AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.60
Data decisione, Autorità:
03.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00060
Lugano
3 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nel procedimento di interdizione n. / istruito
dell’autorità di vigilanza sulle tutele e introdotto il 1° dicembre 1992 da
__________,
__________,
(patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
__________,
(patrocinato dall’avv. dott. __________,
__________)
esaminati
gli atti,
posti a
giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto il ricorso dell’8 ottobre 1993
di __________ contro la risoluzione n. __________ emessa il 1° settembre 1993
dal Consiglio di Stato;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 1° dicembre 1992 __________ ha presentato al
Consiglio di Stato un’istanza di interdizione riguardante il figlio __________
(1943). Essa ha motivato la sua richiesta poiché al figlio, posto sotto tutela
sino alla maggiore età a seguito del divorzio dei genitori, manca la facoltà di
agire ragionevolmente, e continua di fatto ad essere influenzato dal suo
precedente tutore avv. __________. L’istante ritiene inoltre che il figlio, a
causa del suo precario stato di salute e della sua incapacità, dovuta a
debolezza mentale, non è in grado di prendersi dovutamente cura di sé, come
pure di amministrare convenientemente i propri affari. Essa ha pertanto
postulato in via principale l’interdizione del figlio, in via subordinata la
privazione provvisoria dell’esercizio dei diritti civili, con la conseguente
nomina dell’avv. __________ quale rappresentante legale provvisorio e in via
ancor più subordinata ha chiesto la pronuncia dell’inabilitazione del figlio.
Con
osservazioni del 15 febbraio 1993 __________ ha contestato le argomentazioni
della madre e ha postulato la reiezione dell’istanza.
B. Esperita l’istruttoria, durante la quale sono stati
sentiti oltre alle parti in causa, il lic. iur. __________ e l’avv. __________,
con risoluzione del 1° settembre 1993 il Consiglio di Stato, su proposta
dell’autorità di vigilanza sulle tutele, ha integralmente respinto l’istanza.
La tassa di giustizia di fr. 500.– è stata posta a carico dell’istante pure
tenuta a rifondere alla controparte
fr.
2’000.– a titolo di ripetibili.
C. Avverso tale risoluzione __________ è insorta al
Tribunale di appello con ricorso dell’8 ottobre 1993 in cui chiede in via
principale la pronuncia dell’interdizione del figlio, in via subordinata la
privazione provvisoria dell’esercizio dei diritti civili e in via ancor più
subordinata la pronuncia dell’inabilitazione. La ricorrente censura le risultanze
cui è giunto il Consiglio di Stato asseverando che il figlio non è in grado di
agire in modo autonomo, donde la necessità di istituire a suo favore misure di
protezione. Ritenendo inoltre che l’autorità di tutela ha compiuto un diniego
di giustizia, la ricorrente chiede l’assunzione in questa sede dei mezzi di
prova rifiutati dall’autorità di tutela e segnatamente il richiamo dalla
Delegazione tutoria di __________ dell’incarto relativo a __________,
l’allestimento di una perizia socio-ambientale o psichiatrica dell’interdicendo,
l’audizione della ricorrente, dell’interdicendo, di __________, di __________,
di __________ e dei dott. __________ e __________, l’edizione dall’avv.
__________ di tutti i giustificativi inerenti ai conti dell’interdicendo e dei
documenti relativi all’atto di compravendita della part. n. __________ RFD di
__________ e l’ispezione del registro fondiario di __________.
Nelle
rispettive osservazioni del 16 novembre 1993 e del 25 novembre 1993 il Consiglio
di Stato e __________ chiedono la reiezione del gravame e la conferma della decisione
dell’autorità di tutela.
D. Le parti sono state convocate da questa Camera
all’udienza di discussione del 10 marzo 1994 in occasione della quale
l’opponente ha esposto la sua situazione personale. Esperita l’istruttoria,
durante la quale sono stati sentiti __________, __________ e l’avv. __________,
e dopo che questa Camera ha respinto le ulteriori prove offerte dalla
ricorrente con decreto del 9 maggio 1994, alla discussione finale del 26
ottobre 1994 le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni e domande.
