AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.54
Data decisione, Autorità:
18.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00054
Lugano
18 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa n. ____ (azione di modifica di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa
con petizione del 12 giugno 1991 da
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione del 19 maggio 1993 presentata da
____________________ e __________ contro la sentenza emessa il 29 aprile 1993
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto
A. __________ e __________ __________ sono gli attuali proprietari,
in ragione di metà ciascuno, della particella n. __________RFD di __________. A
__________, __________ e a __________ e __________ appartengono invece,
rispettivamente, i fondi n. __________, __________e __________, scaturiti dal
frazionamento, avvenuto nel febbraio 1979, del fondo n. __________allora di
proprietà di __________. __________ è l'attuale proprietario della contigua
particella n. __________.
Il 13 marzo 1979 - a seguito della sottoscrizione di
un corrispondente atto di costituzione di servitù prediale - è stato iscritto a
registro fondiario, a carico del fondo n. __________e a favore dei fondi n.
__________, __________e __________, un "diritto di passo pedonale e con
ogni veicolo". Il 31 luglio 1979 è stato iscritto, sempre a carico del
fondo n. __________, un diritto di passo dal tenore identico a quello appena
citato a favore del fondo n. __________.
B. Nel mese di giugno 1990 __________ ha cominciato la
costruzione di una nuova casa monofamiliare sul proprio fondo. Da quel momento
hanno iniziato a transitare sulla strada privata oggetto del passo grossi
autocarri per sgomberare il materiale di demolizione e di scavo.
Ritenendo
tale transito dannoso sia per la strada gravata dal diritto di passo che per la
stabilità della loro casa di abitazione, il 9 luglio 1990 __________ e
__________ hanno convenuto in giudizio __________, chiedendo che fosse ordinato
in via supercautelare l'immediato divieto di far transitare sulla strada
privata autocarri, furgoni, ecc. Accolta la richiesta supercautelare, il Pretore,
con decreto del 19 febbraio 1991, sulla base della perizia allestita il 12
settembre 1990 dall’ing. __________ __________ ha vietato al convenuto, per la
durata di tre mesi, di passare sulla strada privata con automezzi eccedenti il
peso massimo (carico compreso) di 5 tonnellate (cfr. inc. n. P130/90
richiamato) Un appello presentato da __________ e __________ è stato parzialmente
accolto il 17 maggio 1991 dalla prima Camera Civile del Tribunale d'Appello,
che ha limitato il divieto di transito ad automezzi eccedenti il peso massimo
(carico compreso) di 3 tonnellate, assegnando contestualmente agli istanti un
termine di 20 giorni per inoltrare l'azione di merito (cfr. inc.
__________/91).
C. Il 12 giugno 1991 i coniugi __________ hanno
convenuto in giudizio __________ nonché __________, __________, __________ e
__________, proprietari degli altri fondi al beneficio del diritto di passo,
chiedendo la limitazione della nota servitù a un onere di passo pedonale e con
ogni veicolo avente un peso massimo (carico compreso) di 3 tonnellate e la
ripartizione dell’onere di manutenzione relativo alla strada oggetto della servitù
tra il fondo serviente e i fondi dominanti in ragione di 1/5 ciascuno.
Nella loro
risposta del 10 ottobre 1991 __________, __________, __________ e __________ si
sono opposti in via principale alla modifica della citata servitù, facendo
valere la loro estraneità all’azione, per non essere stati parte al
procedimento cautelare; in via subordinata essi hanno nondimeno aderito alla
richiesta sulla ripartizione dell'onere di manutenzione della strada. Nella sua
risposta dell’11 ottobre 1991 __________ si è opposto in via principale alla
petizione, mentre in via subordinata ha chiesto che il divieto di transito
fosse limitato a veicoli di peso superiore alle 5 tonnellate. Egli non ha
contestato per contro la ripartizione dell’onere di manutenzione della strada
così come postulata dagli attori.
Nei
successivi allegati scritti e al dibattimento finale del 29 aprile 1993 le
parti si sono riconfermate nelle rispettive argomentazioni e domande.
D. Statuendo il 29 aprile 1993, il Pretore, dopo aver
rilevato l’irricevibilità dell’azione promossa nei confronti di __________,
__________, __________ e , essendo la stessa intesa unicamente a
sorreggere il provvedimento cautelare emanato nella causa /90, ha
respinto l’azione tendente alla modifica della servitù di passo veicolare anche
nei confronti di __________. Egli ha per contro accolto, poiché non contestata,
la richiesta di annotazione a registro fondiario della ripartizione delle spese
di manutenzione. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è stata posta a carico
degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 7'500.- di ripetibili.
