AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.52
Data decisione, Autorità: 11.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00052
Lugano 11 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____ (accertamento della proprietà) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 1° luglio 1986 da
__________ e __________, __________a (patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 31 gennaio 1991 da __________ contro la sentenza emessa l’8 gennaio 1991 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva presentata il 15 marzo 1991 dal Patriziato di __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è l’attuale proprietario delle particelle n. __________ vecchia mappa di __________ (odierna n. __________ RT) e __________ (odierna n. __________). Il Patriziato di __________ è proprietario delle strade che attraversano i due fondi. Nell’ambito della procedura di raggruppamento dei terreni, __________ e la sorella __________, allora comproprietaria delle particelle in questione, hanno interposto il 7 novembre 1984 reclamo contro la mappa censuaria aggiornata, sostenendo, tra l’altro, che la superficie del loro fondo n. __________risultava di 510 m2 inferiore a quella formante oggetto dalla partita n. __________del registro censuario di __________. Con decisione del 30 maggio 1986 il perito unico avv. __________, constatando che dal confronto delle misurazioni risultavano 470 m2 a sfavore dei reclamanti, ha assegnato loro la particella n. __________, di appunto 470 m2, contigua alla particella n. __________già di loro proprietà.
B. Il 1° luglio 1986 __________ e __________ hanno convenuto il Patriziato di __________ dinanzi il Pretore del Distretto di Riviera chiedendo l’accertamento della loro proprietà sulla particella n. __________così come delimitata nella planimetria del __________ a, rispettivamente in quella dell’ing. __________ (parti segnate in giallo e in rosa della planimetria allegata alla petizione), con il relativo ordine di iscrizione all’Ufficio del registro fondiario. Essi hanno chiesto inoltre la condanna del convenuto a rifondere loro l’importo di fr. 207.75 corrispondente al rimborso delle spese sostenute nella procedura svoltasi davanti il perito unico. Con risposta del 31 luglio 1986 il Patriziato di __________ si è opposto alle domande di petizione. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
C. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno introdotto un memoriale conclusivo, confermandosi essenzialmente nelle rispettive domande di giudizio. __________ ha comunicato di aver acquistato il 1° settembre 1989 le quote di comproprietà della sorella, e di essere così l’unico proprietario delle particelle n. __________e __________. Il convenuto ha postulato la retrocessione della particella n. __________. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 13 dicembre 1989.
D. Statuendo l’8 gennaio 1991 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, assegnando agli attori ulteriori 5 m2 da aggiungere alla particella n. __________ già attribuita loro dal perito unico. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.-- sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
E. Contro la predetta sentenza __________ è insorto con un appello del 31 gennaio 1991 in cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la sua petizione. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 1991 il Patriziato di __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo insta perché la petizione sia integralmente respinta. __________ nelle sue osservazioni del 24 aprile 1991 postula la reiezione dell’appello adesivo.
F. Il 2 dicembre 1991 la presidente di questa Camera ha rinviato la causa al Pretore affinché procedesse alla determinazione del valore litigioso. Questi, con decreto del 14 gennaio 1992, ha fissato in fr. 9’700.-- il valore della lite.
G. Le parti sono state successivamente convocate da questa Camera alla discussione orale del 13 luglio 1993, in occasione della quale è stata formulata una proposta di transazione giudiziale. Accettata dall’appellante con scritto del 27 agosto 1993, il convenuto l’ha respinta il 18 febbraio 1994.
Considerando
in diritto:
Con decreto del 14 gennaio 1992 il Pretore del Distretto di Riviera ha fissato, sulla scorta della perizia di __________, il valore della lite in fr. 9’700.--. L’appello è pertanto ricevibile.
Con l’acquisto da parte di __________ delle le quote di comproprietà della sorella, avvenuto il 1° settembre 1989, egli è diventato unico proprietario dei fondi oggetto di contestazione; ciononostante in mancanza di un’esplicita accettazione da parte del convenuto, __________ non può essere estromessa dalla lite e continua a essere parte in causa (art. 110 CPC). Pur non avendo introdotto appello contro la sentenza in esame, __________ è tuttavia rappresentata dall’altro comproprietario, litisconsorte necessario (art. 46 CPC), di modo che il gravame introdotto da __________ è ricevibile e il pronunciato esplica effetti anche nei confronti di __________.
