AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.58
Data decisione, Autorità: 14.12.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00058
Lugano 14 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato: risarcimento danni) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 2 marzo 1989 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
__________, __________ formanti la comunione ereditaria fu __________ (patrocinate dall’avv. dott. __________, __________) e __________,
(patrocinata dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di giudizio:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 9 marzo 1993 da __________ e __________ contro la sentenza emessa il 27 gennaio 1993 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Se dev’essere accolta l’appellazione introdotta il 15 marzo 1993 da __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva presentata il 6 maggio 1993 da __________ contro la stessa sentenza;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, che confina a monte con un fondo n. __________ (incolto) appartenente alla Comunione ereditaria fu __________, di cui __________ è membro. Tale particella confina, a monte, con due fondi edificati: a nord-ovest con la particella n. __________di proprietà __________ e a nord-est con la particella n. __________, già appartenente a __________ e ora a __________. I due fondi sono separati da una scaletta in calcestruzzo che fa parte del fondo n. __________.
B. Il 20 agosto 1988, verso le ore 16.00, in occasione di un violento nubifragio, una massa di fango e detriti si è staccata dal fondo n. __________e ha investito la proprietà sottostante, causando importanti danni all’abitazione di __________.
Il 22 agosto 1988 __________ ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un’istanza di prova a futura memoria per far accertare la gravità del danno e le cause dello scoscendimento. Nel referto del 20 ottobre 1988 l’ing. __________ __________ ha indicato che il franamento del fondo n. __________era da ricondursi sia a cause naturali (l’eccezionalità delle precipitazioni, la ripidità e la particolare conformazione geologica del pendio) sia a cause umane (le modifiche apportate alla circolazione dell’acqua meteorica sul pendio mediante l’edificazione dei fondi n. __________e __________), come pure alla manutenzione del fondo n. __________. Il perito non è stato però in grado di indicare in quale misura le singole cause abbiano contribuito al verificarsi dei due smottamenti (inc. P __________/88, prova futura memoria del 18 ottobre 1988, pag. 10 seg. e lettera di complemento del 23 novembre 1988).
C. Il 2 marzo 1989 __________ ha convenuto __________ e __________ dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo in via cautelare che fosse loro ordinato loro di allacciare, nel termine di un mese, le acque meteoriche e luride delle rispettive proprietà alla fognatura comunale e, limitatamente a __________, di rinforzare le fondazioni del muro di sostegno situato al confine inferiore della sua proprietà.
Nel merito l’attore ha postulato, sulla base degli art. 679 CC e 58 CO, la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 185 000.– oltre interessi al 5% dal 30 agosto 1988 a titolo di risarcimento danni, così come di tutte le spese connesse all’ese-cuzione della perizia a futura memoria. Egli ha ribadito inoltre le richieste già formulate in via cautelare, chiedendo in particolare di ordinare a __________ di eseguire non solo le opere di premunizione esplicitamente menzionate, ma anche ogni altra opera ritenuta necessaria dal giudice.
D. All’udienza del 23 marzo 1989, indetta per la discussione sulle misure cautelari, il Pretore ha constatato che le opere richieste dall’attore erano state pressoché interamente eseguite. Tale circostanza ha poi trovato conferma nell’istruttoria provvisionale, di modo che la richiesta cautelare è stata accolta solo parzialmente con decreto del 10 maggio 1990.
E. Con risposta del 17 maggio 1989 __________ e __________ si sono opposti alla petizione, sostenendo che il sinistro si era verificato a seguito delle precipitazioni eccezionali registrate il 20 agosto 1988, la cui forza era tale da interrompere il rapporto causa-effetto in relazione a ogni altro possibile fattore. Essi hanno negato comunque ogni responsabilità poiché le costruzioni erette sui rispettivi fondi erano state eseguite a regola d’arte e senza modificare illecitamente il deflusso naturale delle acque.
Nei successivi allegati entrambe le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande.
F. __________ è deceduto il 1° gennaio 1993; gli è subentrata in lite la comunione ereditaria composta dalla vedova __________ e dalla figlia __________.
G. Ultimata l’istruttoria, nel corso della quale l’ing. __________ __________ ha allestito, il 16 settembre 1991, una perizia giudiziaria (completa-ta successivamente in tre occasioni) relativa ai danni subiti dalla proprietà dell’attore, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo. Nel proprio esposto del 22 gennaio 1993 __________ __________ ha sostanzialmente confermato le precedenti domande, riducendo a fr. 151 697.– oltre interessi la pretesa a titolo di risarcimento del danno e precisando in fr. 5231.– (più fr. 150.– di oneri processuali) quella a titolo di risarcimento delle spese per la perizia a futura memoria. Con riferimento alle opere di cui aveva postulato l’esecuzione con la petizione, l’attore ha rilevato la parziale acquiescenza dei convenuti e ha chiesto che fosse loro ordinato di procedere, entro un termine di 3 mesi, all’esecuzione sulle loro proprietà di un bacino di stramazzo, così come previsto nella perizia giudiziaria. Nei rispettivi allegati conclusivi del 27 novembre 1992 e 12 gennaio 1993 __________ __________ e la comunione ereditaria fu __________ __________ hanno nuovamente postulato la reiezione della petizione.