E. Insorti con un appello del 19 maggio 1993 contro
la citata sentenza __________ ed __________ chiedono, in riforma del querelato
giudizio, che in accoglimento della loro petizione il diritto di passo pedonale
e con ogni veicolo sia limitato ai veicoli con peso massimo (carico compreso)
di tre tonnellate, e che tale modifica della servitù sia iscritta a registro
fondiario.
F. Nelle loro osservazioni del 22 e rispettivamente
24 giugno 1994 __________, __________, __________, __________ e __________
postulano l'integrale reiezione dell'appello e la conferma della decisione
impugnata.
Considerando
in
diritto:
Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante ai fini
dell’appellabilità della decisione e della ripartizione degli oneri processuali
e delle ripetibili (art. 13 CPC). Giusta l’art. 9 cpv. 3 CPC nelle controversie
relative a servitù, il valore determinante è quello che tale diritto ha per il fondo
dominante o quello provocato dalla svalutazione causata al fondo serviente, se
questa è maggiore. Mancando indicazioni in tal senso e in caso di dubbi, la
causa andrebbe rinviata al Pretore affinché esegua tale accertamento. Nel caso
concreto si può tuttavia prescindere dal rinvio al primo giudice ritenuto che
il valore di causa appare manifestamente superiore al limite di fr. 8’000.– (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 1 e 4
ad art. 15 CPC).
.
Il Pretore ha ritenuto irricevibile l’azione promossa nei confronti di
__________, __________, __________ e __________, poiché essa era intesa
unicamente a sorreggere il provvedimento cautelare emanato nell’ambito della
causa possessoria P __________/90, avviata contro __________. Gli altri
proprietari dei fondi beneficiari della servitù non erano stati parte alla possessoria
e non avevano pertanto avuto la possibilità di partecipare all’assunzione delle
prove, segnatamente della perizia. Nel merito il primo giudice ha ritenuto
ingiustificata la limitazione del diritto di passo richiesta perché il transito
di veicoli pesanti era dovuto a circostanze eccezionali limitate nel tempo
(lavori di costruzione della casa).
Gli
appellanti asseverano che le parti, compresi i convenuti chiamati in causa solo
con la presente azione, hanno avuto conoscenza della perizia esperita
nell’ambito della procedura cautelare, di modo che le risultanze di tale prova
possono essere utilizzate dal giudice nel giudizio. Inoltre, a detta degli
attori, il fatto che __________, __________, __________ e __________ non
abbiano espressamente contestato che la strada oggetto della vertenza ha una
portata massima di tre tonnellate equivale a esplicita ammissione di tale
circostanza, che non doveva pertanto più essere provata. Nel merito gli appellanti
sostengono che lo scopo della servitù in esame è sempre stato unicamente quello
di permettere ai diversi proprietari di accedere alle rispettive autorimesse
con ogni tipo di veicolo leggero e ritengono infine che l’esercizio della
servitù li pregiudicherebbe in modo grave e avrebbe per loro conseguenze rovinose.
Contrariamente all’opinione degli appellati __________, __________,
__________ e __________, la petizione promossa nei loro confronti è ricevibile.
La circostanza che nella procedura cautelare sia stato convenuto solo
__________ era giustificata dal fatto che solo costui stava facendo transitare
automezzi pesanti sulla strada, e che il provvedimento cautelare emanato dal
Pretore valeva solo nei suoi confronti. La successiva azione di merito, da
promuovere nel termine di 20 giorni, doveva necessariamente essere intentata
contro lo stesso convenuto, pena la decadenza del provvedimento cautelare, ma
nulla impediva gli attori di convenire in giudizio anche gli altri beneficiari
della servitù. Del resto l’eventuale limitazione dell’estensione del diritto
reale non poteva avere effetti per un solo beneficiario, senza toccare i
diritti degli altri titolari della servitù. Trattandosi di una modifica di una
servitù vi sarebbe persino da chiedersi se le parti non costituiscano un
litisconsorzio necessario: la questione può rimare qui indecisa, poiché tutti i
beneficiari della servitù in oggetto sono stati convenuti in causa e si sono
costituiti in giudizio.
__________, __________, __________ e __________ eccepiscono di non aver
partecipato all’assunzione della perizia esperita nel procedimento cautelare,
ragion per cui le risultanze della stessa non avrebbero valore nei loro
confronti. A torto. Dal fascicolo processuale risulta che questi convenuti, una
volta richiamata e acquisita agli atti la nota perizia nel procedimento in
esame, si sono limitati a contestarne le risultanze (risposta pag. 4-5; duplica
pag. 3; conclusioni pag. 4), senza però chiedere l’allestimento di un altro
referto peritale. Ne consegue che, non essendo stato contestato il richiamo
dell’inc. P __________/90 (cfr. verbale udienza preliminare del 12 marzo 1992),
la perizia ivi contenuta costituisce un mezzo di prova a tutti gli effetti
della presente causa, sul quale il giudice può fondare il suo giudizio (art.
