AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.72
Data decisione, Autorità:
15.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00072
Lugano
15 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. _____ (azione di divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 14 ottobre 1991 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
letti
ed esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
del 12 settembre 1994 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 22
luglio 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se dev’essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante
il 12 settembre 1994;
-
Se dev’essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ il
12 ottobre 1994;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1947) e
__________ nata __________ (1947), entrambi cittadini italiani, si sono sposati
a __________ (__________) il __________giugno 1965. Dalla loro unione sono nati
i figli __________ (1966), __________ (1969) e __________ (1970). Il marito è
operaio, la moglie, dopo aver lavorato anch’essa come operaia durante l’unione
coniugale, è attualmente inabile al lavoro. Nel 1987, dopo che la moglie ha instato
per l’adozione di misure cautelari, i coniugi si sono separati una prima volta.
La separazione è durata un anno. Nell’autunno 1988 essi si riconciliati e sono
tornati a vivere assieme con i figli.
B. Il 1° febbraio 1991
__________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona l’adozione di
misure a protezione dell’unione coniugale. All’udienza del 5 marzo 1991,
indetta per la discussione, __________ ha instato per il tentativo di conciliazione,
che è decaduto infruttuoso lo stesso giorno, e ha postulato l’adozione di misure
cautelari. Con decreto del 23 agosto 1991 il Pretore ha obbligato il marito a
versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 500.-- fino al mese di
agosto 1991 e di fr. 750.-- mensili dopo di allora.
C. Il 14 ottobre 1991
__________ ha promosso azione di divorzio chiedendo, oltre allo scioglimento
del matrimonio, il riconoscimento di fr. 41’000.-- a titolo di liquidazione del
regime matrimoniale. Nella sua risposta del 28 ottobre 1991 __________ si è
opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato la pronuncia della
separazione per due anni e il versamento dell’importo di fr. 70’000.-- a titolo
di liquidazione del regime dei beni.
Nei successivi atti
scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, il marito
opponendosi alla pronuncia della separazione, la moglie postulando inoltre un
contributo alimentare di fr. 1’500.-- mensili.
D. Ultimata
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 28 aprile 1994 __________ ha
reiterato la sua domanda di divorzio. __________, nel suo memoriale del 27
aprile 1994, ha riaffermato le conclusioni riconvenzionali, riducendo a fr.
52’025.40 la pretesa in liquidazione del regime dei beni e chiedendo la trattenuta
dal salario dal marito a garanzia del pagamento del contributo alimentare a lei
dovuto.
E. Con sentenza del 22
luglio 1994 il Pretore ha respinto la domanda di divorzio e ha pronunciato la
separazione per la durata di due anni. Il primo giudice ha obbligato __________
a versare alla moglie un contributo mensile di fr. 1’500.-- indicizzato, ordinando
al datore di lavoro del marito di trattenere tale importo dallo stipendio, e ha
pronunciato la separazione dei beni, riconoscendo a ogni coniuge la proprietà
dei beni in suo possesso. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, anche se il marito è stato tenuto a rifondere alla
moglie l’importo complessivo di fr. 5’000.-- a titolo di ripetibili per la
petizione e la riconvenzione.
F. Contro la sentenza
citata è insorto __________ con un appello del 12 settembre 1994 nel quale
chiede che, in riforma del giudizio del Pretore, sia accolta l’azione di divorzio
e sia negato alla moglie un contributo alimentare; in via subordinata egli
chiede che il contributo alimentare sia ridotto a fr. 500.--, con la revoca
dell’ordine di trattenuta dello stipendio. Nelle sue osservazioni del 12
ottobre 1994 __________ propone di respingere il gravame e di confermare la
sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
- Il Pretore, dopo
aver considerato la moglie coniuge innocente, ha respinto l’azione di divorzio
presentata dal marito poiché lo ha ritenuto coniuge preponderantemente
colpevole. Egli ha ritenuto che il marito non aveva dimostrato l’esistenza di
un dissidio coniugale prima della sua relazione extraconiugale iniziata alla
fine del 1990 e ha di conseguenza pronunciato la separazione personale per un
periodo di due anni.
L’appellante contesta la
causalità nella disunione della sua relazione extraconiugale, asseverando che
questa è iniziata dopo la separazione, ciò che esclude una sua colpa. Egli
sostiene inoltre che i rapporti coniugali era già turbati dal 1987, allorquando
i coniugi si separarono per un anno e che una riconciliazione è da escludere.
Il marito considera infine abusiva l’opposizione della moglie, non avendo quest’ultima
mai dimostrato una reale volontà di riavvicinamento.
- a) Per l’art. 142 CC
ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali
siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente
esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende
da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato
soltanto dall’altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento
colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero
che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai
fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
b) Non è contestato che
il marito intrattiene una relazione extraconiugale con __________. Ciò
premesso, spettava al marito dimostrare che il matrimonio è finito
indipendentemente dalla propria colpa; il coniuge che, lasciato il domicilio
coniugale, allaccia una relazione stabile, si presume infatti essere
responsabile della disunione, a meno che dimostri la preesistenza del dissidio
coniugale (Bühler/Spühler op. cit.,
nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza). Dagli atti risulta
che il matrimonio delle parti ha incontrato difficoltà già nel 1987, allorquando
la moglie ha presentato un’istanza per l’adozione di misure cautelari,
chiedendo in particolare l’autorizzazione per i coniugi a vivere separati (inc.
n. __________/__________richiamato). A sostegno della sua richiesta essa aveva
addotto il carattere manesco e autoritario del marito, sfociato in alcuni
episodi di violenza fisica nei suoi confronti, e il vizio del coniuge per il
gioco d’azzardo, fonte di difficoltà finanziarie. Dopo che i coniugi hanno
regolato la loro separazione, nell’autunno del 1988 essi si sono riconciliati e
hanno ripreso la comunione domestica (cfr. lettera 8 novembre 1988 avv.
__________, inc. n. __________). Il 1° febbraio 1991 la moglie ha nuovamente
adito il Pretore del Distretto di Bellinzona postulando l’adozione di misure a
protezione dell’unione coniugale e in particolare ha chiesto al giudice la
mediazione prevista dall’art. 172 CC. I motivi addotti sono, in sostanza, gli
stessi menzionati nell’istanza del 1987 (inc. n. __________). Essa ha indicato
inoltre di aver richiesto la consulenza di un’assistente sociale, ma senza esito
(cfr. istanza 1° febbraio 1991, pag. 4). Dopo che all’udienza del 5 marzo 1991
la moglie si è dichiarata disposta a lasciare l’abitazione coniugale, il 1°
settembre 1991 essa ha preso in locazione un appartamento a __________ (cfr.
inc. n. __________richiamato).
c) Dalla testimonianza
dei figli delle parti risulta che dopo la riconciliazione del 1988 i litigi tra
i coniugi sono stati più frequenti, al punto che a volte il marito picchiava la
consorte, e che le discussioni avvenivano per motivi futili (deposizioni __________
e __________ __________). La teste __________ ha avuto modo di riferire che
discussioni, anche animate, tra i coniugi erano in atto già prima del 1987, e
che queste erano essenzialmente dovute a questioni di soldi. In merito alla
relazione sentimentale del marito con __________, la figlia __________ ha
riferito che il padre, dopo aver trascorso le feste natalizie del 1990, alla
fine di dicembre di quell’anno si era poi trasferito a dormire al piano inferiore
dell’abitazione coniugale. Secondo la teste tale trasferimento era in relazione
con la scoperta da parte della convenuta di una fotografia dell’amica
__________ nella camera del marito, e partendo da tali basi la figlia ha
ritenuto di poter far risalire la relazione del padre al dicembre 1990 (verbale
del 23 giugno 1992, pag. 11).
- a) L’appellata sostiene
che la citata relazione del marito, iniziata alla fine del 1990, è stata la
causa, almeno preponderante, della disunione. A quel tempo in realtà il connubio
era già passato attraverso un periodo di seria crisi (la separazione dei
coniugi per un anno nel 1987/88) e continuava a esser fonte di scontri incessanti,
perfino su piccole cose. Il degrado oggettivo dell’unione appare grave ed
evidente. Già nel 1987 la moglie dichiarava l’esistenza di problemi finanziari
e denunciava il carattere violento del marito (cfr. inc. n. __________). Certo
nel 1988 i coniugi sono tornati a vivere assieme, ma anche questo periodo è
stato caratterizzato da liti e percosse tant’è che nel 1991 la moglie si è
rivolta a un’assistente sociale per tentare di riportare il marito alla
ragione. In merito agli atti di violenza subiti dalla moglie nel gennaio 1991
(deposizioni __________ e __________ __________; doc. 2 e 3), va rilevato che
essa non ha indicato i motivi che hanno indotto il marito a picchiarla, limitandosi
a evocare vagamente problemi di carattere economico (cfr. istanza 1° febbraio
1991, punto 3 pag. 4), mentre il marito ha dichiarato che l’alterco è stato
causato da un prelevamento non autorizzato di denaro da un suo conto corrente
bancario da parte della moglie (v. verbale di conciliazione del 27 maggio 1991
nel fascicolo richiami dalla Procura pubblica). Le accuse di sperpero di denaro
causato dal vizio del gioco sono, per altro, rimaste a livello di affermazioni,
e non sono state comprovate. Del resto la figlia __________ ha avuto modo di
affermare che ai figli non è mai mancato niente e che essa non sapeva se il
padre giocava d’azzardo. Va infine rilevato che la situazione finanziaria dei
coniugi sembra essere precipitata solo a partire dalla metà del 1991, ossia
dopo la loro separazione (cfr. scheda UEF di Bellinzona, doc. D prodotto
all’udienza del 28 settembre 1993). L’inizio della relazione intrattenuta dal
marito, inoltre, non è determinabile con certezza, la figlia __________
essendosi invero limitata a farla risalire, per deduzione, alla fine del 1990,
precisando però di non aver mai visto il padre in compagnia dell’amante prima
della separazione dei coniugi. Il fatto che l’appellante possedesse una
fotografia dell’amica non significa ancora che fosse in atto una relazione
sentimentale, e la circostanza che il marito si è trasferito in un’altra camera
a Capodanno del 1991 non può essere interpretato come prova di colpevolezza o
dell’esistenza di un’altra donna, in assenza di altri indizi concreti in tal
senso e viste le divergenti affermazioni dei coniugi. Del resto la moglie a
sostegno dell’istanza per l’adozione di misure a protezione dell’unione
coniugale del 1° febbraio 1991 si è limitata ad addurre le difficoltà
economiche e il carattere del marito, mentre solo con l’istanza del 17 maggio
1991 essa ha indicato, per la prima volta, la presenza di una “nuova amica”. Si
aggiunga infine che la dedica figurante sul retro della fotografia non si
presta a interpretazioni di sorta essendo stata sottoscritta solo nel mese di
marzo 1991, dopo la presentazione dell’istanza per l’adozione di misure a
protezione dell’unione coniugale (doc. B: inc. n. __________). La data
riportata sul retro della fotografia, per altro, contrasta singolarmente con
quanto riferito dalla figlia __________a, secondo cui la convenuta avrebbe
scoperto la fotografia con la dedica nel dicembre 1990.
b) In conclusione la
relazione del marito con __________ costituisce sì una violazione dei doveri
coniugali, ma nelle circostanze descritte non può ritenersi una causa preponderante
rispetto a tutti gli altri fattori di disunione (art. 142 cpv. 2 CC). L’azione
di divorzio proposta dall’attore deve pertanto essere accolta, mentre la domanda
di separazione presentata dalla moglie diventa priva d’oggetto (DTF 83 II 169; Bühler/Spühler, op. cit., n. 18 ad art.
146 CC). L’appello, su questo punto, è di conseguenza provvisto di buon diritto.
- La pronuncia del
divorzio non mette soltanto fine all’unione personale dei coniugi, ma comporta
anche lo scioglimento dell’unione che essi formavano sul piano economico. La legge tratta in modo speciale gli
effetti patrimoniali del divorzio, da un lato quelli che si riallacciano
all’estinzione dei rapporti patrimoniali durante il matrimonio (liquidazione
del regime matrimoniale e perdita dei diritti successori e sociali) e
dall’altro lato quelli che concernono la riparazione dei pregiudizi risultanti
dal divorzio (riparazione del danno, riparazione di un torto morale e concessione
di una pensione d’indigenza) fondati sugli art. 151 e 152 CC (v. anche I CCA
sentenza del 31 luglio 1991 in re P./P.; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 655 e segg. pag. 131-132).
Nella fattispecie
__________ ha postulato solo la separazione dei coniugi per la durata di due
anni e il riconoscimento di una pensione alimentare di fr. 1’500.-- fondata
sull’art. 163 CC, ma né in prima sede né peraltro in questa essa ha formulato
conclusioni sui pregiudizi causati dalla pronuncia del divorzio nel caso di
accoglimento della domanda del marito. Né il Pretore, contrariamente a quanto
avrebbe dovuto, l’ha invitata a farlo (DTF 95 II 65; I CCA sentenza del 31
luglio 1991 citata; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 866, pag. 174-175). Ora, se per quanto riguarda la
liquidazione del regime dei beni, per altro neppure contestata in questa sede,
la moglie ha avanzato richieste precise, ciò non è avvenuto per le prestazioni
alimentari in caso di divorzio, mentre il marito ha chiesto di essere liberato
da ogni obbligo alimentare nei confronti della moglie.
Questa Camera non si trova
pertanto nelle condizioni di giudicare su questo punto: ciò che comporta (anche
per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione) un rinvio della causa al
Pretore affinché, invitata la moglie a presentare le sue domande al proposito,
si pronunci in merito. Si aggiunga che le prestazioni di cui agli art. 151 e
152 CC previste, a determinate condizioni, a favore del coniuge innocente costituiscono
per lo stesso una protezione economica minore - e giustificatamente, avendo il
vincolo cessato di esistere - di quella a favore del coniuge separato: basti
pensare che la moglie separata può eventualmente beneficiare del miglioramento
della situazione economica del marito, mentre le prestazioni di cui agli art.
151 e 152 CC sono solo suscettibili di riduzione e mai di aumento (art. 153
CC).
- Spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito dell’appello, si
giustifica di riformare il pronunciato sulle spese di prima sede. __________
risulta soccombente sul principio del divorzio, mentre entrambe le parti
soccombono per le pretese di liquidazione del regime dei beni. In queste
condizioni si giustifica di porre gli oneri processuali a carico della
convenuta in ragione di 3/4 e la rimanenza a carico dell’attore. Pur tenendo
conto che entrambe le parti sono state poste al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e che l’incasso delle ripetibili appare già sin d’ora impossibile,
si giustifica di assegnare all’attore un’indennità per ripetibili ridotta. Le
spese dell’azione riconvenzionale sono poste a carico di , e per essa a carico dello Stato,
in quanto integralmente soccombente, con l’obbligo di rifondere alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili.
In questa sede il marito
risulta vincente sul principio del divorzio, ciò che giustifica di porre a
carico della moglie la totalità degli oneri processuali, con l’obbligo di
rifondere all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili. Entrambe le
parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Tenuto
conto della situazione finanziaria del marito, del fatto che l’appello
presentava probabilità di esito favorevole e della verosimile impossibilità di
incassare l’indennità per ripetibili, la domanda dell’appellante può essere
accolta. La convenuta, benché soccombente nella lite, può essere posta
anch’essa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la resistenza all’appello
non apparendo a prima vista destituita di prospettive favorevoli.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. L’azione
principale è accolta ed è pronunciato lo scioglimento per divorzio del
matrimonio contratto il __________ giugno 1965 a __________ da __________ e
__________.
-
Le spese
di fr. 450.--, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.--, sono posti per 1/4 a
carico di __________ o, e per 3/4 a carico __________, e per essa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria dello Stato. __________ rifonderà all’attore
l’importo di fr. 1’500.-- per ripetibili ridotte.
-
L’azione
riconvenzionale è dichiarata priva d’oggetto.
-
Tra i
coniugi è pronunciata la separazione dei beni e ognuno di essi è riconosciuto
proprietario dei beni di cui è in possesso.
-
Le spese
e la tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale, ritenuta l’ammissione
delle parti all’assistenza giudiziaria, restano a carico dello Stato.
__________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 3’000.-- a titolo di
ripetibili.”
II. La causa è rinviata
al Pretore del Distretto di Bellinzona per nuovo giudizio nel senso dei considerandi
sulle eventuali prestazioni di __________ a favore di __________ in
applicazione degli art. 151 e 152 CC.
III. __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________.
IV. __________ è ammessa
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________.
V. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
450.--
b) spese fr.
50.--
fr.
500.--
sono posti a carico
dell’appellata, e per essa a carico dello Stato. __________ rifonderà alla
controparte l’importo di fr. 800.-- per ripetibili di appello.
VI. Intimazione a:
-
avv. __________,
__________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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