H. Statuendo il 27 gennaio 1993, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato i convenuti al pagamento, in solido, di fr. 79 703 .– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1988. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la predetta sentenza ____________________ e __________ __________ sono insorte con un appello del 9 marzo 1993 in cui chiedono, in riforma del querelato giudizio, la reiezione della petizione. Analoga richiesta è stata formulata da __________ __________ con appello del 15 marzo 1993.
Nelle osservazioni del 6 maggio 1993 __________ __________ propone il rigetto dei due gravami e con appello adesivo insta perché i convenuti siano condannati in solido al pagamento di complessivi fr.156 928.– oltre interessi, con obbligo di realizzare il bacino di stramazzo sulle loro proprietà come previsto dalla perizia giudiziaria.
Con osservazioni congiunte del 7 giugno 1993 __________, __________ e __________ propongono di respingere l’appello adesivo.
L. Il 30 novembre 1994 la comunione ereditaria fu __________ ha donato la particella n. __________a __________.
Considerato
in diritto: 1. Per l’art. 110 cpv. 1 CPC se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa. La sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo in buona fede. In concreto il 30 novembre 1994 la comunione ereditaria fu __________ r, composta della vedova __________ e della figlia __________, ha donato a __________ la particella n. __________ RFD di Locarno. Benché il nuovo proprietario non sia subentrato nella lite, la sentenza passerà in giudicato anche nei suoi confronti (Rep. __________pag. 333).
Nell’appello del 9 marzo 1993 __________ e __________ hanno esposto solo parzialmente le loro tesi di diritto, rinviando, per il resto, al contenuto dell’appello introdotto da __________, in particolare per quanto riguarda le argomentazioni relative alla responsabilità degli appellanti giusta l’art. 679 CC e 58 CO. Tale modo di procedere non è ammissibile. Per l’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC l’atto d’appello deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che, ove gli avvocati non si costituiscono in collegio, il richiamo alle motivazioni espresse nei gravami di altri ricorrenti non vale a supplire la motivazione totalmente mancante dell’appello in esame (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 7 ad art. 309). Su questo punto l’appello introdotto dalla comunione ereditaria fu __________ si rivela pertanto irricevibile.
Per il resto le censure sollevate da __________ e __________ corrispondono a quelle espresse __________, di modo che si giustifica di esaminare congiuntamente i due appelli.
I. Sugli appelli di __________ __________ e di __________ __________ con __________ __________
Il Pretore, dopo aver stabilito sulla scorta delle perizie dell’ing. __________ e dell’ing. __________ che le cause del franamento del fondo n. __________sul terreno sottostante sono da attribuire sia a fattori naturali che a interventi umani, ha negato che le precipitazioni del 20 agosto 1988 abbiano interrotto il nesso di causalità adeguato tra l’evento dannoso e gli interventi umani. Egli ha ritenuto, non di meno, che l’intensità delle piogge sia un fattore di riduzione, così come lo stato d’incuria del fondo n. __________, ragione per cui, operata una riduzione del 22% dal risarcimento riconosciuto (fr. 102 183.–), ha obbligato i convenuti al pagamento di fr. 79 703.–, ritenendoli responsabili sulla base degli art. 679 CC e 58 CO.
Gli appellanti sostengono che il nesso causale fra la loro eventuale responsabilità e il danno è stato interrotto da forza maggiore, ossia dall’eccezionale nubifragio abbattutosi il 20 agosto 1988 sul Locarnese, ciò che escluderebbe completamente ogni loro responsabilità.
a) La forza maggiore, evento imprevedibile e straordinario che sopraggiunge con violenza cui non si può resistere, è una nozione relativa che dev’essere valutata secondo le circostanze del caso tenendo conto anche dell’attività o dell’im-presa esercitata dal responsabile (DTF 111 II 433 e riferimenti ivi citati). Quando è data, essa interrompe il nesso di causalità adeguato. La giurisprudenza ha ammesso raramente il caso di forza maggiore (sulla nozione: DTF 114 II 433 segg.; 100 II 142; Brehm, Berner Kommentar, n. 96 ad art. 58 CO; Stark, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2a edizione, Zurigo 1988, pag. 54 seg.). In particolare, quando si tratta di una responsabilità oggettiva, come nella fattispecie, la giurisprudenza esige che l’evento dannoso non sia in connessione con le installazioni o l’opera del responsabile (Rep. __________pag. 85 e riferimenti ivi citati).