215 CPC). Si aggiunga che contrariamente alla tesi degli appellanti l’obbligo
di contestare i fatti di petizione (art. 170 cpv. 2 CPC) non va confuso con
l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). Il disposto di cui all’art.
184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati,
non esonera la parte dal suo obbligo di provare il ben fondato delle proprie
pretese (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 1 ad art. 184 CPC).
Sostengono gli appellanti che la strada oggetto della servitù è sempre stata
utilizzata per permettere ai beneficiari di raggiungere le rispettive
autorimesse unicamente con veicoli di tipo leggero.
a) A
norma dell’art. 738 CC l’estensione della servitù va determinata in primo luogo
alla luce dell’iscrizione a registro fondiario in quanto determini chiaramente
i diritti e le obbligazioni che ne derivano. Entro i limiti dell’iscrizione,
l’estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in
cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede. Occorre
riferirsi al senso e allo scopo della servitù e considerare l’interesse e le
necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2; 117 II 534 consid. 4
con riferimenti; I CCA 23 settembre 1992 in re M.C./T.), ritenuto che ogni
servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del
fondo serviente che nella misura necessaria al suo normale esercizio (Steinauer, Les droits réels, 2a
edizione tomo II, n. 2292, pag. 331).
b) Dal
fascicolo processuale risulta che la particella n. __________ di proprietà
degli appellanti è gravata di una servitù di passo e con ogni veicolo a favore
delle particelle n. __________, __________, __________ e __________di proprietà
dei convenuti. Tale servitù concerne la strada di accesso che si diparte dalla
strada pubblica e che conduce alle autorimesse situate sul fondo n. __________
(doc. D). Le parti non hanno mai inteso limitare il diritto di passo veicolare
(cfr. anche doc. A e B) ragione per cui si può ragionevolmente ritenere che lo
stesso sia stato concesso senza particolari restrizioni (DTF 117 II 53 consid.
4a; Liver, Zürcher Kommentar, n.
20 e 21 ad art. 737), con la conseguenza che il diritto non è circoscritto
all’utilizzazione di un particolare tipo di autoveicolo. Certo anche le servitù
indeterminate sono soggette a interpretazione sulla loro estensione (art. 737
CC) allorquando essa sia litigiosa e specialmente in caso di maggior onere per
il fondo serviente (DTF 117 II 53 consid. 4b). Il proprietario del fondo
serviente può invero vedersi imporre certe modifiche nell’esercizio della
servitù, ma non deve accettare un onere superiore se non è causato da un mutamento
oggettivo della situazione o dallo sviluppo della tecnica (DTF 117 citata). Si
aggiunga che nella fattispecie, sebbene sia stato addotto dagli appellanti
(appello pag. 18), non risulta dagli atti che la strada di accesso sia servita
unicamente per raggiungere le autorimesse, circostanza peraltro contestata dai
convenuti. Tenuto conto che i fondi dominanti __________, __________e
__________sono accessibili unicamente per mezzo della strada in questione (cfr.
planimetrie allegate alla perizia), si può ragionevolmente ritenere che essa
sia stata usata anche per situazioni particolari e utilizzata anche da veicoli
di servizio (fornitori, traslochi ecc.).
6.a) Diversa
la questione dell’idoneità della strada a sopportare il transito di veicoli.
Gli appellanti chiedono di limitare il peso massimo dei veicoli che
transitano sulla strada a 3 tonnellate, così come indicato dal perito ing.
__________ (inc. P __________/90). La domanda non può essere accolta.
Dal
fascicolo processuale non risulta con chiarezza l’effettiva portata della
strada in questione, il perito giudiziario non avendo esaminato in dettaglio
questo tema per sua stessa ammissione (cfr. perizia pag. 32). Dopo il divieto
di transito di autocarri e furgoni ordinato dal Pretore (decreto 10 luglio 1990
inc. P __________/90, richiamato), la casa dei coniugi __________ presentava
diverse fessurazioni dovute alla vicinanza delle pareti al campo stradale e
alle vibrazioni; per contro la strada non risultava particolarmente
deteriorata. Il perito, con l’ausilio del consulente tecnico __________
__________i, ha concluso sulla base di dati empirici, che era opportuno
limitare l’accesso a veicoli di peso non superiore alle 3 tonnellate (perizia
pag. 32; deposizione ing. __________).