Considerato
in
diritto:
-
Nella misura in cui la ricorrente invoca un diniego di
giustizia da parte dell’autorità di tutela, la censura è senza fondamento. La
procedura d’interdizione è retta dal principio inquisitorio (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, Berna 1986, pag. 236) e l’autorità non è vincolata né
alle allegazioni né alle prove offerte né alle richieste di giudizio. La
procedura cantonale (art. 373 CC) non prevede invero una particolare procedura
probatoria: l’autorità procede all’inchiesta allo scopo di stabilire e di
verificare l’esistenza delle condizioni che possono essere determinanti e
conclusive ai fini del giudizio sulla domanda di interdizione (art. 70 cpv. 1
del regolamento sulle tutele e curatele). Nel caso in esame l’autorità di
tutela ha respinto l’istanza senza ulteriori approfondimenti o altri atti
istruttori poiché l’audizione della denunciante e del diretto interessato erano
già sufficienti per escludere l’esistenza di una causa di interdizione
(risoluzione pag. 3). Questo apprezzamento anticipato delle prove - come si
vedrà di seguito - merita conferma. Il fatto che questa Camera abbia deciso di
istruire la causa non è decisivo, l’autorità di ricorso potendo anche assumere
d’ufficio quelle prove o informazioni necessarie a formare o a completare la
propria convinzione (art. 46 cpv. 3 LAC).
-
La ricorrente ha chiesto la pronuncia
dell’interdizione sulla base dell’art. 370 CC, il figlio non essendo in grado -
a suo dire - di agire in maniera autonoma.
Innanzitutto
va rilevato che la ricorrente non ha proposto di assoggettare il figlio a
tutela per causa di infermità o debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC).
Davanti all’autorità di tutela essa ha affermato che il precario stato di
salute del figlio e la sua incapacità - dovuta a debolezza mentale - di
prendersi cura di sé stesso erano sufficienti per fondare l’istanza
conformemente all’art. 369 cpv. 1 CC (istanza, pag. 9), ma in questa sede essa
ha chiesto che l’interdizione fosse pronunciata sulla base dell’art. 370 CC
(cfr. domanda principale).
a) Per
l’art. 370 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che, per
prodigalità, abuso di bevande alcoliche, scostumatezza o per modo della propria
amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel
bisogno o nell’indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette
in pericolo l’altrui sicurezza.
b) Esclusi
l’alcolismo e la scostumatezza, dalle argomentazioni esposte dalla ricorrente
risulta che il provvedimento è richiesto per prodigalità o cattiva
amministrazione dell’interdicendo. I concetti di prodigalità e di cattiva
amministrazione sono da interpretare in senso restrittivo (Schnyder/Murer, Berner Kommentar,
ed. 1982, n. 6, 21 e 49 ad art. 370). La prodigalità è data quando una persona,
per grave difetto della volontà o dell’intelletto, effettua in continuazione
spese insensate; la cattiva amministrazione quando (sempre per grave difetto
della volontà o dell’intelletto) essa amministra le proprie entrate e il
proprio patrimonio in modo manifestamente sproporzionato alla sua capacità
economica mettendo in tal modo in pericolo o danneggiando le proprie entrate e
il proprio patrimonio (DTF 108 II 92; Rep. 1991 436; Deschenaux/ Steinauer, op. cit.,
pag. 36 e 37). La prodigalità e la cattiva amministrazione di per sé non
bastano ancora per giustificare un’interdizione, ma esse devono essere
completate dall’esistenza di un bisogno speciale di protezione quali il rischio
di esporre sé stessi o la propria famiglia al pericolo di cadere nel bisogno,
la richiesta durevole di assistenza e protezione e la messa in pericolo della
sicurezza altrui (art. 370 in fine CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit. pag. 37 e 38). Infine la
prodigalità e la cattiva amministrazione, per entrare in linea di conto ai
sensi dell’art. 370 CC, devono poter essere fatte risalire a una profonda
carenza dell’intelletto e della volontà (Schnyder/Murer, op. cit. nri 6 e 24 ad art. 370).
- a) Dall’istruttoria esperita da questa Camera non risulta
che __________ necessiti di misure tutelari. Certo egli “ ha sempre avuto il
vizio di comprare cose non sempre utili e di ordinare col catalogo” (teste
__________ pag. 2), oppure che “bisogna tenerlo davanti alle bancarelle per
gestire le sue spese” (teste __________ pag. 3), ma questo comportamento, oltre
a risultare episodico - gli stessi testi evocano unicamente gli acquisti di un
grill e di uno stereo - non significa ancora che egli dilapidi o diminuisca gli
attivi del suo patrimonio o che egli sia incapace di controllare e ordinare i
propri rapporti finanziari (RDT __________ 113). Ciò che, per sé stesso,
esclude già l’elemento soggettivo della profonda carenza intellettiva e
volitiva cui prodigalità e cattiva amministrazione devono essere fatte risalire.
Attualmente __________ percepisce una rendita AI intera (teste avv. __________,
pag. 4) che viene versata su di un libretto presso la Banca __________ di
__________. Oltre a questo libretto, sul quale sono depositati circa fr.
20’000.–, l’interessato possiede risparmi per ulteriori fr. 20’000.– depositati
su di un altro libretto presso una banca di __________. Inoltre non risulta che
egli abbia contratto debiti o abbia richiesto prestiti (audizione __________,
pag. 2). In sostanza egli non corre il pericolo di cadere in una situazione di
necessità o di indigenza e neppure si trova già in simile stato. Infine
l’interdicendo è senz’altro in grado di agire autonomamente: egli svolge
personalmente le mansioni domestiche (teste __________ pag. 2) e effettua le
spese e gli acquisti abituali e i pagamenti delle piccole fatture (audizione
__________).
b) Dall’istruttoria
non sono nemmeno emersi indizi sufficienti da rendere verosimile l’incapacità civile
dell’opponente, di modo che la richiesta perizia psichiatrica non è stata
ammessa. Una relazione di periti è richiesta dalla legge solo quando
l’interdizione, rispettivamente l’inabilitazione - ma solo ove si tratti
dell’amministrazione della sostanza ai sensi dell’art. 395 cpv. 2 CC) - sia da
decretare per infermità o debolezza di mente (art. 374 cpv. 2 CC) e non quando
il provvedimento è chiesto per prodigalità o cattiva amministrazione (Rep.
__________ 438). D’altronde le persone di spirito semplice non raggiungono
ancora quel grado di anomalia necessitante un bisogno di protezione (DTF
50 II 436/437). Che poi l’interessato sia una persona troppo fiduciosa verso
estranei (teste __________ pag. 3) non significa ancora un bisogno di
protezione, a tutt’oggi non risultando casi in cui questa fiducia sia stata mal
riposta (teste __________).
c) Certo
può destare qualche perplessità la circostanza che malgrado la fine della
tutela il precedente tutore (avv. __________) abbia continuato a gestire i
redditi e la sostanza dell’ex pupillo e a occuparsi di tutte le sue questioni
amministrative (teste __________), ma ciò non è ancora sufficiente per
intravedere bisogno di protezione, cure e assistenza costanti (ricorso pag.
15). Rimettere a terzi l’amministrazione e la gestione del proprio patrimonio,
anche se modesto, è infatti divenuto oggi fatto ordinario, viste le complessità
amministrative, burocratiche e fiscali. La scelta dell’avv. __________, che era
stato tutore dell’interessato durante la sua minore età, appare in quest’ottica
del tutto ragionevole, tanto più che l’ex pupillo si fidava pienamente di lui
(audizione __________ 1° luglio 1993, pag. 3, incarto Consiglio di Stato).
Neppure
può essere affermato che l’opponente necessita di cure e assistenza costanti.
Egli è affetto da tachicardia sopraventricolare (doc. A incarto C.d.S.), e da
problemi alla schiena (ernia discale) comportante un’inabilità lavorativa al
75% (audizione __________ pag. 2; teste __________ pag. 4), ma ciò non permette
di scorgere un bisogno di particolare protezione, dal momento che l’interessato
stesso si occupa adeguatamente del proprio stato di salute. Egli è infatti
costantemente seguito dai medici dott. __________ e __________ (doc. A) e si è
sottoposto ad intervento chirurgico al CHUV di Losanna (doc. B). La circostanza
che egli abbia continuato a lavorare è da ricondurre non a incuranza delle
proprie condizioni di salute, bensì al suo carattere, che gli impone di avere
sempre qualche cosa da fare (teste __________, pag. 2)
d) Infine
neppure dalla vendita del rustico di __________, circostanza che parrebbe aver
innescato la presente procedura, si desumono elementi per decretare misure
tutelari. A prescindere dal fatto che la vicenda riveste piuttosto carattere
civile, dato che la ricorrente si duole della violazione del suo diritto di
prelazione, per stessa ammissione dell’istante la vendita del rustico ha
comportato per il figlio benefici maggiori, trattandosi di un diroccato senza
reddito né uso. Il ricavo della vendita è stato oculatamente impiegato, di modo
che non si può ravvisare in tale episodio indizio alcuno di cattiva
amministrazione.
In
definitiva in siffatte condizioni non solo non denotano nel comportamento
dell’opponente indizi sufficienti giustificanti l’interdizione, ma tali cause
nemmeno risultano parzialmente, per cui non si può far luogo neppure alla
pronuncia di altre misure tutelari, quali la privazione provvisoria dei diritti
civili (art. 386 cpv. 2 CC), l’inabilitazione (art. 395 CC) o la nomina di un
curatore di gestione (art. 393 cifra 2 CC).
- La ricorrente ritiene infine che l’ammontare della
tassa di giustizia e delle ripetibili sia esorbitante e punitiva nei suoi
confronti.
Per
l’art. 48 prima frase LAC le spese del procedura d’interdizione sono a carico
dell’interdicendo. Nel caso in cui un terzo interessato introduca la domanda
dichiarata poi priva di fondamento, le spese possono essergli addebitate (art.
48 seconda frase LAC). Nel caso in esame nulla in concreto giustificava la richiesta
di misure tutelari a carico di , ciò che legittima l’addebito di
spese e ripetibili alla denunciante. In merito all’ammontare della tassa di
giustizia l’art. 28 LPAmm (applicabile per il rinvio dell’art. 3 della tariffa
in materia di tutele e curatele) prevede per i procedimenti amministrativi di
carattere non pecuniario una tassa da fr. 10.– a fr. 5’000.– se applicata dal
Consiglio di Stato. Ne discende che la tassa fissata dall’autorità di tutela
rientra tra i minimi e i massimi della tariffa nel legittimo potere di
apprezzamento che spetta all’autorità di tutela, ciò che esclude una modifica.
Per quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa tiene in debita
considerazione l’impegno svolto dal patrocinatore dell’interdicendo. Egli ha
infatti dovuto esaminare la fattispecie, ha redatto un allegato di risposta, ha
partecipato a un’udienza davanti l’autorità di vigilanza sulle tutele e ha
avuto un colloquio con il proprio cliente, ciò che corrisponde verosimilmente a
una giornata di lavoro. Tale dispendio, remunerato fr. 250.– l’ora, senz’altro
consono alla particolarità della fattispecie, giustifica un’indennità di fr.
2’000.– a titolo di ripetibili. Si aggiunga a questo proposito che sebbene la
ricorrente non abbia neppure preteso una disparità di trattamento, in altre
procedure simili l’autorità di vigilanza sulle tutele ha fissato ripetibili
persino maggiori (cfr. I CCA 5 gennaio 1990 in re B./B. in Rep.
436, consid. non pubblicato).
In
questa sede spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e
sono pertanto poste a carico della ricorrente. Nella commisurazione delle
ripetibili si tiene conto del fatto che l’avvocato dell’opponente ha dovuto
partecipare a quattro udienze, ha allestito un allegato ed ha avuto almeno un
colloquio con il proprio cliente: ciò legittima un’indennità di fr. 3’000.– a
titolo di ripetibili.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è
confermata.
-
Gli oneri del presente giudizio consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
testi fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
totale fr. 500.–
sono
a carico della ricorrente che rifonderà a __________ fr. 3’000.– a titolo di
ripetibili.
- Intimazione a:
avv. dott. __________, __________
avv. dott. __________, __________
Consiglio
di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, Bellinzona
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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