b) In concreto, è indubbio che il 20 agosto 1988, verso le ore 16, si sono abbattute sul Locarnese precipitazioni “eccezio-nali” sia per la quantità di acqua caduta in 24 ore che per l’elevata intensità oraria raggiunta (perizia a futura memoria, pag. 5; “perizia 1” del 16 settembre 1991 pag. 8 e 1; ”perizia 2” del 3 giugno 1992 pag. 8 e 9 e “perizia 4” del 16 settembre 1992 pag. 2), ma ciò non basta ancora per considerare l’accadimento come dovuto a forza maggiore. Intanto l’ing. __________ ha relativizzato l’eccezionalità del nubifragio, precisando che le precipitazioni di intensità elevate sono una caratteristica della regione locarnese, ove la frequenza di questo fenomeno è pronunciata (“perizia 1”, pag. 37). La pioggia del 20 agosto 1988 ha avuto, inoltre, un’intensità simile ad altre precedenti (per esempio quelle dell’agosto 1951 e del settembre 1965) con la connotazione però di essere durata più a lungo (“perizia 1”, pag. 11 e 20; v. anche Rep. __________ pag. 85). Da questa circostanza non è dunque possibile dedurre – come fanno gli appellanti – che si è trattato di un caso di forza maggiore tale da interrompere il nesso di causalità adeguato fra le loro rispettive responsabilità e il danno subìto dall’attore.
c) Infine entrambi i periti, nel determinare le cause dello scoscendimento del fondo n. __________, hanno menzionato, oltre alle cause naturali, anche quelle umane (perizia a futura memoria pag. 10 e 11). A questo proposito l’ing. __________ ha avuto modo di affermare che quando per le alterazioni dovute all’edificazione viene sottratta superficie inerbata, la ritenzione del terreno si riduce. In presenza di un pendio nudo o costruito vi è un aumento del quantitativo dell’acqua di corrivazione, ossia di acqua che scorre liberamente lungo il pendio che non è potuta essere evacuata dalle opere di canalizzazione né trattenuta dal terreno, rispetto a un terreno inerbato. Inoltre lo stato di edificazione dei fondi n. __________e __________ha creato la concentrazione di energia, mentre le sollecitazioni provenienti dal normale scorrimento delle acque piovane sono state alterate in due sensi opposti, ciò che ha comportato in primo luogo l’aumento della quantità di acqua di corrivazione e in seguito la riduzione della sicurezza del pendio (“perizia 1”, pag. 12 e 15).
Gli appellanti, con l’edificazione dei loro fondi, hanno quindi contribuito a creare le condizioni che hanno portato al franamento del terreno sottostante. Essi non possono ora prevalersi di un accadimento – il nubifragio – quantunque straordinario, per sottrarsi a una responsabilità ch’essi stessi hanno contribuito a creare (DTF 111 II 434). Un’altra questione è sapere se e in che misura si debba giudicare l’eccezionalità del maltempo alla stregua di un caso fortuito concorrente, suscettibile di ridurre l’obbligo di rifusione (cfr. considerando 10a). Le piogge benché significative per intensità e durata, non hanno assunto tuttavia un’importanza tale da far apparire l’edificazione sui fondi degli appellanti ininfluente ai fini del danno (in senso analogo DTF 111 II 434 e riferimenti ivi citati). Ciò posto, a ragione il Pretore ha negato un’interruzione della causalità adeguata tra l’even-tuale responsabilità e il verificarsi del danno per il solo abbattersi del nubifragio, di modo che l’appello, su questo punto, è sprovvisto di buon diritto.
rimprovera al Pretore di non avere menzionato i motivi che l’hanno condotto a riconoscerla responsabile ai sensi degli art. 679 e 689 CC e dell’art. 58 CO e nega comunque ogni sua responsabilità, avendo edificato il suo fondo a regola d’arte e conformemente alla licenza edilizia concessale. La censura, ancorché non del tutto ingiustificata considerata l’estrema brevità della motivazione pretorile, è comunque destituita di buon fondamento.
a) Per l’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno stesso. La violazione dei diritti di vicinato implica l’esistenza di un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà, un effetto dannoso attuale o altamente verosimile (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 111 ad art. 679) e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’eccesso e il pregiudizio (Steinauer, Les droits réels vol. II, Berna 1994, pag. 180 e segg., n. 1909 e segg.). Vi è eccesso nell’eserci-zio del diritto di proprietà se un comportamento umano, commesso in relazione con l’uso e lo sfruttamento del fondo, determina una violazione del diritto di vicinato (Meier-Hayoz, op. cit., n. 85 ad art. 679; Steinauer, op. cit., pag. 181 n. 1913). Il giudice dovrà fondarsi su criteri oggettivi, ovvero quelli di un uomo ragionevole e mediamente sensibile, tenuto conto delle circostanze della fattispecie e ponderare così gli interessi in gioco (Meier-Hayoz, op. cit., n. 90 ad art. 679; DTF 88 II 14).
b) In particolare l’art. 689 CC stabilisce che ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, ovvero l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte (cpv. 1), e che nessuno può modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino (cpv. 2). Il proprietario del fondo superiore non può quindi concentrare lo scorrimento delle acque in un punto preciso o dirigere l’acqua verso un fondo sul quale non scorreva naturalmente. Tuttavia quest’obbligo sussiste solamente a condizione che la modifica apportata causi un pregiudizio sensibile al vicino (compreso il proprietario di fondi meno prossimi: Meier-Hayoz, op. cit., n. 7 ad art. 689/690) e che la stessa non sia dettata da uno sfruttamento razionale del fondo superiore (edificazione di stabili, dissodamenti: Steinauer, op. cit., pag. 154 n. 1842c). Non vi è eccesso, per contro, se il pregiudizio è causato da un evento esclusivamente naturale (come ad esempio in caso di piogge straordinarie: DTF 111 II 433 consid.1b, 80 II 223, 73 II 153).
Con l’edificazione ai fondi n. __________e __________la libera circolazione delle acque meteoriche sul pendio è stata modificata in modo sfavorevole, in quanto queste acque vengono immesse nel terreno in modo concentrato e puntiforme: pozzo perdente e relativo troppopieno sul fondo n. __________; pluviali non allacciati alla fognatura sulla proprietà n. __________ (perizia a futura memoria pag. 4).
Fondo n.
Il 20 agosto 1988 gli scoli delle opere edificate (tetti, terrazze, viali, piazzali) non erano evacuati secondo le direttive ASTEA; non risultavano infatti allacciati alla canalizzazione pubblica. Era stato provveduto a un’evacuazione parziale dell’acqua tramite infiltrazioni nel terreno, secondo un metodo non più ammesso dalle direttive DFI del 1967. Il deflusso naturale viene espresso dal coefficiente di ritenzione per il terreno inedificato. Stando alle analisi di confronto, applicabili anche per il fondo n. __________, con l’edificazione è intervenuto un aumento del coefficiente di ritenzione di oltre il doppio, ciò che caratterizza l’aumento intervenuto del quantitativo dell’acqua di corrivazione. È questo aumento che stabilisce il cambiamento rispetto al deflusso naturale.
Fondo n.
Il suolo naturale è stato modificato da un’edificazione che comprende edifici e piazzali. Solo una parte dell’acqua di pioggia è stata evacuata per mezzo delle opere allacciate alla canalizzazione pubblica. La corretta evacuazione dei quantitativi dovuti alla concentrazione dell’acqua di pioggia, per la parte non assorbita dal terreno e non evacuata dalla canalizzazione, non era assicurata dalle opere di canalizzazione del sedime (“perizia 1”, pag. 36).
Nelle circostanze descritte le condizioni per l’applicazione dei combinati disposti 679 e 689 CC sono adempiute.
Un’opera è pertanto da considerare difettosa quando non offre sufficiente sicurezza per lo scopo cui è destinata (DTF 106 II 210; Rep. 1984 352).
Nel caso in esame si è già detto che i convenuti non hanno costruito edifici di per sé difettosi; tuttavia dev’essere loro rimproverato di aver trascurato provvedimenti necessari ad assicurare il corretto scorrimento delle acque meteoriche e luride dal loro fondo a quelli sottostanti (“perizia 1”, pag. 36; v. considerando precedente). I periti hanno avuto modo di esaminare nei singoli particolari lo scarico della acque dai fondi dei convenuti; in specie essi hanno potuto constatare che il pozzo perdente situato sul fondo n. __________non funzionava correttamente (perizia a futura memoria, pag. 4; “perizia 1”, pag. 32 e “perizia 2”, pag. 11), mentre con riferimento al fondo n. 3765 hanno osservato che parte dei pluviali non erano allacciati alla canalizzazione comunale, ragione per cui l’acqua si disperdeva liberamente sul terreno (perizia a futura memoria, pag. 4; “perizia 1”, pag. 32). Ne discende che anche le condizioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 58 CO risultano adempiute.
