AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.79
Data decisione, Autorità: 23.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00079
Lugano 23 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, promossa con petizione del 30 agosto 1993 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 12 settembre 1994 da __________ contro la sentenza emanata il 10 agosto 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Dal matrimonio tra __________ e __________ __________ sono nati i figli __________ (__________1975) e __________ (__________1982). Con sentenza del 19 luglio 1991 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dalle parti il 14 marzo 1991, che contempla, in particolare, l’attribuzione dei figli alla madre e l’obbligo per il padre di versare un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 1’200.–– per __________ e di fr. 1’000.–– per __________o, fino alla rispettiva maggiore età, riservato in entrambi i casi l’art. 277 cpv. 2 CC. L’accordo prevede inoltre l’aumento del contributo alimentare a favore di __________ nella misura di fr. 200.–, a decorrere dal mese successivo il ventesimo anno del figlio primogenito.
B. Il 30 agosto 1993 __________ ha avviato presso la Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud un’azione di modifica della sentenza di divorzio nei confronti dell’ex moglie (nel frattempo risposata __________), chiedendo di essere liberato – a far tempo dal 1° settembre 1993 – dall’onere alimentare nei confronti del figlio __________, riservato il ripristino di tale contributo in caso di interruzione dell’attività professionale o di ripresa degli studi. Egli ha offerto non di meno di aumentare il contributo alimentare a favore del figlio __________ di fr. 200.–, a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarebbe stato soppresso quello per il primogenito, riservati gli art. 276 cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC. In via cautelare l’attore ha proposto la soppressione del contributo alimentare a favore del figlio __________. L’attore ha fondato la richiesta sul fatto che a far tempo dal 1° settembre 1993 il figlio __________ avrebbe intrapreso un’attività lavorativa quale praticante presso la __________ di __________, per un periodo di 18 mesi, con uno stipendio mensile di fr. 2’800.-- lordi per 13 mensilità, di modo che il figlio sarebbe economicamente autosufficiente, ritenuto che sino ad allora egli era studente presso la scuola di commercio.
C. All’udienza del 30 settembre 1993, indetta per la discussione cautelare, le parti hanno concordato di ridurre, in pendenza di causa, il contributo alimentare a favore del figlio __________ a fr. 500.– indicizzati, con effetto al 1° ottobre 1993, e fino al raggiungimento della maggiore età. La convenuta ha inoltre aderito all’aggiunta della riserva relativa all’art. 276 cpv. 3 CC in merito al contributo a favore del figlio __________o.
D. Con la risposta del 10 gennaio 1994 __________ ha proposto la reiezione della petizione, non opponendosi all’eventuale modifica della sentenza di divorzio nel senso dell’accordo intervenuto all’udienza del 30 settembre 1993.
E. Nella replica del 25 gennaio 1994 l’attore si è confermato nelle precedenti tesi e domande, presentando una nuova istanza cautelare con cui ha chiesto l’immediata soppressione del contributo alimentare a favore del figlio __________. L’istanza è stata respinta, inaudita parte, con decreto del 27 gennaio 1994. La convenuta ha rinunciato a duplicare.
F. All’udienza preliminare del 21 aprile 1994 le parti, ammessa l’acquisizione da parte del Pretore del certificato di salario aggiornato dell’attore, hanno rinunciato al dibattimento finale riconfermandosi nelle rispettive domande.
G. Statuendo il 10 agosto 1994, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto a fr. 600.– il contributo alimentare a favore di __________, indicizzandolo, a far tempo dal 1° settembre 1993, ma riservando l’immediato ripristino del contributo di fr. 1’200.– come previsto al punto 2 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio in caso di interruzione dell’attività professionale e di ripresa degli studi del figlio prima della maggiore età. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.– sono state suddivise tra le parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
H. Insorto contro la citata sentenza con un appello del 12 settembre 1994 __________ chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia integralmente accolta. Il 4 ottobre 1994 __________ ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto:
L’appellante sostiene che con un reddito di fr. 2’815.– e un fabbisogno di fr. 1’950.– mensili il figlio è perfettamente in grado di mantenersi, rimanendogli ancora una cospicua eccedenza con cui far fronte alle spese accresciute dovute alla sua entrata nel mondo lavorativo e cumulare risparmi. Il riconoscimento di fr. 600.– a titolo di contributo alimentare sarebbe per contro diseducativo. Egli contesta inoltre che il figlio avrebbe altre maggiori spese (per corsi linguistici e trasferte), le quali in realtà sarebbero – se del caso – a suo carico solo in minima parte.
