AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.54
Data decisione, Autorità: 18.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00054
Lugano 18 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa n. ____ (azione di modifica di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 12 giugno 1991 da
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
__________, __________ __________, __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 maggio 1993 presentata da ____________________ e __________ contro la sentenza emessa il 29 aprile 1993 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. __________ e __________ __________ sono gli attuali proprietari, in ragione di metà ciascuno, della particella n. __________RFD di __________. A __________, __________ e a __________ e __________ appartengono invece, rispettivamente, i fondi n. __________, __________e __________, scaturiti dal frazionamento, avvenuto nel febbraio 1979, del fondo n. __________allora di proprietà di __________. __________ è l'attuale proprietario della contigua particella n. __________.
Il 13 marzo 1979 - a seguito della sottoscrizione di un corrispondente atto di costituzione di servitù prediale - è stato iscritto a registro fondiario, a carico del fondo n. __________e a favore dei fondi n. __________, __________e __________, un "diritto di passo pedonale e con ogni veicolo". Il 31 luglio 1979 è stato iscritto, sempre a carico del fondo n. __________, un diritto di passo dal tenore identico a quello appena citato a favore del fondo n. __________.
B. Nel mese di giugno 1990 __________ ha cominciato la costruzione di una nuova casa monofamiliare sul proprio fondo. Da quel momento hanno iniziato a transitare sulla strada privata oggetto del passo grossi autocarri per sgomberare il materiale di demolizione e di scavo.
Ritenendo tale transito dannoso sia per la strada gravata dal diritto di passo che per la stabilità della loro casa di abitazione, il 9 luglio 1990 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________, chiedendo che fosse ordinato in via supercautelare l'immediato divieto di far transitare sulla strada privata autocarri, furgoni, ecc. Accolta la richiesta supercautelare, il Pretore, con decreto del 19 febbraio 1991, sulla base della perizia allestita il 12 settembre 1990 dall’ing. __________ __________ ha vietato al convenuto, per la durata di tre mesi, di passare sulla strada privata con automezzi eccedenti il peso massimo (carico compreso) di 5 tonnellate (cfr. inc. n. P130/90 richiamato) Un appello presentato da __________ e __________ è stato parzialmente accolto il 17 maggio 1991 dalla prima Camera Civile del Tribunale d'Appello, che ha limitato il divieto di transito ad automezzi eccedenti il peso massimo (carico compreso) di 3 tonnellate, assegnando contestualmente agli istanti un termine di 20 giorni per inoltrare l'azione di merito (cfr. inc. __________/91).
C. Il 12 giugno 1991 i coniugi __________ hanno convenuto in giudizio __________ nonché __________, __________, __________ e __________, proprietari degli altri fondi al beneficio del diritto di passo, chiedendo la limitazione della nota servitù a un onere di passo pedonale e con ogni veicolo avente un peso massimo (carico compreso) di 3 tonnellate e la ripartizione dell’onere di manutenzione relativo alla strada oggetto della servitù tra il fondo serviente e i fondi dominanti in ragione di 1/5 ciascuno.
Nella loro risposta del 10 ottobre 1991 __________, __________, __________ e __________ si sono opposti in via principale alla modifica della citata servitù, facendo valere la loro estraneità all’azione, per non essere stati parte al procedimento cautelare; in via subordinata essi hanno nondimeno aderito alla richiesta sulla ripartizione dell'onere di manutenzione della strada. Nella sua risposta dell’11 ottobre 1991 __________ si è opposto in via principale alla petizione, mentre in via subordinata ha chiesto che il divieto di transito fosse limitato a veicoli di peso superiore alle 5 tonnellate. Egli non ha contestato per contro la ripartizione dell’onere di manutenzione della strada così come postulata dagli attori.
Nei successivi allegati scritti e al dibattimento finale del 29 aprile 1993 le parti si sono riconfermate nelle rispettive argomentazioni e domande.
D. Statuendo il 29 aprile 1993, il Pretore, dopo aver rilevato l’irricevibilità dell’azione promossa nei confronti di __________, __________, __________ e , essendo la stessa intesa unicamente a sorreggere il provvedimento cautelare emanato nella causa /90, ha respinto l’azione tendente alla modifica della servitù di passo veicolare anche nei confronti di __________. Egli ha per contro accolto, poiché non contestata, la richiesta di annotazione a registro fondiario della ripartizione delle spese di manutenzione. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è stata posta a carico degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 7'500.- di ripetibili.