I. Sull’appello principale
L’appellante si duole di tale risultanze, asseverando che l’istruttoria ha dimostrato lo spostamento del tracciato stradale verso valle, ciò che ha comportato lo sconfinamento nella sua proprietà.
4.a) Dal fascicolo processuale risulta che nel 1956 __________, padre degli attori, ha acquistato dagli eredi fu __________ la particella n. __________. Successivamente, volendo procedere all’accertamento della sua proprietà, __________ ha incaricato il geometra __________ __________ di allestire un piano di mutazione, dal quale è risultata una superficie della particella in questione di complessivi 4068 m2 (doc. C e D). Il 9 maggio 1961 __________ e il Patriziato di __________ hanno sottoscritto una convenzione con la quale hanno accettato il piano di mutazione del geometra __________, hanno riconosciuto la proprietà di __________ sulla particella ivi figurante, con la modifica della numerazione e la creazione di due nuovi numeri di mappa (__________e __________), hanno deciso la rinuncia del Patriziato a ogni diritto di proprietà sulla zona medesima, impegnandosi __________ di posare i termini, e hanno riconosciuto la proprietà del Patriziato sulle strade indicate nel piano di mutazione (doc. E). Detta convenzione è stata ratificata il 28 luglio 1961 dal Consiglio di Stato (doc. G). Nel 1984 il Municipio di __________ ha approvato la planimetria del 12 novembre 1981 dell’ing. __________, incaricato dagli attori di accertare lo sconfinamento delle strade patriziali sulla proprietà , e dalla quale risultava una diminuzione della proprietà __________ di 475 m2 (doc. H e planimetria allegata alla petizione). Nel frattempo, nel 1965, la Società __________ () ha acquistato dal Patriziato di __________ una particella sulla quale è poi stata costruita una cabina in sostituzione di un vecchio impianto (doc. I).
b) Sia il perito unico avv. __________ che il Pretore hanno ammesso una diminuzione della proprietà __________ che il perito ha calcolato in 470 m2 e il Pretore in 475 m2. L’appellato ribadisce invero l’impossibilità di dedurre qualsiasi diritto dalla sovrapposizione di due planimetrie concepite con tecniche diverse, rilevando che la planimetria allestita nel 1961 dal geometra __________, a differenza di quelle aerofotogrammetriche, non è attendibile, poiché frutto di una misurazione sul terreno. L’argomentazione, ancorché teoricamente sostenibile (Rep. __________620), non può essere seguita nel caso concreto. Dal piano di mutazione allestito il 20 settembre 1961 dal geometra __________ (doc. D) risulta che la particella acquistata da __________ misura 4068 m2. Nell’ambito dell’ispezione dei registri comunali del 18 gennaio 1988 è emerso che “i dati contenutivi riferiti alla superficie della particella n. __________riflettono i dati espressi nel piano di mutazione 20 settembre 1961”. Tale consonanza di superfici, pure ammessa dal Pretore (sentenza pag. 5, consid. 10), non è stata, del resto, contestata dall’appellato, che nelle sue osservazioni all’appello si limita a ribadire la sua opposizione di fondo al metodo di misurazione. Se non che, in difetto di prove contrarie la mappa (e i registri censuari) costituisce un serio indizio di proprietà (Rep. __________627). Essa può essere infirmata da altre presunzioni o prove contrarie (Rep. __________74, consid. 1 con riferimenti giurisprudenziali). Occorre esaminare se tale sia il caso nella fattispecie.