L’argomentazione è speciosa. Sulla dinamica dell’accadimento non vi sono dubbi. I periti hanno indicato che il 20 agosto 1988 una pioggia della durata di circa 5 ore ha imbibito il suolo e che verso le ore 16 si è verificata un’improvvisa maggiore concentrazione. Questa non ha potuto essere trattenuta dal suolo o evacuata totalmente dai fondi n. __________e __________, di modo che è defluita sulla parte superiore del fondo n. __________ed è corrivata verso il basso della particella n. __________, facendo franare parte del pendio, che scoscendendo ha trascinato con sé materiale frammisto ad acqua verso il fondo n. __________ (“perizia 1”, pag. 31; cfr. anche perizia a futura memoria, pag. 5 e 11). Il nesso di causalità adeguato tra evento e danno è pertanto indubbio.
a) Per gli art. 43 e 44 CO la misura del risarcimento viene determinata dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa imputabile al o ai responsabili; un’eventuale concolpa del danneggiato o di terzi, come pure l’influsso di altri fattori esterni vanno parimenti presi in considerazione. Ora, è senz’altro lecito affermare che le precipitazioni del 20 agosto 1988 hanno contribuito al franamento del fondo n. 1056. Entrambi i periti hanno infatti dichiarato che lo scoscendimento è stato causato sia dalla modifica del coefficiente d’afflusso (rapporto tra l’acqua piovana caduta e l’acqua defluita) derivante dall’edificazione dei fondi superiori sia dall’eccezionale precipitazione (peri-zia a futura memoria, pag. 10-11, “perizia 1” pag. 23 e “perizia 2”, pag. 14). L’abbondante precipitazione del 20 agosto 1988 può pertanto essere considerata come una “circostanza” ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 CO, tale da permettere una riduzione del risarcimento secondo il libero apprezzamento del giudice (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Basilea 1985, pag. 103). In base a una valutazione equitativa delle circostanze, appare opportuno riconoscere ai convenuti una riduzione dell’obbligo risarcitorio nella misura del 20% (cfr. anche a titolo di paragone: II CCA, sentenza del 10 maggio 1994 in re A.D. c. B., P e R, pag. 22).
b) Pure rilevante è stata la situazione d’incuria in cui si trovava il fondo n. __________ all’epoca dei fatti. I periti hanno riferito che tale fondo, incolto da anni, è un terreno a rischio; la sua stabilità è diventata inoltre meno sicura a seguito delle modifiche intervenute a monte alle particelle n. __________e __________ poiché da queste può defluire, in situazioni estreme, un maggior quantitativo di acqua rispetto allo stato naturale. Esso ha pertanto avuto influenza diretta nella striscia superiore che parte dal sentiero __________ e attraversa i fondi
n. __________e __________, dove si trova la scalinata di accesso in calcestruzzo. Questa parte, infatti, è stata modificata rispetto allo stato naturale, di modo che ha raccolto la porzione dell’acqua di superficie non evacuata o trattenuta dal suolo in provenienza dalle superfici attigue dei fondi n. __________e __________che pendono parzialmente verso la scalinata (“perizia 1”, pag. 32 e 33; perizia a futura memoria, pag. 2).
L’ing. __________ non è stato in grado però di stabilire con esattezza in che misura il fondo n. __________ha contribuito al franamento. Egli ha dapprima proposto un ipotetico rapporto quantitativo fra le diverse cause sulla base delle incidenze determinate dall’idraulica: 6% al fondo n. 1056, 36% al fondo n. 3834 e 58% al n. 3765 (“perizia 1”, pag. 26 e 31; “peri-zia 3”, del 26 giugno 1992 pag. 2). In un secondo tempo ha ritenuto opportuno considerare anche l’ipotesi di un influsso diretto della particella n. 1056 sullo scoscendimento in ragione del 22% (“perizia 2” pag. 22 e “perizia 3” pag. 2). In tali condizioni, alla luce delle due possibili varianti in merito all’influsso avuto dalla conformazione geologica del fondo n. __________, appare equo ridurre il risarcimento nella misura del 14% (media fra i due valori indicati dal perito).
c) Da ultimo non può essere completamente trascurato l’influs-so dell’acqua proveniente dalla strada a monte dei fondi di proprietà dei convenuti, in particolare dal sentiero __________ (perizia a futura memoria, pag. 5). Tuttavia l’ing. __________ ha ravvisato solamente una minima incidenza della pioggia proveniente dalla strada e dal sentiero (“perizia 1”, pag. 26). Si giustifica pertanto di tenere conto di questo fattore solo in minima misura, ovvero l’1%, ciò che equivale in sintesi a una riduzione del risarcimento pari al 35%.
