per l’avvio della causa intesa all’ iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Il Pretore ha prorogato il termine di 90 giorni il 26 aprile successivo. Altre due proroghe di 90 giorni sono state accordate dal Pretore il 16 luglio e il 21 dicembre 1993. Nessuna di esse risulta essere stata comunicata all’ufficiale del registro fondiario.
H. Il 24 marzo 1994 la __________ ha chiesto al Pretore di stralciare la procedura di iscrizione provvisoria, il termine impartito all’istante per promuovere la causa volta all’iscrizione definitiva avendo natura perentoria. Il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per esprimersi sulla domanda. __________ e __________ __________ vi hanno aderito il 31 marzo successivo, come pure __________ e __________ __________, __________ __________ e __________ il 5 aprile 1994. __________ ne ha proposto invece la reiezione (osservazioni del 20 aprile 1994). Il Pretore non ha statuito e ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello.
Considerando
in diritto:
L’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già con un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giu-dice decide in procedura sommaria (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). L’iscrizione provvisoria è accordata “dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente”; il giudice ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre – ma secondo giurisprudenza ciò deve costituire la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere giudizialmente l’iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC). La durata del termine inoltre dev’es-sere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2) e il rispetto della scadenza va controllato d’ufficio (DTF 89 II 310 in alto). Ove il termine decorra infruttuoso, l’ufficiale del registro fondiario cancella l’iscrizione provvisoria di propria iniziativa (art. 76 cpv. 1 RRF). Il termine può essere prorogato dal giudice (DTF 119 II 435 consid. 2a, 101 II 66 consid. 2), ma la proroga dev’essere annotata nel registro fondiario entro la scadenza originale (DTF 98 Ia 245; Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, pag. 227 n. 2895 con richiami). In caso contrario l’iscrizione provvisoria si estingue indipendentemente dai motivi che possono avere ritardato l’annotazione della proroga (DTF 53 II 218 consid. 1).
Nel caso in esame il Pretore non ha comunicato all’ufficiale del registro fondiario l’ordine di iscrizione provvisoria delle ipoteche legali (dopo contraddittorio) né, tanto meno, il termine entro cui l’istante avrebbe dovuto promuovere la causa intesa all’otteni-mento delle iscrizioni definitive. Egli ha previsto che tale comunicazione avvenisse solo al passaggio in giudicato della decisione (dispositivo IV), trascurando però di avere statuito nell’am-bito di una procedura di camera di consiglio (sopra, consid. 1) e di avere preso quindi una decisione immediatamente esecutiva a prescindere dalla mancata comunicazione all’ufficiale del registro fondiario. Certo, in caso di appello il presidente della Camera adita può conferire al gravame effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC), ma in concreto ciò non è nemmeno stato richiesto. Rimane il fatto che, comunque sia, il termine entro cui l’istante doveva agire in giudizio per ottenere l’iscrizione definitiva delle ipoteche non è stato annotato nel registro fondiario, nel quale figurano ancora (e soltanto) le iscrizioni provvisorie ordinate senza contraddittorio. Occorre pertanto vagliare le conseguenze di tale omissione.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, qualora la durata della validità dell’iscrizione provvisoria non sia annotata nel registro fondiario, l’ufficiale non esegue alcuna cancellazione d’ufficio (come prescrive invece l’art. 76 cpv. 1 RRF se il termine, annotato, decorre infruttuoso). Il proprietario del fondo gravato può chiedere bensì all’ufficiale di cancellare un’iscrizio-ne provvisoria decaduta ma, se il creditore si oppone, deve introdurre un’azione per la modifica del registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2 e 3 con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 227, n. 2895). Come detto, dunque, la circostanza che la durata di un’iscrizione provvisoria non si evinca dal registro fondiario non comporta ancora la nullità dell’iscrizione; ciò non toglie che l’azione volta all’iscrizione definitiva debba essere promossa entro il termine fissato dal giudice (DTF 99 II 391 consid. 3; Steinauer, op. cit., pag. 226 n. 2892d).