Per
l’art. 737 cpv. 2 CC l’avente diritto a una servitù è tenuto a usare del suo
diritto con ogni possibile riguardo; tale principio non può comportare tuttavia
una restrizione della servitù così com’è stata pattuita. Esso non limita il
diritto, ma solo le forme abusive del suo esercizio (DTF 113 II 153 consid. 4; Steinauer, op. cit., n. 2281a-b). Il
proprietario del fondo gravato può esigere bensì misure intese a eliminare gli
effetti dannosi dell’esercizio del diritto, sempre che la servitù non ne
risulti diminuita (DTF 100 II 197 consid. 4a; Liver,
op. cit. n. 45 e segg. ad art. 737); egli per contro deve sopportare i
pregiudizi causati ineluttabilmente dall’esercizio della servitù (loc. cit.).
Ciò che è il caso nella fattispecie.
b) Nel
caso concreto è verosimile che gli inconvenienti patiti dagli appellanti
sono stati accentuati dalle vibrazioni dovute al passaggio degli automezzi
pesanti transitanti per un certo periodo sulla strada in questione, ma questa
situazione dev’essere considerata eccezionale poiché limitata al solo periodo
della costruzione. Non risulta infatti, e neppure è stato preteso, che prima
della costruzione della casa del convenuto __________ vi fosse un transito
continuo di autoveicoli pesanti né che ciò comportasse inconvenienti
particolari, né che dopo la fine dei lavori la situazione sia peggiorata. Come
constatato dal perito, la particolare situazione della casa , il cui
pianterreno e il piano cantinato si trovano a livello inferiore della strada,
con la parte sotterranea a confine del campo stradale, è già di per sé critica
e delicata (perizia pag. 27-28). Certo l’arch. __________ ha affermato che la
strada di accesso era stata prevista per un traffico di automezzi leggeri (doc.
F inc. P/90 richiamato, e deposizione testimoniale del 6 luglio 1992)
ma a prescindere dal fatto che le parti con la costituzione della servitù non
hanno limitato il passo a veicoli leggeri (doc. C e D), va rilevato in tale
categoria sono considerati i veicoli di peso inferiore a 3500 kg (art. 3 ordinanza
concernente la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali: RS
__________). In siffatte circostanze e considerato che la servitù è stata
esercitata conformemente al suo scopo per anni (dal 1979 al 1991) senza
arrecare pregiudizio alla proprietà degli appellanti e che gli inconvenienti
constatati risultano causati da un evento eccezionale e transitorio, non si
giustifica di limitare l’estensione della stessa. Si aggiunga che secondo
l’andamento ordinario delle cose, il ripetersi in futuro di questa situazione è
con ogni probabilità da escludere, in quanto i fondi dominanti sono stati tutti
edificati. Infine va rilevato che il transito di automezzi pesanti per un
determinato periodo non costituisce neppure un aggravamento della servitù (art.
739 CC), poiché difetta il carattere duraturo. L’appello, su questo punto, deve
pertanto essere respinto.
Da ultimo gli appellanti insorgono contro la ripartizione degli oneri
processuali di prima sede, e contro l’entità delle ripetibili (fr. 7’500.–) fissate
dal primo giudice, che essi ritengono sproporzionate.
La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di contestazioni pecuniarie,
e quindi anche in materia di oneri processuali, la parte appellante deve cifrare
le proprie richiesta (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 7 agosto 1989 in re O.,
consid. I/2d con richiamo a Rep. __________pag. 95 consid. 1; analogo principio
vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössichen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9).
Gli appellanti non indicano a quanto dovrebbero ammontare, secondo loro, le
ripetibili di prima sede, né ciò è desumibile dalle loro motivazioni. Su questo
punto l’appello si rileva perciò irricevibile.
Ci
si potrebbe invero chiedere se sia giustificata l’integrale soccombenza degli
attori, considerato che sulla ripartizione degli oneri di manutenzione la loro
domanda è stata accolta. Sennonché, ancora una volta, la critica è
irricevibile. L’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC prevede che un appello deve
contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e
di diritto sui cui si fonda. In concreto gli appellanti non spiegano in
quale proporzione dovrebbero essere suddivisi gli oneri processuali, limitandosi
a contestare in modo generico l’entità delle ripetibili (cfr. anche la domanda
n. 2). Ne segue che in proposito il ricorso sfugge a un esame di merito.
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono l’integrale soccombenza
degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Essi rifonderanno inoltre alle
controparti un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno - sempre con vincolo
di solidarietà - l’importo complessivo di fr. 1’550.– a __________, __________
r __________ e __________ e l’importo di fr. 1’500.– a __________ a titolo di ripetibili
di appello.
- Intimazione
a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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