a) L’appellante __________ contesta innanzitutto l’importo di complessivi fr. 63 362.– per lavori eseguiti da terzi poiché non documentato. Essa nega ogni portata probatoria alla distinta allegata alla perizia, affermando che la produzione di tale documento, avvenuta dopo lo scambio degli allegati preliminari, viola il principio del contraddittorio. L’argomentazione è ai limiti della temerarietà. Intanto alle parti, una volta versata agli atti la perizia, è stata concessa la facoltà di chiedere complementi e delucidazioni della stessa. L’appellante non si è mai pronunciata in merito al suddetto importo, nemmeno nell’allegato conclusionale. La censura sollevata per la prima volta in questa sede non solo è infondata – avendo il perito esplicitamente dichiarato di avere verificato le fatture consegnategli dall’attore (“perizia 1”, allegato 3: chiarimenti) – ma anche irricevibile ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in seconda sede. Per le stesse ragioni deve essere respinta la censura riguardante la fattura di fr. 5850.–, riconosciuta dal perito (“perizia 1”, allegato 3.3.2).
b) Per quanto concerne i costi della prova a futura memoria, va rilevato che dal punto di vista formale tali spese non rappresentano una posta del danno. Le stesse vanno caricate alle parte in base al diritto procedurale cantonale (Gauch, Der Werkvertrag, 4a edizione, Zurigo 1996, n. 1523) e pertanto, di regola, in proporzione alla rispettiva soccombenza (II CCA sentenza del 15 aprile 1996 in re avv. C./M.; 10 maggio 1994 in re A D/B., P. e R.). Nel caso concreto, come si vedrà in appresso, le parti sono sostanzialmente soccombenti in ragione di un mezzo ciascuno, ciò che giustifica la ripartizione delle spese per l’allestimento della nota perizia nelle medesime proporzioni, ossia fr. 2690.50.
c) Rimane da esaminare se l’importo di fr. 27 740.– per i lavori ancora da eseguire dev’essere ammesso. Anche in questo caso il perito ha esaminato la rilevanza di tali lavori e stabilito il valore degli stessi sulla scorta dei preventivi già allestiti nell’ambito della procedura di prova a futura memoria (“peri-zia 1”, allegato 3.3.3). Gli appellanti sostengono che si tratterebbe di lavori destinati non solamente a riparare il danno, bensì ad apportare una miglioria. Essi non formulano però alcuna precisa motivazione a tale riguardo, ragione per cui la censura risulta improponibile (art. 309 cpv. 5 in relazione all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
d) Per il calcolo definitivo del risarcimento si rinvia al considerando 14.
III. Sull’appello adesivo di
L’appellante adesivo contesta la valutazione pretorile in merito alla riduzione del risarcimento. La questione è già stata esaminata (sopra, considerando 9), alle cui considerazioni si rinvia.
L’appellante contesta inoltre l’ammontare del danno ammesso dal Pretore e postula il risarcimento di fr. 45 000.– per le opere di premunizione e di ripristino da lui eseguite a monte della sua casa (in parte anche sulla particella n. __________), di fr. 5745.– per danni vari e di fr. 4000.– per il mancato uso della sua casa di abitazione. La pretesa è solo parzialmente provvista di buon diritto.
a) Per quanto riguarda le opere di ripristino dei fondi n. __________e __________, dall’istruttoria è emerso che l’appellante adesivo ha costruito due muri di sostegno sul suo terreno (“perizia 1”, pag. 29). Queste costruzioni configurano opere di premunizione suscettibili di rientrare nell’azione di risarcimento (DTF 111 II 437 consid. 2c con rinvii di giurisprudenza e 445 consid. 15b), ma ciò non significa che la pretesa dell’appellante adesivo debba essere accolta. Intanto le sentenze del Tribunale federale cui egli si riferisce concernono unicamente il ripristino di opere esistenti sul fondo in cui si è verificato il danno (DTF 108 Ia 57 consid. 2, 107 II 137 in fine). Inoltre, l’espressione ”ripristino dello stato” deve essere messo in relazione con il fondo che ha originato la turbativa e non con quello su cui si è verificato il danno (Steinauer, op. cit., n. 1921 pag. 182). Ne discende che la pretesa dell’appellante adesivo deve essere limitata alle spese sostenute per il ripristino della situazione originaria. Si aggiunga che l’art. 679 CC non consente di ordinare l’esecuzione di opere di premunizione su fondi di terzi che non sono parti in causa (II CCA, sentenza del 22 novembre 1984 in re A. contro Stato del Cantone Ticino e llcc., pag. 92), come nella fattispecie la Comunione ereditaria fu __________.