I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e le misure prese a sua tutela (art. 286 cpv. 1 CC). L’obbligo di mantenimento dura – di principio – fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). In caso di divorzio dei genitori, il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il genitore che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare per il figlio deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio. L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. L’azione dell’art. 157 CC non è destinata a rimettere in causa la ponderazione d’interessi operata dal giudice del divorzio: essa presuppone che sia intervenuta una modifica rilevante e duratura delle circostanze (DTF 120 II 178 consid. 3a con riferimenti).
Non vi sono dubbi che dalla sentenza di divorzio la situazione del figlio __________ è notevolmente mutata. A quel tempo egli era ancora studente presso la scuola di commercio, mentre a partire dal 1° settembre 1993 è stato assunto in qualità di praticante presso un istituto __________ di __________, ove percepisce un reddito di fr. 2’800.– lordi per tredici mensilità (doc. 2).
a) Per l’art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del proprio lavoro o con altri mezzi. Ciò è il caso quando il figlio ha raggiunto la piena e definitiva capacità lavorativa, ossia allorquando egli esercita una professione conforme alle sue attitudini e capacità e che non abbia carattere temporaneo, di modo che possa essere ragionevolmente escluso l’inizio di una nuova formazione professionale (DTF 107 II 468 seg.; sentenza I CCA 21 dicembre __________in re C./C.). Il diritto del figlio a una adeguata formazione professionale (art. 302 cpv. 1 e 2 CC), è in ogni caso superiore alla pretesa dei genitori di liberarsi dall’obbligo di mantenimento (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, Berna __________, pag. 133, n. 20.05).
b) Per costante prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli è calcolato secondo le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, considerate buon punto di riferimento, seppur da adattare, dandosi il caso, alle circostanze concrete (Rep. 1986 273; DTF 116 II 112 e segg.). Le citate raccomandazioni, aggiornate al 1° gennaio 1993 (pubblicate in: RDT __________pag. 78) con riferimento a un guadagno complessivo dei genitori di circa fr. 6’660.––, stabiliscono, per un figlio dell’età di __________, un fabbisogno medio di fr. 1’180.––, dal quale andrebbero dedotti fr. 135.–– per le cure ed educazione prestate in natura dalla madre, per un totale di fr. 1’045.––. Tenuto conto del buon reddito del padre (fr. 7’334.––: doc. H) e dell’evoluzione del costo della vita, il fabbisogno mensile di __________, che ha sempre vissuto presso la madre, può essere fissato in fr. 1’150.–– fino al 27 settembre 1995, data del compimento del ventesimo anno di età
c) Come visto in precedenza il figlio __________ dispone di un reddito annuo lordo di fr. 36400.–– che corrisponde, dedotte le usuali trattenute sociali a uno stipendio mensile netto (compresa la tredicesima mensilità) di fr. 2’900.––, percepito in qualità di praticante presso la __________ di __________. Il periodo di praticantato non è un vero e proprio apprendistato, assai meno pagato, ma neppure un contratto di lavoro normale. Ora, benché tale impiego non può essere definito permanente e che la banca non garantisce l’assunzione alla scadenza del contratto, esso è un periodo di formazione per giovani con scolarità medio-alta, desiderosi di iniziare una carriera __________ anche se non hanno svolto un apprendistato. Considerato che questo impiego sembra corrispondere alle attitudini e alle aspirazioni di __________ (cfr. anche doc. F), a ragione segnatamente della discreta remunerazione, corrispondente grosso modo a quella di un impiegato di commercio e non essendovi, in concreto, indizi che permettano di concludere che il giovane abbia previsto di proseguire la sua formazione professionale, si può ragionevolmente concludere che tale impiego non costituisca solo una tappa provvisoria nella sua carriera (cfr. I CCA sentenza del 21 dicembre __________in re C./C.). In queste condizioni egli dispone mensilmente di un’eccedenza di fr. 1’750.–– rispetto al suo reddito.
L’attore può quindi ragionevolmente pretendere dal figlio __________ che egli provveda personalmente al proprio mantenimento con il provento del suo lavoro. Del resto la giurisprudenza ammette per un apprendista – che percepisce notoriamente uno stipendio di molto inferiore a quello in oggetto – una partecipazione al proprio mantenimento nella misura di almeno 1/3 del salario (I CCA 21 dicembre __________in causa C/C; 30 novembre 1989 in causa H/H; 26 ottobre __________in causa L/L; 28 settembre 1989 in causa S/S; Rep. __________, 279), ragione per cui ben si può pretendere dal figlio, in concreto, che si mantenga da sé. Si aggiunga che con un’eccedenza mensile di oltre fr. 1’500.–– egli può destinarne una parte per i propri risparmi, senza dover intaccare il proprio fabbisogno mensile. Ciò premesso l’appello deve, su questo punto, essere accolto e il giudizio pretorile riformato.
È vero che nella fattispecie non è dato di sapere cosa si sia verificato nel periodo compreso tra il 1° marzo 1995 (scadenza del contratto) e il compimento del 20° anno d’età del figlio (__________1995). Appare tuttavia verosimile che, trascorso il periodo di formazione e tenuto conto delle intenzioni del giovane, per altro espresse dalla madre (cfr. doc. F), egli abbia perseguito la carriera presso l’istituto bancario con un reddito superiore. Del resto la capacità del figlio di assumere personalmente il proprio mantenimento non comporta l’estinzione del diritto al mantenimento, bensì solo una sospensione dello stesso. Esso continua a produrre i suoi effetti dal momento in cui il figlio non è più in grado di assumere la propria indipendenza economica (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, Volume III, tomo II1, pag. 325 con riferimenti). Nel caso in esame, qualora tra il 1° marzo e il 30 settembre 1995 __________ non fosse stato in grado di provvedere personalmente al proprio mantenimento, l’obbligo del padre sancito con la sentenza di divorzio del 19 luglio 1991 rimarrebbe integro.
L’appellante propone ancora di anticipare l’aumento del contributo alimentare per il figlio minore __________ di fr. 200.–, rispetto a quanto previsto nella convenzione omologata dal Pretore (punto 2 b della convenzione). Si tratterebbe di riconoscere all’altro figlio il citato aumento già a partire dal mese successivo a quello della soppressione del contributo alimentare per __________ (e quindi a decorrere dal mese di ottobre 1993), rispetto a quanto originariamente stabilito nella sentenza di divorzio (ottobre 1995).
La domanda, nell’interesse del figlio, merita accoglimento. Tale soluzione si impone a maggior ragione, se si considera che il contributo fissato nella convenzione, pur essendo certamente adeguato alle necessità di __________, non conosce ulteriori scalarità.
L’appellante chiede infine che sia espressamente riservato l’art. 276 cpv. 3 anche per il figlio __________, in modo da essere liberato dall’obbligo di mantenimento di questi, nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il giovane vi provveda da sé, con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. La richiesta non può essere condivisa. Tenuto conto che l’art. 276 cpv. 3 CC prevede già tale facoltà per i genitori, non vi è infatti ragione di precisare ulteriormente la clausola relativa ai contributi alimentari in senso voluto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito della vertenza si giustifica, nel caso concreto, una modifica della ripartizione di spese e ripetibili operata dal Pretore, nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 1’500.–– a titolo di ripetibili. Le spese e la tassa di giustizia in questa sede sono poste integralmente a carico dell’appellata che rifonderà all’appellante fr. 800.–– per ripetibili di appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. La petizione è accolta. Di conseguenza le pattuizioni omologate nella sentenza di divorzio emessa il 19 luglio 1991dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud relativa ai coniugi __________ e __________ __________ sono così modificate:
al punto 2a): A decorrere dal 1° settembre 1993 __________ è esonerato dall’obbligo di mantenimento del figlio __________, riservato l’art. 277 cpv. 2 CC. In caso di interruzione dell’attività professionale e di ripresa degli studi, il contributo alimentare di fr. 1’200.– mensili a carico del padre è ripristinato alle condizioni previste al punto 2 della convenzione 14 marzo/19 luglio 1991.
al punto 2b): Il contributo alimentare a favore del figlio __________ di fr. 1’000.– mensili è aumentato di fr. 200.– mensili, a decorrere dal 1° ottobre 1993. Resta riservato l’art. 277 cpv. 2 CC.
carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr.
1’500.– a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
già anticipati dall’appellante sono posti a carico dell’appellata, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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