E. Insorti con un appello del 19 maggio 1993 contro la citata sentenza __________ ed __________ chiedono, in riforma del querelato giudizio, che in accoglimento della loro petizione il diritto di passo pedonale e con ogni veicolo sia limitato ai veicoli con peso massimo (carico compreso) di tre tonnellate, e che tale modifica della servitù sia iscritta a registro fondiario.
F. Nelle loro osservazioni del 22 e rispettivamente 24 giugno 1994 __________, __________, __________, __________ e __________ postulano l'integrale reiezione dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto:
Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante ai fini dell’appellabilità della decisione e della ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili (art. 13 CPC). Giusta l’art. 9 cpv. 3 CPC nelle controversie relative a servitù, il valore determinante è quello che tale diritto ha per il fondo dominante o quello provocato dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore. Mancando indicazioni in tal senso e in caso di dubbi, la causa andrebbe rinviata al Pretore affinché esegua tale accertamento. Nel caso concreto si può tuttavia prescindere dal rinvio al primo giudice ritenuto che il valore di causa appare manifestamente superiore al limite di fr. 8’000.– (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 1 e 4 ad art. 15 CPC).
.
Il Pretore ha ritenuto irricevibile l’azione promossa nei confronti di __________, __________, __________ e __________, poiché essa era intesa unicamente a sorreggere il provvedimento cautelare emanato nell’ambito della causa possessoria P __________/90, avviata contro __________. Gli altri proprietari dei fondi beneficiari della servitù non erano stati parte alla possessoria e non avevano pertanto avuto la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove, segnatamente della perizia. Nel merito il primo giudice ha ritenuto ingiustificata la limitazione del diritto di passo richiesta perché il transito di veicoli pesanti era dovuto a circostanze eccezionali limitate nel tempo (lavori di costruzione della casa).
Gli appellanti asseverano che le parti, compresi i convenuti chiamati in causa solo con la presente azione, hanno avuto conoscenza della perizia esperita nell’ambito della procedura cautelare, di modo che le risultanze di tale prova possono essere utilizzate dal giudice nel giudizio. Inoltre, a detta degli attori, il fatto che __________, __________, __________ e __________ non abbiano espressamente contestato che la strada oggetto della vertenza ha una portata massima di tre tonnellate equivale a esplicita ammissione di tale circostanza, che non doveva pertanto più essere provata. Nel merito gli appellanti sostengono che lo scopo della servitù in esame è sempre stato unicamente quello di permettere ai diversi proprietari di accedere alle rispettive autorimesse con ogni tipo di veicolo leggero e ritengono infine che l’esercizio della servitù li pregiudicherebbe in modo grave e avrebbe per loro conseguenze rovinose.
Contrariamente all’opinione degli appellati __________, __________, __________ e __________, la petizione promossa nei loro confronti è ricevibile. La circostanza che nella procedura cautelare sia stato convenuto solo __________ era giustificata dal fatto che solo costui stava facendo transitare automezzi pesanti sulla strada, e che il provvedimento cautelare emanato dal Pretore valeva solo nei suoi confronti. La successiva azione di merito, da promuovere nel termine di 20 giorni, doveva necessariamente essere intentata contro lo stesso convenuto, pena la decadenza del provvedimento cautelare, ma nulla impediva gli attori di convenire in giudizio anche gli altri beneficiari della servitù. Del resto l’eventuale limitazione dell’estensione del diritto reale non poteva avere effetti per un solo beneficiario, senza toccare i diritti degli altri titolari della servitù. Trattandosi di una modifica di una servitù vi sarebbe persino da chiedersi se le parti non costituiscano un litisconsorzio necessario: la questione può rimare qui indecisa, poiché tutti i beneficiari della servitù in oggetto sono stati convenuti in causa e si sono costituiti in giudizio.
__________, __________, __________ e __________ eccepiscono di non aver partecipato all’assunzione della perizia esperita nel procedimento cautelare, ragion per cui le risultanze della stessa non avrebbero valore nei loro confronti. A torto. Dal fascicolo processuale risulta che questi convenuti, una volta richiamata e acquisita agli atti la nota perizia nel procedimento in esame, si sono limitati a contestarne le risultanze (risposta pag. 4-5; duplica pag. 3; conclusioni pag. 4), senza però chiedere l’allestimento di un altro referto peritale. Ne consegue che, non essendo stato contestato il richiamo dell’inc. P __________/90 (cfr. verbale udienza preliminare del 12 marzo 1992), la perizia ivi contenuta costituisce un mezzo di prova a tutti gli effetti della presente causa, sul quale il giudice può fondare il suo giudizio (art. 215 CPC). Si aggiunga che contrariamente alla tesi degli appellanti l’obbligo di contestare i fatti di petizione (art. 170 cpv. 2 CPC) non va confuso con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). Il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di provare il ben fondato delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 184 CPC).
Sostengono gli appellanti che la strada oggetto della servitù è sempre stata utilizzata per permettere ai beneficiari di raggiungere le rispettive autorimesse unicamente con veicoli di tipo leggero.
a) A norma dell’art. 738 CC l’estensione della servitù va determinata in primo luogo alla luce dell’iscrizione a registro fondiario in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano. Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede. Occorre riferirsi al senso e allo scopo della servitù e considerare l’interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2; 117 II 534 consid. 4 con riferimenti; I CCA 23 settembre 1992 in re M.C./T.), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente che nella misura necessaria al suo normale esercizio (Steinauer, Les droits réels, 2a edizione tomo II, n. 2292, pag. 331).
b) Dal fascicolo processuale risulta che la particella n. __________ di proprietà degli appellanti è gravata di una servitù di passo e con ogni veicolo a favore delle particelle n. __________, __________, __________ e __________di proprietà dei convenuti. Tale servitù concerne la strada di accesso che si diparte dalla strada pubblica e che conduce alle autorimesse situate sul fondo n. __________ (doc. D). Le parti non hanno mai inteso limitare il diritto di passo veicolare (cfr. anche doc. A e B) ragione per cui si può ragionevolmente ritenere che lo stesso sia stato concesso senza particolari restrizioni (DTF 117 II 53 consid. 4a; Liver, Zürcher Kommentar, n. 20 e 21 ad art. 737), con la conseguenza che il diritto non è circoscritto all’utilizzazione di un particolare tipo di autoveicolo. Certo anche le servitù indeterminate sono soggette a interpretazione sulla loro estensione (art. 737 CC) allorquando essa sia litigiosa e specialmente in caso di maggior onere per il fondo serviente (DTF 117 II 53 consid. 4b). Il proprietario del fondo serviente può invero vedersi imporre certe modifiche nell’esercizio della servitù, ma non deve accettare un onere superiore se non è causato da un mutamento oggettivo della situazione o dallo sviluppo della tecnica (DTF 117 citata). Si aggiunga che nella fattispecie, sebbene sia stato addotto dagli appellanti (appello pag. 18), non risulta dagli atti che la strada di accesso sia servita unicamente per raggiungere le autorimesse, circostanza peraltro contestata dai convenuti. Tenuto conto che i fondi dominanti __________, __________e __________sono accessibili unicamente per mezzo della strada in questione (cfr. planimetrie allegate alla perizia), si può ragionevolmente ritenere che essa sia stata usata anche per situazioni particolari e utilizzata anche da veicoli di servizio (fornitori, traslochi ecc.).
6.a) Diversa la questione dell’idoneità della strada a sopportare il transito di veicoli. Gli appellanti chiedono di limitare il peso massimo dei veicoli che transitano sulla strada a 3 tonnellate, così come indicato dal perito ing. __________ (inc. P __________/90). La domanda non può essere accolta.
Dal fascicolo processuale non risulta con chiarezza l’effettiva portata della strada in questione, il perito giudiziario non avendo esaminato in dettaglio questo tema per sua stessa ammissione (cfr. perizia pag. 32). Dopo il divieto di transito di autocarri e furgoni ordinato dal Pretore (decreto 10 luglio 1990 inc. P __________/90, richiamato), la casa dei coniugi __________ presentava diverse fessurazioni dovute alla vicinanza delle pareti al campo stradale e alle vibrazioni; per contro la strada non risultava particolarmente deteriorata. Il perito, con l’ausilio del consulente tecnico __________ __________i, ha concluso sulla base di dati empirici, che era opportuno limitare l’accesso a veicoli di peso non superiore alle 3 tonnellate (perizia pag. 32; deposizione ing. __________).
Per l’art. 737 cpv. 2 CC l’avente diritto a una servitù è tenuto a usare del suo diritto con ogni possibile riguardo; tale principio non può comportare tuttavia una restrizione della servitù così com’è stata pattuita. Esso non limita il diritto, ma solo le forme abusive del suo esercizio (DTF 113 II 153 consid. 4; Steinauer, op. cit., n. 2281a-b). Il proprietario del fondo gravato può esigere bensì misure intese a eliminare gli effetti dannosi dell’esercizio del diritto, sempre che la servitù non ne risulti diminuita (DTF 100 II 197 consid. 4a; Liver, op. cit. n. 45 e segg. ad art. 737); egli per contro deve sopportare i pregiudizi causati ineluttabilmente dall’esercizio della servitù (loc. cit.). Ciò che è il caso nella fattispecie.
b) Nel caso concreto è verosimile che gli inconvenienti patiti dagli appellanti sono stati accentuati dalle vibrazioni dovute al passaggio degli automezzi pesanti transitanti per un certo periodo sulla strada in questione, ma questa situazione dev’essere considerata eccezionale poiché limitata al solo periodo della costruzione. Non risulta infatti, e neppure è stato preteso, che prima della costruzione della casa del convenuto __________ vi fosse un transito continuo di autoveicoli pesanti né che ciò comportasse inconvenienti particolari, né che dopo la fine dei lavori la situazione sia peggiorata. Come constatato dal perito, la particolare situazione della casa , il cui pianterreno e il piano cantinato si trovano a livello inferiore della strada, con la parte sotterranea a confine del campo stradale, è già di per sé critica e delicata (perizia pag. 27-28). Certo l’arch. __________ ha affermato che la strada di accesso era stata prevista per un traffico di automezzi leggeri (doc. F inc. P/90 richiamato, e deposizione testimoniale del 6 luglio 1992) ma a prescindere dal fatto che le parti con la costituzione della servitù non hanno limitato il passo a veicoli leggeri (doc. C e D), va rilevato in tale categoria sono considerati i veicoli di peso inferiore a 3500 kg (art. 3 ordinanza concernente la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali: RS __________). In siffatte circostanze e considerato che la servitù è stata esercitata conformemente al suo scopo per anni (dal 1979 al 1991) senza arrecare pregiudizio alla proprietà degli appellanti e che gli inconvenienti constatati risultano causati da un evento eccezionale e transitorio, non si giustifica di limitare l’estensione della stessa. Si aggiunga che secondo l’andamento ordinario delle cose, il ripetersi in futuro di questa situazione è con ogni probabilità da escludere, in quanto i fondi dominanti sono stati tutti edificati. Infine va rilevato che il transito di automezzi pesanti per un determinato periodo non costituisce neppure un aggravamento della servitù (art. 739 CC), poiché difetta il carattere duraturo. L’appello, su questo punto, deve pertanto essere respinto.
Da ultimo gli appellanti insorgono contro la ripartizione degli oneri processuali di prima sede, e contro l’entità delle ripetibili (fr. 7’500.–) fissate dal primo giudice, che essi ritengono sproporzionate.
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di contestazioni pecuniarie, e quindi anche in materia di oneri processuali, la parte appellante deve cifrare le proprie richiesta (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 7 agosto 1989 in re O., consid. I/2d con richiamo a Rep. __________pag. 95 consid. 1; analogo principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössichen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Gli appellanti non indicano a quanto dovrebbero ammontare, secondo loro, le ripetibili di prima sede, né ciò è desumibile dalle loro motivazioni. Su questo punto l’appello si rileva perciò irricevibile.
Ci si potrebbe invero chiedere se sia giustificata l’integrale soccombenza degli attori, considerato che sulla ripartizione degli oneri di manutenzione la loro domanda è stata accolta. Sennonché, ancora una volta, la critica è irricevibile. L’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC prevede che un appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e di diritto sui cui si fonda. In concreto gli appellanti non spiegano in quale proporzione dovrebbero essere suddivisi gli oneri processuali, limitandosi a contestare in modo generico l’entità delle ripetibili (cfr. anche la domanda n. 2). Ne segue che in proposito il ricorso sfugge a un esame di merito.
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono l’integrale soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Essi rifonderanno inoltre alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno - sempre con vincolo di solidarietà - l’importo complessivo di fr. 1’550.– a __________, __________ r __________ e __________ e l’importo di fr. 1’500.– a __________ a titolo di ripetibili di appello.
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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