Il perito ha riconosciuto l’importo di fr. 15 000.– per il ripristino dello stato anteriore (“perizia 1”, pag. 35 e allegato 9). Ora, non vi è dubbio che parte di questi costi riguardano pure la particella n. __________appartenente alla Comunione ereditaria fu __________, di modo che non possono essere ammessi interamente. Contrariamente all’assunto dell’atto-re, in caso di pretese di una comunione ereditaria il diritto deve essere fatto valere congiuntamente (art. 41 cpv. 1 CPC), il che non è avvenuto nella fattispecie. Ciò posto, tenuto conto che dalla documentazione fotografica allegata alla perizia a futura memoria risulta come l’apporto di terra in sostituzione di quella franata dal fondo di proprietà dell’at-tore è sicuramente inferiore a quella del fondo superiore, appare equo riconoscere l’importo di fr. 5000.– (un terzo di fr. 15 000.–).
b) L’appellante adesivo postula, inoltre, il risarcimento di fr. 5745.– per “danni vari”, pretesa non ammessa dal Pretore poiché non documentata. La censura è parzialmente fondata.
La fornitura di una griglia della cucina per fr. 875.– è già compresa nel preventivo della ditta __________ di fr. 8’964.– (perizia a futura memoria, pag. 14 e allegato; “perizia 1”, allegato 3.1 e 3.3.1) e non può essere calcolata due volte. La lucidatura dei mobili (fr. 1770.–) risulta dal preventivo __________ (perizia a futura memoria, pag. 14 e allegato), ragione per cui si giustifica di accoglierla. Agli atti, per contro, non figura alcuna indicazione in merito all’esistenza di un pianoforte, di modo che l’appellante ne sopporta le conseguenze (art. 8 CC). Neppure possono essere accolte le pretese relative al mobile a vetrina del soggiorno e ai vestiti. È possibile che il mobile e gli abiti siano stati danneggiati (cfr. anche il preventivo __________, allegato alla perizia a futura memoria), ma dal fascicolo processuale non emerge alcuna prova sull’entità di tali danni. Certo, in base all’art. 42 cpv. 2 CO, il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato, ma questa disposizione costituisce una norma di carattere eccezionale ed è applicabile unicamente quando il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull’entità esatta del pregiudizio o per l’impossibilità di esigere ragionevolmente l’assunzione delle prove necessarie, poiché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89; Rep. 1988 pag. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42), ciò che non è il caso nella fattispecie. Intanto il perito non ha visto né il mobile né i vestiti. Inoltre per la sostituzione della vetrina del mobile l’attore avrebbe potuto, senza sforzi, chiedere un preventivo della spesa, mentre per gli abiti e le suppellettili egli avrebbe potuto produrre almeno un elenco, anche approssimativo, dei capi danneggiati, così come dei preventivi o di eventuali fatture per la pulizia. In mancanza di prove al riguardo, l’appellante sopporta nuovamente le conseguenze. Ciò premesso, l’appellante adesivo può pretendere unicamente il risarcimento dell’importo di fr. 1770.–.
c) La richiesta di risarcimento per il mancato uso della casa di abitazione non può essere ammessa. Che l’attore non abbia potuto usufruire della sua abitazione – quanto meno in parte – è indubbio, come pure è verosimile che egli possa aver subito un danno per questo titolo, ma agli atti non vi è, ancora una volta, la prova dell’entità di tale pretesa. Per l’art. 42 cpv. 1 CO chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. Per determinare il danno occorre analizzare quale sia stata l’effettiva diminuzione patrimoniale subita dalla parte lesa in conseguenza dell’agire del danneggiante, ritenuto che il danno consiste nella differenza tra la situazione patrimoniale del leso in conseguenza del danneggiamento e quella che esisterebbe in assenza dell’evento che ha causato il danno (DTF 104 II 199; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8a edizione, Zurigo 1991, pag. 62). Nella fattispecie è vero che il perito ha ammesso la pretesa dell’attore (“perizia 1”, pag. 28 e 35), ma tale valutazione si fonda su un parametro estraneo al caso concreto (la presumibile perdita di un canone di locazione, quando la casa non era nemmno appigionata a terzi). Inoltre l’attore non ha minimamente sostanziato la sua richiesta, tant’è che egli si è limitato a rivendicare un importo di fr. 5000.– senza documentare (né sostenere) di aver dovuto locare un’altra abitazione o di aver pagato oneri (interessi ipotecari, ammortamenti) per la casa inutilizzabile. Per le medesime ragioni esposte in precedenza (consid. 13b), la pretesa non può neppure essere riconosciuta sulla base dell’art. 42 cpv. 2 CO. L’appello, su questo punto, deve quindi essere respinto.
Visto quanto precede il risarcimento dovuto all’attore ammonta a fr. 67 420.– (65% di fr. 103 722.–). A questo importo vanno aggiunti fr. 2’690.50, corrispondenti alla metà delle spese per l’allestimento della perizia a futura memoria.