a) Dall’istruttoria è emerso che il fondo stradale veniva scavato dallo scorrere delle acque piovane a ogni precipitazione, tanto che era necessario ogni volta l’impiego di scavatrici per renderlo nuovamente transitabile e divenne indispensabile l’asfaltatura (deposizione __________i, verbale 27 marzo 1987). E` risultato inoltre che nella zona contestata si è preceduto a due interventi di asfaltatura, il primo attorno agli anni 60 (deposizione __________), e il secondo nel 1971 (deposizione __________ __________). Entrambi i testi, pur esprimendo riserve, hanno affermato che durante i lavori di asfaltatura il tracciato stradale è stato modificato verso valle, circostanza pure ammessa dal teste __________. Questi ha dichiarato altresì che lo spostamento del tracciato delle strade corrisponde a quello risultante tra il confronto della planimetria allegata alla decisione su reclamo (doc. B) e quella del piano di mutazione del geometra __________ (doc. 1). Il tracciato della strada in specie era spostato verso monte e il fondo stradale occupava l’attuale superficie della cabina elettrica in tutto o in parte (verbale 16 ottobre 1987). Tale circostanza è stata pure confermata a grandi linee dal teste __________, per il quale la rete viaria della zona era parzialmente diversa: soprattutto a monte della cabina elettrica (segnata sul piano doc. B con il numero di particella __________ a) la strada compiva un tornante verso destra, oggi non più esistente. Infine il teste __________ ha avuto modo di affermare che il tratto di strada dal bivio a valle al bivio a monte della cabina elettrica non ha subito sostanziali modifiche di direzione, senza esprimersi su eventuali cambiamenti a monte della cabina della __________. Da queste testimonianze si deve dedurre che prima della costruzione della nuova cabina della __________ il tracciato della strada passava a monte della stessa (deposizioni __________ e __________) e che durante la prima asfaltatura della strada, avvenuta in epoca anteriore alla costruzione della cabina, vi sono stati allargamenti verso valle (deposizione __________), ciò che poi si è verificato anche in occasione dell’asfaltatura del 1971 (deposizione __________).
b) In merito all’ubicazione della nuova cabina della __________ le deposizioni agli atti divergono. Per il teste __________ essa è stata costruita accanto al trasformatore esistente ed entrambe le costruzioni distavano pochi metri dalla strada. Il teste __________ ha affermato che la nuova cabina è stata costruita poco lontano dal vecchio trasformatore, riconoscibile dal piano di mutazione allegato al contratto di compravendita tra la __________ e il Patriziato di __________ (doc. 2), senza escludere però che il segno sul piano poteva essere anche un garage di legno. Quest’ultima eventualità è stata confermata dal teste __________, per il quale accanto alla cabina __________ si trovava, appunto, una baracca di legno usata quale garage. La __________ non è stata in grado di indicare con precisione ove si trovasse il vecchio trasformatore (doc. I).
c) In queste circostanze, pur non potendo assurgere a prova assoluta, ben si può affermare che la situazione così come descritta dall’ing. __________ è stata sostanzialmente confermata dall’istruttoria di causa e in particolare dalle testimonianze assunte. Essa costituisce pertanto un ulteriore e decisivo indizio che avvalora le tesi dell’appellante, il quale è riuscito a rendere credibili le sue argomentazioni.
d) In conclusione è vero che, se non è data la prova assoluta della proprietà dell’appellante, il vaglio critico delle prove addotte, per induzione o deduzione logica, suffraga il convincimento che con ogni probabilità le argomentazioni da lui esposte sono aderenti alla realtà. In sostanza se manca una prova formale e assoluta, non potendosi escludere completamente la possibilità del contrario, nel caso concreto gli elementi affermativi predominano su quelli negativi (Rep. __________128). Ne discende che su questo punto l’appello merita accoglimento e il giudizio impugnato deve essere riformato.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
In questa sede gli oneri processuali seguono la quasi integrale soccombenza del Patriziato di __________ nella procedura principale e la soccombenza integrale in quella adesiva. Nella commisurazione della tassa di giustizia e delle ripetibili si tiene conto del valore litigioso (fr. 9’700.--).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è accertata la proprietà di __________ della particella n. __________così come delimitata nella planimetria del geometra __________a, rispettivamente in quella dell’ing. __________ (parti segnate in giallo e in rosa).
E’ fatto ordine all’Ufficiale dei registri del Distretto di Riviera e al geometra responsabile di procedere alle necessarie rettifiche dei pubblici registri.
La domanda intesa al pagamento da parte del Patriziato di __________ a __________ e __________ di fr. 207.75 è respinta.
La tassa del presente giudizio consistente in fr. 150.-- e le spese sono poste a carico del convenuto che rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- per ripetibili”
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.--
b) spese fr. 50.--
fr. 400.--
da anticipare dall’appellante, sono posti a suo carico in ragione di 1/10 e dell’appellato in ragione di 9/10, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 1’200.-- per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.--
b) spese fr. 50.--
fr. 400.--
sono a carico dell’appellante adesivo che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.-- per ripetibili.
V. Intimazione a:
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster