AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.60
Data decisione, Autorità: 03.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00060
Lugano 3 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nel procedimento di interdizione n. / istruito dell’autorità di vigilanza sulle tutele e introdotto il 1° dicembre 1992 da
__________, __________, (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________, (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto il ricorso dell’8 ottobre 1993 di __________ contro la risoluzione n. __________ emessa il 1° settembre 1993 dal Consiglio di Stato;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 1° dicembre 1992 __________ ha presentato al Consiglio di Stato un’istanza di interdizione riguardante il figlio __________ (1943). Essa ha motivato la sua richiesta poiché al figlio, posto sotto tutela sino alla maggiore età a seguito del divorzio dei genitori, manca la facoltà di agire ragionevolmente, e continua di fatto ad essere influenzato dal suo precedente tutore avv. __________. L’istante ritiene inoltre che il figlio, a causa del suo precario stato di salute e della sua incapacità, dovuta a debolezza mentale, non è in grado di prendersi dovutamente cura di sé, come pure di amministrare convenientemente i propri affari. Essa ha pertanto postulato in via principale l’interdizione del figlio, in via subordinata la privazione provvisoria dell’esercizio dei diritti civili, con la conseguente nomina dell’avv. __________ quale rappresentante legale provvisorio e in via ancor più subordinata ha chiesto la pronuncia dell’inabilitazione del figlio.
Con osservazioni del 15 febbraio 1993 __________ ha contestato le argomentazioni della madre e ha postulato la reiezione dell’istanza.
B. Esperita l’istruttoria, durante la quale sono stati sentiti oltre alle parti in causa, il lic. iur. __________ e l’avv. __________, con risoluzione del 1° settembre 1993 il Consiglio di Stato, su proposta dell’autorità di vigilanza sulle tutele, ha integralmente respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 500.– è stata posta a carico dell’istante pure tenuta a rifondere alla controparte
fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.
C. Avverso tale risoluzione __________ è insorta al Tribunale di appello con ricorso dell’8 ottobre 1993 in cui chiede in via principale la pronuncia dell’interdizione del figlio, in via subordinata la privazione provvisoria dell’esercizio dei diritti civili e in via ancor più subordinata la pronuncia dell’inabilitazione. La ricorrente censura le risultanze cui è giunto il Consiglio di Stato asseverando che il figlio non è in grado di agire in modo autonomo, donde la necessità di istituire a suo favore misure di protezione. Ritenendo inoltre che l’autorità di tutela ha compiuto un diniego di giustizia, la ricorrente chiede l’assunzione in questa sede dei mezzi di prova rifiutati dall’autorità di tutela e segnatamente il richiamo dalla Delegazione tutoria di __________ dell’incarto relativo a __________, l’allestimento di una perizia socio-ambientale o psichiatrica dell’interdicendo, l’audizione della ricorrente, dell’interdicendo, di __________, di __________, di __________ e dei dott. __________ e __________, l’edizione dall’avv. __________ di tutti i giustificativi inerenti ai conti dell’interdicendo e dei documenti relativi all’atto di compravendita della part. n. __________ RFD di __________ e l’ispezione del registro fondiario di __________.
Nelle rispettive osservazioni del 16 novembre 1993 e del 25 novembre 1993 il Consiglio di Stato e __________ chiedono la reiezione del gravame e la conferma della decisione dell’autorità di tutela.
D. Le parti sono state convocate da questa Camera all’udienza di discussione del 10 marzo 1994 in occasione della quale l’opponente ha esposto la sua situazione personale. Esperita l’istruttoria, durante la quale sono stati sentiti __________, __________ e l’avv. __________, e dopo che questa Camera ha respinto le ulteriori prove offerte dalla ricorrente con decreto del 9 maggio 1994, alla discussione finale del 26 ottobre 1994 le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni e domande.
Considerato
in diritto:
Nella misura in cui la ricorrente invoca un diniego di giustizia da parte dell’autorità di tutela, la censura è senza fondamento. La procedura d’interdizione è retta dal principio inquisitorio (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berna 1986, pag. 236) e l’autorità non è vincolata né alle allegazioni né alle prove offerte né alle richieste di giudizio. La procedura cantonale (art. 373 CC) non prevede invero una particolare procedura probatoria: l’autorità procede all’inchiesta allo scopo di stabilire e di verificare l’esistenza delle condizioni che possono essere determinanti e conclusive ai fini del giudizio sulla domanda di interdizione (art. 70 cpv. 1 del regolamento sulle tutele e curatele). Nel caso in esame l’autorità di tutela ha respinto l’istanza senza ulteriori approfondimenti o altri atti istruttori poiché l’audizione della denunciante e del diretto interessato erano già sufficienti per escludere l’esistenza di una causa di interdizione (risoluzione pag. 3). Questo apprezzamento anticipato delle prove - come si vedrà di seguito - merita conferma. Il fatto che questa Camera abbia deciso di istruire la causa non è decisivo, l’autorità di ricorso potendo anche assumere d’ufficio quelle prove o informazioni necessarie a formare o a completare la propria convinzione (art. 46 cpv. 3 LAC).
La ricorrente ha chiesto la pronuncia dell’interdizione sulla base dell’art. 370 CC, il figlio non essendo in grado - a suo dire - di agire in maniera autonoma.
Innanzitutto va rilevato che la ricorrente non ha proposto di assoggettare il figlio a tutela per causa di infermità o debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC). Davanti all’autorità di tutela essa ha affermato che il precario stato di salute del figlio e la sua incapacità - dovuta a debolezza mentale - di prendersi cura di sé stesso erano sufficienti per fondare l’istanza conformemente all’art. 369 cpv. 1 CC (istanza, pag. 9), ma in questa sede essa ha chiesto che l’interdizione fosse pronunciata sulla base dell’art. 370 CC (cfr. domanda principale).
a) Per l’art. 370 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che, per prodigalità, abuso di bevande alcoliche, scostumatezza o per modo della propria amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell’indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l’altrui sicurezza.
b) Esclusi l’alcolismo e la scostumatezza, dalle argomentazioni esposte dalla ricorrente risulta che il provvedimento è richiesto per prodigalità o cattiva amministrazione dell’interdicendo. I concetti di prodigalità e di cattiva amministrazione sono da interpretare in senso restrittivo (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, ed. 1982, n. 6, 21 e 49 ad art. 370). La prodigalità è data quando una persona, per grave difetto della volontà o dell’intelletto, effettua in continuazione spese insensate; la cattiva amministrazione quando (sempre per grave difetto della volontà o dell’intelletto) essa amministra le proprie entrate e il proprio patrimonio in modo manifestamente sproporzionato alla sua capacità economica mettendo in tal modo in pericolo o danneggiando le proprie entrate e il proprio patrimonio (DTF 108 II 92; Rep. 1991 436; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 36 e 37). La prodigalità e la cattiva amministrazione di per sé non bastano ancora per giustificare un’interdizione, ma esse devono essere completate dall’esistenza di un bisogno speciale di protezione quali il rischio di esporre sé stessi o la propria famiglia al pericolo di cadere nel bisogno, la richiesta durevole di assistenza e protezione e la messa in pericolo della sicurezza altrui (art. 370 in fine CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit. pag. 37 e 38). Infine la prodigalità e la cattiva amministrazione, per entrare in linea di conto ai sensi dell’art. 370 CC, devono poter essere fatte risalire a una profonda carenza dell’intelletto e della volontà (Schnyder/Murer, op. cit. nri 6 e 24 ad art. 370).
b) Dall’istruttoria non sono nemmeno emersi indizi sufficienti da rendere verosimile l’incapacità civile dell’opponente, di modo che la richiesta perizia psichiatrica non è stata ammessa. Una relazione di periti è richiesta dalla legge solo quando l’interdizione, rispettivamente l’inabilitazione - ma solo ove si tratti dell’amministrazione della sostanza ai sensi dell’art. 395 cpv. 2 CC) - sia da decretare per infermità o debolezza di mente (art. 374 cpv. 2 CC) e non quando il provvedimento è chiesto per prodigalità o cattiva amministrazione (Rep. __________ 438). D’altronde le persone di spirito semplice non raggiungono ancora quel grado di anomalia necessitante un bisogno di protezione (DTF 50 II 436/437). Che poi l’interessato sia una persona troppo fiduciosa verso estranei (teste __________ pag. 3) non significa ancora un bisogno di protezione, a tutt’oggi non risultando casi in cui questa fiducia sia stata mal riposta (teste __________).
c) Certo può destare qualche perplessità la circostanza che malgrado la fine della tutela il precedente tutore (avv. __________) abbia continuato a gestire i redditi e la sostanza dell’ex pupillo e a occuparsi di tutte le sue questioni amministrative (teste __________), ma ciò non è ancora sufficiente per intravedere bisogno di protezione, cure e assistenza costanti (ricorso pag. 15). Rimettere a terzi l’amministrazione e la gestione del proprio patrimonio, anche se modesto, è infatti divenuto oggi fatto ordinario, viste le complessità amministrative, burocratiche e fiscali. La scelta dell’avv. __________, che era stato tutore dell’interessato durante la sua minore età, appare in quest’ottica del tutto ragionevole, tanto più che l’ex pupillo si fidava pienamente di lui (audizione __________ 1° luglio 1993, pag. 3, incarto Consiglio di Stato).
Neppure può essere affermato che l’opponente necessita di cure e assistenza costanti. Egli è affetto da tachicardia sopraventricolare (doc. A incarto C.d.S.), e da problemi alla schiena (ernia discale) comportante un’inabilità lavorativa al 75% (audizione __________ pag. 2; teste __________ pag. 4), ma ciò non permette di scorgere un bisogno di particolare protezione, dal momento che l’interessato stesso si occupa adeguatamente del proprio stato di salute. Egli è infatti costantemente seguito dai medici dott. __________ e __________ (doc. A) e si è sottoposto ad intervento chirurgico al CHUV di Losanna (doc. B). La circostanza che egli abbia continuato a lavorare è da ricondurre non a incuranza delle proprie condizioni di salute, bensì al suo carattere, che gli impone di avere sempre qualche cosa da fare (teste __________, pag. 2)
d) Infine neppure dalla vendita del rustico di __________, circostanza che parrebbe aver innescato la presente procedura, si desumono elementi per decretare misure tutelari. A prescindere dal fatto che la vicenda riveste piuttosto carattere civile, dato che la ricorrente si duole della violazione del suo diritto di prelazione, per stessa ammissione dell’istante la vendita del rustico ha comportato per il figlio benefici maggiori, trattandosi di un diroccato senza reddito né uso. Il ricavo della vendita è stato oculatamente impiegato, di modo che non si può ravvisare in tale episodio indizio alcuno di cattiva amministrazione.
In definitiva in siffatte condizioni non solo non denotano nel comportamento dell’opponente indizi sufficienti giustificanti l’interdizione, ma tali cause nemmeno risultano parzialmente, per cui non si può far luogo neppure alla pronuncia di altre misure tutelari, quali la privazione provvisoria dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC), l’inabilitazione (art. 395 CC) o la nomina di un curatore di gestione (art. 393 cifra 2 CC).
Per l’art. 48 prima frase LAC le spese del procedura d’interdizione sono a carico dell’interdicendo. Nel caso in cui un terzo interessato introduca la domanda dichiarata poi priva di fondamento, le spese possono essergli addebitate (art. 48 seconda frase LAC). Nel caso in esame nulla in concreto giustificava la richiesta di misure tutelari a carico di , ciò che legittima l’addebito di spese e ripetibili alla denunciante. In merito all’ammontare della tassa di giustizia l’art. 28 LPAmm (applicabile per il rinvio dell’art. 3 della tariffa in materia di tutele e curatele) prevede per i procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario una tassa da fr. 10.– a fr. 5’000.– se applicata dal Consiglio di Stato. Ne discende che la tassa fissata dall’autorità di tutela rientra tra i minimi e i massimi della tariffa nel legittimo potere di apprezzamento che spetta all’autorità di tutela, ciò che esclude una modifica. Per quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa tiene in debita considerazione l’impegno svolto dal patrocinatore dell’interdicendo. Egli ha infatti dovuto esaminare la fattispecie, ha redatto un allegato di risposta, ha partecipato a un’udienza davanti l’autorità di vigilanza sulle tutele e ha avuto un colloquio con il proprio cliente, ciò che corrisponde verosimilmente a una giornata di lavoro. Tale dispendio, remunerato fr. 250.– l’ora, senz’altro consono alla particolarità della fattispecie, giustifica un’indennità di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili. Si aggiunga a questo proposito che sebbene la ricorrente non abbia neppure preteso una disparità di trattamento, in altre procedure simili l’autorità di vigilanza sulle tutele ha fissato ripetibili persino maggiori (cfr. I CCA 5 gennaio 1990 in re B./B. in Rep. 436, consid. non pubblicato).
In questa sede spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico della ricorrente. Nella commisurazione delle ripetibili si tiene conto del fatto che l’avvocato dell’opponente ha dovuto partecipare a quattro udienze, ha allestito un allegato ed ha avuto almeno un colloquio con il proprio cliente: ciò legittima un’indennità di fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Gli oneri del presente giudizio consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) testi fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 500.–
sono a carico della ricorrente che rifonderà a __________ fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.
avv. dott. __________, __________
avv. dott. __________, __________
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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