Nella fattispecie il Pretore ha impartito all’istante, nella decisione impugnata (del 25 gennaio 1993), un termine di 90 giorni per avviare la causa tendente all’iscrizione definitiva delle ipoteche. Il 22 aprile 1993 l’istante ha postulato una prima dilazione (altri 90 giorni), che il Pretore ha accolto il 26 aprile successivo. Una seconda proroga (90 giorni supplementari), chiesta dall’istante il 14 luglio 1993, è stata accolta dal Pretore il 16 luglio seguente. L’ultima istanza di proroga, inoltrata il 20 dicembre 1993, è stata accolta il 21 dicembre 1993 (ulteriori 90 giorni). Dagli atti non emerge se e quando l’istante ha promosso la causa intesa all’ ottenimento delle iscrizioni definitive. La questione non è, come che sia, di rilievo. Il termine di cui all’art. 961 cpv. 3 CC può infatti essere prorogato dal giudice, ma la richiesta di proroga dev’essere tempestiva (si è visto dianzi che, per essere efficace, la dilazione dev’essere finanche annotata nel registro fondiario entro la scadenza del termine originale: sopra, consid. 1 in fine). Quand’anche nel caso specifico le due prime proroghe siano state ottenute in tempo utile, la terza è manifestamente tardiva non solo nella concessione, ma già nella richiesta (20 dicembre 1993) se appena si pensa che la seconda proroga era stata accordata il 16 luglio 1993. Il diritto ticinese, del resto, pre-vede che una proroga deve – se non essere ottenuta – quanto meno essere chiesta prima della scadenza del termine (art. 130 cpv. 2 prima frase CPC). Ne segue che le iscrizioni provvisorie ordinate dal Pretore con la decisione impugnata si sono, come che sia, estinte allo scadere della seconda proroga, il giudice non potendo ordinare il ripristino di un’iscrizione provvisoria ormai decaduta (DTF 98 Ia 246 consid. 3). Poco importa che la decisione impugnata non sia stata trasmessa all’ufficiale del registro fondiario e poco importa altresì che tale decisione sia stata impugnata in appello. Già si è spiegato, invero, che tale ricorso non sospendeva l’esecutività del giudizio (art. 370 cpv. 3 CPC): non inibiva neppure, quindi, la decorrenza del termine.
Obietta l’appellata che, in ogni modo, il comportamento della __________ trascenderebbe nell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) poiché, pur non essendosi mai opposta alle proroghe, essa ha chiesto poi lo stralcio della procedura. Se non che, la scadenza fissata dal giudice a norma dell’art. 961 cpv. 3 CC è un termine perentorio (DTF 119 II 435 consid. 2a). Anche se la __________ avesse accondisceso alla concessione di una proroga tardiva, l’estinzione delle iscrizioni provvisorie andrebbe rilevata dal giudice d’ufficio (sopra, consid. 1). Se ne conclude che, sia come sia, le iscrizioni provvisorie disposte dal primo giudice – oggetto dell’appello – più non sussistono. Sussistono bensì, formalmente, le iscrizioni iscritte senza contraddittorio nel registro fondiario. Dovesse tuttavia l’istante opporsi alla loro cancellazione, l’appellante potrà adire il giudice chiedendo la rettifica del registro (sopra, consid. 3). Ciò premesso, l’appello va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Resta ancora da esaminare chi debba sopportare le spese e le ripetibili della relativa procedura.
Il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi un pronunciato su spese e ripetibili qualora una causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico. L’art. 151 CPC si limita a evocare la desistenza, la transazione o l’acquie-scenza e prevede unicamente che in tali ipotesi “ le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare nondimeno, nel solco dell’art. 163 CPC, che ove una lite diventi priva di oggetto o di interesse giuridico si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l’art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenza del 1° giugno 1993 nella causa F. SA contro S. SA e D., consid. 1 e 2). Quest’ultima norma sta-bilisce che quando una lite diventa – appunto – priva di oggetto o di interesse giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l’appello se le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali non fossero decadute (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a).
a) Il Pretore, accertata la tempestività dell’iscrizione richiesta (art. 839 cpv. 2 CC), ha respinto l’obiezione della __________ che – come detto (sopra, consid. D) – invocava versamenti all’istante per complessivi fr. 100 000.– da parte della . A mente del Pretore infatti la convenuta non era riuscita a rendere verosimile che i tre acconti di complessivi fr. 100 000.– erano giunti alla __________ con l’indicazione del cantiere cui erano destinati (art. 86 cpv. 1 CO). L’istante era abilitata dunque a computare le somme ricevute in deduzione di fatture già scadute, relative ad altri cantieri, tanto più ch’essa non aveva dichiarato alcunché alla __________ (art. 86 cpv. 2 CO). E siccome i convenuti non avevano reso verosimile nemmeno che il debito della __________ verso la __________ per le opere eseguite nella “ ” era scaduto prima di altri debiti riguardanti altri cantieri (art. 87 cpv. 1 CO), a un esame meramente sommario l’iscrizione provvisoria del pegno immobiliare doveva essere ammessa.
b) L’appellante sostiene che la __________ ha chiaramente indicato la causale dei tre acconti versati, ma che tale indicazione non è stata comunicata alla __________ dalla propria banca (la __________, agenzia di __________, rispettivamente il __________ di Lugano). Di ciò non può essere resa responsabile la committenza, che ha prodotto copia di ordini di pagamento univoci. Incombeva all’istante dimostrare che la propria banca non aveva commesso alcuna mancanza (non aveva ricevuto cioè le indicazioni sulle causali degli acconti). Per di più la __________ non ha interrotto i lavori dopo aver eseguito opere per complessivi fr. 103 000.–, ma solo per fr. 96 000.–. L’ammontare delle ipoteche legali non può, dunque, superare tale importo.
c) È incontestato che la __________ ha ricevuto __________ tre accrediti di complessivi fr. 100 000.–: due su un conto presso la Banca __________, agenzia di __________, (fr. 20 000.– il 30 settembre 1991 e fr. 50 000.– il 6 novembre 1991: doc. Q e R), il terzo su un conto presso la __________ a __________ (fr. 30 000.– il 23 dicembre 1991: doc. S). È pacifico altresì che tutti i pagamenti sono stati effettuati dalla __________ per il tramite della pro-pria banca, il __________ di __________ (doc. 1, 2 e 3), dal quale essa aveva ottenuto un credito di costruzione. Ora, se è vero che gli importi sono stati tutti prelevati da tale conto (n. “ - __________ ”), non risulta che __________ abbia ordinato al __________ di comunicare alla destinataria la causale dei versamenti. Tale circostanza andava resa verosimile da chi si prevale dell’indicazione (in concreto la __________), dandosi il caso con domande di edizione a terzi. Quanto agli avvisi di accredito giunti dalla __________ (doc. Q, R e S), essi non precisano alcunché e la Banca __________ ha anche con-fermato per scritto di non avere ricevuto alcuna indicazione (doc. T).
Si aggiunga che a due lettere del 9 febbraio e del 14 aprile 1992 (doc. O e P) in cui la __________ comunicava di dedurre gli acconti ricevuti fino ad allora da fatture scadute, estranee alla “__________ ”, la __________ non consta avere reagito. Anzi, in una dichiarazione del 31 marzo 1992 essa ha riconosciuto di non avere corrisposto alcun acconto sui lavori eseguiti fino ad allora dalla __________ (doc. C) per la “__________ ”, tant’è che alle ripetute sollecitazioni di acconto (doc. E e F) essa era rimasta silente. Infine, come giustamente ha sottolineato il primo giudice, se il primo acconto di fr. 20 000.– si riferisse alla “__________ ”, esso sarebbe stato pagato prima ancora della delibera dei lavori, ciò che non appare attendibile. A un esame sommario risulta quindi che l’appello della __________ sarebbe probabilmente stato destinato all’insuccesso. Simile valutazione sfiora la certezza se si considera che l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale deve essere rifiutata solo quando l’esistenza del diritto di pegno sembri esclusa a priori o altamente improbabile; nei casi dubbi essa deve essere accordata e la decisione sul fondamento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale demandata alla causa di merito (Schumacher, op. cit., pag. 217 n. 748; Steinauer, op. cit., pag. 225, n. 2890 in fine; Simond, L’hypothèque légale en droit suisse, pag. 142 seg.; Zobl, Das Baudhandwerkerpfandrecht de lege lata und de lege ferenda, in: ZSR 1982 II pag. 158; DTF 102 II 86 consid. bb, 86 I 270).
A miglior sorte non sarebbe verosimilmente stata destinata nemmeno la domanda subordinata dell’appellante intesa a far ridurre l’ammontare complessivo delle ipoteche legali da fr. 103 000.– a fr. 96 000.–. Alla discussione finale del 30 novembre 1992, invero, essa ha bensì contestato il mancato versamento di acconti, ma non l’entità delle opere eseguite, limitandosi a rilevare di scorcio (verbale, pag. 2) che “i versamenti operati (fr. 100 000.–) sono addirittura superiori alla pretesa documentale di controparte (fr. 96 000.–)”. Essa non ha formalizzato tuttavia alcuna richiesta di riduzione delle ipoteche legali, tanto meno indicando gli importi di cui sarebbero dovute essere gravate le singole proprietà per piani. Su questo punto perciò l’appello sarebbe stato verosimilmente dichiarato irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
d) Se ne conclude che, non fosse diventato senza oggetto per caducità delle iscrizioni provvisorie, l’appello sarebbe presumibilmente stato respinto nella misura in cui sarebbe risultato ammissibile. Gli oneri processuali e le ripetibili sarebbero stati posti perciò a carico dell’appellante, tenuta a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). La lunga disamina formante oggetto della decisione odierna non legittima per altro una particolare riduzione della tassa di giustizia. Non sarebbero verosimilmente state accordate ripetibili invece a __________ e __________ __________, che pur avendo introdotto osservazioni all’appello non erano più parti in causa. Quanto alle osservazioni che taluni comproprietari hanno formulato all’istanza di stralcio presentata dall’appellante, esse non giustificano l’assegna-zione di ripetibili già per il fatto che da stralciare è l’appello, non la procedura di primo grado ormai conclusa con una decisione passata in giudicato (l’appello in esame non ha – né ha mai avuto – effetto sospensivo: art. 370 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta:
L’appello è dichiarato senza oggetto per decadenza delle iscrizioni provvisorie formanti oggetto del giudizio impugnato e la procedura è stralciata dai ruoli.
Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla __________ fr. 1000.– per ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– __________, __________;
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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