Da ultimo l’appellante adesivo chiede che ai convenuti sia fatto obbligo di costruire un bacino di stramazzo sui loro fondi, così come prospettato dall’ing. __________ (“perizia 1”, pag. 40). A ragione. Nel quadro degli art. 679 e 684 CC l’attore può formulare le sue conclusioni in termini generici, lasciando al giudice di determinare le misure che si impongono per evitare pregiudizi futuri (DTF 102 Ia 96, 111 II 445 consid. 15b; Steinauer, op. cit., n. 1922a pag. 183). Questi adotterà i provvedimenti più consoni e atti, nel limite del possibile, a eliminare la turbativa (Meier-Hayoz, op. cit., n. 124 ad art. 679; DTF 111 II 445). Il giudice cui una parte si rimette deve quindi apprezzare liberamente gli interessi in causa, evitando di creare una sproporzione tra i vantaggi ridondanti all’attore e gli oneri imposti al proprietario responsabile dell’eccesso pregiudizievole. Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto a torto che la richiesta fosse tardiva; l’attore, con la petizione, ha chiesto infatti che __________ __________ fosse tenuta a eseguire – tra l’altro – ogni opera di protezione che il giudice dovesse ritenere necessaria (domanda n. 4 in fine). Nelle conclusioni l’attore ha ribadito la richiesta e l’ha estesa anche all’altro convenuto (domanda n. 4).
Il perito ing. __________ ha avuto modo di affermare che per ridurre al minimo accettabile il rischio di simili accadimenti e per ottenere una sufficiente sicurezza “occorre dotare le proprietà di un’opera supplementare che raccolga le acque piovane, seguendo la stessa tecnica adottata nelle reti fognarie pubbliche, cioè costruire un bacino di alcune decine di metri cubi cui fare affluire le ‘acque di supero’ dei primi minuti di pioggia, per poi riversarle nella canalizzazione pubblica” (“perizia 1”, pag. 40; “perizia 2”, pag. 12). Tale opera risulta idonea ad attenuare lo stato di pericolo che incombe sulla proprietà dell’appellante adesivo, anche perché “il rischio che questa situazione si ripeta permane, malgrado le opere di evacuazione private eseguite” (“perizia 1”, pag. 27). Ne discende che, pur non risultando agli atti un preventivo sui costi di tale intervento, di fronte agli interessi in gioco la realizzazione di questa opera si impone senza alcun dubbio per ridurre in misura ragionevole e accettabile il fattore di rischio, anche per i convenuti. Ciò posto, agli appellati adesivi deve essere fatto ordine di procedere, entro tre mesi, all’esecu-zione sulle rispettive proprietà di un bacino di stramazzo nel rispetto delle direttive federali DFI 1967 e di quelle ASTEA, così come indicato dal perito giudiziario (“perizia 1”, pag. 27 e 40).
V. Sulle spese e ripetibili
In questa sede gli appellanti principali ottengono una riduzione dell’obbligo di risarcimento, ma sono soccombenti sul principio della responsabilità e sulle singole poste del danno; ciò giustifica di caricare loro 2/3 degli oneri processuali dei rispettivi appelli, con’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte, commisurate alla presentazione di osservazioni comuni ai due appelli. Per quanto riguarda l’appel-lo adesivo, l’attore esce vincente sull’obbligo per i convenuti di costruire un bacino di stramazzo e in minima parte su singole poste del danno; ciò legittima una suddivisione a metà delle spese processuali.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli di __________ __________ e di __________ __________ unitamente ad __________ __________ sono parzialmente accolti e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
In parziale accoglimento della petizione, i convenuti __________, __________ e __________ __________ sono tenuti a versare all’attore __________ solidalmente:
– fr. 67 420.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1988;
– fr. 2690.50 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 1989.
a) tassa di giustizia fr. 2500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2550.–
sono posti per 2/3 a carico dell’appellante e per 1/3 a carico di __________. __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 3000.– per ripetibili ridotte di appello.
a) tassa di giustizia fr. 2500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2550.–
sono posti per due terzi a carico delle appellanti in solido e per un terzo a carico di __________. __________ e __________ rifonderanno a __________, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 3000.– per ripetibili ridotte di appello.
Ad __________ e a __________ unitamente a __________ è fatto ordine di procedere, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, all’esecuzione sulle rispettive proprietà di un bacino di stramazzo nel rispetto delle direttive federali DFI 1967 e di quelle ASTEA, così come indicato dal perito giudiziario.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
a) tassa di giustizia fr. 2500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2550.–
sono posti per un mezzo a carico di __________ e per per un mezzo a carico di __________ e __________ e di __________, in solido. Le ripetibili sono compensate.
– avv. dott. __________ i, __________;
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster